Obblighi informativi nei confronti degli utenti Clausole campione

Obblighi informativi nei confronti degli utenti. Il contenuto e le modalità con le quali saranno gestite le attività di comunicazione, informazione ed assistenza sono specificate di seguito. • Le attività di gestione degli spazi sono regolate nell’ambito delle singole schede dell’Allegato sub 1 senza prevedere, tuttavia, standard di qualità e un sistema di incentivi/penali. • Le attività di realizzazione degli eventi complessi sono solo genericamente indicate (ovvero senza illustrare le modalità con le quali si intende espletare il servizio) nell’Allegato sub 2. Anche in questo caso, ovviamente, non sono previsti standard di qualità né un sistema di incentivi/penali. Opportunamente la Proposta di Xxxxxxxxx dedica un apposito articolo (art. 13 - Reclami) alla gestione dei reclami, prevedendo uno specifico rinvio a quanto prescritto dal Regolamento dei Reclami e considerando la reiterata mancata applicazione dello stesso come causa di recesso da parte dell’Amministrazione comunale.
Obblighi informativi nei confronti degli utenti. I Rapporti con l’utenza sono attribuiti dal contratto all’ATAC (art. 15) e disciplinati dall’art. 16 per quanto riguarda l’informazione sui servizi presso i capolinea, fermate e stazioni della metropolitana e dall’art. 17 per quanto riguarda più in generale l’assistenza. L’Agenzia ha più volte ribadito l’importanza che l’aspetto informativo riveste nell’accrescere la fiducia e la collaborazione dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Nel citato Parere sul contenuto minimo dei Contratti di servizio è sollecitata l’introduzione nei Contratti di servizio, di obblighi informativi a carico degli erogatori nei confronti degli utenti al fine di ottenere una partecipazione più informata e consapevole alla fruizione del servizio da parte degli utenti. In un precedente documento, l’Agenzia5 aveva inoltre specificato le modalità con cui tali condizioni possono essere pubblicizzate, fornendo peraltro indicazioni operative ad alcune società del Gruppo Comune di Roma, tra le quali ATAC. Il comma 2 del sopraccitato art. 17 prevede per ciascuna fermata di superficie la presenza di dati relativi al numero della linea, le fermate servite, l’orario di prima e ultima corsa e i giorni di esercizio. Il successivo comma 3 impegna l’ATAC a presentare al Comune di Roma entro il 31/03/05 (termine peraltro ampiamente scaduto) una proposta di integrazione delle informazioni riguardante, in prima istanza, le linee esatte e quelle notturne. In sostanza si tratta di aggiungere l’orario di passaggio atteso articolato in funzione dei giorni di servizio nonché le informazioni relative alle rivendite di titoli di viaggio più vicine. Al comma 4 viene demandato il piano temporale di realizzazione delle integrazioni limitatamente però alle rivendite (100% di fermate delle linee esatte e notturne entro il 2007). Tale previsione, a parere dell’Agenzia, appare non congruente con gli obiettivi minimi di informazione alla clientela. In primo luogo la sperimentazione dovrebbe non già riguardare le linee esatte che, per la loro peculiare programmazione, dovrebbero di per sé stesse garantire puntualità e una corretta informazione dei passaggi alle paline. Inoltre l’indicazione delle rivendite in corrispondenza delle fermate delle linee notturne appare singolare in quanto gli esercizi commerciali sono chiusi e negli autobus è sempre presente un addetto per la vendita dei biglietti. Sarebbe più opportuno, invece, programmare una sperimentazione su un cospicuo numero di linee urbane a medio tragit...
Obblighi informativi nei confronti degli utenti. Questo aspetto, che nel precedente contratto non era presente, è trattato nell’attuale schema di Contratto all’art. 10 (Carta dei servizi). Il buon funzionamento del servizio pubblico dei rifiuti urbani dipende sempre più dalla collaborazione dei e con i cittadini, mentre le informazioni rivolte ai cittadini circa i livelli delle prestazioni che l’Ama si impegna a garantire in base alle prescrizioni contenute nel Contratto di servizio e nella Carta dei servizi non sono spesso conosciute. In virtù di tale esigenza, l’Agenzia nel citato Parere sul contenuto minimo dei Contratti di servizio ha sollecitato l’introduzione nei Contratti di servizio di obblighi informativi a carico degli erogatori nei confronti degli utenti al fine di ottenere una partecipazione più informata e consapevole alla fruizione del servizio da parte degli utenti. In un precedente documento, l’Agenzia9 aveva inoltre specificato le modalità con cui tali condizioni possono essere pubblicizzate, fornendo peraltro indicazioni operative ad alcune società del Gruppo Comune di Roma, tra le quali Ama. L’Ama ha già manifestato a questa Agenzia l’intenzione di aderire alla proposta ponendo peraltro in evidenza come questa si coniughi con un progetto aziendale volto espressamente alla comunicazione “diretta” con il cittadino. Tale progetto in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma prevede l’individuazione di alcune aree pilota intorno a scuole pubbliche romane dove effettuare in via sperimentale attività di ottimizzazione dei servizi con la contestuale comunicazione degli obblighi contrattuali alla cittadinanza.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.