EDITORIA Clausole campione

EDITORIA. 6.3.1. Le Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore artistico che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell’arte dei due Paesi. 6.3.2. La Parte italiana –Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Divisione Editoria- manifesta la sua disponibilità a fornire libri di natura culturale, scientifica ed artistica ad Istituzioni culturali e universitarie georgiane che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche ed informa dell’esistenza di premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera. In particolare, sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione" posti sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione ed editori italiani e/o stranieri. Presso la stessa Divisione è in funzione un "Centro per traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni". Le Parti incoraggeranno contatti tra tale Centro e le Istituzioni dell’altra Parte.
EDITORIA. Nel maggio del 2020 è stato pubblicato il numero 29 (2019-20) dell’annuario-rivista «Studi Verdiani», dopo che la sua direzione e il suo comitato scientifico direttivo erano stati rinnovati a metà del 2019. Nella restante parte dell’anno si è poi registrato l’afflusso in redazione di diversi nuovi articoli, che hanno consentito una prima impostazione del seguente numero 30 (2021). L’annata ha inoltre registrato un’intensa interlocuzione tra l’Istituto e gli organi della Edizione nazionale dei Carteggi e dei documenti verdiani (in particolare la presidenza uscente), finalizzata all’uscita a stampa tempestiva, per i tipi di INSV, della seconda edizione del Carteggio Verdi-Xxxxxxxxx a cura di Xxxxx Xxxxxx Xxxxx. Causa la procrastinata definizione dei rapporti tra i due soggetti per responsabilità della EN, non è stato possibile giungere entro l’anno all’auspicata pubblicazione del volume: solo nel settembre 2020, infatti, gli organi della EN si sono riuniti per avviare a soluzione i relativi problemi. Ne è scaturita, nel dicembre 2020, l’integrazione della Commissione scientifica EN con tre membri dell’attuale Comitato scientifico INSV (tra cui il suo direttore), ponendo le premesse per una ripresa effettiva delle attività editoriali EN-INSV per il 2021.
EDITORIA. I CONTRATTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI REGIONI E ENTI LOCALI
EDITORIA. L’anno 2021 vedrà il settore impegnato nel coordinamento di un progetto editoriale in collaborazione con una casa editrice da definire. Partecipano al progetto alcuni membri del settore mediazione culturale.
EDITORIA. Nel 2021 si intende avviare la progettazione e la produzione dei contenuti per la pubblicazione della guida cartacea del Museo geologico delle Dolomiti, inserita all'interno del piano editoriale Muse con previsione di pubblicazione per l'anno 2022. Un altro progetto riguarda lo sviluppo on-line e digitale della linea editoriale “Al museo con Xxxxx” dedicata al target famiglie. La fase iniziale del progetto verterà sull’individuazione della più efficace modalità di comunicazione attorno cui sviluppare i contenuti per la successiva progettazione e realizzazione di un primo prodotto della linea on-line.
EDITORIA a) aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nei prodotti editoriali già realizzati dalla Regione Campania, per turisti e intermediari turistici (guida generale, guide di filiera, mappe, manuale per tour operator e agenti di viaggio); b) realizzazione del materiale editoriale. La tiratura della ristampa dovrà essere ripartita secondo quanto di seguito indicato.

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  • Istruttoria Con lettera circolare del 21 gennaio 2015 della Direzione generale dell’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, si è già precisato come la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi è attribuita agli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro che viceversa trattano i ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali. Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione ai ricorsi che, al 1° gennaio 2017, non risultano ancora decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto; in relazione a ciò il dies a quo per impugnare eventualmente avanti al Tribunale le ordinanze ingiunzioni oggetto di ricorso amministrativo coincide con la data di efficacia delle nuove norme; in sintesi: - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione; - i ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, non sono stati ancora decisi o per i quali non è trascorso il termine fissato per la decisione diventano improcedibili, in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1°gennaio 2017; - i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi non essendosi prodotto alcun effetto interruttivo a seguito della presentazione del ricorso il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla data di notificazione dell’ordinanza.

  • Rinuncia La mancata applicazione di una qualsiasi delle disposizioni stabilite in questi Termini e Condizioni e in qualsiasi Accordo, o il mancato esercizio di qualsiasi opzione di rescissione, non deve essere interpretata come una rinuncia a tali disposizioni e non pregiudica la validità di questi Termini e Condizioni o di qualsiasi Accordo o parte di esso, o il diritto successivo di applicare ogni singola disposizione.

