Common use of Obiettivi e strumenti Clause in Contracts

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 8 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione; - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 79 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 810 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole Fermo restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente titolo sostituiscono integralmente tutte TITOLO II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali contenute nelle sezioni del presente contratto. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste nei precedenti dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 (Obiettivi e strumenti) del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel 21 maggio 2018.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevolenel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell' amministrazione scolastica e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse degli addetti al dialogo costruttivo miglioramento delle condizioni di lavoro e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e risoluzione dei conflittiqualificare le prestazioni rese dal servizio scolastico. 2. Attraverso La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il sistema perseguimento delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale dai protocolli tra Governo e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneparti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizioni del D.Lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 17. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a norma dell'art. 10 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e dell'art. 8 e 9 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 6. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8; c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali; d) informazione; allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, l' amministrazione scolastica informa i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile, anche mediante l'utilizzo di livello nazionalesupporti magnetici. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra e) conciliazione, mediazione dei conflitti e risoluzione delle controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure disposizioni di cui all’artagli artt. 816 e 17. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione; - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionaleterritoriale con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 del CCNL del 21.05.2018 (Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale). 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazionidegli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 88 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 6. E' È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. D. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente titolo sostituiscono integralmente tutte Titolo II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti contenute nelle Sezioni del presente contratto. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel 21.05.2018.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione; - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionaleterritoriale con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 del CCNL del 21.05.2018 (Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale). 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazionidegli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 88 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 6. E' È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente titolo sostituiscono integralmente tutte Titolo II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti contenute nelle Sezioni del presente contratto. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel 21.05.2018.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionaleterritoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 (contrattazione territoriale). 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazionidegli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 88 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienzaCCNL, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle Le relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra le amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevolele rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al dialogo costruttivo fine di incrementare ed elevare l’efficacia e trasparente, l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitticollettività. 2. Attraverso In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal contratto collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il sistema delle di relazioni sindacali: - si attua sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 è strumento indispensabile per il contemperamento coinvolgimento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazionecategoria. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali2, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, della dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 7 e 8 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contrati collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame, anche il quale si svolge nelle materie previste dall’art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionalecui agli artt. 9 e 11. 4c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, allo scopo di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le partiparti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su atti materie riservate e decisioni nei casi di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le adottate modalità e forme diverse; e) procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall' art.12. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 89 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione; - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8…. (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole Fermo restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente titolo sostituiscono integralmente tutte TITOLO II, sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali contenute nelle sezioni del presente contratto. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le forme di accesso previste nei precedenti dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 (Obiettivi e strumenti) del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel 21 maggio 2018.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratoridirigenti a migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di crescita professionale; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale professionale, le condizioni di lavoro e l’aggiornamento del personaledei dirigenti, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, Aziende ed Enti si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto, anche di livello regionale; - organismi paritetici di partecipazioneorganismo paritetico. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 87 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo e trasparentecostruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua persegue l’obiettivo di contemperare il contemperamento della missione miglioramento delle condi- zioni di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei cittadini con gli interessi dei lavoratoriservizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personaleperso- nale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneorganizzativa. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, am- ministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove pre- vista anche di livello nazionalenazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo dia- logo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniammini- strazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - : a) informazione; - ; b) confronto; - ; c) organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei dai precedenti CCNL dei comparti di provenienzache riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i sog- getti, le quali sono pertanto disapplicatematerie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Appears in 2 contracts

Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico pubblica delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personaledei dirigenti, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio l’Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsd.lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo e trasparentecostruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua persegue l’obiettivo di contemperare il contemperamento della missione miglioramento delle condizioni di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei cittadini con gli interessi dei lavoratoriservizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneorganizzativa. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionalenazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 7. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - : a) informazione; - ; b) confronto; - ; c) organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei dai precedenti CCNL dei comparti di provenienzache riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le quali sono pertanto disapplicatematerie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Appears in 2 contracts

Samples: Contrattazione d'Istituto, Contratto Collettivo Nazionale

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevolenel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al dialogo costruttivo miglioramento delle condizioni di lavoro e trasparenteallo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualità, alla reciproca considerazione l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiservizi istituzionali. 2. Attraverso La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il sistema perseguimento delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale dai protocolli tra Governo e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneparti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con il comma 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione;la contrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 26 e 27 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 37. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti. b) contrattazione integratival'esame che si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, anche a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 30 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionalecui all'art. 35. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 30. 4c) la consultazione, che si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto prevedono che siano sentite le Organizzazioni Sindacali. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive In tali casi senza particolari formalità l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce il parere dei soggetti sindacali; d) l'informazione, che, quando lo richieda la legge o il presente contratto, viene fornita dalle amministrazioni ai soggetti sindacali secondo criteri di dialogo trasparenza, compiutezza, contestualità ed uguali modalità per tutti i soggetti di cui all'art. 35, al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti, parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su atti materie riservate ai sensi della Legge 241/90 e decisioni nei casi di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con adottate modalità e forme diverse; e) le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e che sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall' art. 37. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate. 2. Attraverso La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla partecipazione, sulla contrattazione collettiva, sull’ informazione, sull’esame, e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste. Detto sistema è altresì improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali, sempre nel rispetto in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146 del 1990 e all'accordo in materia stipulato in premessa al presente contratto, in grado di consentire il sistema perseguimento delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. Nelle situazioni non regolate dalla legge 146 del 1990, la tutela della missione continuità dei servizi, nell’interesse dell’amministrazione e della collettività, è comunque assicurata dal CCNL, dagli accordi decentrati e dai codici di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneautoregolamentazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con quanto previsto ai commi 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) la contrattazione integrativacollettiva: si svolge a livello nazionale e, anche di livello nazionale. 4per le materie previste dall’articolo 5, a quello decentrato, con i tempi e secondo le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti piena e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole corretta ap- plicazione dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche a richiesta di una delle parti, con mediante le procedure di cui all’artrisoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 8. 614. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica In coerenza con il compito carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti e non implica l’obbligo di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’artaddivenire ad un accordo salvo quanto previsto dall’art. 40, comma 3-ter, d. lgs49 del d.lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza 29 del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.1993;

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. La peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza, evidenziata nella premessa alla presente Sezione, sottolinea l'esigenza, nell’ambito del sistema delle relazioni tra gli enti e le organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi degli enti per il miglioramento dell'attività istituzionale, sotto i profili del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità. In tale ottica, si ribadisce l’esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche nelle scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono sull'identificazione degli obiettivi da perseguire. 2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione, di concertazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevoleferma restando la sua unicità per tutto il personale destinatario del presente CCNL, al dialogo costruttivo mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e trasparentecriticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. A tal fine, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento garantisce ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, un'adeguata presenza nei momenti più significativi della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazionevita istituzionale. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e responsabilità dei datori 2, la contrattazione collettiva integrativa di lavoro pubblici cui all’art. 4, fermi restando i tempi e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 85, disciplina in apposita separata Sezione le materie riguardanti i professionisti previste nella presente Sezione del CCNL. 4. In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunità di cui all’art. 10, il comitato per il mobbing di cui all’art. 11 nonché gli altri organismi istituiti nell’ambito delle altre forme di partecipazione di cui all’art. 9 sono unici per tutti i destinatari del presente CCNL. Nell’ambito degli stessi, sono affrontate le problematiche concernenti i dirigenti ed i professionisti. 5. Per quanto concerne gli obblighi di contrattazione integrativa, informazione e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt. 80, 81 e 82. 6. E' istituito presso l'ARANPer tutto quanto non previsto nel presente titolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte si applicano le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel titolo II.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione delle responsabilità dell’Azienda e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitticollettività. 2. Attraverso il La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali, sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della missione garanzia dei servizi essenziali di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti cui alle leggi n. 146/90 e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale n. 83/2000 e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazionedell'accordo sui medesimi servizi. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionela contrattazione collettiva, che si svolge a livello di comparto ed a quello decentrato per le materie ad esso attribuite, con i tempi e secondo le procedure indicati, rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del presente contratto. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi di comparto e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall’art. 18. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativala concertazione si svolge sulle materie previste dal presente contratto, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di previa informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure soggetti sindacali di cui all’art. 8.6, in appositi incontri nei quali le parti confrontano le rispettive posizioni secondo le procedure indicate nell’art. 7; 6. E' istituito presso l'ARANc) l'informazione, senza nuovi che, quando la preveda la legge o maggiori oneri a carico della finanza pubblicail presente contratto, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito viene fornita dall’Amministrazione ai soggetti sindacali secondo criteri di monitorare trasparenza, compiutezza, contestualità ed uguali modalità per tutti i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio soggetti di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generaleall'art. 6, anche al fine di prevenire rendere costruttivo il rischio confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. L'informazione è fornita per iscritto ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di contenziosi generalizzatiurgenza possono essere adottate modalità e forme diverse; d) le procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi e destinate a svolgersi secondo quanto disposto dall’artt. 18 e 19. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. Obiettivi, strumenti e materie. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate avuto riguardo alle prerogative e responsabilità datoriali e di quelle delle organizzazioni sindacali, si svolge in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse alla partecipazione consapevolequalificazione, al dialogo costruttivo miglioramento ed alla garanzia di sicure condizioni di lavoro e trasparentealla crescita professionale e coerente sviluppo di carriera dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti nel rispetto del corretto equilibrio tra la effettiva dotazione organica ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittii risultati prestazionali attesi. 2. Attraverso il Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema delle di relazioni sindacali: - , che si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate in questo contratto; c) concertazione, consultazione (che presuppone l’esame congiunto) e 6 informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di livello Commissioni Paritetiche; d) interpretazione autentica dei contratti collettivi. 3. Nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1 decreto legislativo 165/2001, e nel rispetto dei principi stabiliti dal medesimo decreto, il contratto collettivo nazionale può derogare eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui si applica questo contratto e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili fino alla successiva sessione di contrattazione collettiva nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in Sono materia di organizzazione o aventi riflessi sul contrattazione collettiva nazionale e di quella integrativa, per quanto ad essa demandato, la disciplina (i) del rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articolalavoro, a sua voltacompreso l’affidamento, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione.mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti(ii) dell’esercizio della libera professione intramoenia, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una (iii) delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.sindacali,

Appears in 1 contract

Samples: CCNL 2016 – 2018

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende e Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioniAzienda e Enti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAzienda e Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione Azienda o Ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell’Amministrazione e delle XX.XX., è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare l’efficienza, l’efficacia, la tempestività e l’economicità dei datori servizi erogati alla collettività, con quella della centralità della fun- zione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione e di decentramento amministrativo e nel governo de- gli enti e delle Amministrazioni, perseguendo l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro pubblici e della cre- scita professionale dei soggetti sindacali, le dirigenti. 2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali presso le amministrazionistabile, che tiene conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, e della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti e orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate in base alle leggi, alle direttive dell’organo politico, ai diversi livelli previsti dall’artcontratti collettivi ed ai protocolli tra ARAN Sicilia e parti sociali. 3. 7, Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva regionale che si svolge tra ARAN Sicilia e XX.XX. rappresentative, secondo le modalità previste dall’art. 27 della legge regionale n. 10/00; b) contrattazione integrativacollettiva regionale integrativa presso l’ARAN Sicilia sulle materie e con le modalità indi- cate dal presente contratto, anche di livello nazionale.previa formulazione degli indirizzi da parte del governo; 4. La c) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; d) partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, sindacale che a sua voltavolta si articola negli istituti dell’informazione, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici concertazione e con- sultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente appositi comitati secondo le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure norme di cui all’artagli artt. 89, 10,11, 12, 13, 14 e 15; e) interpretazione autentica dei contratti, finalizzata all’eliminazione dei conflitti. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionaleterritoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 (contrattazione territoriale). 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazionidegli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 88 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 6. E' istituito presso l'ARANl’ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L’osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienzaCCNL, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 89 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Sanità Pubblica

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate. 2. Attraverso La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il sistema perseguimento delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale dai protocolli tra Governo e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneparti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con il comma 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 4 del presente contratto, secondo le disposizione del d.lgs. n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall' art. 13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra esame il quale si svolge nelle materie per le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articolaquali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, a sua voltanorma dell' art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993 e dell' art. 8 del presente contratto, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici previa informazione ai soggetti sindacali di partecipazione. 5cui all' art. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione 12. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con vista secondo le procedure di cui all’artindicate nell' art. 8. 6c) consultazione, per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. E' istituito presso l'ARANIn tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza nuovi particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o maggiori oneri a carico della finanza pubblicail presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse; e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall' art. 13. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratoridirigenti a migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di crescita professionale; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale professionale, le condizioni di lavoro e l’aggiornamento del personaledei dirigenti, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, Aziende ed Enti si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto, anche di livello regionale; - organismi paritetici di partecipazionel’organismo paritetico. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 87 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende e Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioniAzienda e Enti, ai diversi livelli previsti dall’art. 78( Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAzienda e Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 78( Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8( Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle Le relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra le amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevolele rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al dialogo costruttivo fine di incrementare ed elevare l’efficacia e trasparente, l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitticollettività. 2. Attraverso In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal contratto collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il sistema delle di relazioni sindacali: - si attua sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 è strumento indispensabile per il contemperamento coinvolgimento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazionecategoria. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali2, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, della dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 7 e 8 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contrati collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame, anche il quale si svolge nelle materie previste dall’art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionalecui agli artt. 9 e 11. 4c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, allo scopo di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le partiparti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su atti materie riservate e decisioni nei casi di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le adottate modalità e forme diverse; e) procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secon- do le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall' art.12. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7…. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8… (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARANl'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL 12 febbraio 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 88 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' È istituito presso l'ARANl'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsd.lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo Xxxx sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL 9 maggio 2022. In relazione a quanto previsto dall’art. 3 (Obiettivi e strumenti), comma 6, le parti auspicano che l’Osservatorio a composizione paritetica composto dall’A.Ra.N. e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitticonflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 88 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' È istituito presso l'ARANl'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-3- ter, d. lgsD.Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL cc.cc.nn.l. dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate. 8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza. 9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate. 2. Attraverso La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei com- portamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il sistema perseguimento delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale dai protocolli tra Governo e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneparti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, anche a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionale.cui all'art. 6 . In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8; 4c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione; allo scopo di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le partiparti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Nei casi di urgenza o su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti materie riservate possono essere oggetto di successive interpretazioni autenticheadottate modalità e forme diverse da quelle previste alla presente lettera; e) conciliazione, anche a richiesta di una mediazione dei conflitti e risoluzione delle parti, con controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le procedure disposizioni di cui all’art. 8all' art.13. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'Amministrazione e delle XX.XX., è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestività e l'economicità dei datori servizi erogati alla collettività, con quella della centralità della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione e di decentramento amministrativo e nel governo degli enti e delle amministrazioni, perseguendo l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro pubblici e della crescita professionale dei soggetti sindacali, le dirigenti. 2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali presso le amministrazionistabile, che tiene conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, e della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti e orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate in base alle leggi, alle direttive dell’organo politico, ai diversi livelli previsti dall’artcontratti collettivi ed ai protocolli tra ARAN Sicilia e parti sociali. 3. 7, Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva regionale che si svolge tra ARAN Sicilia e XX.XX. rappresentative, secondo le modalità previste dall’art. 27 della l.r. n. 10/00; b) contrattazione integrativacollettiva regionale integrativa presso l’ARAN Sicilia sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto, anche di livello nazionale.previa formulazione degli indirizzi da parte del governo; 4. La c) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; d) partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, sindacale che a sua voltavolta si articola negli istituti dell’informazione, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente appositi comitati secondo le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure norme di cui all’artagli artt. 89, 10,11, 12, 13, 14 e 15; e) interpretazione autentica dei contratti, finalizzata all’eliminazione dei conflitti. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare l’efficienza e l’efficacia del sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella scuola dell’autonomia, assecondando l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro pubblici ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi. 2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei soggetti sindacalicomportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e Giunta provinciale e parti sociali. Di conseguenza le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, della dirigenza scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionea. contrattazione collettiva, che si svolge a livello provinciale tra A.P.RA.N. e XX.XX. rappresentative; b) b. ove prevista e su specifiche materie, contrattazione integrativaintegrativa di settore, anche sempre a livello di A.P.RA.N. e XX.XX. rappresentative; c. contrattazione decentrata, che si svolge a livello nazionale.di Sovrintendenza scolastica provinciale; 4d. istituti di partecipazione sindacale: informazione preventiva e successiva, finalizzata alla trasparenza del confronto a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. La partecipazione è finalizzata ad instaurare Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme costruttive di dialogo tra le partidiverse; • concertazione, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti che si svolge sulle materie oggetto di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure preventiva di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN; • interpretazione autentica dei contratti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio finalizzata al raffreddamento dei conflitti di cui al presente comma è anche sede all’art. 12; • consultazione di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generalecui all’art. 9; • costituzione di commissioni bilaterali, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzaticui all’art. 10. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici ai quali le amministrazioni sono preordinate. 2. Attraverso La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il sistema perseguimento delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale dai protocolli tra Governo e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazioneparti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori 2, il sistema di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva; si svolge a livello nazionale ed a livello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicate rispettivamente dagli artt. 2, 4 e 5 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art.13. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame; si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, anche a norma dell'art. 10 del d.lgs n. 29 del 1993 e dell'art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionale.cui all'art. 6 . In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 8; 4c) consultazione; si svolge sulle materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione; allo scopo di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le partiparti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Nei casi di urgenza o su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti materie riservate possono essere oggetto di successive interpretazioni autenticheadottate modalità e forme diverse da quelle previste alla presente lettera; e) conciliazione, anche a richiesta di una mediazione dei conflitti e risoluzione delle parti, con controversie interpretative; procedure finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le procedure disposizioni di cui all’art. 8all' art.13. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è diretto a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, allo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’ attività amministrativa e di elevare il livello dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici perseguiti dalle Amministrazioni. 2. Attraverso il La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema delle di relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a vantaggio degli utenti ciascun dirigente dalle leggi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personaledai contratti collettivi, nonché i processi delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti ed in grado di innovazione organizzativa favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e di riforma della pubblica amministrazionedai protocolli tra Governo e parti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali2, le relazioni sindacali presso le amministrazionidella dirigenza, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, in ciascuna delle Amministrazioni di cui all’ art.1 si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale di comparto ed a livello decentrato di amministrazione sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta ap- plicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame, anche il quale si svolge nelle materie previste dall’ art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionale.cui agli artt. 9 e 11; 4c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. La partecipazione In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, la cui finalità fondamentale è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, su atti parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e decisioni di valenza generale delle amministrazionil’opportunità e, in materia di organizzazione particolare, in tutti i casi in cui la legge o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articolail presente contratto lo richiedano, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7amministrazioni forniscono informazioni su specifici argomenti alle rappresentanze sindacali. Le clausole dei contratti sottoscritti informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le adottate modalità e forme diverse; e) procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede all' art.12; f) altre forme di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatipartecipazione previste dal successivo art. 10. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori dell’Amministrazione e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di incrementare l’efficienza e l’efficacia del sistema scolastico con quella di valorizzare la funzione del dirigente scolastico nei processi di innovazione in atto nella scuola dell’autonomia, assecondando l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro pubblici ed alla crescita professionale dei dirigenti stessi. 2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi e individuali, nonché della peculiarità delle funzioni dirigenziali, improntato alla correttezza dei soggetti sindacalicomportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali. Di conseguenza le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, della dirigenza scolastica si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazioneContrattazione collettiva, che si svolge a livello nazionale tra Aran e XX.XX. rappresentative, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n.165/2001; b) contrattazione Contrattazione integrativa, anche che si svolge: - a livello nazionale in sede di MPI - a livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniperiferico, in materia sede di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto Ufficio Scolastico Regionale; c) Istituti di lavoro ovvero partecipazione sindacale: - informazione preventiva e successiva, finalizzata alla trasparenza del confronto a garantire adeguati diritti tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali. Le informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere adottate modalità e forme diverse; - concertazione, che si svolge sulle materie oggetto di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazionepreventiva di cui all’art. 5; - confrontointerpretazione autentica dei contratti, finalizzata al raffreddamento dei conflitti; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure consultazione di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN; -costituzione di commissioni bilaterali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall’art. 10. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azienda o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione; - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7Aziende ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 7… (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8…. (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente Alle organizzazioni sindacali sono garantite, tutte le disposizioni forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti trasparenza. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 (Obiettivi e strumenti) del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel 21 maggio 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo e trasparentecostruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua persegue l’obiettivo di contemperare il contemperamento della missione miglioramento delle condizioni di servizio pubblico delle amministrazioni lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratoridella collettività; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale professionale, la valorizzazione e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e organizzativa; - si attua la garanzia di riforma della pubblica amministrazionesicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) contrattazione collettiva integrativa, secondo le discipline delle specifiche sezioni, ove prevista anche di livello nazionalenazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti collettivi integrativi, di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa). 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; . Essa si articola, a sua volta, in: - : a) informazione; - ; b) confronto; - ; c) organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardino obiettivi e strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, tempi, procedure e modalità, nonché clausole di raffreddamento. 6. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di relazioni sindacali previste trasparenza, nei precedenti limiti e con le modalità dalle stesse previste. 7. Il presente articolo abroga l’art. 4 del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate19/04/2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è diretto a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, allo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’ attività amministrativa e di elevare il livello dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici perseguiti dalle Amministrazioni. 2. Attraverso il La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema delle di relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a vantaggio degli utenti ciascun dirigente dalle leggi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personaledai contratti collettivi, nonché i processi delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti ed in grado di innovazione organizzativa favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e di riforma della pubblica amministrazionedai protocolli tra Governo e parti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali2, le relazioni sindacali presso le amministrazionidella dirigenza, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, in ciascuna delle Amministrazioni di cui all’ allegata Tabella A si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale di comparto ed a livello decentrato di amministrazione sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2, 7 ed 8 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame, anche il quale si svolge nelle materie previste dall’ art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionalecui agli artt.9 ed 11 . 4c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. La partecipazione In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, la cui finalità fondamentale è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, su atti parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e decisioni di valenza generale delle amministrazionil’opportunità e, in materia di organizzazione particolare, in tutti i casi in cui la legge o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articolail presente contratto lo richiedano, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7amministrazioni forniscono informazioni su specifici argomenti alle rappresentanze sindacali. Le clausole dei contratti sottoscritti informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le adottate modalità e forme diverse; e) procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall' art.12. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è diretto a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, allo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’ attività amministrativa e di elevare il livello dei servizi erogati alla partecipazione consapevolecollettività, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflittiin relazione ai fini pubblici perseguiti dalle Amministrazioni. 2. Attraverso il La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema delle di relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a vantaggio degli utenti ciascun dirigente dalle leggi e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personaledai contratti collettivi, nonché i processi delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti ed in grado di innovazione organizzativa favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e di riforma della pubblica amministrazionedai protocolli tra Governo e parti sociali. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali2, le relazioni sindacali presso le amministrazionidella dirigenza, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, in ciascuna delle Amministrazioni di cui all’ art.1 si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale di comparto ed a livello decentrato di amministrazione sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame, anche il quale si svolge nelle materie previste dall’ art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionale.cui agli artt. 9 e 11; 4c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. La partecipazione In tali casi l'am- ministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sinda- cali; d) informazione, la cui finalità fondamentale è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti, su atti parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e decisioni di valenza generale delle amministrazionil’opportunità e, in materia di organizzazione particolare, in tutti i casi in cui la legge o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articolail presente contratto lo richiedano, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7amministrazioni forniscono informazioni su specifici argomenti alle rappresentanze sindacali. Le clausole dei contratti sottoscritti informazioni sono fornite in tempo utile e in forma scritta. Per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le adottate modalità e forme diverse; e) procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e fina- lizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede all' art.12; f) altre forme di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatipartecipazione previste dal successivo art. 10. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati, migliora la qualità delle decisioni assunte, sostiene la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa. È lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche l’amministrazione e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo e trasparentecostruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità dell’offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 3. La contrattazione integrativa, a livello di istituzione scolastica, si svolge tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL in vigore, che costituiscono la parte sindacale. 4. Il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano articola nei seguenti modelli relazionali: a) a. partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia; b) b. contrattazione integrativa, anche secondo le discipline di livello nazionalesezione, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all’art. 2. 45. La partecipazione è partecipazione, finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazionigenerale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; , si articola, a sua volta, in: - : a. informazione; - ; b. confronto; - ; c. organismi paritetici di partecipazione. 56. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto esperti di successive interpretazioni autenticheloro fiducia, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANesterni all’istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiper l’Amministrazione. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Istituto

Obiettivi e strumenti. 1. La peculiare posizione dei professionisti nell'ambito degli enti di appartenenza, evidenziata nella premessa alla presente Sezione, sottolinea l'esigenza, nell'ambito del sistema delle relazioni tra gli enti e le organizzazioni sindacali, di favorire, nel rispetto delle prerogative professionali, il concorso responsabile e consapevole dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi degli enti per il miglioramento dell'attività istituzionale, sotto i profili del potenziamento dell'efficienza operativa e dell'accrescimento dei livelli di efficacia e di qualità. In tale ottica, si ribadisce l'esigenza di assicurare un ampio coinvolgimento della categoria anche nelle scelte di fondo e nelle decisioni che, comunque, incidono sull'identificazione degli obiettivi da perseguire. 2. Il sistema di relazioni sindacali intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti di confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione, di consultazione, di concertazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni sindacali. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevoleferma restando la sua unicità per tutto il personale destinatario del presente CCNL, al dialogo costruttivo mira ad assicurare l'integrazione della risorsa professionale nel contesto unitario dell'ente, nella consapevolezza della peculiare rilevanza e trasparentecriticità della risorsa stessa ai fini dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa. A tal fine, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento garantisce ai soggetti sindacali legittimati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, un'adeguata presenza nei momenti più significativi della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazionevita istituzionale. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con le linee indicate nei commi 1 e responsabilità dei datori 2, la contrattazione collettiva integrativa di lavoro pubblici cui all'art. 4, fermi restando i tempi e dei soggetti sindacalile procedure di cui all'art. 5, disciplina in apposita separata Sezione le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionalematerie riguardanti i professionisti previste nella presente Sezione del CCNL. 4. La In coerenza con i commi precedenti, il comitato pari opportunità di cui all'art. 10, il comitato per il mobbing di cui all'art. 11 nonché gli altri organismi istituiti nell'ambito delle altre forme di partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra cui all'art. 9 sono unici per tutti i destinatari del presente CCNL. Nell'ambito degli stessi, sono affrontate le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazioneproblematiche concernenti i dirigenti ed i professionisti. 5. La Per quanto concerne gli obblighi di contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le partiintegrativa, ai diversi livelli previsti dall’artinformazione e concertazione, si applicano rispettivamente gli artt. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche80, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 881 e 82. 6. E' istituito presso l'ARANPer tutto quanto non previsto nel presente titolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte si applicano le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicatedel titolo II.