OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI Clausole campione

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI. L’accordo quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da: - norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni vigenti del D.P.R. 207/2010; - Il Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145 in data 19.04.2000, nelle parti non abrogate; - per le parti non abrogate il D.L. 6/09/1982 n. 629, convertito con modificazioni nella Legge 12/10/1982 n. 765, la Legge 12/10/1982 n. 726, la Legge 13/12/1982 n. 936, la Legge 19/3/1990 n.55, il D.L.vo n.406 del 19.12.91, il D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, il D.Lgs 152/2008; - la Legge 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70; - il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159; - il X.X. 00/0/0000 n.998 e s.m.i., col quale sono approvate le norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche; - il Regolamento edilizio e di igiene del Comune in cui si eseguono gli interventi oggetto dell’appalto.
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI. Per tutto quanto non sia in opposizione con le condizioni del Contratto e del presente Capitolato, l'ese- cuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Codice Civile, artt. 1655 e ss. “Dell’appalto”; b) b) Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.; c) D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. d) D.Lgs 11 settembre 2008, n. 152 e s.m.i. e) Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'appalto è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di appalti di pubbliche forniture di beni, servizi e lavori, dalle norme in materia di contratti e in subordine dalle disposizioni del Codice Civile. In particolare si richiama l'obbligo per l'Impresa all'osservanza: a) delle leggi e dei regolamenti vigenti per gli appalti di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); b) delle norme UNI, CEI, e delle varie forme di certificazione e standardizzazione in ambito nazionale e internazionale; c) delle responsabilità e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI. Per tutto quanto non è in opposizione con le condizioni del Contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: • Codice Civile, artt. 1655 e ss. “Dell’appalto”; • Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.; • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. • D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e s.m.i. e) Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. Norme tecniche • D.M. 16 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8; • D. M. 17 aprile 2008 : Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8. • Norma UNI CIG 9165/2004 – Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar – Progettazione, costruzione e collaudo; • Norma UNI – CIG 9860/2006 – Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo; • Norma UNI – CIG 10576: 1996 Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo • Ogni Norma di legge, Normativa o Linea guida UNI e UNI CIG in vigore o emanata durante il corso dei lavori; • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell’Ambiente. • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada); • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato col DPR 6 marzo 2006, n. 153 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada); • D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); • D.M. 388/2003.
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI. Per tutto quanto previsto dal contratto e dal presente Capitolato, anche in deroga alle medesime, l’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza delle seguenti normative in quanto applicabili al rapporto: • D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora applicabile e per quanto tuttora in vigore • Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed abrogazioni; • D.M. 22-01-2008, n. 37, Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici; • D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81. La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e decreti suddetti e di incondizionata loro accettazione. Gli oneri conseguenti all’applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all’applicazione del Testo Unico della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumità degli operai ed a prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante la gestione dell’appalto. Per patto contrattuale la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell’appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell’Assuntore.

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  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

  • Liquidazione dei corrispettivi La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. l pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il Municipio Roma II provvederà a liquidare mensilmente, dopo l'effettiva erogazione del servizio e dopo l’effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente (tra cui il rilascio del documento unico di regolarità contributiva), conteggiato a misura in base alle ore effettivamente rese, il prezzo dovuto all'esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'IVA in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n.190/2014, laddove applicabile, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000J35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento. È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Se la fattura o la richiesta di pagamento inviata non contiene la documentazione richiesta dall’Amministrazione a comprova della regolarità della prestazione necessaria alla liquidazione, il tempo di trenta giorni decorrerà dalla completa consegna della documentazione richiesta e validata dal RUP. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene daI certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice, previo accertamento dei crediti con le seguenti modalità: 1) mediante verifica della situazione debitoria insieme all’Affidatario del servizio che certificherà le proprie debenze nei riguardi dei dipendenti, se del caso coinvolgendo gli Uffici del Ministero del Lavoro; 2) mediante acquisizione di un titolo già formato ed esecutivo (come, ad esempio, un decreto ingiuntivo già emesso a favore dei lavoratori), ovvero, sempre attraverso il contraddittorio con le parti, attraverso l’intervento e l’ausilio dei competenti organi del Ministero del Lavoro. In ogni caso il Municipio interromperà il rapporto di lavoro con l’affidatario e provvederà ad affidare il servizio come previsto all’art.22 del presente Contratto. Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato. E’ sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Cartello di cantiere L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.