Osservazioni finali Clausole campione

Osservazioni finali. Informazioni e note che l’esperto ritiene rilevanti diverse da quelle precedentemente palesate: nessuna
Osservazioni finali. Un’ultima considerazione da fare sorge prendendo nuovamente ad esame la L. 11 febbraio 2019, n.12., che presenta un ulteriore punto da trattare. Quando si parla di “programma per elaboratore” si fa riferimento al solo elemento software che compone il computer, tralasciando l’importante componente hardware (o in alternativa un software addizionale) su cui il programma dovrà operare. Non è chiaro se questa omissione di un termine tecnico sia stata una comune dimenticanza o, sperabilmente, una consapevole decisione del legislatore di non ridurre la libertà di utilizzo definendo dei confini netti (Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2019). Per concludere questa analisi degli aspetti essenziali per valutare la valenza probatoria e giuridica dei contratti intelligenti, è opportuno menzionare l’art.41, comma 3 del Regolamento e-IDAS, il quale introduce la piena approvazione degli effetti legali degli smart contracts tra i contraenti, solo attraverso una convalida temporale elettronica. Se questa validazione viene rilasciata in uno Stato Membro, risulterà valida anche i tutti gli altri. Nel caso dell’Italia, il prerequisito richiesto per la validazione è la firma elettronica digitale e qualificata o, in alternativa, un comune documento informatico, a patto che quest’ultimo rispetti gli standard imposti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Xxxxxx Xxxxx, 2019).
Osservazioni finali. Questo intervento presenta dei tempi di ritorno accettabili lato impresa anche se leggermente piu` lunghi per il cliente: infatti ragionare in termini di mero ritorno economico avendo una macchina che introduce un livello di comfort estivo prima sconosciuto sembra alquanto riduttivo. D’altra parte tale soluzione impiantistica complica la redazione del business plan poiche´ e` necessario considerare la riforma delle tariffe elettriche in cui le voci di costo calcolate da AEEG[1] sono ancora delle stime, oltre che dover adeguatamente spiegare ai condomini che la quota parte di bollette elettriche che viene poi scontata al momento della fatturazione del canone e` quella legata ai consumi invernali, e non di climatizzazione estiva.
Osservazioni finali. Questo programma nasce da un lavoro di confronto e di coinvolgimento. È il frutto delle idee di tante persone, associazioni, gruppi che hanno discusso, hanno partecipato, sono stati ascoltati. Perché il programma dei partner di coalizione vuole essere un laboratorio in evoluzione, un’officina sempre aperta a tutti. Sappiamo cosa vogliamo per l’Alto Adige dei nostri figli, abbiamo fissato chiare priorità ma anche nei prossimi mesi e anni nessuno deve sentirsi escluso dal partecipare a questo cantiere: lo stile politico della coalizione provinciale porrà sempre attenzione alle buone idee, da qualsiasi parte esse arrivino. Alcune strategie sono state delineate dalla precedente Amministrazione, altre ancora saranno pensate, impostate e avviate nei prossimi anni dai partner di coalizione. Con la volontà di continuare a valorizzare le cose che già funzionano ma anche di innovare continuamente. Dr. Xxxx Xxxxxxxxxxx Presidente designato della Giunta Provinciale Alto Adige Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx (Segretario politico) SVP Dott. Xxxxxxx Xxxxx Segretario politico PD Alto Adige
Osservazioni finali. La regolamentazione complessiva dei tre contratti appare sufficientemente estesa ed in grado, se attuata in maniera coerente a livello di singolo ente o azienda, di conservare, aggiornare e sviluppare il patrimonio professionale dei quadri. Ciò a condizione che, in riferimento ai due comparti pubblici, le parti datoriali colmino in maniera corretta la (grave) lacuna relativa alla mancata introduzione di una quantità annua minima garantita. Nella società della conoscenza, che si sta progressivamente delineando negli Stati più e- voluti, la formazione assume già da oggi un rilievo così elevato (oltreché diffuso) da poter essere addirittura considerata come un elemento integrante della retribuzione. Essa entra, quindi e prepotentemente, a far parte del c.d. sinallagma contrattuale, cioè dello scambio reciproco di prestazioni e controprestazioni che si verificano a livello di sin- golo rapporto di lavoro. Si può, insomma, affermare, senza correre il rischio di enfatizzarla oltre misura, che essa rappresenta e rappresenterà sempre di più la ricchezza principale dei lavoratori. La professionalità concreta ha sostituito, per questo aspetto, “le braccia” dell’epoca della prima rivoluzione industriale. Grazie ad essa, infatti, i prestatori possono, tra l’altro, eliminare/ridurre al minimo il rischio (generale) della obsolescenza delle loro conoscenze e competenze, essere sempre più competitivi nelle loro aziende, conseguire un corrispettivo sviluppo retributivo e potersi presentare in un mercato sempre più selettivo con concrete possibilità di ricollocazioni e- sterne uguali o migliori.
