Contratti di servizio Clausole campione

Contratti di servizio. 1. I rapporti tra Comune e gestore o affidatario del servizio pubblico sono regolati da apposito contratto di servizio. 2. Il contratto di servizio deve avere i seguenti contenuti minimi: - durata; - standards qualitativi del servizio; - caratteristiche dei servizi offerti e relativo programma analitico di esercizio; - struttura tariffaria; - modalità di determinazione delle tariffe massime; - i diritti degli utenti da incaricare nelle “carte dei servizi”; - eventuali corrispettivi economici a carico delle parti; - garanzie che debbono essere prestate, - penalità; - modalità di risoluzione e controversie.
Contratti di servizio. 1. Il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, stipula con la società concessionaria un contratto nazionale di servizio e rilascia l’intesa ai fini della stipula dei contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. 2. Il contratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza del termine per l’espressione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 3. I contratti di servizio di cui al comma 1 avranno una durata quinquennale e saranno rinnovati ogni cinque anni. 4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro dello sviluppo economico, prima del rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali. 5. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4. 6. Il contratto nazionale di servizio disciplina in particolare gli aspetti relativi agli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo.
Contratti di servizio. Per la stipula dei contratti di servizio valgono le seguenti condizioni aggiuntive:
Contratti di servizio. 1. I rapporti dell’ente con le società sono regolati da contratti di servizio, che prevedono i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, oltre a quant’altro prescritto dalle norme vigenti.
Contratti di servizio. Dell potrà fornirvi Servizi, Software o Deliverables in conformità ai “Contratti di Servizio”. “
Contratti di servizio. Il contratto di servizio costituisce uno strumento privatistico di gestione indiretta di un pubblico servizio, caratterizzato dal trasferimento di funzioni, istituzionalmente facenti capo all’Amministrazione, a soggetti terzi. Il contratto di servizio deriva da un atto amministrativo di natura concessoria (cd. concessione traslativa di pubblico servizio). Successivamente all’individuazione di un gestore del servizio, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, viene stipulato il “contratto di servizio” al fine di regolare gli aspetti patrimoniali inerenti il rapporto di concessione, nonché i diritti e gli obblighi del concessionario. L’Amministrazione mantiene i poteri di controllo sull’attività del concessionario sia sotto il profilo organizzativo che esecutivo. L’Amministrazione può esercitare un potere sostitutivo nei confronti del concessionario inadempiente.
Contratti di servizio. 1. Il contratto di servizio è una particolare tipologia negoziale rientrante nell’ambito dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione che trova una compiuta definizione nelle norme di diritto pubblico (contratti ad evidenza pubblica). 2. Si può definire contratto di servizio il contratto mediante il quale il comune affida ad un erogatore (il gestore) lo svolgimento di determinati servizi pubblici con contestuale eventuale trasferimento di pubbliche funzioni nonché di beni strumentali allo svolgimento del servizio affidato. 3. Il contratto in esame deve mirare al soddisfacimento dell’ interesse generale a che una determinata platea di utenti usufruisca di un servizio pubblico e sia tutelata in quanto portatrice di un interesse comune. Il contratto di servizio contiene la previsione delle obbligazioni inerenti al servizio affidato, di livelli minimi di qualità del servizio e di determinati obblighi di informazione nei confronti degli utenti. 4. La previsione del contratto di servizio si applica a tutti gli affidamenti di servizi pubblici previsti dall’articolo 113 del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni ed a tutte le tipologie di servizi di natura economica e non economica. 5. Nel caso di affidamento del servizio a società di capitali mediante gara, lo schema di contratto di servizio è allegato al bando.
Contratti di servizio. In aggiunta a quanto sopra, in tema di obblighi di controllo di prezzo, l’Autorità intende attuare, anche per i servizi accessori, le misure di cui all’articolo 64 della delibera n. 623/15/CONS, al fine di rafforzare le garanzie di parità di trattamento, estendendo l’obbligo di redazione e comunicazione all’Autorità dei contratti di servizio imposto a Telecom Italia con la delibera n. 623/15/CONS anche per i servizi accessori. Il contratto di servizio fornisce l’indicazione dei prezzi di fornitura da parte della divisione Wholesale di Telecom Italia alla propria divisione Retail dei servizi accessori oggetto del provvedimento, al fine di poter vigilare sulla parità di trattamento. Più nello specifico (articolo 6), Telecom Italia garantisce che la fornitura degli stessi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno gli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA riportano, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell’ambito dell’Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati nei contratti di servizio sono quelli riportati nell’Offerta di Riferimento. Tali contratti sono comunicati all'Autorità entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento.
Contratti di servizio. 1. I rapporti di carattere economico-finanziario tra l’Azienda ed il Comune di Verona sono regolati dai Contratti di servizio stipulati e vigenti tempo per tempo. 2. Ciascun contratto stabilisce i reciproci impegni ed obblighi ed, in particolare, l’entità del canone che l’Azienda deve corrispondere al Comune o che l’Azienda deve percepire dal Comune e le modalità di pagamento e incasso.
Contratti di servizio. 1. Ai fini di disciplinare le modalità con cui la Società della Salute garantisce agli enti soci le prestazioni di propria competenza, tra ogni singolo ente socio ed il Consorzio medesimo viene stipulato il contratto di servizio. 2. Il Contratto di servizio ha la durata di cinque anni ed è adeguato annualmente. 3. Il Contratto di servizio definisce criteri, modalità, vincoli con cui la Società della Salute svolge i servizi e rende le prestazioni di competenza e in nome dell’ente socio e definisce le modalità con cui l’ente socio esercita la vigilanza e il controllo. 4. Il contenuto del contratto di servizio e identico per ogni ente socio in relazione ai servizi e alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie rese, su base comune, con il medesimo regolamento di accesso, per i quali ogni comune conferisce al consorzio una identica quota procapite, preventivamente stabilita, per ogni cittadino residente; è invece differente per servizi e prestazioni connesse alle politiche sociali allargate che ogni comune intende affidare alla gestione consortile, stabilendo a tal fine ulteriori quote di finanziamento.