OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto: a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione; b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali; c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni; d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe; e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione; f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985); g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione. h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale; i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Concessione Per La Riqualificazione E/O Riconversione E Successiva Gestione Dell’impianto Sportivo, Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo, Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della del normale gestione utilizzo dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dall’utilizzo dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
l) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell’impianto e dell’organizzazione dell’attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale di Ferrara da ogni incombenza o responsabilità;
m) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
n) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
o) in materia di rifiuti la Società concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all’interno dei locali delle strutture sportive date in concessione Forme e modi di tale libera fruizione da parte dei cittadini potranno essere definite localmente senza che all’aggiudicataria della gestione derivino specifiche responsabilità o particolari oneri anche per eventuali danni alle persone ed alle cose che potessero in qualsiasi modo derivare dall’uso libero.
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Samples: Concessione Per l'Uso Dell'immobile, Concessione Per La Gestione E L’uso Del Complesso Sportivo
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenutoLa F.I.Te.T., con la stipula del presente atto, si impegna:
a) a prestare garantire per tutta la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione durata della concessione lo svolgimento delle proprie attività tecniche e agonistiche federali a condizione che vengano mantenuti costanti gli standard qualitativi, igienico sanitari e di programmi e/o iniziative da concordarsi sicurezza e che gli stessi siano coerenti con l’Amministrazione Comunale e con gli la regolamentazione del Tennistavolo disposta dagli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportivanazionali ed internazionali (CONI, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzioneFITET, ITTF, ETTU);
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
dc) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
ed) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzioneconcessione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridicogiuridici-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
f) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell’impianto e dell’organizzazione dell’attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale di Terni da ogni incombenza o responsabilità;
g) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
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Samples: Concessione Per La Gestione E l'Utilizzo Di Strutture Comunali
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 19.1 Il Concessionario si obbliga a gestire gli impianti oggetto del presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), nel rispetto della loro capienza, della loro destinazione d’uso, delle norme di sicurezza e delle condizioni imposte dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
9.2 Il concessionario senza eccezioni Concessionario, al fine di ottemperare a quanto previsto dal punto che precede, ha l’obbligo d’impiegare personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a garantire la buona gestione degli impianti e il rispetto della normativa vigente.
9.3 Il Concessionario al fine di ottemperare alle obbligazioni dedotte nel presente contratto potrà avvalersi di proprio personale dipendente o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi propri volontari, sollevando sin da ora il Concedente da qualsiasi loro pretesa di natura contributiva, retributiva, indennitaria e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportivarisarcitoria.
9.4 Il Concessionario è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente le condizioni contrattuali, privilegiando le attività sportive normative contributive previste dai CCNL ed eventuali accordi integrativi territoriali.
9.5 Il Concessionario, che assume la veste di particolare valore educativo e sociale nell’ambito datore di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, è altresì tenuto all’osservanza di tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e curanorme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S.previdenziali ed assistenziali, ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivonei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze salute degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzionestessi.
h) ad assicurarsi 9.6 Il Concessionario ha l’obbligo di gestire tutti gli adempimenti relativi alla salvaguardia dell'ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, all'esterno degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;impianti.
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Samples: Determinazione a Contrarre Per La Concessione Di Servizi
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.della
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
l) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell’impianto e dell’organizzazione dell’attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale di Ferrara da ogni incombenza o responsabilità;
m) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
n) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
o) in materia di rifiuti la Società concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all’interno dei locali delle strutture sportive date in concessione
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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario dovrà assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi comunali indicati nel precedente art. 1, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e secondo le modalità e condizioni contenute nel Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione delle palestre e altri impianti sportivi comunali (prot. n. _). Gli immobili sono concessi in uso alla Associazione, al fine di consentire l’esercizio della propria attività sportiva, dei soggetti privati e delle Associazioni che ne facciano richiesta, e di instaurare un rapporto di collaborazione con la società stessa per il raggiungimento di finalità sociali e sportive del Comune. La disponibilità va intesa compatibilmente con le esigenze di primario interesse pubblico dell’attività didattica dell’Istituto Scolastico Comprensivo Villadose. L’uso, pertanto, potrà avvenire esclusivamente negli orari liberi dalle attività scolastiche dell’istituto, che è tenuto a mettere a disposizione gli impianti idonei e puliti, non oltre le ore 16,45, fatte salve diverse necessità rappresentate dall’Istituto e comunque communicate, in via preventiva con congruo termine al Concessionario e al Comune. L'uso degli impianti è consentito esclusivamente all’Associazione cui è affidata la gestione dell’impianto, a privati e ad altre Associazioni Sportive (con preferenza, in caso di pari requisiti, alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative, e in subordine alle associazioni con sede sul territorio comunale), e con le priorità individuate nella presente convenzione. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L’attività svolta deve essere compatibile con l’esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali delle strutture concesse. L’utilizzo non può pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature, non può essere contrario ai fini propri di edifici pubblici destinati a scopi formativi ed educativi e deve riguardare iniziative sportive o formativo - sportive a favore di adulti, minori, anziani, o disabili. Gli orari dettagliati per l'utilizzo degli impianti da parte dell’Associazione Concessionario dell’impianto e degli altri utilizzatori autorizzati devono essere depositati presso la Segreteria del Comune di San Xxxxxxx di Venezze all’inizio dell’anno sportivo, e devono essere esposti in modo visibile negli impianti stessi. Il Concessionario, i privati e le altre Associazioni che utilizzano le strutture devono impegnarsi a rispettare gli orari da ciascuna indicati. Rientrano tra gli obblighi del Concessionario in particolare:
1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed eventuali aree esterne di pertinenza dell’impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario. Gli interventi di pulizia devono essere conformi alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del Virus Covid 19.
2. Piccole riparazioni e manutenzioni di pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
3. Sostituzione lampadine rotte o bruciate nelle due palestre concesse in gestione;
4. Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
5. Tinteggiature interne degli ambienti di pertinenza alle palestre;
6. Durante il periodo delle vacanze scolastiche le strutture dovranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’eventuale organizzazione di attività e centri di animazione estiva, concordando preventivamente gli orari con il Concessionario. In questo caso l’Amministrazione Comunale ha priorità d’uso delle strutture e dovrà garantirne la pulizia.
7. Saranno altresì a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle pulizie ed aperture degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori. Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario su richiesta del Comune dimostrare la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell’erogazione del contributo. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa rispettare quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. L del Regoamento comunale per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione degli impianti sportivi e l’uso dalla normativa nazionale in vigore in materia di personale impiegato nel servizio.
8. Il Concessionario dovrà tenere l’impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l’efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.
9. Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell’impianto sportivo, nonché sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l’obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d’Ufficio e addebiterà al rigoroso rispetto concessionario i costi.
10. Il concessionario si assume l’impegno di presentare, all’Amministrazione comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di gestione della complessiva attività svolta, accompagnata da una dettagliata relazione sul risultato di gestione. Tale relazione sarà attentamente valutata dai competenti uffici, i quali dovranno esprimere in merito un proprio parere.
11. Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune l’elenco delle normali regole Associazioni e dei privati da ammettere all'utilizzo degli impianti. Le domande, presentate direttamente al gestore, saranno esaminate sulla base di prudenza criteri di trasparenza ed uguaglianza, e con preferenza per evitare danni, incidenti le Associazioni i cui orari di utilizzo non interferiscano con la normale fruizione da parte dell’Istituzione scolastica e infortunidelle altre associazioni richiedenti;
d) 12. Il Concesionario si impegna a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi comunicare, prima dell'inizio di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedereogni anno sportivo, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza il calendario completo per l'uso degli impianti assegnati (al fine di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia regolare funzionamento degli impianti di misure illuminazione e riscaldamento), con l’indicazione di un preposto alla sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzionel’attività sportiva nelle strutture.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Gestione Delle Palestre E Altri Impianti Sportivi Comunali
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1E’ obbligo del Concessionario svolgere tutte le attività di cui al precedente articolo 4), secondo le specifiche recate dalla seconda parte del presente contratto ai Xxxxxx XX e III, assicurando, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi, l’erogazione delle prestazioni specificate nel contratto stesso. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi Concessionario dovrà adottare un nuovo listino prezzi che tenga conto delle particolari esigenze degli utilizzatori, prevedendo, tra l’altro, delle tariffe promozionali e/o iniziative prezzi agevolati da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive applicare agli utenti dell’adiacente Piscina o a categorie di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare persone e/o manifestazioni sportive imprese e società che – mediante pacchetti economici – intendano usufruire del Parcheggio in numero elevato di adesioni. Il Concessionario è obbligato a subentrare in tutti i rapporti esistenti in ordine all’utilizzo del Parcheggio, mantenendo prezzi e condizioni precedentemente stabiliti sino alla scadenza dei singoli accordi. I rinnovi verranno effettuati alle condizioni ed in base al listino prezzi che verrà istituito dal Concessionario. Per memoria, si indicano qui di seguito i soggetti con pubblicoi quali sono stati raggiunti degli accordi economici, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente attualmente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno vigore: utilizzo posti macchina da parte di dipendenti comunali; utilizzo posti macchina da parte della 19° Legione della Guardia di Finanza; utilizzo posti macchina da parte della RSU della Fincantieri Spa; utilizzo posti macchina da parte dell’ AC.E.GA.S. Spa; utilizzo posti macchina da parte della San Giusto Sea Center; utilizzo posti macchina da parte del Xxxxx Triestino; utilizzo posti macchina da parte della Pallacanestro di Trieste; utilizzo posti macchina utilizzo posti macchina da parte della XX.XX. CAR; in via occasionale da parte dell’Associazione Internazionale di Polizia; in via occasionale da parte del Xxxxx Xxxxxxxxx e dell’Associazione Culturale-Sportiva La Bavisela. Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere i rapporti esistenti – sino alla naturale scadenza degli Appalti in essere - con le seguenti ditte, già conosciute dall’Amministrazione, fornitrici dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini seguenti servizi: AC.E.GA.S Spa - gestione utenze (energia elettrica, acqua ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
heventuali) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionaleR.I.M.A.C.O S.n.c. - gestione elevatori;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Concession Agreement
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenutoSono a carico del gestore:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa Apertura, da concordare con il Comune di Zocca, comunque in linea col piano di gestione proposto in sede di gara. L’apertura deve essere garantita almeno per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà il periodo di cui all’Artall’art. 19 della 16 del presente convenzione;capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto La comunicazione preventiva al Comune delle tariffe applicate. Le tariffe dovranno essere conformi a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;di strutture analoghe.
c) a provvedere a proprio totale onere e curaGarantire l’ingresso alla struttura ai gruppi, a compiere quanto prescritto dalle autorità ad un prezzo agevolato da comunicare al Comune di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuniZocca;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti Favorire l’accesso ai giovani delle scuole materne e dell’obbligo, società sportive ecc…, mediante forme di abbonamenti scontati o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofeingressi ridotti da comunicare al Comune;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza Rispetto di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come quanto previsto dalla presente convenzionenormativa nazionale e Regionale in merito agli aspetti igienico sanitari per manutenzione e la vigilanza delle strutture ricettive extralberghiere;
f) nel caso Comunicare al termine della stagione estiva, e comunque entro il 31 dicembre di gare e/o manifestazioni sportive con pubblicoogni anno, a garantire all’Amministrazione Comunale, il rigoroso rispetto monitoraggio delle presenze nella struttura per consentire di conoscere l’andamento dell’affluenza turistica. Dovrà essere inoltre comunicato annualmente il Rendiconto gestionale della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985)struttura;
g) a garantire che tutte La corresponsione all’Amministrazione Comunale del canone annuale determinato sulla base d’asta, maggiorato della percentuale di rialzo offerta in sede di gara, ed aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT, da versare con le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera modalità di cui all’art. 5 del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.Capitolato;
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza L’esecuzione a propria cura e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, spese degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo interventi obbligatori di cui al presente atto;ai precedenti articoli:
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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della del normale gestione utilizzo dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dall’utilizzo dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
l) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell’impianto e dell’organizzazione dell’attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale di Ferrara da ogni incombenza o responsabilità;
m) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
n) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
o) in materia di rifiuti la Società concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all’interno dei locali delle strutture sportive date in concessione Il concessionario s’impegna altresì a porre in essere tutto quanto di sua specifica competenza ed a convenire con l’Amministrazione Comunale l’uso libero di eventuali spazi verdi attrezzati o di altri spazi annessi all’impianto. Forme e modi di tale libera fruizione da parte dei cittadini dovranno essere definite localmente senza che all’aggiudicataria della gestione derivino specifiche responsabilità o particolari oneri anche per eventuali danni alle persone ed alle cose che potessero in qualsiasi modo derivare dall’uso libero. A tale scopo si conviene che l’Amministrazione Comunale ed il concessionario svilupperanno la più ampia pubblicizzazione delle forme e modi di libera fruizione degli spazi eventualmente compresi nell’impianto evidenziando che tutto quello che si determina in questo ambito è sotto la diretta responsabilità dell’utente o, se minorenne dei propri tutori, esonerando espressamente da ogni qualsivoglia responsabilità il concessionario della gestione e circoscrivendo le responsabilità dell’Xxx.xx xxx.xx a quelle previste con la normativa di riferimento del “verde pubblico attrezzato”.
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Samples: Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della del normale gestione utilizzo dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dall’utilizzo dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Concessione Per La Gestione E L’uso Dell’impianto Sportivo
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. ) Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2) Il Concessionario è tenuto:tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.
a3) Il Concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportivadare comunicazione, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, agli Uffici comunali competenti, relativamente a tutte le realtà situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali, in particolare, in tema di autorizzazioni e concessioni.
4) Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 507/1993. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato, oltre che al Ministero dell’Economia e delle finanze, anche al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.
5) Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio.
6) Il Concessionario dovrà trasmettere al comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all’attività svolta nell’anno precedente, dalla quale risulti il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future. In allegato alla relazione dovrà essere fornito su supporto informatico (come database xls o dbf o come file georeferenziato compatibile con i formati ESRI) un rilievo annuale dei mezzi pubblicitari che hanno corrisposto il tributo nel corso dell’anno.
7) Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
8) Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’Artall’art. 19 della presente convenzione;17 del D.Lgs. 81/2008.
b9) Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 debbono essere comunicate per iscritto al Comune alla data di assegnazione del servizio.
10) Il Concessionario è obbligato a considerare prioritarie trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e informazioni in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti: - lo svolgimento del servizio; - le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;banche dati (informative, tributarie, ecc) gestite dal Concessionario per conto del comune nell’ambito del servizio medesimo.
c11) Il Concessionario è tenuto a provvedere a proprio totale onere proprie spese al recupero e curaalla migrazione delle attuali banche dati in uso presso il precedente gestore.
12) Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente Concessionario.
13) Il Concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S.alla riscossione, ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivoal rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.
14) Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell’offerta presentata in gara, concordandone le specificità con il Comune.
15) Il Concessionario, al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare dannitermine del rapporto con il Comune, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che fornisce allo stesso tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto banche dati relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo concessione, devono essere complete e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzioneaggiornate.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Concession Agreement
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna Concessionario deve avviare l’attività prevista all’art. 1 entro 90 giorni dalla consegna dell’immobile. Potrà essere concessa una proroga di non oltre due mesi in presenza di reali difficoltà nella conclusione dei lavori.
2. Il Concessionario deve garantire l’apertura dell’attività proposta per l’intero anno solare, con possibilità di chiusura di non oltre 60 giorni annuali. Potrà essere concessa la chiusura di ulteriori 30 giorni (per un totale di non oltre 90 giorni annuali di chiusura) su richiesta motivata.
3. Il Concessionario deve assicurare l’adesione alle proposte fatte all’interno del Centro Commerciale Naturale, formalmente comunicate dall’Amministrazione Comunale.
4. Il Concessionario è tenuto:tenuto a mantenere l’immobile in ottimo stato di conservazione e dovrà provvedere con tempestività a tutti i lavori ed opere di manutenzione, a lui spettanti, che si rendessero necessarie in modo da restituirlo alla scadenza in buono stato di efficienza.
a5. Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all’immobile.
6. Le spese per la manutenzione ordinaria e quelle relative alla gestione dell'immobile ed alla conduzione dell'attività (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizie, ecc.) sono a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione carico del Concessionario, mentre gli interventi di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale manutenzione straordinaria sono a carico del Concedente.
7. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli accorgimenti e con gli organismi scolastici le riparazioni dovuti ad un non corretto utilizzo dei locali.
8. E’ posto a carico del Concessionario ogni onere relativo ad eventuali interventi preliminari di adeguamento dei locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta necessari alla loro messa a tutte le realtà di cui all’Artnorma ed all’esercizio dell’attività.
9. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a Il Concessionario potrà inoltre provvedere a proprio totale onere sua cura e curaspese ad eventuali migliorie e addizioni successive finalizzate ad una ottimale conduzione e gestione dell'attività solo a seguito di specifica e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
10. In ogni caso, a compiere quanto prescritto dalle autorità per le migliorie ed addizioni apportate dal Concessionario nel rispetto di P.S.quando indicato nei precedenti commi 8 e 9, ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione il Concedente non rimborserà alcuna spesa e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;non corrisponderà alcun indennizzo.
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping11. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà presente concessione non potrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione oggetto di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzionecessione o sub- concessione a terzi.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà12. E’ consentito, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo nei limiti di cui al successivo comma 14, il subentro nella concessione in caso di cessione dell’attività o dell’azienda, previa comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da farsi prima del subentro stesso.
13. Le modifiche societarie del Concessionario dovranno essere tempestivamente notificate al concedente.
14. Il Concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto o alla conservazione dell’efficacia della concessione, secondo quanto previsti dai commi 12 e 13 del presente atto;articolo, nei sessanta giorni successivi, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti richiesti dal bando di gara di cui alla Determina Dirigenziale n. del .
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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014 Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenutosubentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la gestione degli spazi destinati alla pubblicità ubicati sul suolo pubblico così come individuati nel piano comunale degli impianti. In particolare il concessionario si obbliga entro i termini formulati in sede di offerta tecnica (paragrafo 1 lett. B), che devono intendersi perentori a pena di rescissione del contratto e decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto e di affidamento del servizio a:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione dare attuazione al piano comunale degli impianti pubblicitari nella percentuale offerta in sede di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Artofferta tecnica (paragrafo 1 lett. 19 della presente convenzioneA dell’offerta tecnica);
b) rimuovere, a considerare prioritarie le attività sportive organizzate propria cura e spese gli impianti che non siano inclusi nel territorio piano comunale e prettamente locale rispetto che risultino privi di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico oltre che dell’autorizzazione di cui all’art. 23 del codice della strada. Si precisa che gli impianti esistenti che dovranno essere sostituiti dai nuovi secondo la proposta formulata dall’aggiudicatario, dovranno essere rimossi, a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;cura e spese dell’aggiudicatario, e sostituiti con impianti nuovi, scelti dal concessionario secondo le prescrizioni tecniche indicate nel piano comunale degli impianti.
c) collocare a provvedere a proprio totale onere propria cura e curaspese i nuovi impianti secondo le previsioni dell’offerta tecnica, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che rispettando le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza tipologie e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985)ubicazioni previste nel piano comunale;
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Capitolato d'Onere
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno n.8 (otto) veicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché di idonee aree di deposito, non inferiore a due, situate in zone non contigue della città metropolitana di Napoli, che permettano il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a), b), c), e d) e il ricovero di almeno 200 autoveicoli per area (categoria M1). Le predette aree dovranno essere raggiungibili con mezzi pubblici. I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio, devono essere uniformemente colorati, dotati di apparecchiature POS, di dispositivi atti ad illuminare la zona di intervento in caso di operazioni in orari notturni o comunque di scarsa visibilità e di cartelli o di scritte durature collocate sulla parte laterale della cabina, o comunque in modo visibile indicanti la destinazione del mezzo allo specifico servizio, nonché il numero progressivo assegnato al mezzo. Tali cartelli o scritte dovranno indicare esclusivamente “Denominazione dell'Impresa - Comune di Napoli - Polizia Locale - Servizio Rimozione Veicoli. Tutti i carri rimotori devono risultare veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale ai sensi del citato art. 12 D.P.R. 495/92, muniti permanentemente di speciali attrezzature tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autoveicoli e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Almeno due carri rimotori, conformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato dette comunemente “Torrette”, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne. Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche della Polizia Locale. Il concessionario senza eccezioni si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o riserva alcuna è tenuto:
a) tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa a prestare pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria collaborazione tecnico reperibilità, sia feriale che festiva ed in qualsiasi orario, assicurando l’operatività degli stessi con un numero di addetti idoneo a garantire la piena funzionalità di almeno n.4 carri durante l’orario 06,00 – organizzativa 09,00, di almeno n. 8 carri durante l’orario 9,00-20.00, di almeno n. 4 carri durante l'orario 20.00-22.00, e di almeno n. 2 carri durante l'orario notturno 22,00 – 06,00. Per esigenze particolari, quali manifestazioni sportive, religiose, eventi di carattere culturale o turistico etc., l’Amministrazione concedente potrà richiedere l’operatività di più carri nelle giornate feriali, nelle giornate festive e durante l’orario notturno dando preavviso di almeno 12 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l’apertura della depositeria, per l’eventuale realizzazione consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 06,00 – 24,00, tranne i giorni in cui vi siano le esigenze particolari di programmi cui sopra in cui la consegna dei veicoli dovrà essere consentita fino alle ore 02.00 o almeno fino a due ore dopo il termine della manifestazione. Dovrà essere garantito in ogni caso, una pronta reperibilità relativamente alla consegna dei veicoli, durante l’orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale; Nelle serate della c.d. movida (venerdì, sabato e domenica) in orario 18.00 – 03.00 per le zone interessate, l’affidatario dovrà garantire un numero minimo di carri rimotori pari a n. 8 (otto). Per i predetti giorni dovrà essere garantita la restituzione dei veicoli rimossi fino alle ore 06.00 del giorno successivo. Sarà a cura del Corpo di Polizia Locale comunicare in modalità telematica, la localizzazione e l’orario di intervento con debito anticipo. Essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell’ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale. Effettuata la rimozione, l’impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all’interno dell’area di cui al successivo punto 5.2, che abbia i requisiti previsti dalle normative vigenti. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e i relativi obblighi. Il concessionario provvederà a comunicare giornalmente alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Locale l’elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, con l’obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della Polizia Locale. Per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, il concessionario dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni, a proprie spese, alla comunicazione dell’avvenuta rimozione al proprietario mediante telegramma/raccomandata/PEC sulla base dei dati forniti dal Comando della Polizia Locale previa richiesta con sistema informatizzato al competente ufficio. L’attestazione della notifica della comunicazione di cui trattasi dovrà essere esibita su richiesta del competente ufficio dell’Amministrazione. Il concessionario provvederà inoltre a comunicare al competente ufficio dell’Amministrazione, con cadenza mensile, entro il 5 del mese successivo (come visto nel punto 2 del CSA) l’elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l’indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l’importo dovuto per la rimozione e l’importo dovuto per i giorni di custodia) con l’evidenza dell’imponibile. Il concessionario dovrà obbligatoriamente prevedere un locale per ogni depositeria, debitamente attrezzato con apparecchiature telefoniche e informatiche, a disposizione della Polizia Locale con linea telefonica e di rete, per lo svincolo dei veicoli. Il concessionario potrà consegnare il veicolo solo a seguito di svincolo da parte di personale appartenente alla Polizia Municipale. Nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 30 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Il concessionario, quale sostituto dell’Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all’art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale con proprio atto. Ai sensi dell’art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all’Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio della Polizia Locale, senza alcun addebito di spesa. Decorsi cinque giorni dalla comunicazione al proprietario e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale avente diritto dell’avvenuto ritrovamento, lo stesso sarà tenuto al pagamento della tariffa giornaliera di deposito e con gli organismi scolastici locali custodia secondo le tariffe applicate per lo sviluppo della pratica motorio-sportivatale servizio. In ogni caso, privilegiando le attività sportive nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Al concessionario è fatto obbligo di particolare valore educativo dotarsi dei mezzi e sociale nell’ambito degli strumenti necessari a norma di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall’Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere rispettare quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta trattamento dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo dati personali di cui al successivo punto “21”. Il concessionario provvederà a realizzare una pagina web o spazio dedicato del proprio sito internet contenente in sintesi le informazioni utili in relazione al servizio. La pagina dovrà contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Altre funzionalità della pagina web costituiranno eventualmente parte integrante del progetto tecnico funzionale allegato all'offerta. Tale pagina web o spazio dedicato dovrà essere consultabile attraverso un link presente atto;sul sito dell'ente. Il personale addetto al servizio di depositeria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini negli orari di apertura le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione nonché altre informazioni attinenti le attività regolate dalla concessione. Il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354 del DPR 495/92; Il concessionario si impegna al ritiro a titolo gratuito, presso il deposito attualmente in uso da parte dell’Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari (quando rimossi e custoditi sensi dell’art 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) per il trasporto nell’area di cui al successivo punto 5.2 , divenendone così depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c. e seguenti.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Rimozione, Deposito E Custodia Veicoli
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. a) il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno quattro autoveicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonchè di idonea area di deposito nel territorio del Comune di Trieste che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a), b), c), e d) e il ricovero di almeno 55 autoveicoli (categoria M1). I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio e devono essere uniformemente colorati. Tutti i carri rimotori devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 e almeno due idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta immatricolati con carrozzeria Autogrù (codifica UC nel codice J2 della Carta di Circolazione) e riportanti nella Carta di Circolazione l’allestimento per soccorso stradale e rimozione veicoli con traino ad asse sollevato mediante braccio gru, con rapporto di traino 0,5 e triangolo distanziatore (ai sensi dell’Appendice IV all’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne. Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione al fine di garantire l’immediato collegamento con la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale. Il concessionario senza eccezioni si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o riserva alcuna è tenuto:
a) tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa complessiva superiore a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;Kg 3.500
b) il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità, sia feriale che festivo ed in qualsiasi orario, assicurando l’operatività degli stessi con un numero di addetti idoneo a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale garantire la piena funzionalità di almeno 2 carri nei giorni feriali durante l’orario 07,00 – 21,00 ed almeno 1 carro nelle giornate festive e prettamente locale rispetto a quelle realizzate durante l’orario notturno 21,00 – 07,00. Per esigenze particolari l’Amministrazione concedente potrà richiedere l’operatività di più di due carri nelle giornate feriali, nelle giornate festive e durante l’orario notturno dando preavviso di almeno 12 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l’apertura della depositeria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da associazioni sportive extracomunaliparte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 07,00 – 21,00 ed istituire un servizio di pronta reperibilità durante l’orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale;
c) a provvedere a proprio totale onere il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata degli organi di polizia stradale, sia per effettuare le rimozioni coatte in caso di violazione al C.d.S., sia per effettuare le rimozioni o gli spostamenti di cui ai successivi punti 7) e cura8). In ogni caso dovrà intervenire con il carro rimotore più idoneo al tipo di intervento segnalato, a compiere quanto prescritto dalle autorità e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti, salvo imprevisti che dovranno essere tempestivamente comunicati e giustificati ai Comandi interessati, che saranno così posti in grado di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortunidisporre diversamente;
d) il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione coatta dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli organi preposti alla vigilanza a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti norma di legge (Polizia Locale o disagi altri organi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofepolizia stradale previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285);
e) a provvedereil concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, a proprio totale onere e curané vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, a stipulare una polizza i quali rimangono circoscritti nell’ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzioneservizio degli organi di polizia stradale;
f) nel caso effettuata la rimozione, l’impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all’interno dell’area individuata in sede di gare e/o manifestazioni sportive con pubblicoofferta, a garantire che abbia i requisiti previsti dalle attuali normative. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando concessionario responsabile del deposito assume la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone veste giuridica del custode e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985)i relativi obblighi;
g) il concessionario provvederà a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto comunicare giornalmente alla Sala Operativa del Corpo della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione Polizia Locale l’elenco dei veicoli rimossi e di documenti presentati tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in merito alle tematiche sportive) ed a quella via informatica, con l’obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.Polizia Locale;
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, il concessionario dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni, a proprie spese, alla comunicazione dell’avvenuta rimozione al proprietario mediante telegramma/raccomandata sulla base dei dati forniti dal Comando della Polizia Locale previa richiesta con sistema informatizzato al competente ufficio. L’attestazione della notifica della comunicazione di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;cui trattasi dovrà essere esibita su richiesta del competente ufficio dell’Amministrazione.