Osservazioni finali. Questo dispositivo deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con le istruzioni del produttore e unitamente all’alimentatore fornito con il prodotto stesso, come descritto nella documentazione fornita con il prodotto. New Majestic S.p.A. non è responsabile di eventuali danni o violazioni di norme governative (comprese interferenze radio o televisive) causati da modifiche non autorizzate apportate al dispositivo, o dalla sostituzione di cavi di collegamento e/o apparecchiature diverse da quelle prescritte da New Majestic S.p.A. L’eliminazione delle interferenze causate da tali modifiche, sostituzioni o aggiunte non autorizzate, sono a carico dell’utente. New Majestic S.p.A. e i suoi rivenditori o distributori autorizzati non sono responsabili per eventuali danni o violazioni delle norme governative che possono sorgere a causa della mancata osservanza di queste indicazioni, da parte dell’utente.
Osservazioni finali. L’analisi sin qui svolta, relativa alle principali scelte regolative operate dai contratti collettivi nazionali esaminati, restituisce un quadro composito e variegato, dal quale pare opportuno enucleare sinteticamente alcune ‘linee di intervento’ - trasversali ai singoli istituti contrattuali considerati - che risultano non sempre convergenti e talvolta, addirittura, contrastanti. Va rimarcata, innanzitutto, la scelta dell’autonomia collettiva di intervenire, al fine di garantire garanzie ulteriori ai lavoratori impiegati con i contratti flessibili cui si riferisce questa indagine, anche in assenza di un espresso rinvio legale216. Peraltro, è stato evidenziato come la contrattazione abbia disciplinato anche profili riservati al legislatore (regionale), soprattutto nel caso di inerzia di quest’ultimo217. Inoltre, le parti collettive, in relazione a taluni aspetti, hanno ‘mantenuto in vigore’ la disciplina legale previgente218, in alcuni casi attenuando - almeno per determinate categorie e nell’ambito di applicazione dei contratti intervenuti in tal senso - l’impatto di scelte deregolative o, se si vuole, modernizzatrici, del legislatore219. Nella medesima prospettiva si collocano le clausole contrattuali che hanno introdotto, in alcune categorie, una disciplina poi ripresa ed estesa dal legislatore a tutti i lavoratori interessati220 (anche se, di converso, non mancano alcune disposizioni negoziali che, derogando, in assenza di un 216 Si pensi, con riferimento al contratto a termine, alla disciplina negoziale della stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato e, per quanto riguarda il part-time, al riconoscimento del diritto di passare dal tempo pieno al tempo parziale in ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste per legge. 217 In questo senso, si rinvia all’azione suppletiva, e comunque ‘invasiva’, della contrattazione, finalizzata ad attivare e regolare il contratto di apprendistato professionalizzante all’interno del peculiare e delicato intreccio fra legge statale, legge regionale e contrattazione. 218 In tal senso, v. le disposizioni contrattuali che individuano il monte-ore minimo di formazione da effettuarsi nell’apprendistato professionalizzante. 219 Rientrano in questa linea di intervento, ad esempio, con riferimento al part-time, le clausole contrattuali relative al consenso del lavoratore per l’effettuazione di lavoro supplementare, al computo in organico dei lavoratori a tempo parziale, al diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo ...