NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Clausole campione

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. 1. Qualora si rendano necessari lavori per effettuare l’occupazione, il concessionario è altresì tenuto a rispettare le disposizioni di seguito esposte: a. per l’esecuzione dei lavori, dovranno essere rispettate le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le prescrizioni tecniche allegate all’atto autorizzativo; dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che potranno essere imposte all’atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza: i. non arrecare disturbo o molestia al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione; ii. evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o di altre autorità; iii. evitare scarichi di acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità; iv. evitare l'uso di mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi; v. collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere interamente sul concessionario. b. per l’esecuzione di altri lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza, il concessionario sarà obbligato a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto. La stessa licenza non esonera il concessionario dall'obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino. c. per le demolizioni ed uso di opere esistenti, in caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall'Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, è possibile la demolizione di opere murarie e stradali esistenti ma il concessionario è tenuto a provvedere a proprie spese a...
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. Le superfici interessate dalla posa della segnaletica orizzontale, dovranno essere accuratamente pulite in modo da venire liberate da ogni impurità in grado da nuocere all’adesione dei prodotti impiegati. E assolutamente vietato l’uso di solventi per eliminare tracce di olio o di grasso presenti sulle pavimentazioni. L’applicazione dovrà avvenire su superfici asciutte e sarà effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici idonei, cercando inoltre di ridurre al minimo l’ingombro della carreggiata e quindi le conseguenti limitazioni da imporre alla circolazione. Gli archi di imbocco delle gallerie, i cordoli delimitanti le isole spartitraffico e tutte le superfici di quei manufatti che, a giudizio della D.L. devono essere evidenziate in particolare nelle ore notturne, saranno verniciate con pitture rifrangenti. Relativamente agli imbocchi delle gallerie, la larghezza della striscia deve essere di 30 cm per l’intero sviluppo del portale della stessa. La posa in opera dei materiali di segnaletica orizzontale dovrà essere eseguita secondo i tracciati , le figure e le scritte preesistenti o stabilite dalla Direzione dei Lavori. In ogni caso l’impresa esecutrice dei lavori, sarà tenuta, a propria cura e spesa, ad effettuare la rimozione ed il rifacimento della segnaletica giudicata non regolarmente eseguita anche per quanto riguarda la sua geometria (dimensioni, intervalli, allineamenti). I materiali dovranno avere potere coprente uniforme tale da non far trasparire, in nessun caso, il colore della sottostante pavimentazione. Sono tassativamente da evitare lavori in concomitanza con altri già esistenti e che comunque possano arrecare gravi disagi alla circolazione. Tutti i lavori di posa della segnaletica orizzontale sono da eseguirsi nel periodo MAGGIO - OTTOBRE Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, si fa tassativo riferimento alle norme ed agli articoli del Nuovo Codice della Strada.
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. E' obbligo dell'appaltatore seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuando; si intendono per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall'ordinamento nazionale o comunitario ed, in mancanza di queste, le comuni norme di buona tecnica. Ed inoltre le norme interne dell'edificio in cui si trova, così come comunicate da Committente, in particolare le norme di comportamento e di emergenza.
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. 14 3.1 Conservazione della circolazione, sgomberi e ripristini stradali 14 3.2 Preparazione dell’area di cantiere 14 3.3 Tagli di alberature 15 3.4 Scavi 16 3.5 Demolizioni e rimozioni 19 3.6 Formazione dei rilevati 21 3.7 Scogliere in massi di pietra naturale 26
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. Tutti i lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei lavori rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per prevenire i danni sia alle persone, sia alle cose, intendendosi pertanto che l’Amministrazione appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovesse derivare dalla esecuzione dei lavori. In particolare, l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nella esecuzione delle opere destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati e come tale è tenuta al loro risarcimento. Per tutte quelle categorie di lavoro per le quali non si trovino nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l'Appaltatore dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei lavori.
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI parte speciale 93
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. Tutti gli studi delle miscele riguardanti i lavori riportati nelle Norme tecniche d'appalto eseguiti dalle Imprese esecutrici, dovranno essere presentati alla Committente con congruo anticipo ed approvati dalla D.LL.
NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Related to NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

  • ESECUZIONE DEI LAVORI 4.1 Ferma la Condizione Risolutiva, l'Immobile oggetto del presente Contratto Preliminare sarà trasferito nello stato indicato nel Progetto e previo ottenimento dei seguenti requisiti propedeutici al rilascio del certificato di agibilità relativo all'Immobile: (i) completamento delle opere di urbanizzazione attinenti all'Im- mobile; (ii) realizzazione delle opere necessarie per la richiesta di allaccia- mento alle utenze da parte della Promissaria Acquirente; (iii) denuncia di ultimazione delle opere strutturali e certificato di collaudo statico; (iv) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici eseguiti; (v) attestazione abbattimento barriere architettoniche; 4.2 La Promissaria Acquirente prende atto ed accetta che la realizza- zione dei Lavori verrà affidata dalla Promittente Venditrice ad u- na società di costruzione appositamente selezionata ("Appaltatri- ce"). 4.3 La Promittente Venditrice al fine di ottimizzare la realizzazione del Progetto e la tempistica di esecuzione dei Lavori si riserva di ap- portare le variazioni di ordine tecnico e statico che: (i) riterrà necessarie durante l'esecuzione dei Lavori anche per pra- ticità del cantiere e speditezza delle lavorazioni al fine di risolvere problemi di carattere tecnico, ovvero (ii) che si dimostreranno necessarie per realizzare le opere in con- formità a quanto autorizzato dalle competenti autorità, o in base alla normativa in vigore, come eventualmente modificata durante l'esecu- zione dei Lavori; ovvero (iii) saranno comunque necessarie per altre circostanze anche fattua- li, come, ad esempio e senza esclusione, la circostanza che un certo materiale o una certa lavorazione non sia più disponibile sul mercato o sia divenuta eccessivamente onerosa (collettivamente gli "Adegua- menti Progettuali"). Tali Adeguamenti Progettuali potranno essere apportati al Progetto e all'Immobile previo rilascio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, del benestare della Parte Promis- saria Acquirente, che non sarà irragionevolmente rifiutato qualora: (a) gli Adeguamenti Progettuali assicurino comunque che l'Immo- bile sia qualitativamente almeno equivalente alle caratteristiche indi- cate nel Progetto; (b) gli Adeguamenti Progettuali siano realizzati nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica. Inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto Preliminare, la Promissaria Acquirente autorizza sin d'ora la Promittente Venditrice a richiedere in ogni tempo - e, pertanto, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto Definitivo - ulteriori modifiche al P.A.R. e/o alla Convenzione che la Promittente Venditrice dovesse ritenere, tempo per tempo, necessarie.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • Variazione dei lavori 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel Quadro Economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. 5. Ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 6. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione della Direzione dei Lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. 9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore dei Lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Sospensione dell’esecuzione del contratto 1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.