Common use of (Norme di gestione) Clause in Contracts

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall’ARSTOSCANA purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’ARSTOSCANA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’ARSTOSCANA ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’ARSTOSCANA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)- CCM” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’ARSTOSCANA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’ARSTOSCANA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ARSTOSCANA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ARSTOSCANA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale non è possibile ricomprendere tutte le tipologie rimborsare il personale strutturato con contratti a tempo indeterminato all’interno dell’AIRTUM. Ad integrazione del personale in forza ai propri ruoli organici, l’AIRTUM ha facoltà di avvalersi della collaborazione di ulteriori risorse umane qualificate, compresi borsisti o soggetti destinatari di assegni di ricerca, ovvero sottoscrittori di specifico contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa temporaneo, nel rispetto della vigente (borsa normativa, dei quali deve essere chiaro l’elevato grado di professionalità scientifica mirata alle finalità dell’accordo stesso al fine di garantire il miglior esito dello studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’AIRTUM nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’AIRTUM non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Direzione Generale della Prevenzione sanitaria” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’AIRTUM che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’AIRTUM, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’AIRTUM non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’AIRTUM ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data. Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente accordo. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito restituita all’ISS. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere le seguenti tipologie: contratto di lavoro a tempo determinato e CoCoPro. Nella voce Personale non sono eleggibili spese per il pagamento di Borse di Studio e/o Dottorati di ricerca. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente I Corsi di Formazione e le relative spese saranno ritenute eleggibili solo previa richiesta scritta di autorizzazione all’ISS che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigentecorredata del Programma del Corso e dei Curricula dei Docenti. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE da codesto Ente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Ente ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’Ente di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Ente non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 3.6.2019 con nota n. 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni -2105 per la formazione realizzazione del bilancio annuale progetto “Definizione di criteri e pluriennale modalità di utilizzo del fondo per la cura di soggetti con disturbo dello Stato (legge di stabilità 2016)” spettro autistico”. L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Ente ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del presente atto programma di ricerca e comunque per spese concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata presentata, dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, gas luce ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Il costo del personale dipendente a tempo indeterminato, potrà essere rendicontato solo nella quota destinata al cofinanziamento. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno, che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati In ogni caso non potranno essere sostenute e, pertanto riconosciute, spese non previste nel piano economico allegato al presente atto. Le Parti si impegnano a dare diffusione alla presente iniziativa, mediante campagne informative presso le scuole, le università, nei luoghi di aggregazione giovanile, nonché nei rispettivi siti internet istituzionali. Il materiale prodotto in esecuzione del progettopresente Accordo dovrà riportare il logo del Dipartimento della Gioventù e dell’ISS. A tal fine, ivi inclusi i rapporti l’ISS è autorizzato all’uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministeroal presente Accordo. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5agli artt.3 e 5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Ente ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, provvedere alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Per La Realizzazione Del Progetto, Accordo Di Collaborazione Per La Realizzazione Del Progetto

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto accordo, e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca, nel rispetto delle indicazioni disposte dal Ministero della Salute di cui all’Allegato 4 del presente Accordo. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo l’utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque e, comunque, previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). Rimane inteso In ogni caso di acquisto di attrezzature, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi, o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a € 500, saranno riconosciute rimborsate unicamente le quote parte di ammortamento relative all’ammortamento al periodo di utilizzo del bene all’interno del progetto. Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l’acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza. Non è possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell’Ente, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle attrezzature, limitatamente finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. In proposito si ricorda che la retribuzione del personale comandato (essendo il personale comandato da considerarsi a tutti gli effetti alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesastregua del personale interno) non può essere prevista a valere sulle risorse stanziate per l’esecuzione del presente accordo. Si fa inoltre presente che sotto Sotto la voce personale è dunque possibile ricomprendere tutte destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente, nello specifico sono ammissibili a rimborso solamente le tipologie spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato. Non sono ammissibili spese per contratti di Borse di Studio e/o Dottorati o qualsiasi altra forma di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente formazione. Si precisa, inoltre, che non sono rimborsabili eventuali costi per l’acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro. Ulteriori specifiche sono dettagliatamente riportate nell’Allegato 4 (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.Programmazione e rendicontazione finanziaria). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 53, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’Ente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Ente ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto progetto, unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 all’art. 3, al responsabile scientifico dell’ISS, per il successivo inoltro al Ministero della Salute. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’Ente di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo all’Ente richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. nonché dell’utilizzo del logo del Ministero della Salute e/o del CCM, e dell’ISS. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Ente non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante - CCMDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” . L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa da parte del Ministero della Salute delle relazioni di cui all’art.5all’art. 3, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 53, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE l’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Ente ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione, Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dalla Unipi purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE Sapienza nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE Unipi ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE Sapienza non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)- CCM” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE alla Unipi senza che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEalla Unipi, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE Unipi non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE Unipi ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall’Università purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’UNICAFO nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Università ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Università non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)- CCM” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’UNICAFO che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Università, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ UNICAFO non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’ UNICAFO ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il sevizio deve essere consegnato entro tale data. Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente accordo. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno di codesto Ente purchè ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE da codesto Ente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Ente ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’Ente di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Ente non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 28.01.2019 con nota n. 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni -119 per la formazione realizzazione del bilancio annuale progetto “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e pluriennale della appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello Stato (legge di stabilità 2016)spettro autistico.” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Ente ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall’Università purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’Università nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Università ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Università non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Salute” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Università che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Università, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ Università non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Università ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE AReSS-PUGLIA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE AReSS-PUGLIA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Direzione Generale della Prevenzione sanitaria” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE alla AReSS-PUGLIA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEalla AReSS-PUGLIA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE AReSS-PUGLIA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE AReSS-PUGLIA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce L’accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno della FONDAZIONE, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto questa voce è dunque possibile ricomprendere destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. È possibile comprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE FONDAZIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE FONDAZIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE FONDAZIONE di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo alla FONDAZIONE richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE FONDAZIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” - CCM “ L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE FONDAZIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEalla FONDAZIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE FONDAZIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE FONDAZIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto accordo e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesadiricerca. Si fa inoltre presente che che, sotto la voce personale personale, è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure ) L’ASL VCO si impegna al rispetto di tale normativa in sede di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigentepersonale. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del MinisteroMinistero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione utilizzo e sfruttamento economico dei file di sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegnodell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del MinisteroMinistero della Salute. Quest’ultimo potrà quindi disporne disporne, senza alcuna restrizione restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzol’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione cessione, anche parziale di dette opere dell'ingegno o materialeparziale, con l'indicazione l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE L’ ASL VCO ha l’obbligo di trasmettere all’ASL CN1, per il successivo inoltro all’ISS, tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto progetto, unitamente alla rendicontazione relazione scientifica di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISSall’articolo 5. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili In ogni tempo, senza preventiva autorizzazione ministeriale, all’ASL VCO è vietato diffondere, anche in occasione di convegni e/o rapidamente disponibili al Ministerocorsi di formazione, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere comunicare ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni progetto. Al fine di convegni e/o corsi di formazione. La ottenere la suddetta autorizzazione, l’ASL VCO dovrà formulare una richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del MinisteroResponsabile Scientifico dell’ASLCN1, che si farà da tramite presso le autorità competenti per l’acquisizione della stessa. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra in argomento dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 1,comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio delbilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzatureattrezzature , limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno del CNR- IRPPS purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dal Dipartimento nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE del CNR-IRPPS ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE il CNR-IRPPS non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)- CCM” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE al CNR-IRPPS che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEal CNR-IRPPS, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE il CNR-IRPPS non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE il CNR-IRPPS ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dalla REGEMI purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE REGEMI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE REGEMI ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE REGEMI rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE REGEMI non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE alla REGEMI che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEalla REGEMI, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE REGEMI non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE REGEMI ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall’Università purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’Università nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Università ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Università non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Salute” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Università che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Università, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ Università non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Università ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce L’accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell’UNIFI, in quanto detto personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto questa voce è dunque possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. Infine come precisato dagli organi di controllo del Ministero nell’ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.)determinato. Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che non sono rimborsabili eventuali costi per l’acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’UNIFI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’UNIFI ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’UNIFI di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo all’UNIFI richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’UNIFI non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” - CCM “ L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE l’UNIFI che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’UNIFI, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’UNIFI non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’UNIFI ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE NSFAMIGLIA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE NSFAMIGLIA ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE NSFAMIGLIA rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE NSFAMIGLIA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE NSFAMIGLIA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONENSFAMIGLIA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE NSFAMIGLIA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE NSFAMIGLIA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce L’accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno del Burlo, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto questa voce è dunque possibile ricomprendere destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. È possibile comprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’ARSMA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’ARSMA ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’ARSMA di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo all’ARSMA richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’ARSMA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” - CCM “ L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE l’ARSMA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’ARSMA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ARSMA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ARSMA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce L’accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell’AZIENDA, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto questa voce è dunque possibile ricomprendere destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. È possibile comprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’AZIENDA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’AZIENDA ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’AZIENDA di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo all’AZIENDA richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’AZIENDA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” - CCM “ L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE l’AZIENDA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’ AZIENDA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE il AZIENDA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE AZIENDA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). E’ fatto obbligo di inserire in tutto il materiale prodotto ed in tutto il materiale promo- pubblicitario oltre al logo dell’USR Sicilia il logo dell’Assessorato Regionale della Salute, ed il logo identificativo del Progetto “Sicilia in… Sicurezza” Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite impegni di spesa riferiti al periodo di durata del presente atto Progetto e comunque per spese concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricercaprogettuale. L’eventuale quota di contributo non utilizzato utilizzata e/o non rispondente alle previsioni del presente Accordo, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata rendicontazione, dovrà essere restituito all’ISSrestituita alla “Regione”. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto potranno essere sostenute e pertanto riconosciute spese non previste nel Progetto “Sicilia in… Sicurezza” né potrà farsi ricorso a personale esterno se non quello selezionato dalla “Regione” mediante gli avvisi pubblici già emanati. Tutte le attività, iniziative, documentazione, report, ed ogni altra utile notizia devono essere trasmesse alla “Regione” a mezzo e-mail al fine di localiinserirle nell’apposita area tematica dedicata al Progetto all’interno del sito web del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e più specificatamente, per opere edilizie, per acquisto nell’area riservata al Servizio 3 “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di autovetture Lavoro”. Le scuole polo si faranno carico di pubblicizzare anche sul proprio sito web i programmi di formazione e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigenteiniziative inerenti il Progetto. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, Progetto sono di esclusiva proprietà del Ministerodella “Regione”. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli Gli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegnodell’ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro dell’altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito dall’ “U.S.R. Sicilia” nell’ambito o in occasione dell'esecuzione dell’esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministerodella “Regione”. Quest’ultimo Quest’ultima potrà quindi disporne disporne, senza alcuna restrizione restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzol’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno dell’ingegno o materiale, con l'indicazione l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall’Università purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’Università nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Università ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 all’art. al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’Università rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Università non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” (Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo) L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Università che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Università, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’Università non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Università ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’ASLTO3 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’ASLTO3 non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Direzione Generale della Prevenzione sanitaria” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’ASLTO3 che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’ASLTO3, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ASLTO3 non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’ASLTO3 ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il sevizio deve essere consegnato entro tale data. Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente accordo. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno di codesto Ente purchè ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE da codesto Ente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’Ente ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’Ente di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’Ente non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 28.01.2019 con nota n. 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni -119 per la formazione realizzazione del bilancio annuale progetto “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e pluriennale della appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello Stato (legge di stabilità 2016)spettro autistico.” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’Ente ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dall’ASL Roma 1 purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’ASL Roma 1 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’ASL Roma 1 ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’ASL Roma 1 non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. formazione La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Salute” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’ASL Roma 1 che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’ASL Roma 1, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ASL Roma 1 non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’ASL Roma 1 ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite ed impegni di spesa riferiti al periodo di durata del presente atto programma di ricerca e comunque per spese concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi del contributo per l’affitto/acquisto l’acquisto o l’affitto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture locali e per retribuire il personale dipendente. Non è ammesso, inoltre, l’utilizzo del contributo per imputare costi indiretti ovvero spese relative ed utenze generali (ad utenza di vario genere (es. .: gas, luce, ecctelefono, etc.). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso Il personale dipendente è ammesso solamente nei casi previsti dal Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (all.C) che è parte integrante del presente atto e sarà rendicontato come previsto nello stesso allegato. In ogni caso non potranno essere sostenute e, pertanto, riconosciute spese non previste nel piano economico allegato al presente atto. (all. B). Per la correttezza predisposizione delle procedure rendicontazioni di reclutamento del personale esterno cui al presente articolo, il Dipartimento dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto utilizzare esclusivamente i modelli C1 e C2 allegati al Disciplinare per la Rendicontazione Contabile (All. C) (Pubblicazioni e risultati della normativa vigente. ricerca) I risultati del progettoscientifici delle attività, ivi inclusi compresa la brevettabilità di eventuali invenzioni o scoperte i rapporti cui oneri graveranno sulla presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti sottoscrittrici dell’accordo. Tutte le pubblicazioni scientifiche e divulgative cui all’articolo 5potranno dar luogo i risultati delle attività dovranno prevedere il riferimento al finanziamento da parte della Regione Lazio con la seguente formulazione : “Lo Studio è stato finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del programma di Ricerca indipendente sui farmaci – Fondi regionali per la farmacovigilanza 2008-2009” (This study was supported by the Latium Region within the independent drug research program-Regional Funds for the Pharmacovigilance 2008-2009), sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’attoRegione.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Per La Realizzazione Del Progetto

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno del Dipartimento purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dal Dipartimento nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE del Dipartimento ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del MinisteroMinistero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE il Dipartimento non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Salute” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE al Dipartimento che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEal Dipartimento, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE il Dipartimento non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE il Dipartimento ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE REG-SICILIA nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE REG-SICILIA non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)Direzione Generale della Prevenzione sanitaria” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE alla REG-SICILIA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEalla REG-SICILIA, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE REG-SICILIA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE REG-SICILIA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite riferiti al periodo di durata del presente atto programma di ricerca e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell’AO Padova purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE L’AO Padova ha l’obbligo la facoltà di trasmettere tutti utilizzare autonomamente i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione documenti ed i risultati di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva espressa autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare riportando l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.- CCM”

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale non è possibile ricomprendere tutte le tipologie rimborsare il personale strutturato con contratti a tempo indeterminato all’interno dell’IZSLER. Ad integrazione del personale in forza ai propri ruoli organici, il Proponente ha facoltà di avvalersi della collaborazione di ulteriori risorse umane qualificate, compresi borsisti o soggetti destinatari di assegni di ricerca, ovvero sottoscrittori di specifico contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studiotemporaneo, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigentevigente normativa, dei quali deve essere chiaro l’elevato grado di professionalità scientifica mirata alle finalità dell’accordo stesso al fine di garantire il miglior esito dello studio Il Ministero può disporre degli elaborati e dei dati esitati dalle attività del Progetto per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti e la loro messa a disposizione di istituzioni dell’Unione europea, senza che ciò dia diritto all’IZSLER di pretendere ulteriori contributi spese, oltre quelli previsti dall’Accordo. Il Ministero, tramite il Referente Scientifico, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo 1. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo l dovranno recare l'indicazione: “Il progetto è stato realizzato grazie al contributo assicurato dal Ministero della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”. I dati generati dai flussi informativi derivanti dall’Accordo ed i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà Progetto potranno essere pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero. Il Nessun autonomo diritto di proprietà e/o disposizione e pubblicazione di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodottiquanto prodotto viene riconosciuto all’IZSLER, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva se non dietro espresso consenso del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’IZSLER che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEall’IZSLER, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’IZSLER non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’IZSLER ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dalla REGPI purchè ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE REGPI nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE REGPI ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE REGPI rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE REGPI non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE alla REGPI che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEalla REGPI, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE REGPI non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE REGPI ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata presentata, dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è sia direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute solamente le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale “personale” è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.incarico di collaborazione). È altresì possibile destinare dette risorse al personale strutturato dell’Azienda purché ciò sia reso possibile e venga disciplinato da specifiche disposizioni di organizzazione e funzionamento, in vigore all’atto di sottoscrizione del presente accordo, che dovranno essere dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore da Azienda nel rispetto della normativa vigente. I AAS2-CCIOMS con decreto del Direttore Generale ISS n.13 del 2018, è entrata nell’elenco delle strutture idonee come centro collaboratore dell’ISS per la Clinical Governance a cui il progetto citato nelle premesse e oggetto di questo accordo fa riferimento. Per tale ragione può utilizzare per tutta la documentazione relativa alla materia il logo dell’Istituto e la seguente dicitura: Centro collaboratore dell’Istituto Superiore di Sanità per la Clinical Governance. La proprietà dei risultati del progetto spetta al Ministero della Salute. Tutte le pubblicazioni attinenti al progetto, ivi inclusi a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, devono essere previamente autorizzate dal Ministero della salute e riportare menzione della collaborazione con quest’ultimo e con ISS. Riconoscendo il fatto che il CCIOMS è autore e proprietario della modifica clinica sperimentale di ICD-10 in tutti i rapporti rilasci della versione sperimentale implementata nel corso del progetto It.DRG e in tutti i formati cartacei ed elettronici in cui viene e verrà rilasciata sperimentalmente, l’utilizzo di cui all’articolo 5, sono prodotti e strumenti che riguardano e che utilizzano ICD-10-IM al di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione fuori e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del successivamente al presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato concordato con il supporto finanziario la Direzione Generale Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’attocon il CCIOMS.