Lavoratori parasubordinati Clausole campione

Lavoratori parasubordinati. Xxxxxxxx che collaborano con un’impresa senza essere avvinti da rapporti di lavoro subordinato (cioè di lavoro dipendente ex art. 2094 cod. civ.) e in maniera non occasionale. Vi rientrano, per esempio, i collaboratori coordinati continuativi (oggi “a progetto”), gli agenti, i rappresentanti di commercio (art. 409 cod. proc. civ.).
Lavoratori parasubordinati. I prestatori di lavoro non dipendenti che percepiscono redditi derivanti da: - Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti; - Collaborazione a giornali o riviste; - Partecipazione a collegi e commissioni; - Altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Lavoratori parasubordinati. Sono interessati al versamento del contributo alla suddetta gestione coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale o che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. Per effetto dell‟entrata in vigore della riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.
Lavoratori parasubordinati. La dottrina si era da tempo dimostrata favorevole a riconoscere l’estensione della disciplina dell’invenzione realizzate nello svolgimento di contratti ai casi di parasubordinazione. L’applicazione della prima fattispecie non crea grossi problemi teorici, vista la necessità della previsione del risultato inventivo nel contratto. Si accoglie l’estensione dell’applicazione della disciplina sulle invenzioni ai casi di parasubordinazione in presenza però, di alcune condizioni: il committente deve aver assegnato il tema di ricerca, deve aver messo a disposizione i laboratori e il materiale, deve aver fornito indicazioni, aver sopportato in maniera rilevante i costi e i rischi della ricerca, ed essere beneficiario di un patto di esclusiva. La soluzione data dalla dottrina ricollegava tale caso alla ratio della disciplina: l’inventore è espropriato dei diritti relativi l’invenzione, in quanto essa è anche frutto dell’organizzazione di lavoro predisposta dal datore. La Legge Xxxxx ha delineato la figura del lavoratore a progetto per regolare il fenomeno abusivo del ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative. L’art. 65 della legge indica l’applicazione dell’art. 12-bis della legge n. 633 del 1941 per le invenzioni del lavoratore a progetto. Il riferimento alla legge sul software è stato assorbito completamente in via analogica attraverso l’introduzione del codice di proprietà industriale che ha sostituito in toto la disciplina di riferimento. Conseguentemente l’art. 64 Codice della proprietà industriale trova piena applicazione per quanto riguarda le invenzioni realizzate dal lavoratore a progetto..
Lavoratori parasubordinati. I soggetti come definiti dall’art.5 del D.Lgs 23/02/2000 n. 38 e ss.mm.ii.
Lavoratori parasubordinati i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.
Lavoratori parasubordinati. Sono interessati al versamento del contributo alla suddetta gestione coloro che hanno redditi derivanti da attività professionale o che hanno redditi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo confluisce in una Gestione separata ed ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti. Per effetto dell‟entrata in vigore della riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente. Il contributo alla Gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per professionisti e collaboratori. I professionisti pagano col meccanismo degli acconti e saldi negli stessi termini previsti per i versamenti IRPEF. Il contributo è interamente a loro carico. Per i collaboratori il versamento è effettuato dal committente con cadenza mensile, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il contributo è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore. Poiché il modello F24 non consente di identificare i nomi dei collaboratori cui vanno accreditati i contributi, i committenti hanno l'obbligo di compilare il modello GLA annualmente.
Lavoratori parasubordinati. Il sistema disciplinare è destinato anche ai soggetti legati all’Ente da contratti di lavoro “parasubordinato”, ossia dai contratti di lavoro previsti dal D. Lgs. 10.09.2003 n° 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n° 30”, i quali non possono essere sottoposti al potere disciplinare dell’Ente e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari. Sarà opportuno, quindi, adottare con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e/o procedure che comportino violazioni del Codice Etico, nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante. In tal modo, ATER Gorizia potrà sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché delle norme e degli standard generali di comportamento indicati nel Modello, ai sensi degli artt. 2222 ss. c.c.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.