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche azienda o ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni aziende ed enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratoridirigenti a migliorare le condizioni di lavoro, di sicurezza clinica e di crescita professionale; - si migliora la qualità qualita' delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale professionale, le condizioni di lavoro e l’aggiornamento del personalel'aggiornamento dei dirigenti, nonché nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, aziende ed enti si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo costruttivo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto, anche di livello regionale; - organismi paritetici di partecipazioneorganismo paritetico. 5. La contrattazione integrativa è e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’artal livello previsto dall'art. 77 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’artall'art. 87 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta azienda o ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’artdell'art. 40, comma 3-ter, d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001. L'osservatorio L'Osservatorio verifica altresì altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio L'Osservatorio di cui al presente comma è e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione; - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionaleterritoriale con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art (contrattazione territoriale). 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazionidegli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all’art. 8… Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le disposizioni forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti trasparenza. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate21 maggio 2018.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è e' lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità qualita' delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento l'aggiornamento del personale, nonché nonche' i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità responsabilita' dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’artdall'art. 7, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è e' finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza xxxxxxx generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è e' finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’artdall'art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’artall'art. 8. 6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’artdell'art. 40, comma 3-ter, d. lgs. decreto legislativo n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio L'osservatorio di cui al presente comma è e' anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle Le relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra le amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevolele rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sono dirette a consentire un ampio e tempestivo coinvolgimento della categoria nelle decisioni riguardanti gli assetti organizzativi e l’attribuzione delle responsabilità dirigenziali, al dialogo costruttivo fine di incrementare ed elevare l’efficacia e trasparente, l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitticollettività. 2. Attraverso In considerazione del ruolo attivo e responsabile attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e dal contratto collettivo e della specifica professionalità della categoria, nonché delle peculiarità delle funzioni dirigenziali, il sistema delle di relazioni sindacali: - si attua sindacali riconosciuto dai seguenti articoli alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 è strumento indispensabile per il contemperamento coinvolgimento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazionecategoria. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli In coerenza con i commi 1 e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali2, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7, della dirigenza si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazionecontrattazione collettiva, la quale si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e 7 e 8 del presente contratto, secondo le disposizioni del d.lgs n. 29 del 1993. La piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 12. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti; b) contrattazione integrativaesame, anche il quale si svolge nelle materie previste dall’art. 5 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di livello nazionalecui agli artt. 9 e 11. 4c) consultazione, per le materie per le quali la legge e il presente contratto la prevedono. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive In tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali; d) informazione, allo scopo di dialogo rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le partiparti a tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per le informazioni su atti materie riservate e decisioni nei casi di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti urgenza possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le adottate modalità e forme diverse; e) procedure di cui all’art. 8. 6. E' istituito presso l'ARANconciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio disposizioni di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzatiall' art.12. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obiettivi e strumenti. 1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento stru- mento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche Azien- da o Ente e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo costrut- tivo e trasparente, alla reciproca considerazione considerazio- ne dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni Aziende ed Enti a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento l’ag- giornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità responsabi- lità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7Azien- de ed Enti, si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) partecipazione; b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale. 4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioniAziende ed Enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: - informazione; - confronto; - organismi paritetici di partecipazione. 5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti al livello previsto dall’art. 78 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive succes- sive interpretazioni autentiche, anche a richiesta richie- sta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 89 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure). 6. E' istituito presso l'ARANl’ARAN, senza nuovi o maggiori mag- giori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta Azienda o Ente assume gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d. lgsD. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio L’osserva- torio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente adegua- tamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione dell’azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio L’Os- servatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano assu- mano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro