Biblioteche Clausole campione

Biblioteche. Si conviene che la Società, in caso di sinistro, non compenserà il valore intero delle opere danneggiate, ma soltanto il relativo prezzo proporzionale dei volumi o parte di essi distrutti e/o danneggiati, salvo il caso in cui non fosse possibile, né all'Assicurato né alla Società, di trovare in commercio, entro 90 giorni dal sinistro, i volumi medesimi separatamente dal resto dell'opera da sostituire.
Biblioteche. 3.16. Le Parti favoriranno la cooperazione nello scambio di informazioni, libri e periodici tra le Biblioteche, le Accademie e le Istituzioni culturali dei due Paesi.
Biblioteche. Qualora si assicuri una biblioteca, viene convenuto fra le parti che:
Biblioteche. 7.2.1.Le due Parti incoraggeranno la cooperazione diretta fra le rispettive biblioteche nazionali ed istituzionali. Le Parti inoltre prendono atto della cooperazione nell’ambito delle istituzioni internazionali librarie, come ad esempio l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e l’European Bureau of Library, Information e Documentation Associations (EBLIDA).
Biblioteche. 5.2.1. Le due Parti incoraggeranno la cooperazione diretta fra le rispettive biblioteche nazionali ed istituzionali. Le Parti inoltre prendono atto della cooperazione nell’ambito delle istituzioni internazionali librarie, come ad esempio l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e l’European Bureau of Library, Information e Documentation Associations (EBLIDA). L'istituzione federale "Die Deutsche Bibliothek" con le sue sedi di Francoforte sul Meno (Deutsche Bibliothek) e Lipsia (Deutsche Bücherei) ha già rapporti molto stretti con l'"Istituto Centrale per il Catalogo Unico" (ICCU) di Roma nonché con la Biblioteca Nazionale di Firenze. Entrambe le istituzioni partecipano a progetti europei di cooperazione e sono membri della "Conference of European National Librarians" (CENL) e della "Computerized Bibliographic Record Actions" (CoBRA). I temi della CENL comprendono anche questioni concernenti la conservazione del patrimonio librario, i temi della CoBRA sono più concentrati su una collaborazione di carattere informatico.
Biblioteche. Le Parti riconoscono che la rete delle biblioteche del territorio provinciale, di titolarità degli Enti Locali e di Ateneo, realizza finalità di valorizzazione dell’offerta culturale e di diritto allo studio comuni ad entrambi gli enti. Riconoscono inoltre l’importanza delle numerose biblioteche del territorio, di proprietà di enti locali, che costituiscono punti di riferimento fondamentali anche per l’utenza universitaria, in un’ottica di decentramento dei servizi sul territorio. Le Parti concordano quindi sulla necessità di mantenere e possibilmente migliorare i servizi offerti, anche con riferimento alle esigenze dell’utenza studentesca e ai fini di un adeguamento agli standard regionali. Per specifiche necessità, le Parti potranno concordare modalità d’accesso e assistenze tecniche facilitate. La Provincia, nel suo ruolo di coordinamento e sostegno alle biblioteche del territorio, cura il perseguimento di tali obiettivi. Gli organismi di gestione del Polo bibliotecario bolognese del Servizio Bibliotecario Nazionale, che vedono entrambe le parti fra i soggetti coinvolti nell’ambito di un’apposita convenzione, costituiscono la sede fondamentale per lo sviluppo di azioni di miglioramento dei servizi offerti.
Biblioteche. 6.2.1. Sono previste le seguenti collaborazioni tra le Biblioteche dei due Paesi: scambio di 1 bibliotecario, sulla base del principio della reciprocità per una visita della durata massima di 10 giorni. (vedi Allegato I, a). scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra biblioteche, accademie e istituti culturali dei due paesi scambio, nell’osservanza delle rispettive normative interne, di riproduzioni e microfilm del materiale librario custodito nelle biblioteche pubbliche statali. L’Amministrazione italiana competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ufficio Centrale per i Beni Librari, le Istituzioni e l’Editoria. L’Amministrazione georgiana competente è il Ministero della Cultura.
Biblioteche. Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:
Biblioteche. Le attività di spolveratura degli arredi, in particolare sugli scaffali contenenti i libri, sono riferite alle superfici libere con esclusione dei volumi presenti. L’attività di pulizia dei libri stessi tramite aspirazione è prevista nell’elenco delle attività a richiesta.
Biblioteche. 5.2.1. La Parte italiana, tramite l’Ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e la Parte portoghese, tramite la Biblioteca Nacional del Ministero della Cultura, incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le biblioteche, Accademie ed Istituti culturali dei due Paesi (Allegato I,5.2.1.).