Ore di lavoro Clausole campione

Ore di lavoro. Sono quelle previste nell’allegato “A” al presente capitolato. Il numero di ore previste secondo quanto decritto in allegato viene calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori presente in ogni istituzione scolastica per il numero di ore corrispondente ad un rapporto di lavoro part-time all’80% del contratto collettivo nazionale di lavoro pulizie e multiservizi (cioè, 35 ore). L’assuntore s’impegna a comunicare all’Amministrazione eventuali variazioni di organico presso ogni istituzione scolastica compresa nel lotto territoriale, a seguito di eventuali cessazioni comunque verificatesi (es. congedo per raggiunti limiti di età, congedo anticipato volontario, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, ecc.) La riduzione delle ore derivanti dal citato processo di turn over dei lavoratori, non dovrà comunque incidere sulla qualità del servizio, con l’adozione, pertanto, da parte dell’Assuntore, di ogni idonea iniziativa diretta al mantenimento dei livelli di servizio previsti nel contratto, in ciò tenendo anche conto dell’ottimizzazione dei servizi offerti e curando d’assicurare, in ogni caso, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e retributivi del personale interessato, con possibilità dell’utilizzo, ove necessario, delle eventuali economie maturate nel corso della gara o rivenienti dalle cessazioni del personale medesimo a qualunque titolo verificatesi, per il progressivo adeguamento contrattuale dello stesso dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite, ove necessario per migliorare la qualità dei servizi attualmente prestati ovvero per far fronte, con le ore aggiuntive, alle predette cessazioni del personale ex LSU alle quali, comunque, non potrà fare seguito alcuna nuova assunzione di corrispondenti unità lavorative. Al fine di verificare la veridicità della comunicazione di variazione dell’organico, l’Ufficio Scolastico Regionale potrà, in qualsiasi momento, chiedere all’assuntore l’elenco dei nominativi dei lavoratori effettivamente impiegati presso l’istituto scolastico con le relative ore di lavoro settimanali contrattuali.
Ore di lavoro. I Fornitori devono agire in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali sul lavoro e agli standard del settore di appartenenza per quanto concerne le ore di lavoro. Inoltre i Fornitori dovranno concedere periodi di riposo settimanali, ferie annuali e festività nazionali, così come congedi di maternità, permessi per malattia e qualsiasi altro permesso nella misura consentita dalla legge e dagli standard industriali. In nessun caso verrà superata la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, secondo le leggi e regolamenti vigenti, e il lavoro straordinario dovrà essere volontario e non richiesto regolarmente.
Ore di lavoro. Per l’espletamento dei servizi bibliotecari ed archivistici di cui al presente capitolato, sulla base degli orari di apertura al pubblico delle biblioteche e dell’archivio previsti nelle tabelle allegate, il numero delle ore di lavoro richieste risulta così sintetizzabile: Servizi 1°anno 2°anno 3° anno 4° anno 5° anno Tot parz Pubblico 21.750 21.750 21.750 21.750 21.750 108.750 Catalogazione 1.000 2.300 2.300 2.300 2.300 10.200 Informatici 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 Generali 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 42.500 Pubblico 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 12.265 Catalogazione 200 200 200 200 200 1.000 Informatici 580 580 580 580 580 2.900 Pubblico 9.716 12954 12954 12954 12954 61.532 Catalogazione 750 1.000 1.000 1.000 1.000 4.750 Informatici 1.150 1.536 1.536 1.536 1.536 7.294 Generali 720 960 960 960 960 4.560 Bibliobus 1.068 1.423 1.423 1.423 1.423 6.760 Parziali 13.404 17.873 17.873 17.873 17.873 84.896 Pubblico 2.124 4.248 4.248 4.248 4.248 19.116 Catalogazione 4.025 8.050 8.050 8.050 8.050 36.225 Informatici 835 1.670 1.670 1.670 1.670 7.515 Generali 914 1.827 1.827 1.827 1.827 8.222 Monte ore extra 1.127 totali x anno 58.285 71.951 71.951 71.951 71.951 Totale generale 347.216 * previsione inizio del servizio 1.10.2008 ** previsione inizio del servizio 1.01.2009

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).