Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplinary Regulations for Tender, Appalto Di Servizi Tecnici Di Ingegneria E Architettura
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi I motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80esclusione, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei con riferimento ai soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva comportano l’esclusione dell’offerente, se riferiti:
a) al medesimo operatore economico offerente singolo;
b) ad uno degli operatori economici raggruppati o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta consorziati;
c) all’operatore economico ausiliario;
d) all’operatore economico subappaltatore indicato ai sensi dell'articolo 444 dell’articolo 105, comma 6, del codice Codice, come previsto al punto 3.2.7, limitatamente ai motivi di procedura penaleesclusione di cui all’articolo 80, per uno dei seguenti reati:commi 1, 2 e 5, del Codice, descritti ai successivi punti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.5 e 3.0.6.
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender, Disciplinare Di Gara
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi I motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80esclusione, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei con riferimento ai soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva comportano l’esclusione dell’offerente, se riferiti:
a) al medesimo operatore economico offerente singolo;
b) ad uno degli operatori economici raggruppati o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:consorziati;
c) all’operatore economico ausiliario;
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Disciplina Di Gara, Disciplina Di Gara
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi A.1) Informazioni sull’applicabilità dei motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16
A.2) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:D.Lgs. 50/16
a) delittix. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo dall'articolo 74 del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990309, dall’articolo 291-quater del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 452- quaterdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delittix. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Convenzione Per La Concessione Di Finanziamenti a Pensionati
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi Costituiscono motivi di esclusione per provvedimenti dell’impresa dalla partecipazione alla procedura di natura penale (articolo 80gara, comma 1in conformità all’ art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo dell’art. 444 del codice di procedura penale, cpp per uno dei i seguenti reati:
a) delitti, per delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416artt. 000-000 xxx xxx x.x. (xxxxxxx contro l’ordine pubblico), 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990309, dall’articolo 291-quater del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-319- ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354bis,354, 355 e 356 del codice penale penale, (delitti contro la P.A) nonché all’articolo 2635 del codice civilecivile (corruzione tra privati) ;
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Samples: Concessione Di Area Demaniale
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi 3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, 1 del Codice) SussistenzaCostituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Appalto Per La Realizzazione Delle Opere Di Sistemazione Dissesto Idrogeologico
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi 3.3.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:)
a) delittixxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Accordo Quadro
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi I motivi di esclusione, con riferimento ai soggetti di cui al punto 3.0.3, comportano l’esclusione dell’offerente, se riferiti:
a) al medesimo operatore economico offerente singolo;
b) ad uno degli operatori economici raggruppati o consorziati;
c) all’operatore economico ausiliario.
3.0.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:)
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Concessione
Motivi di esclusione. 3.0.1.Motivi (art. 80 D.LGS. 50/2016)
1. Costituisce motivo di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, comma 1, del Codice) Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delittiXxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo dall'articolo 74 del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 del 1990309, dall’articolo 291-quater del d.P.R. decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 del 1973 e dall’articolo dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione un'organizzazione criminale, quale definita all’articolo all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delittiDelitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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Samples: Construction Contract