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce L’accordo di collaborazione in parola, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990, prevede una equa ripartizione dei compiti e delle responsabilità per il perseguimento dell’interesse comune. Pertanto, non sarà possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell’AOUTO, in quanto detto personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. Sotto questa voce è dunque possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il reclutamento di personale esterno all’Ente. Infine come precisato dagli organi di controllo del Ministero nell’ambito dei progetti relativi ad accordi tra amministrazioni, sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.)determinato. Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che non sono rimborsabili eventuali costi per l’acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’AOUTO nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’AOUTO ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’AOUTO di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo all’ AOUTO richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’AOUTO non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzixxxxx, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” –Direzione Generale della prevenzione sanitaria”; L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’AOUTO che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEal AOUTO, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’AOUTO non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE lo AOUTO ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto accordo e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. Tutte le spese e i relativi impegni di spesa devono essere sostenuti entro e non oltre la data di validità del presente accordo; se trattasi di acquisti il bene e/o il servizio deve essere consegnato entro tale data. Tutti gli impegni di spesa presi dovranno essere saldati entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del presente accordo. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISSrestituita all’ASST di Lecco. Sotto la voce “personale” è possibile ricomprendere le seguenti tipologie: contratto di lavoro a tempo determinato, CoCoPro e incarico libero-professionale. Nella voce Personale non sono eleggibili spese per il pagamento di Borse di Studio e/o Dottorati di ricerca. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore delle suddette procedure nel rispetto della normativa vigente. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente I Corsi di Formazione e le spese derivanti dalla loro realizzazione saranno rimborsabili solo previa richiesta scritta di autorizzazione all’ASST di Lecco e all’Istituto Superiore di Sanità, che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). Resta inteso che la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigentecorredata del programma del corso e dei curricula dei docenti. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 56, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’ASST di …. e nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE dell’ASST di ….. ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 all’art. 6 al responsabile scientifico dell’ISSdell’ASST di Lecco. E’ fatto obbligo alla REGIONE all’ASST di …. di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE l’ASST di …. non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni dati, comunicazioni, reportistica e pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta di autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS dall’Istituto Superiore di Sanità e quindi al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato attività finanziata dall’Accordo di collaborazione con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, registrato dalla Corte dei Conti il 3.6.2019 con nota n. 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni -2105 per la formazione realizzazione del bilancio annuale progetto “Definizione di criteri e pluriennale modalità di utilizzo del fondo per la cura di soggetti con disturbo dello Stato (legge spettro autistico”. L’ASST di stabilità 2016)” L’ISS Xxxxx sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5all’art.6, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 56, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE all’ASST di …. che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS l’ASST di Lecco intima per iscritto la REGIONEall’ASST di …., a mezzo raccomandata a/rposta elettronica certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine termine, l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE l’ASST di …. non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE l’ASST di …. ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione all’ASST di Lecco delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto. Ciascuna Parte provvede alle coperture assicurative di legge per il proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sollevando l’altra Parte da ogni relativa responsabilità. Il personale di entrambe le Parti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile della struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sull’ente di provenienza, che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Tra L’azienda Socio Sanitaria Territoriale Di Lecco (Ente Attuatore) E …… (Ente Partner) Per La Realizzazione Del Progetto “Auter: Attivare Una Risposta Territoriale Per La Formulazione Del Progetto Di Vita Per Le Persone Con Disturbo Dello Spettro Autistico Basato Sui Costrutti Di ‘Quality of Life’” – Cup F15f21002140001

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dal DEPLAZIO purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dal DEPLAZIO nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE del DEPLAZIO ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE al DEPLAZIO rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE il DEPLAZIO non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE al DEPLAZIO che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONEal DEPLAZIO, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE il DEPLAZIO non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE il DEPLAZIO ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.

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(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto programma di ricerca e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell’USL Lucca purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale esterno dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla REGIONE dall’Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Il responsabile scientifico della REGIONE L’USL Lucca ha l’obbligo la facoltà di trasmettere tutti utilizzare autonomamente i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto unitamente alla rendicontazione documenti ed i risultati di cui all’art.5 al responsabile scientifico dell’ISS. E’ fatto obbligo alla REGIONE rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. Senza preventiva espressa autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la REGIONE non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare riportando l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute – capitolo 4395 (articolo 1, comma 401, legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili la REGIONE che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto la REGIONE, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la REGIONE non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la REGIONE ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.- CCM”

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