  • Pagamenti L’importo stimato dell’Accordo Quadro non é assolutamente vincolante per la PROVINCIA DI SALERNO che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. e dal RUP in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell’appalto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della PROVINCIA DI SALERNO che non sarà tenuta a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. Durante il corso dei lavori verrà emesso dalla DL lo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, con i vari ODL e relativi Contratti Attuativi, nei seguenti casi: - ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 80.000,00 (ottantamila/00 euro); - comunque, a prescindere dell’importo contabilizzato, a cadenza trimestrale verrà emesso stato di avanzamento per tutti i lavori ultimati, che non hanno raggiunto la quota minima di cui al punto precedente; L’impresa dovrà emettere fatture differenti per ognuno dei Contratti Attuativi che saranno caratterizzati da differenti CIG derivati. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, Il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie ai sensi ed agli effetti dell’art. 190 comma 6 del DPR. 207/2010. Il Certificato di pagamento della rata di acconto è rilasciato dal Responsabile del procedimento e dovrà essere emesso, con l’applicazione delle ritenute a garanzia di legge, entro 45 giorni a decorrere dalla data di maturazione di ogni singolo SAL. Il termine per il pagamento delle prestazioni è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine è da intendersi rispettato con l’emissione del mandato di pagamento da parte dei Servizi Finanziari dell’ente. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo o del CRE. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’intervento ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del codice civile. Il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico Progetto (CUP) del presente Accordo Quadro sono rispettivamente: CIG _ CUP Il Codice Unico di progetto (CUP) verrà riportato all’interno dei singoli Contratti attuativi, relativi a progetti di investimento pubblico. Il Codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai singoli contratti attuativi del presente Accordo verrà indicato di volta in volta quando occorrente. Il CIG e il CUP comunicato saranno indicati nelle singole fatture relative ad ogni Contratto attuativo. I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della PROVINCIA DI SALERNO da ogni responsabilità conseguente. La PROVINCIA DI SALERNO provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l’Impresa. Come previsto dall’art. 105 del D.Lgs n.50 / 2016 l’Impresa dovrà comunicare alla direzione lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. In sintesi: - il sub-appaltatore fattura all'appaltatore; - l'appaltatore alla maturazione del Sal emetterà fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore). - la stazione appaltante liquiderà il Sal nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub- appaltatore) A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Lingua Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana.

  • Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

  • Segue La contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico del consumatore medio di una pratica commerciale. L’accertamento della natura sleale o scorretta della pratica di utilizzazione di clausole vessatorie ai sensi della clausola generale di cui agli artt. 5, para 2, della direttiva e 20, comma 2°, cod. cons. impone di soffermarsi su significato e portata dei due elementi che testualmente la compongono: i) la contrarietà alla diligenza professionale e ii) l’idoneità a falsare in misura rilevante (o 23.11.2016; Università Popolare di Milano-Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Provvedimento n. 26197 del 29.09.2016; Exquisa Latticino-Solo0,0025% di colesterolo, Provvedimento n. 26147 del 27.07.2016). 264 V. infra, successivo § 2.1. 265 Come già evidenziato, sembra innegabile che il criterio della diligenza professionale operi come «valore ermeneutico ordinante all’interno del sistema della nuova disciplina» (così S. ORLANDO, Le informazioni, cit., p. 143) e che, come tale, esso giochi un ruolo interpretativo decisivo delle fattispecie di p.c. scorrette (G. DE XXXXXXXXXX, sub art. 20, in Commentario breve al diritto dei consumatori, cit., 13, p. 154; X. XXXXXXX, sub art. 20, in Codice commentato della concorrenza e del mercato, cit., p. 1701; M XXXXXXXXX, Clausola generale e disposizioni particolari nella disciplina delle pratiche commerciali scorrette, cit., p. 85). In questa ottica deve dunque leggersi quella giurisprudenza della Corte di Giustizia passata in rassegna sotto la precedente nota: l’accertamento della ricorrenza di una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’art. 6, o aggressiva ai sensi dell’art. 7 o ancora di una delle p.c. elencate nell’allegato I (art. 5, para 5), non rende necessario verificare se tale pratica sia parimenti contraria alle norme di diligenza professionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva medesima giacché detto ultimo accertamento è implicito nella ricorrenza dei requisiti delle fattispecie particolari di p.c. sleali. In questo senso X. XXXXXXX, o.u.c., p. 142 rileva come «i comportamenti ingannevoli e aggressivi, come rappresentati nelle fattispecie generali degli artt. 21, 22 e 24 del Codice del consumo e nelle fattispecie tipiche di cui alle liste nere degli articoli 23 e 26 Codice consumo, sono comportamenti vietati come p.c. scorrette in quanto ritenuti dal legislatore contrari per definizione alla diligenza professionale» (corsivo dell’Autore). Ancora, secondo lo stesso A.: «Mentre è vero che di fronte a comportamenti generalmente o tipicamente ingannevoli o aggressivi l’interprete non deve chiedersi se essi siano vietati, deve riconoscersi che tale soluzione è valida solo in quanto la sussunzione di comportamenti concreti nelle varie fattispecie di p.c. ingannevoli o aggressive sia operata sulla base di una corretta interpretazione delle relative norme, e cioè a condizione che le norme che rappresentano in astratto i vari comportamenti ingannevoli e aggressivi siano rettamente intese alla luce del concetto della contrarietà alla diligenza professionale» (ID., o.u.c., p. 142).

  • Profilazione La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.