Nozione. in via di prima approssimazione la nozione di “contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali della P.a. a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati che, pertanto, meritano e necessitano separata considerazione. in quest’ottica, è possibile distinguere tra contratti di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su di un piano di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattuale. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali che, in virtù della qualità pubblica di uno dei contraenti, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.a., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale, si colloca su di un piano di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblico”) si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni di cui solo la P.a., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano per la stretta correlazione che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativo. in tale ambito è, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990, infatti, sebbene testualmente si riferisca agli “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutivi”, ne consente l’applicazione a prescindere da un’espressa e puntuale previsione normativa, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. cap.Viii). i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990. i contratti accessivi, infine, sono quelli che accedono ad un atto amministrativo e concorrono a disciplinarne gli effetti, instaurando così un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contratto.
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Nozione. in via Il punto di prima approssimazione partenza è la nozione di “causa come funzione economico-sociale169 del contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali e la sua differenziazione dai motivi, intesi come funzione economico-individuale. Ciò posto, si deve distinguere, in riferimento alla causa , il modello dalla sua concreta realizzabilità 170. Questa nozione di causa in concreto che punta l’attenzione sulla concreta realizzabilità della P.afunzione economico-sociale di un dato modello contrattuale e sulla corrispondenza tra la funzione concreta e, in caso di contratto tipico, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, stante l’impossibilità, per la parte che abbia subìto l’abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti: esemplificativamente la norma citata menziona, quale fattispecie di abuso, l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie. Per i profili della normativa sulla subfornitura più attinenti all’argomento svolto nel testo, si veda X. XXXXXXX, Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata nella subfornitura, in X. XXXXXXX (a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati checura di), pertantoEquilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata, meritano Napoli, 2002, pp. 131 ss. 169 Ex multis , Cass. 4 aprile 2003 n. 5324, in Massimario Foro it. , 2003, definisce la causa come la funzione economico-sociale che il contratto obiettivamente persegue e necessitano separata considerazioneche il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata. 170 Questa nozione di causa in quest’otticaconcreto si deve a X. XXXXXXX, Trattato di diritto civile , II, Padova, 2010, p. 208. la funzione tipicamente e astrattamente determinata dalla legge171 rappresenta l’ultimo livello della concezione c.d. oggettiva della causa. Detta concezione è possibile distinguere tra segnata dal superamento della causa in termini soggettivi come scopo comune delle parti ovvero, nella codificazione del 1865, come motivazione del consenso ad obbligarsi, manifestato in sede di formazione dell’accordo172. Il passaggio ad una concezione oggettiva della causa avviene con l’entrata in vigore del codice civile del 1942. Il recepimento delle istanze di oggettivazione dello scambio di cui si è parlato nel Capitolo precedente mostrano una tendenza che ha informato tutto il Codice Civile del 1942, una tendenza percepibile in maniera chiarissima nelle norme di teoria generale del contratto. Nella Relazione al Codice, il paragrafo 613 parla testualmente di concezione oggettiva e positiva della causa. Dunque, l’oggettivazione dello scambio è il motore non solo della prevalenza della causa sull’accordo, ma anche dell’adesione alla concezione oggettiva della causa a scapito di quella soggettiva 173, e non solo in riferimento ai contratti di diritto comunescambio ma a tutti i contratti. L’evoluzione della concezione oggettiva verso la rilevanza della causa in concreto passa attraverso la illuminata speculazione di chi 174 ha 171 Questo ultimo concetto è proprio della causa in concreto dei contratti tipici, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblicosecondo Xxxx. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su di un piano di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattuale. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali che23 maggio 1987 n. 4681, in virtù della qualità pubblica di uno dei contraentiMassimario Foro it. , vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.a1987., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale, si colloca su di un piano di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblico”) si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni di cui solo la P.a., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano per la stretta correlazione che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativo. in tale ambito è, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990, infatti, sebbene testualmente si riferisca agli “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutivi”, ne consente l’applicazione a prescindere da un’espressa e puntuale previsione normativa, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. cap.Viii). i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990. i contratti accessivi, infine, sono quelli che accedono ad un atto amministrativo e concorrono a disciplinarne gli effetti, instaurando così un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contratto.
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Samples: Tesi Dottorato
Nozione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il contratto di lavoro intermittente – che deve essere stipulato in via forma scritta ai fini della prova di prima approssimazione la nozione una serie di “contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali elementi (durata, luogo, trattamento economico e normativo, tempi e modalità di pagamento della P.a. retribuzione e dell’eventuale indennità di disponibilità, misure di sicurezza e così via) – è il contratto, anche a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati chetempo determinato, pertanto, meritano e necessitano separata considerazione. in quest’ottica, è possibile distinguere tra contratti di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi mediante il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su quale un lavoratore si pone a disposizione di un piano datore di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattualelavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.aIl comma 3 del citato art. stipuli un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali 13 dispone poi che, in virtù della qualità pubblica ogni caso, con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di uno lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 gior- nate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. Il superamento del predetto periodo ha quale conseguenza la trasformazione del relativo rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Per anno solare si intende un periodo di 365 giorni calcolato all’indietro o in avanti rispet- to a un qualunque giorno dell’anno. Per esempio: volendo chiedere una prestazione di la- voro intermittente l’8 gennaio 2020, per rispettare il limite delle 400 giornate nei 3 anni solari, occorre verificare quante giornate di lavoro intermittente sono state prestate a partire dal 9 gennaio 2017. Si ricorda che, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei contraentidipendenti, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabileil lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. in tali casi la P.a., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale, si colloca su di un piano di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs18 del D.Lgs. n. 163/200681/2015). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblico”) si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni di cui solo la P.a., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano per la stretta correlazione che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativo. in tale ambito è, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990, infatti, sebbene testualmente si riferisca agli “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutivi”, ne consente l’applicazione a prescindere da un’espressa e puntuale previsione normativa, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. cap.Viii). i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990. i contratti accessivi, infine, sono quelli che accedono ad un atto amministrativo e concorrono a disciplinarne gli effetti, instaurando così un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contratto.
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Samples: Lavoro Subordinato
Nozione. in via Il rapporto di prima approssimazione la nozione di “contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali franchising è inquadrato all’interno della P.a. a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati che, pertanto, meritano e necessitano separata considerazione. in quest’ottica, è possibile distinguere tra contratti di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su di un piano di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattuale. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali che, in virtù della qualità pubblica di uno categoria dei contraenti, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.a., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale, si colloca su di un piano di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblicodistribuzione”) , che riunisce tutti quei rapporti in cui sono presenti imprenditori operanti a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminata, almeno nelle sue linee essenziali, dal produttore, o nell’attrezzare le vetrine e l’arredamento del locale secondo le direttive di quest’ultimo. Si tratta di contratti di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapporto, in cui si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni realizza un’integrazione fra produttore e distributore e fra 140 I “contratti di cui solo distribuzione” comprendono l’agenzia, la P.a., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano somministrazione per la stretta correlazione rivendita (art. 1568 comma 2 c.c.), la concessione di vendita, il franchising di distribuzione (di beni o di servizi, escluso il franchising di produzione, ove l’affiliato non ha il compito di distribuire beni o servizi ai consumatori, ma di produrre beni seguendo le istruzioni tecniche trasmessegli dall’affiliante). tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è la concessione di vendita, che presentano rispetto ad sarà messa in relazione con il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentemente, il coordinamento continuativo tra i componenti della rete. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un provvedimento amministrativocontratto a prestazioni corrispettive di durata 141 Cfr. X. Xxxxx Xxxxxxxx, Il divieto di abuso di dipendenza economica nel franchising, fra principio di buona fede e tutela del mercato in Giurisprudenza di merito, 2006, tomo 2, pagg. 2153-2163. intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142. In base a tale ambito èconvenzione, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che si realizza la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990, infatti, sebbene testualmente si riferisca agli cosiddetta “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutividistribuzione integrata verticale”, ne consente l’applicazione secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto di collaborazione145. 142 Si parla di posizione “privilegiata” poiché, esistendo una clausola di esclusiva a prescindere da un’espressa favore del concessionario, è posto a suo favore il privilegio di rappresentare l’unico che può usufruire del diritto a rivendere un determinato bene in una determinata zona, Cfr. X. Xxxxxxxxxx, Concessione di vendita, franchising e puntuale previsione normativaaltri contratti di distribuzione, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. cap.Viii)normativa antitrust, contratti internazionali di distribuzione, 2^ volume, Padova, 2007, pagg. i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990. i contratti accessivi, infine, sono quelli che accedono ad un atto amministrativo e concorrono a disciplinarne gli effetti, instaurando così un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contratto.54 ss..
