OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione non opera in presenza di stato di guerra dichiarato dalla Repubblica Italiana.
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano: • le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi; • tutte le aperture verso l’esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall’interno oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti i beni assicurati senza effrazione o divaricazione delle relative strutture. Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto: • quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato; • in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l’abitazione assicurata;
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione infortuni è altresì prestata per le seguenti attività anche se vengono svolte al di fuori delle sedi scolastiche: tutte le ore di lezione, comprese le lezioni di educazione fisica o motoria e l’insegnamento complementare di avviamento alla pratica sportiva; tutte le attività ricreative di carattere ginnico-sportivo che si svolgano nel prescuola, interscuola e doposcuola, anche se extra-programma; le attività dei conservatori di musica, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia di Arte Drammatica; la preparazione, gli allenamenti e le gare dei Giochi della Gioventù e le manifestazioni sportive scolastiche internazionali indette dalle competenti Federazioni; la refezione e ricreazione; Ie lezioni /esercitazioni pratiche con uso di strumenti e in laboratorio le gite , le uscite didattiche, le passeggiate scolastiche; la partecipazione a “settimane bianche” con l'avvertenza che per l’esercizio di sport della neve i capitali assicurati sono ridotti del 50%;
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE. La Garanzia Guasti Meccanici è operativa a condizione che:
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE. Le garanzie previste dalla presente estensione di polizza sono valide a secondo rischio e in eccesso al massimale assicurato da altre coperture da chiunque stipulate. In modo specifico opera a secondo rischio delle polizze stipulate dagli Istituti Scolastici di appartenenza, nonché di quelle coperture previste dal CCNL e concluse per conto degli Assicurati medesimi. In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione è operante per il Veicolo identificato in polizza (fornendo: marca, modello e data di acquisto) purché abbia una vetustà massima di 36 mesi, comprovata da scontrino fiscale o ricevuta d’acquisto. Qualora il veicolo dovesse raggiungere la vetustà massima di 36 mesi durante il periodo di validità della polizza, il veicolo si intenderà coperto fino alla naturale scadenza della polizza assicurativa. Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti ai precedenti punti, in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).