i) il concessionario provvederà inoltre a comunicare al competente ufficio dell’Amministrazione, con cadenza quindicinale, l’elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l’indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l’importo dovuto per la rimozione e l’importo dovuto per i giorni di garantire custodia) con l’evidenza dell’imponibile;
j) nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 30 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
k) nel caso di interventi non conclusi con la concreta applicazione rimozione del veicolo e per i quali l’utente non abbia già versato l’importo derivante dalle spese di tutte intervento, il concessionario dovrà attivarsi per il recupero del credito vantato nei confronti del proprietario del veicolo. Decorsi trenta giorni dalla data dell’intervento senza che il concessionario si sia attivato per l’avvio della procedura di recupero, lo stesso perderà titolo al recupero del credito, che rimarrà integralmente in capo all’Amministrazione concedente. Anche in questo caso, il concessionario non potrà più vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione concedente.
l) Il concessionario, quale sostituto dell’Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all’art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le norme tariffe che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo custodia come da prospetto più avanti riportato.
m) ai sensi dell’art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all’Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna, ai sensi dell’art. 1771 c.c., dei veicoli non ritirati dai proprietari, all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
n) nel caso di veicoli rimossi per lo svolgimento i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio, senza alcun addebito di spesa. Anche in questo caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
o) al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa degli strumenti necessari a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall’Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al presente attosuccessivo punto 23);
p) il concessionario si impegna a versare il corrispettivo di concessione attenendosi alle indicazioni di cui al punto 2), sulla base della relativa nota compilata e trasmessa con lettera raccomandata a cura del competente ufficio dell’Amministrazione;
q) il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354 del DPR 495/92;
r) Il concessionario si impegna al ritiro, presso il deposito attualmente in uso da parte dell’Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari, divenendone così depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c. e seguenti.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Rimozione, Deposito E Custodia Veicoli
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. a) il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno quattro autoveicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché di idonea area di deposito nel territorio del Comune di Trieste che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a), b), c), e d) e il ricovero di almeno 55 autoveicoli (categoria M1), e che risponda alle caratteristiche di cui al successivo art. 5.2. I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio e devono essere uniformemente colorati. Tutti i carri rimotori devono risultare veicoli ad uso speciale soccorso stradale ai sensi del citato art. 12 D.P.R. 495/92, muniti permanentemente di speciali attrezzature tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Almeno due carri rimotori, conformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne. Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura di comunicazione al fine di garantire l’immediato collegamento con la centrale operativa del Corpo della Polizia Locale. Il concessionario senza eccezioni si impegna altresì, qualora se ne presenti la necessità, a reperire direttamente o riserva alcuna è tenuto:
a) tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta pieno carico superiore a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;Kg 3.500.
b) il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità, sia feriale che festiva ed in qualsiasi orario, assicurando l’operatività degli stessi con un numero di addetti idoneo a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale garantire la piena funzionalità di almeno 2 carri nei giorni feriali durante l’orario 07,00 – 21,00 ed almeno 1 carro nelle giornate festive e prettamente locale rispetto a quelle realizzate durante l’orario notturno 21,00 – 07,00. Per esigenze particolari l’Amministrazione concedente potrà richiedere l’operatività di più di due carri nelle giornate feriali, nelle giornate festive e durante l’orario notturno dando preavviso di almeno 12 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l’apertura della depositeria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da associazioni sportive extracomunaliparte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 07,00 – 21,00 ed istituire un servizio di pronta reperibilità durante l’orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale;
c) a provvedere a proprio totale onere il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata degli organi di polizia stradale, sia per effettuare le rimozioni coatte in caso di violazione al C.d.S., sia per effettuare le rimozioni o gli spostamenti di cui ai successivi punti 7) e cura8). In ogni caso dovrà intervenire con il carro rimotore più idoneo al tipo di intervento segnalato, a compiere quanto prescritto dalle autorità e dovrà raggiungere la località indicata nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti, salvo imprevisti che dovranno essere tempestivamente comunicati e giustificati ai Comandi interessati, che saranno così posti in grado di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortunidisporre diversamente;
d) il concessionario provvederà in ogni caso alla rimozione coatta dei veicoli solo su richiesta ed alla presenza degli organi preposti alla vigilanza a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti norma di legge (Polizia Locale o disagi altri organi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofepolizia stradale previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285);
e) a provvedereil concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, a proprio totale onere e curané vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, a stipulare una polizza i quali rimangono circoscritti nell’ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzioneservizio degli organi di polizia stradale;
f) nel caso effettuata la rimozione, l’impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia all’interno dell’area di gare e/o manifestazioni sportive con pubblicocui al successivo punto 5.2, a garantire che abbia i requisiti previsti dalle attuali normative. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando concessionario responsabile del deposito assume la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone veste giuridica del custode e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985)i relativi obblighi;
g) il concessionario provvederà a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto comunicare giornalmente alla Sala Operativa del Corpo della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione Polizia Locale l’elenco dei veicoli rimossi e di documenti presentati tutti gli interventi effettuati; la comunicazione dovrà avvenire in merito alle tematiche sportive) ed a quella via informatica, con l’obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.Polizia Locale;
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, il concessionario dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni, a proprie spese, alla comunicazione dell’avvenuta rimozione al proprietario mediante telegramma/raccomandata/PEC sulla base dei dati forniti dal Comando della Polizia Locale previa richiesta con sistema informatizzato al competente ufficio. L’attestazione della notifica della comunicazione di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;cui trattasi dovrà essere esibita su richiesta del competente ufficio dell’Amministrazione.
i) il concessionario provvederà inoltre a comunicare al competente ufficio dell’Amministrazione, con cadenza quindicinale, l’elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l’indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l’importo dovuto per la rimozione e l’importo dovuto per i giorni di garantire custodia) con l’evidenza dell’imponibile;
j) nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 30 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al ritiro degli stessi, il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
k) nel caso di interventi non conclusi con la concreta applicazione rimozione del veicolo e per i quali l’utente non abbia già versato l’importo derivante dalle spese di tutte intervento, il concessionario dovrà attivarsi per il recupero del credito vantato nei confronti del proprietario del veicolo. Decorsi trenta giorni dalla data dell’intervento senza che il concessionario si sia attivato per l’avvio della procedura di recupero, lo stesso perderà titolo al recupero del credito, che rimarrà integralmente in capo all’Amministrazione concedente. Anche in questo caso, il concessionario non potrà più vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione concedente.
l) Il concessionario, quale sostituto dell’Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all’art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le norme tariffe che, con il presente atto, il concedente stabilisce per ogni intervento e per ogni giorno di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo custodia come da prospetto più avanti riportato.
m) ai sensi dell’art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all’Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
n) nel caso di veicoli rimossi per lo svolgimento i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del competente ufficio, senza alcun addebito di spesa laddove la denuncia di furto sia anteriore alla data della rimozione. Anche in questo caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario;
o) al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa degli strumenti necessari a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall’Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al presente attosuccessivo punto 23);
p) il concessionario si impegna a versare il corrispettivo di concessione attenendosi alle indicazioni di cui al punto 2), sulla base della relativa nota compilata e trasmessa con lettera raccomandata o PEC a cura del competente ufficio dell’Amministrazione;
q) il concessionario rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354 del DPR 495/92;
r) Il nuovo concessionario si impegna al ritiro a titolo gratuito, presso il deposito attualmente in uso da parte dell’Amministrazione, dei veicoli non ritirati dai proprietari per il trasporto nell’area di cui al succ.vo punto 5.2 , divenendone così depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c. e seguenti.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Rimozione, Deposito E Custodia Veicoli
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. ) Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.
2) Il Concessionario è tenuto:tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe approvate dal Comune.
a3) Il Concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportivadare comunicazione, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, agli Uffici comunali competenti, relativamente a tutte le realtà situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali, in particolare, in tema di concessioni.
4) Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 507/1993. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato, oltre che al Ministero dell’Economia e delle finanze, anche al Comune, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla nomina.
5) Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 10 del D.M. 11.9.2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio.
6) Il Concessionario dovrà trasmettere al comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all’attività svolta nell’anno precedente, dalla quale risulti il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.
7) Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.
8) Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’Artall’art. 19 della presente convenzione;17 del D.Lgs. 81/2008.
b9) Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 debbono essere comunicate per iscritto al Comune alla data di assegnazione del servizio.
10) Il Concessionario è obbligato a considerare prioritarie trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e informazioni in formato cartaceo o su supporto informatico, inerenti: - lo svolgimento del servizio; - le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;banche dati (informative, tributarie, ecc) gestite dal Concessionario per conto del comune nell’ambito del servizio medesimo.
c11) Il Concessionario è tenuto a provvedere a proprio totale onere proprie spese al recupero e curaalla migrazione delle attuali banche dati in uso presso il precedente gestore.
12) Il Concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente Concessionario.
13) Il Concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all’accertamento, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S.alla riscossione, ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivoal rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.
14) Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nel presente capitolato, concordandone le specificità con il Comune.
15) Il Concessionario, al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare dannitermine del rapporto con il Comune, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che fornisce allo stesso tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto banche dati relative alla gestione, nel termine di 30 (trenta) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo concessione, devono essere complete e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzioneaggiornate.
h16) Il Concessionario è tenuto ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte osservare ed applicare le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine si obbliga a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed comunicare alla gestione dell’impianto sportivo Stazio- ne Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al presente atto;comma 1 del medesi- mo art. 3 della Legge citata, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termi- ne, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
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Samples: Concession Agreement
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario dovrà assicurare il regolare funzionamento degli impianti sportivi comunali indicati nel precedente art. 1, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e secondo le modalità e condizioni contenute nel Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione delle palestre e altri impianti sportivi comunali (prot. n. _). Gli immobili sono concessi in uso alla Associazione, al fine di consentire l’esercizio della propria attività sportiva, dei soggetti privati e delle Associazioni che ne facciano richiesta, e di instaurare un rapporto di collaborazione con la società stessa per il raggiungimento di finalità sociali e sportive del Comune. La disponibilità va intesa compatibilmente con le esigenze di primario interesse pubblico dell’attività didattica dell’Istituto Scolastico Comprensivo Villadose. L’uso, pertanto, potrà avvenire esclusivamente negli orari liberi dalle attività scolastiche dell’istituto, che è tenuto a mettere a disposizione gli impianti idonei e puliti, non oltre le ore 16,45, fatte salve diverse necessità rappresentate dall’Istituto e comunque communicate, in via preventiva con congruo termine al Concessionario e al Comune. L'uso degli impianti è consentito esclusivamente all’Associazione cui è affidata la gestione dell’impianto, a privati e ad altre Associazioni Sportive (con preferenza, in caso di pari requisiti, alle Associazioni iscritte al Registro Comunale delle libere forme associative, e in subordine alle associazioni con sede sul territorio comunale), e con le priorità individuate nella presente convenzione. Gli impianti devono essere utilizzati esclusivamente per finalità sportive, di promozione dello sport amatoriale, dilettantistico e professionale. L’attività svolta deve essere compatibile con l’esigenza di salvaguardia delle proprietà tecnico - funzionali delle strutture concesse. L’utilizzo non può pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature, non può essere contrario ai fini propri di edifici pubblici destinati a scopi formativi ed educativi e deve riguardare iniziative sportive o formativo - sportive a favore di adulti, minori, anziani, o disabili. Gli orari dettagliati per l'utilizzo degli impianti da parte dell’Associazione Concessionario dell’impianto e degli altri utilizzatori autorizzati devono essere depositati presso la Segreteria del Comune di San Xxxxxxx di Venezze all’inizio dell’anno sportivo, e devono essere esposti in modo visibile negli impianti stessi. Il Concessionario, i privati e le altre Associazioni che utilizzano le strutture devono impegnarsi a rispettare gli orari da ciascuna indicati. Rientrano tra gli obblighi del Concessionario in particolare:
1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature ed eventuali aree esterne di pertinenza dell’impianto. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
2. Piccole riparazioni e manutenzioni di pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
3. Sostituzione lampadine rotte o bruciate nelle due palestre concesse in gestione;
4. Riparazione di maniglie, serrature, rubinetterie e sostituzione di vetri;
5. Tinteggiature interne degli ambienti di pertinenza alle palestre;
6. Durante il periodo delle vacanze scolastiche le strutture dovranno essere messe a disposizione dell’Amministrazione comunale per l’eventuale organizzazione di attività e centri di animazione estiva, concordando preventivamente gli orari con il Concessionario. In questo caso l’Amministrazione Comunale ha priorità d’uso delle strutture e dovrà garantirne la pulizia.
7. Saranno altresì a carico del concessionario le spese necessarie per il personale addetto alle pulizie ed aperture degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori. Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario su richiesta del Comune dimostrare la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell’erogazione del contributo. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
a) si impegna a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa rispettare quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. L del Regoamento comunale per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione degli impianti sportivi e l’uso dalla normativa nazionale in vigore in materia di personale impiegato nel servizio.
8. Il Concessionario dovrà tenere l’impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l’efficienza e la pulizia. Il Concessionario dovrà provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.
9. Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al concessionario per negligenza, incuria o cattivo uso dell’impianto sportivo, nonché sono a carico del concessionario stesso, il quale ha l’obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il concessionario non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d’Ufficio e addebiterà al rigoroso rispetto concessionario i costi.
10. Il concessionario si assume l’impegno di presentare, all’Amministrazione comunale, entro il 31 luglio di ogni anno, il bilancio di gestione della complessiva attività svolta, accompagnata da una dettagliata relazione sul risultato di gestione. Tale relazione sarà attentamente valutata dai competenti uffici, i quali dovranno esprimere in merito un proprio parere.
11. Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune l’elenco delle normali regole Associazioni e dei privati da ammettere all'utilizzo degli impianti. Le domande, presentate direttamente al gestore, saranno esaminate sulla base di prudenza criteri di trasparenza ed uguaglianza, e con preferenza per evitare danni, incidenti le Associazioni i cui orari di utilizzo non interferiscano con la normale fruizione da parte dell’Istituzione scolastica e infortunidelle altre associazioni richiedenti;
d) 12. Il Concesionario si impegna a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi comunicare, prima dell'inizio di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedereogni anno sportivo, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza il calendario completo per l'uso degli impianti assegnati (al fine di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia regolare funzionamento degli impianti di misure illuminazione e riscaldamento), con l’indicazione di un preposto alla sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzionel’attività sportiva nelle strutture.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Gestione Delle Palestre E Altri Impianti Sportivi Comunali
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni La gestione diretta dell’impianto sportivo - costituito da campo da calcetto (dimensioni circa m 46,00 x m 30,00) completamente recintato con rete metallica, dotato di illuminazione e prefabbricato ad uso spogliatoi dimensionato per ospitare n. 2 squadre, i locali destinati all’arbitro e un piccolo vano per la centrale termica - comporterà per il Concessionario l’assunzione delle seguenti obbligazioni: - volturazione a proprio nome dei contratti delle utenze, nessuna esclusa e pagamento relativo ai consumi e tutto ciò che ne consegue (energia elettrica, gas idrici ecc.), mentre restano a carico del Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale dell’impianto, di competenza del Settore LL.PP. - apertura, chiusura, sorveglianza, conduzione dell’impianto, mediante l’impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o riserva alcuna è tenuto:
a) a prestare da terzi autorizzati; - custodia e pulizia del complesso sportivo (campo da gioco calcetto e servizi), degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi/attrezzature del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall’uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza; le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario; - ordinaria manutenzione per la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione costante agibilità ed efficienza dell’impianto secondo quanto prescritto nell’allegato al Regolamento Comunale e con gli organismi scolastici locali secondo quanto sarà prescritto dall’Ufficio tecnico Lavori pubblici del Comune; - conduzione dell’impianto mediante l’impiego di personale idoneo; - pagamento di un canone ricognitorio annuo deciso dall’Amministrazione Comunale - controllo sul numero delle persone ammesse all’interno dell’impianto, che non deve essere superiore a quello stabilito dalla vigente normativa; - scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienica sanitaria, sia per lo sviluppo la prevenzione degli incendi, degli infortuni e della sicurezza ed in particolare la L.R. 8 maggio 2013 n° 22 “diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica motorio-sportiva”. - richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell’impianto; - pagamento degli oneri, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo permessi e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto tasse riguardanti l’impianto; - consentire l’accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del comune nonché ad altri Enti od organismi competenti in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le relazione alle attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al nel complesso sportivo; - il Concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione comunale, con cadenza annuale, apposita nota riepilogativa documentante il numero delle società utilizzatrici l’impianto e le quote introitate; - utilizzo del personale nel rispetto della delibera qualificazione professionale degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.gtrattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia.
2. 46537/11 ( approvazione Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per ogni rapporto di documenti presentati lavoro o prestazione d’opera che siano posti in merito alle tematiche sportive) essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario e i terzi;
1. la diffusione e lo svolgimento di attività agonistica, non agonistica di avviamento allo sport e di promozione sportiva rivolta prioritariamente alla pratica delle discipline sportive di calcetto, tennis e bocce per squadre proprie e per quelle delle associazioni sportive del territorio;
2. la pratica di tutte le discipline sportive compatibili con l’impianto sportivo nonché di manifestazioni ed eventi ad esse collegate;
3. l’attività formativa per le scuole ed altre strutture educative del territorio.
4. l’apertura dell’impianto sportivo a quella della G.M. tutti i cittadini, anche come centro di aggregazione per la frazione;
5. l’imparzialità d’uso dello stesso ai soggetti di cui all’art. 2 L.R. n°6/2005 che ne facciano richiesta;
6. la disponibilità dell’impianto, per attività di interesse pubblico a carattere straordinario, da conciliare con il normale uso dell’impianto stesso, purché compatibili con le caratteristiche del 27/09/2011 verb.8 p.gmedesimo.
7. 80655 disponibilità gratuita dell’impianto per iniziative promosse dalla Pubblica Amministrazione.
8. In applicazione al Dlgs. 81/2008 (approvazione carta riguardanti la sicurezza e la salute dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento lavoratori nei luoghi di lavoro), al contrasto D.M. Interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza), il Presidente dell’associazione, equiparato a datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti, deve redigere il “documento di valutazione dei fenomeni rischi” e di bullismo conseguenza nominare: − un Responsabile del servizio prevenzione e dopingprotezione; − l’addetto/i antincendio; − l’addetto/i al pronto soccorso.
9. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa Sarà altresì cura del Concessionario redigere apposito piano di emergenza e promossa di evacuazione dell’impianto.
10. Il Concessionario ha l’obbligo di tenere presso l’impianto la seguente documentazione: il nominativo del referente dell’impianto e recapito telefonico; la planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali; la documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e documentazione relativa alla prevenzione incendi; il registro degli interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti; il piano di evacuazione. Sarà altresì obbligo del gestore provvedere, nell’esercizio dell’attività sportiva all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il al rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione della sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia.
11. E’ obbligo del concessionario adottare nell’esecuzione dell’affidamento, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. Xxxxxxx sul concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi.
12. Il Comune, tramite il Settore LL.PP., ha la facoltà di controllare in ogni momento, lo stato dell’impianto sportivo nel rispetto di cui quanto sopra e di prescrivere al presente atto;Concessionario l’attuazione degli interventi necessari per ottemperare alla corretta manutenzione ed al rispetto dell’applicazione delle normative di legge.
13. L’Amministrazione Comunale, tramite l’ufficio LL.PP., può prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto.
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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna La società concessionaria è tenutotenuta:
a) alla diretta esecuzione di tutte le opere di ordinaria manutenzione ed alla realizzazione, con materiale da fornirsi a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa spesa e cura del Comune, di ulteriori opere che si rendessero necessarie per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative l'agibilità del complesso, secondo criteri da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzionela società stessa ed approvati dal Comune;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunalifarsi carico delle attrezzature inerenti la propria attività;
c) a provvedere a garantire le pulizie giornaliere dei locali, per conto proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortunialtre società sportive;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi concedere al Comune di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofeOcchiobello, attraverso all'Assessorato allo Sport, la facoltà di usare gratuitamente e direttamente la palestra per un massimo di 10 manifestazioni sportive l'anno e ciò dietro semplice preavviso di 10 gg., compatibilmente con gli impegni programmati dalla Società;
e) a provvedererispettare tutte le norme di sicurezza per l'esercizio di impianti sportivi come da D.M. n. 206 del 4/9/1989, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzioneed eventuali successivi;
f) nel caso ad inviare annualmente al termine della stagione sportiva all'Xxx.xx Comunale, una relazione degli interventi effettuati e delle problematiche emerse da risolvere. Il personale per la gestione e manutenzione sarà a carico della Società sportiva, la quale dovrà assumersi ogni responsabilità per quanto attiene agli eventuali compensi, relativi contributi ed assicurazioni di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza legge per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzioneinfortuni.
h) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
i) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1. Il concessionario Concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è e` tenuto:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;
c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità autorita` di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità autorita` competente in ogni singola materia attinente la alla gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché nonche´ al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
db) a garantire che le attività attivita` poste in essere nell’ambito della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
ec) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzione;
fd) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
ge) a garantire che tutte le attività attivita` che si svolgono svolgeranno all’interno dell’impianto siano improntate al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) , con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo e doping. La A tal fine, i sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a definire, prima dell’inizio del periodo di gestione, una carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà sport. Quest’ultima dovra` essere affissa e promossa all’interno dell’impiantodell’impianto sportivo, approvata dal concessionario Comune di Capaci e dal Soggetto concessionario, tramite sua loro sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte nei confronti dei soggetti gestori e organizzatori di attività sportive rivolte fruitori dell’impianto con particolare riguardo ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzioneragazzi.
hf) ad assicurarsi che tutte le attività attivita` svolte nell’impianto siano dettate da spirito di lealtàlealta`, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività attivita` educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
ig) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l’esercizio delle attività attivita` sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo di cui al presente atto;
h) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell’impianto e dell’organizzazione dell’attivita` sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l’Amministrazione Comunale di Capaci da ogni incombenza o responsabilita`;
i) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalita` e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attivita` sportive in esso organizzate. Il Concessionario si assume ogni onere e responsabilita` per l'eventuale installazione di dette insegne;
j) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
k) in materia di rifiuti la Societa` concessionaria consente al gestore di eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani del Comune, e favorisce il piu` possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all’interno dei locali delle strutture sportive date in concessione;
l) Il concessionario s’impegna altresì` a porre in essere tutto quanto di sua specifica competenza ed a prestare, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la propria collaborazione tecnico organizzativa per l’eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attivita` sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito della gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione.
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Samples: Concessione Per La Riqualificazione E Gestione Impianto Sportivo
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. 1Il Concessionario si obbliga ad utilizzare l'Immobile per gli usi previsti dal presente contratto, mantenendolo sempre in buono stato di conservazione e provvedendo a tutte le riparazioni necessarie ed utili a tale scopo. Il concessionario senza eccezioni si impegna a costruire e mantenere l'impianto fotovoltaico per la durata di venticinque anni dalla data di entrata in esercizio dello stesso, a totale sua cura e spese, sollevando contestualmente il Comune da qualsiasi responsabilità e/o riserva alcuna è tenutocontestazione, anche di terzi, che dovessero insorgere con i fornitori, progettisti e soggetti terzi comunque a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione e gestione dell’impianto, nonché dalla fruizione degli ambiti. Il contraente assume inoltre, nei confronti del Comune di Castiglione del Lago, i seguenti ulteriori impegni,a propria cura e spese:
a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l’eventuale realizzazione del progetto , entro il eventualmente previsto in sede di programmi e/o iniziative da concordarsi con l’Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell’ambito di una gestione dell’impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà di cui all’Art. 19 della presente convenzione;offerta quale compensazione ambientale
b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate redazione del progetto nel territorio comunale rispetto delle vigenti normative in materia ambientale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunaliurbanistica;
c) a provvedere a proprio totale onere e curapresentazione del progetto al Comune di Castiglione del Lago che ne verificherà la corrispondenza, nei termini di cui all'articolo seguente, a compiere quanto prescritto dalle autorità proposto in sede di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l’uso dell’impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortunigara;
d) a garantire che le attività poste in essere nell’ambito predisposizione della normale gestione dell’impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi documentazione e richiesta delle necessarie autorizzazioni secondo la vigente normativa, nazionale e regionale e per la conseguente richiesta di sorta autorizzazione all'esercizio, ai cittadini residenti nelle aree limitrofesensi dell'art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003 n. 387 e s.m.i.;
e) a provvedererealizzazione dell'impianto nel pieno rispetto del progetto presentato e delle autorizzazioni ottenute nonchè dei requisiti di carattere tecnico previsti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti dalla normativa vigente. Qualora, a proprio totale onere seguito delle verifiche fatte dal Gestore dei Servizi Energetici emergano circostanze di fatto che giustifichino il mancato riconoscimento dell’incentivazione per difetti di realizzazione, il concessionario non potrà eccepire alcunchè nei confronti del Comune e curasarà obbligato al pagamento, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell’impianto come previsto dalla presente convenzionenei termini contrattuali, del corrispettivo dovuto;
f) nel caso trasmettere al Comune, per conoscenza, copia del certificato di gare e/o manifestazioni sportive con pubblicocollaudo dell’impianto e del documento, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente rilasciato dal gestore locale di rete elettrica, che attesti l’entrata in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985)esercizio dello stesso;
g) a garantire che tutte le attività che si svolgono all’interno dell’impianto siano improntate nell'ipotesi in cui, alla scadenza della concessione, il Comune richieda la restituzione dell'area comprensiva dell'impianto, consegnare al rispetto della delibera del Consiglio Comunale 04/07/2011 verb.51 p.g. 46537/11 ( approvazione di documenti presentati in merito alle tematiche sportive) ed a quella della G.M. del 27/09/2011 verb.8 p.g. 80655 (approvazione carta dei comportamenti educativi nello sport) con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di bullismo Comune il manuale d'uso, manutenzione e doping. La carta dei comportamenti educativi nello sport dovrà essere affissa sicurezza e promossa all’interno dell’impianto, approvata dal concessionario tramite sua sottoscrizione, quale assunzione di impegno da parte dei soggetti gestori comunque tutta la documentazione tecnico-amministrativa e organizzatori di attività sportive rivolte ai bambini ed ai ragazzi ed è parte integrante della presente convenzione.manutentiva;
h) ad assicurarsi che osservare e far osservare tutte le attività svolte nell’impianto siano dettate da spirito norme di lealtàlegge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo regolanti la gestione di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionaletali impianti;
i) mantenere gli impianti realizzati in condizioni di piena efficienza, in modo da garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall’ordinamento giuridico-sportivo regolarità della gestione e la capacità produttiva degli stessi fino alla scadenza del contratto. Resta espressamente escluso qualsiasi utilizzo dell'area, da parte del concessionario, per lo svolgimento e l’esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa finalità diverse o comunque non connesse a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all’uso ed alla gestione dell’impianto sportivo quelle di cui al presente atto;contratto o, in generale, all’esecuzione di tutte quella attività che siano funzionali alla costruzione ed alla gestione dell'impianto fotovoltaico. Il Concessionario si obbliga a consentire l'accesso agli immobili a persone incaricate dal Concedente per ispezionare gli immobili stessi al fine di accertarne lo stato di conservazione ed in generale dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico. Il Concessionario si obbliga a rispettare ed osservare le normative sulla sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere, quelle connesse alla tutela dei suoli, nonché tutte le Leggi, regolamenti e disposizioni anche amministrative di qualsiasi natura sia relative all'Immobile che all’attività ivi svolta, comprese quelle che riguardano la sicurezza degli impianti e la prevenzione degli infortuni. Il Concessionario si obbliga a munirsi di ogni certificazione amministrativa, ove e per quanto necessarie, ritenuta necessaria per l’utilizzo dell’Immobile, espressamente esonerando il Concedente da ogni responsabilità circa le prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per l’ottenimento delle certificazioni suddette, nonché sollevandola espressamente da ogni onere finanziario che ne derivasse, intendendo risponderne direttamente.
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