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Samples: Franchise Agreement
Nozione. Il contratto di appalto è definito dall’art. 1655 c.c. come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in via di prima approssimazione la denaro». La nozione di “appalto designa, quindi, un tipo di contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali nominato articolando due sub-figure: appalto di opere e appal- to di servizi, entrambe riconducibili allo schema romanistico del do ut facias 1. Nell’ambito della P.aprima sub-figura, la prestazione caratteriz- zante è costituita dalla realizzazione di un’opera a fronte del pagamento di una somma di denaro, mentre, nell’ambito della seconda, ad emergere è chiaramente la prestazione di un servi-
1 In questo senso, X. XXXXXXX, 0000, p. 5. a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati Con il codice civile vigente l’appalto viene così ad essere individuato separatamente dalla locazione, nel cui ambito, se- condo la tradizione romanistica, era confinato. La Relazione al Codice (nn. 700-917) inquadra il contratto di appalto nell’ambito della categoria dei contratti di impresa. Tale inquadramento trova giustificazione nel fatto che, pertantodi- sponendo l’appaltatore di una organizzazione di mezzi necessa- ri, meritano e necessitano separata considerazione«il risultato contrattuale non si raggiunge direttamente attra- verso il lavoro dell’appaltatore, come attraverso il lavoro pre- valentemente proprio del prestatore si consegue nel contratto d’opera, ma attraverso l’organizzazione di mezzi necessari, che l’appaltatore pure gestisce a suo rischio». L’appalto è altresì un contratto bilaterale, in quest’otticaforza del qua- le l’appaltatore, su incarico del committente, si impegna a rag- giungere un determinato risultato, quale il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio. L’appalto è possibile distinguere da annoverarsi tra contratti di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti commutativi e non aleatori. Infatti, l’entità della prestazione è determinata o determinabile in base a criteri prestabiliti e non in base a fatti futuri ed incerti 2. In particolare, l’appaltatore assume il rischio economico del- la gestione dell’impresa, nel senso che, comunque, egli resta obbligato a portare a termine l’opera. Ne discende che eventuali difficoltà di diritto carattere tecnico e possibili variazioni dei costi dei mezzi necessari alla realizzazione non impattano sull’esecuzio- ne dell’obbligazione, salvo il verificarsi di circostanze impreve- dibili, nel qual caso trova applicazione la disciplina dell’art. 1664 c.c. (cfr. Cap. 4). Secondo la giurisprudenza, tale carattere di commutatività
2 Tra gli altri, X. XXXXXX-X. XXXXXX, 2007, p. 22 afferma che «l’appalto, pur non essendo un contratto aleatorio in senso tecnico giuridico, presenta però, specie per l’appaltatore, un’alea in senso meramente economico cioè la possibilità che il costo effettivo dell’opera o del servizio risulti poi maggiore del previsto o addirittura del prevedibile». rimane immutato anche nel caso in cui le parti abbiano inserito nel contenuto del contratto una clausola che, in deroga all’art. 1664 c.c., escluda la possibilità per l’appaltatore di domandare la revisione del prezzo, addossando così allo stesso un rischio che non eccede però la normale alea contrattuale. In questo modo, infatti, tale clausola non risulta idonea a trasformare l’ap- palto da contratto commutativo a contratto aleatorio 3. Lo schema contrattuale dell’appalto comprende anche il con- tratto stipulato da una pubblica amministrazione con un im- prenditore. Tale contratto è oggetto, però, di distinta disciplina di carat- tere pubblicistico, che deroga, in alcune parti, alle disposizioni codicistiche. È il caso, ad esempio, delle regole relative all’ese- cuzione del rapporto oppure delle regole concernenti il proce- dimento di ricerca del contraente privato. Il contratto di appalto può essere, altresì, considerato un con- tratto intuitus personae. Tale locuzione indica generalmente il particolare affidamento
