Turnazione Clausole campione
Turnazione. 1. Si intendono per turnazioni le prestazioni di lavoro effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di turni orari prestabiliti.
2. Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
3. Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme. Salvo motivi tecnici, organizzativi e produttivi aziendali è consentito lo scambio di turno tra gli addetti, previa tempestiva comunicazione alla Società e nel rispetto dei tempi di riposo obbligatori.
4. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'art. 103 (Indennità di turnazione).
5. Xxxxx restando il divieto per le donne nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino, hanno diritto all’esclusione del turno notturno, i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni, fatti salvi i processi organizzativi conseguenti: - Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni; - le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore a tre anni; - i genitori adottivi o affidatari di un minore, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre i 12 anni di età da parte di quest’ultimo; - i lavoratori che hanno a carico disabili ex L. 104/92.
6. La contrattazione aziendale può stabilire ulteriori requisiti dei lavoratori che restano esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno, in aggiunta alle prescrizioni di legge.
Turnazione. 1. Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari ordinari.
2. Qualora la funzionalità del servizio lo richieda, l’organizzazione del lavoro può essere articolata ordinariamente su turni.
3. I turni hanno durata settimanale secondo le modalità previste dalla tabella A . La turnazione viene disposta solo in caso di assoluta necessità dell’istituzione scolastica, per corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con l’orario antimeridiano, con l’orario articolato su 5/11 giorni e con l’orario flessibile.
4. La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a meno che la disponibilità del personale volontario consenta altrimenti.
5. Qualora le disponibilità di personale siano superiori alle necessità del servizio, si farà ricorso alla rotazione tra il personale dichiaratosi disponibile.
6. Qualora le disponibilità di personale siano inferiori alle necessità di servizio si farà ricorso alla rotazione coinvolgendo tutto il profilo interessato per periodi prefissati nell’anno scolastico.
7. Il Direttore ai SGA, sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal Dirigente Scolastico, dispone lo svolgimento della turnazione, identificando nominativamente il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
8. Il Direttore ai SGA. su richiesta preventiva degli interessati, almeno un giorno prima, può autorizzare il cambio turno.
Turnazione. 1. Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
2. Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.
3. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 76.
4. Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
5. Ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore a 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani e a 2 turni mensili festivi.
Turnazione. 1. Si intendono per turnazioni le prestazioni di lavoro effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di turni orari prestabiliti.
2. Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari documentabili.
3. Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in senso generale e di allarme.
4. Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 83.
5. Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni ha diritto all'esclusione dal turno notturno.
6. Ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore a 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani e a 2 turni mensili festivi.
Turnazione. Si intende per turnazione ogni scorrimento dell’orario di lavoro individuale di 6 ore giornaliere continuative dell’orario normale. La turnazione viene disposta per corrispondere ad esigenze che non possono essere soddisfatte con l’orario normale, con l’orario articolato su 5 giorni o con l’orario flessibile. La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni singolo profilo chiamato alla prestazione di servizio. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei dipendenti motivate con effettive esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano disfunzioni di servizio e aggravi personali o familiari per gli altri dipendenti. Nei vari turni sarà assegnato prioritariamente il personale in base alla disponibilità individuale e alla professionalità necessaria durante il turno in considerazione; in assenza di disponibilità sufficienti a coprire le esigenze dei vari turni, si procederà per rotazione tra tutto il personale della medesima area; Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, é possibile lo scambio consensuale, giornaliero del turno di lavoro, previa comunicazione al Direttore S.G.A. .
Turnazione. Qualora non si riesca, nonostante il ricorso alla flessibilità, ad assicurare l'effettuazione dei servizi legati alle attività didattiche pomeridiane o serali programmate, il lavoro può essere organizzato su turni.
Turnazione. (art. 13 D.P.R. 268/87 e art. 22 CCNL 14/9/2000) E’ corrisposta un’indennità di turno nelle misure e con le modalità previste dall'art. 13 D.P.R. 268/87 e dall’art. 22 del CCNL del 14/9/2000. L'indennità di turno compete al personale inserito in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata dall’Ente.
Turnazione. Per l'anno 2021 è corrisposta l'indennità di turnazione (ordinaria, festiva e/o notturna) prevista dall'art. 23 del CCNL 2016-2018, con uno stanziamento pari ad € 9.071,00 (n. 4 unità di Polizia Locale).
Turnazione. 1) La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e settimanale per specifiche e definite funzioni ed attività, qualora altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio;
2) Il personale è assegnato ai turni dal DSGA, secondo il seguente criterio Rotazione tra tutte le unità dello stesso profilo compatibilmente con i problemi, anche personali, che si possono presentare Xxxxx, comunque, priorità nell’accoglimento delle richieste : Personale con particolari problemi di salute ( documentati); Personale con particolari e documentati gravi problemi familiari;
3) Nell’ambito dell’orario di lavoro e dei turni sono consentiti eventuali accordi tra il personale, che non comportino modifiche all’assetto organizzativo della scuola.
Turnazione. Serve a garantire la copertura dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale in 5 o 6 giorni nei casi in cui le tipologie di orario ordinario non sia sufficiente a coprire l’orario di servizio. Si attua secondo i seguenti criteri: - Disponibilità dei singoli a svolgere un certo servizio ad un certo orario. In caso in cui nessuno sia disponibile bisogna applicare il principio della turnazione facendo si che nell’arco dell’anno eventuali disagi vengano divisi equamente fra tutto il personale interessato -Turnazione del personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio; - La ripartizione del personale nei vari turni avviene in base alle professionalità necessarie per ciascun turno; - Possibile sovrapposizione tra il personale subentrante e il personale precedente; - Il personale Ata che da la propria disponibilità per la collaborazione in progetti con finanziamenti esterni, deve ricevere la nomina prima dell’inizio del progetto e deve essere retribuito per le ore di effettivo servizio espletato oltre il proprio orario