3 In questo senso, tra gli altri, Xxxx., Sez. II, 22 novembre 2000, n. 15112, in Foro it., 2001; Trib. Roma, 25 maggio 2000, in Giurisprudenza romana, 2000. A questo proposito, la giurisprudenza pare pacifica sul fatto che l’isti- tuto della revisione dei prezzi sia una particolare applicazione del più ampio rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta disciplinato dall’art. 1467 c.c. ai quali è comune stipulati dalla P.a. il fondamento giuridico rappresentato dal turbamento dell’equilibrio di valore tra le prestazioni verificatosi in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su modo og- gettivo ed imprevedibile nel corso del rapporto contrattuale; la revisione ha poi la finalità particolare di ovviare alla risoluzione di un piano contratto come quel- lo di parità rispetto alla controparte privataappalto che, per la sua particolare natura, merita di essere mantenuto in vita tanto nell’interesse particolare dei contraenti quanto di quello economico generale (così Xxxx., Sez. I, 5 febbraio 1987, n. 1123 in Mass. Giust. civ., 1987). In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di sot- tolineare come «l’art. 1664 c.c. costituisce la particolare applicazione al con- tratto di appalto (che, pur essendo un contratto non aleatorio comporta parti- colari tipi di rischio espressamente regolamentati) del principio contenuto nell’art. 1467 c.c.; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente norma quest’ultima che può ritenersi applicabile al corrispondente tipo contrattuale. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli ad un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico appalto solo nell’ipotesi in cui l’onerosità sopravvenuta sia da attribuire a cause diverse da quelle previste nell’art. 1664 c.c., dovendo al- trimenti la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali chenorma speciale prevalere sulla norma generale, in virtù della qualità pubblica quanto discipli- na specifica di uno dei contraentiun contratto commutativo con caratteristiche particolari» (co- sì, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.aCass., esercitando poteri autoritativiSez. I, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale3 novembre 1994, si colloca su n. 9060, in Rep. Foro it., 1994). di un piano soggetto sull’identità e sulle qualità personali di parità solo tendenziale con la controparte privata, un altro soggetto. Il vincolo fiduciario che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi sottostà alla conclusione di tale tipologia tipo contrattuale deriva dal fatto che le qualità personali dell’appal- tatore colorano l’esecuzione dell’obbligazione dedotta, un’ob- bligazione che è caratterizzata da elementi di contratti sono gli appalti complessità e pro- fessionalità 4. Tale vincolo è altresì confermato dal divieto di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblico”) si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni di cui solo la P.a., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano per la stretta correlazione che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativo. in tale ambito è, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990, infatti, sebbene testualmente si riferisca agli “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutivi”, ne consente l’applicazione a prescindere da un’espressa e puntuale previsione normativa, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. cap.Viii). i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” subappalto di cui all’art. 11 della l. n. 241/19901656 c.c. (cfr. Cap. 3). A questo proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di sot- tolineare come «l’art. 1656 c.c., che vieta all’appaltatore di da- re in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, quando non sia stato autorizzato dal committente, non richiede che il consenso di quest’ultimo sia specificamente riferito ad un de- terminato soggetto e non esclude, quindi, che esso sia preventi- vo e generico non essendo tale autorizzazione incompatibile con l’intuitus personae che caratterizza il rapporto di appalto
4 X. XXXXXXX, 1974, p. 93 ss. sostiene che i contratti accessiviaziendali possono es- sere caratterizzati dalla rilevanza delle “qualità personali” del contraente cedu- to oppure dalla importanza rivestita dalla “persona”. A fronte di questa sottile ma fondamentale distinzione si impongono due generi di discipline scaturenti dall’art. 2558 c.c. in cui la rilevanza delle qualità personali legittima il recesso per giusta causa nella misura in cui il cessionario non abbia i medesimi requi- siti del cedente, infinementre la rilevanza della persona causa la intrasmissibilità assoluta del rapporto. A sostegno della presente tesi, sono X. XXXXXXX, 1969 mira a differenziare i contratti con carattere personale dai contratti intuitus perso- nae evidenziando che il contratto sarebbe personale quando l’interesse all’af- fare trae origine dalle personali valutazioni del contraente e quindi quando non c’è quella «immanenza dell’interesse all’affare nel patrimonio del sogget- to» che giustifica il subingresso nel rapporto da parte del successore; dimodo- ché l’alternativa non consisterebbe, come nel negozio intuitu personae, nello stipulare il contratto con quella determinata persona o con un’altra, bensì nella conclusione o meno del contratto. La distinzione appare arbitraria, special- mente se raffrontata alla molteplicità di ipotesi normative alle quali l’intuitus presta la propria etichetta. Qualificando “personali” i rapporti che rispondono alla seconda alternativa e “fiduciari”, o intuitu personae, quelli che accedono ad rispondo- no alla prima, si mira in definitiva a separare dal più ampio contesto dell’in- tuitus personae il fenomeno della “inerenza alla persona”, che secondo la co- mune opinione ne costituisce un atto amministrativo effetto normale e concorrono che indica, invece, uno dei diversi profili normativi dell’intuitus. Altra parte della dottrina, tuttavia, esclude che il contratto di appalto sia necessariamente stipulato intuitu personae e ritiene che assuma rilevanza non tanto la persona dell’appaltatore quan- to l’organizzazione di impresa dell’appaltatore. A tal proposito, la dottrina sostiene che sia lo stesso legisla- tore a disciplinarne gli effetticaratterizzare sul piano causale il contratto di appalto in ragione del rilievo assunto dall’organizzazione di cui l’appalta- tore è dotato per eseguire la prestazione. L’elemento dell’orga- nizzazione, instaurando così più della persona dell’appaltatore, risulta, quindi, decisivo per la soddisfazione dell’interesse del committente 6. Inoltre, la dottrina segnala come, in caso di morte dell’appal- tatore, ai sensi dell’art. 1674 c.c., lo scioglimento del contratto non sia automatico ma presupponga l’accertamento dell’effettiva rilevanza della persona dell’appaltatore; inoltre, l’art. 81 l. fall., stabilendo che, in caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto si scioglie solo «se la considerazione della qualità soggettiva è stata motivo determinante del contratto» 7 fa propendere più per un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contrattoaccertamento in concreto dell’effettiva rilevanza delle caratte- ristiche personali e/o aziendali dell’appaltatore piuttosto che per una generalizzata considerazione delle stesse.
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Samples: Contratto Di Appalto
Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in via di prima approssimazione la nozione di “contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali della P.adanaro. a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati cheXxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx il committente, pertanto, meritano e necessitano separata considerazione. in quest’otticadetto anche datore o concedente dell'opera, è possibile distinguere tra contratti colui che commette ad altri il compimento di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su un'opera o di un piano servizio, assumendo l'obbligo del pagamento di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragioneun corrispettivo in danaro l'appaltatore, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattualesecondo la definizione di appalto contenuta nell'art. 1655, deve assumere il compimento dell'opera o del servizio “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio” consensuale è consensuale in quanto si pensiperfeziona con il consenso delle parti essenzialmente oneroso è essenzialmente oneroso in quanto presuppone il corrispettivo in danaro a prestazioni corrispettive è a prestazioni corrispettive. La prestazione di compiere un'opera o un servizio trova riscontro nella controprestazione di corrispondere un corrispettivo in danaro ad effetti obbligatori è ad effetti obbligatori, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli quanto fa sorgere d'un lato l'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (obbligazione di risultato) e dall'altro di corrispondere il corrispettivo in danaro di durata è un contratto di locazione per scopi durata. Il compimento dell'opera o del servizio richiede, di regola, un tempo apprezzabile L’appalto è un contratto essenzialmente oneroso. Lo si desume dalla nozione di appalto fornita dall’art. 1655 che dispone che il compimento dell’opera o del servizio deve essere assunto “verso un corrispettivo in danaro”. Si noti che il diritto dell’appaltatore al corrispettivo non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputatasorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa dell’esecuzione (totale o parziale, secondo le specifiche previsioni) dei lavori (così Cass., 14 ottobre 1998, n. 10141). Assumendo l’appaltatore i costi finanziari dell’esecuzione dell’opera, nei contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali che, in virtù della qualità pubblica appalto per l’esecuzione di uno dei contraenti, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.a., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negozialeopere di un certo rilievo, si colloca su prevedono pagamenti collegati allo di avanzamento dei lavori (SAL Stato avanzamento lavori). Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx APPALTO IL CORRISPETTIVO Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Il corrispettivo può esser commisurato in vario modo e, a seconda del modo di determinazione, l’appalto può distinguersi in appalto a misura o in appalto a corpo. Si ha appalto a misura quando il prezzo è stabilito per ogni unità di misura in cui si compone l'opera L'appalto è a corpo o a forfait quando il prezzo è fissato al momento della stipulazione del contratto in una somma globale per l'intera opera Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx APPALTO LA REVISIONE DEL PREZZO La revisione prezzo: l’appalto come contratto a struttura elastica. L’appalto è un contratto di durata che presuppone il decorso di un piano certo periodo di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, tempo fra conclusione del contratto ed adempimento. In questo arco temporale l’originario rapporto di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblico”) si sostanziano in quelle stipulazioni negoziali aventi ad oggetto beni di cui solo la P.avalore tra le due prestazioni può modificarsi., nella sua veste autoritativa, può disporre. normalmente queste ipotesi negoziali si caratterizzano per la stretta correlazione che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativo. in tale ambito è, pertanto, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990, infatti, sebbene testualmente si riferisca agli “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutivi”, ne consente l’applicazione a prescindere da un’espressa e puntuale previsione normativa, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. cap.Viii). i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990. i contratti accessivi, infine, sono quelli che accedono ad un atto amministrativo e concorrono a disciplinarne gli effetti, instaurando così un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contratto.
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Samples: Contratti Tipici
Nozione. in via Il rapporto di prima approssimazione la nozione di “contratto pubblico” indica generi- camente le stipulazioni negoziali franchising è inquadrato all’interno della P.a. a tale ambito sono tuttavia riconducibili fenomeni diversificati che, pertanto, meritano e necessitano separata considerazione. in quest’ottica, è possibile distinguere tra contratti di diritto comune, contratti di diritto speciale e contratti ad oggetto pubblico. i contratti di diritto comune stipulati dalla P.a. in nulla differiscono rispetto ai contratti ordinari stipulati da qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento giuridico. in tali ipotesi il soggetto pubblico soddisfa i propri bisogni e deve porsi su di un piano di parità rispetto alla controparte privata; per tale ragione, l’ordinamento non giustifica alcuna deroga alla disciplina civilistica normalmente applicabile al corrispondente tipo contrattuale. si pensi, a titolo esemplificativo, all’ipotesi in cui la P.a. stipuli un contratto di locazione per scopi non direttamente finalizzati all’attuazione dell’interesse pubblico cui la predetta amministrazione è deputata. i contratti di diritto speciale, invece, sono fattispecie contrattuali che, in virtù della qualità pubblica di uno categoria dei contraenti, vengono assoggettati ad una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella ordinariamente applicabile. in tali casi la P.a., esercitando poteri autoritativi, seppur non nella forma tradizionale dei provvedimenti amministrativi ma facendo ricorso all’alternativo strumento negoziale, si colloca su di un piano di parità solo tendenziale con la controparte privata, che giustifica l’appli- cazione, accanto alle ordinarie norme privatistiche, di ulteriori norme pubblicistiche. esempi di tale tipologia di contratti sono gli appalti di lavori, servizi e forniture, oggi organicamente disciplinati dal codice dei contratti pubblici (D.lGs. n. 163/2006). infine, i contratti ad oggetto pubblico (talvolta identificati come “contratti di di- ritto pubblicodistribuzione”) , che riunisce tutti quei rapporti in cui sono presenti imprenditori operanti a diversi stadi del processo economico di produzione e distribuzione140. Caratteristica distintiva di tali contratti è la promozione, da parte del distributore, delle vendite dei beni del produttore, attività che può consistere nel contattare i potenziali acquirenti proponendogli l’acquisto, o nel porre in essere una campagna pubblicitaria predeterminata, almeno nelle sue linee essenziali, dal produttore, o nell’attrezzare le vetrine e l’arredamento del locale secondo le direttive di quest’ultimo. Si tratta di contratti di durata caratterizzati da una certa stabilità e continuità del rapporto, in cui si sostanziano realizza un’integrazione fra produttore e distributore e fra tutti i distributori facenti capo allo stesso produttore141. La figura centrale di questa categoria è la concessione di vendita, che sarà messa in quelle stipulazioni negoziali aventi relazione con il franchising in questo paragrafo. I contratti di distribuzione possono essere distinti in base al grado di integrazione economica che favoriscono tra le parti, che è tanto più elevato nei rapporti caratterizzati, oltre che dalla continuità e dall’esclusiva, dall’ulteriore elemento della condivisione tra le parti dei segni distintivi e, talvolta, delle metodologie commerciali: in questa categoria rientrano perciò la concessione di vendita e le sue varianti. Al massimo grado di integrazione economica si colloca il franchising cui si affianca, oltre agli elementi indicati precedentemente, il coordinamento continuativo tra i componenti della rete. Per quanto, più in particolare, riguarda la concessione di vendita, essa è definita come un contratto a prestazioni corrispettive di durata intercorrente tra imprenditori, fondato su un nesso indissolubile di scambio e collaborazione, in base al quale il concessionario, agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di seguire la commercializzazione dei prodotti del concedente, in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita142. In base a tale convenzione, si realizza la cosiddetta “distribuzione integrata verticale”, secondo la quale il produttore non rivende direttamente alla clientela (distribuzione diretta)143, né si affida ad oggetto beni agenti ed intermediari (distribuzione indiretta)144, ma vende al distributore, con il quale instaura uno stretto rapporto di cui solo collaborazione145. Il concessionario si assume l’obbligo di promozione delle vendite organizzando campagne pubblicitarie, svolgendo attività di assistenza e garanzia post-vendita nei confronti della clientela146, allestendo il locale adibito per la P.a.rivendita secondo gli standards impartiti dal concedente e mantenendo il magazzino sempre rifornito. Il concedente conserva poteri di controllo e indirizzo sull’attività svolta dal concessionario, che si esplicano nell’imporre determinate strategie di mercato, consigliare o imporre prezzi da praticare ecc.147. Tale rapporto dà luogo ad una pluralità di atti di scambio tra i due soggetti, che si succedono nel tempo; per questo motivo, nella sua veste autoritativaprassi vengono regolati le modalità degli ordini del concessionario, i termini di consegna, i prezzi, gli sconti, le modalità di spedizione e di assicurazione ecc.. Talvolta, vengono concordati quantitativi massimi e minimi per ogni singolo acquisto, e può disporreessere imposto al concessionario l’obbligo di garantire un minimo di acquisti periodici. normalmente queste ipotesi negoziali Nel nostro ordinamento giuridico la concessione di vendita è un contratto atipico e, proprio per questo motivo, si caratterizzano riscontrano molte difficoltà nello stabilire a quali disposizioni deve essere sottoposta; in un primo momento, si è inquadrata la concessione di vendita nella somministrazione148, considerata, quest’ultima, la tipica figura di scambio di durata. Questa tesi è stata progressivamente abbandonata, dato che nei contratti di distribuzione rileva non solo il momento dello scambio, ma anche quello della collaborazione, che non trova riscontro nella struttura della somministrazione149. Per i motivi opposti, non è stata nemmeno accettata l’opinione secondo cui la concessione di vendita sia riconducibile al contratto di agenzia, dato che in quest’ultimo vengono disciplinati soltanto i profili della collaborazione e non quelli di scambio. Inoltre, nel modello di agenzia, esiste un’obbligazione a carico dell’agente di promuovere la conclusione dei contratti, stipulati poi dal preponente, mentre il concessionario, pur svolgendo un’attività promozionale, opera per rivendere, in proprio, i prodotti oggetto del contratto150. Si è poi cercato di affiancare la stretta correlazione concessione di vendita al contratto di mandato, ma è stato osservato che presentano rispetto ad un provvedimento amministrativoil concessionario è tenuto a svolgere un’attività non giuridica, diretta alla promozione delle vendite e alla rivendita dei prodotti acquistati dal concedente, in nome e per proprio conto, differenziandosi dal mandato in cui tale attività può essere svolta per conto di altri soggetti. in tale ambito èL’impossibilità di ricondurre la concessione di vendita ai contratti espressamente designati nel Codice Civile non esclude, pertantoperò, possibile operare un’ulteriore classificazione tra contratti sostitutivi, ausi- liari ed accessivi rispetto a provvedimenti amministrativi. i contratti sostitutivi di provvedimenti costituiscono oggi (a seguito delle modifiche che alcune disposizioni codicistiche siano applicabili analogicamente: la l. n. 15/2005 ha apportato alla legge generale sul procedimento amministrativo, l. n. 241/1990) una categoria generale: l’art. 11 l. n. 241/1990maggior parte della dottrina sostiene, infatti, sebbene testualmente che le norme della somministrazione, della vendita e dell’agenzia costituiscono la base normativa da cui ricavare in via analogica la disciplina di qualunque contratto151. La concessione di vendita rimane, comunque, una figura atipica che pone il problema della determinazione della struttura di tale contratto: in mancanza di uno schema tipico, la questione si riferisca agli “accordi sostitutivi” e non utilizzi l’espressione “contratti sostitutivi”, ne consente l’applicazione a prescindere da un’espressa e puntuale previsione normativa, essendo venuto meno l’inciso “nei casi previsti dalla legge” (v. caprisolve soltanto attraverso l’interpretazione della volontà delle parti nel caso concreto.Viii). i contratti ausiliari sono fattispecie contrattuali che possono essere stipulate nell’ambito di un proce- dimento amministrativo, di cui alcuni aspetti vengono quindi definiti secondo modalità consensuali. ne costituiscono esempio gli “accordi integrativi” di cui all’art. 11 della l. n. 241/1990. i contratti accessivi, infine, sono quelli che accedono ad un atto amministrativo e concorrono a disciplinarne gli effetti, instaurando così un legame di tipo unilaterale. ne costituiscono esempio le concessioni–contratto.
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Samples: Franchise Agreement