Osservazioni preliminari. Si richiede agli operatori economici di porre particolare attenzione a quanto indicato nella presente indagine di mercato, in particolare a quanto richiesto al successivo punto 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA.
Osservazioni preliminari. Se, nonostante tutte le misure adottate, si verificano delle variazioni delle presta- zioni con conseguenti aggiunte al contratto, queste devono essere gestite in modo professionale. A tal fine si devono osservare i seguenti punti fondamentali: - la gestione delle aggiunte deve essere effettuata tempestivamente e per tutte le variazioni; - la procedura da seguire in caso di variazioni delle prestazioni deve essere disciplinata nel contratto (n. 6 delle condizioni generali contenute nel contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario e n. 9 del contratto di appalto della KBOB; è opportuno integrare disposizioni specifiche in funzione del pro- getto); - la base per la valutazione delle aggiunte è sempre il contratto di base con tutti gli elementi contrattuali, comprese le aggiunte approvate; Misure da adottare nella fase di esecuzione Gestione delle aggiunte ai contratti Accordo preliminare Schema - un’aggiunta comprende, da un lato, la richiesta di variazione delle prestazioni, che costituisce l’elemento materiale e, dall’altro, la richiesta di adeguamento della retribuzione, che contiene la pretesa finanziaria e/o la richiesta di proroga dei termini. Prima di procedere all’elaborazione delle aggiunte occorre verificare le risorse di- sponibili e necessarie. È consigliabile che il committente e il mandatario disciplinino per iscritto le ag- giunte con tutte le conseguenze sui costi, sulle scadenze e sul tipo di prestazioni per quanto possibile prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’ag- giunta (per le prestazioni edili si veda l’art. 87 cpv. 1 della norma SIA 118). È fatta salva l’adozione di misure immediate per evitare eventuali danni (per le prestazioni edili si veda l’art. 45 cpv. 2 della norma SIA 118). La gestione delle aggiunte comprende le fasi illustrate nel seguente schema, che deve essere utilizzato anche qualora l’aggiunta sia elaborata dopo l’esecuzione delle prestazioni oggetto della stessa. In tal caso, si deve anche indicare il motivo per cui non è stata effettuata una notifica preventiva. Di seguito viene illustrata la procedura di gestione delle aggiunte da parte del man- datario. Per analogia, tutti i contenuti sono validi anche per le aggiunte trattate dal committente. Fasi del processo Contenuto Risultato Responsa- bilità Variazione della prestazione Richiesta di variazione delle prestazion Negoziazione, rielaborazione Richiesta no accettata? Rifiuto sì Restriz. imposte dalla sì legisl. sugli no o appalti ancora pubb...
Osservazioni preliminari. 11 Xxxxxxx accertare se la Corte sia competente a rispondere alle questioni sollevate. L’Augstākā tiesa (Corte suprema) rileva, infatti, nella decisione di rinvio, che gli accordi di cui al procedimento principale riguardano una situazione puramente interna e non incidono sul commercio tra gli Stati membri. Pertanto, l’articolo 101 non troverebbe applicazione nella presente controversia.
Osservazioni preliminari. 37 In via preliminare occorre precisare che, stando agli elementi in atti, il WAZV Gotha rientra nella definizione di amministrazione aggiudicatrice di cui all’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 2004/17, poiché tale amministrazione aggiudicatrice rappresenta una delle categorie di enti aggiudicatori ai quali si applica la direttiva, in forza del suo art. 2, n. 2, lett. a).
Osservazioni preliminari. 28 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale, al quale è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della decisione giurisdizionale da emanare, valutare, alla luce delle particolari circostanze della fattispecie, sia la necessità di una decisione pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter statuire su una questione sollevata da un giudice nazionale se appare in modo manifesto, in particolare, che l’interpretazione del diritto comunitario chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, oppure se il problema è di natura ipotetica (v. sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Xxxxxx, Racc. pag. I-4921, punti 59 e 61, nonché 25 ottobre 2005, causa C-350/03, Xxxxxxx, Racc. pag. I-9215, punto 43).
Osservazioni preliminari. 36 La qualificazione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dalla disposizione. In primo luogo, è necessario che si tratti di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, tale intervento deve concedere un vantaggio al suo beneficiario favorendo talune imprese o talune produzioni. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del Tribunale 22 febbraio 2006, causa X-00/00, Xx Xxxxxx 001 e a./Commissione, Racc. pag. II-267, punto 110 e giurisprudenza ivi citata).
Osservazioni preliminari. 81 In limine, occorre ricordare taluni aspetti del contesto della specie. Anzitutto, la decisione impugnata riguarda unicamente lo sfruttamento dei diritti d’autore via Internet, via satellite e tramite ritrasmissione via cavo e non lo sfruttamento tradizionale, detto «off line», laddove il contratto tipo e gli ARR coprono tutte le forme di sfruttamento.
Osservazioni preliminari. 2. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 253 CE, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato l’esistenza di una pratica concordata relativa alle limitazioni territoriali nazionali
Osservazioni preliminari. 47. La presente causa si colloca in un contesto normativo complesso (13). Mi sembra dunque necessario iniziare rammentando gli elementi essenziali del sistema nazionale di supplenza del personale docente applicabile al settore della scuola pubblica (14), prima di procedere all’esame delle questioni pregiudiziali. Basandomi sulle informazioni che emergono dalle decisioni di rinvio nonché su quelle raccolte all’udienza, mi sembra che il sistema attuato dalla normativa italiana operi, in sostanza, nel modo seguente.
Osservazioni preliminari. 12. In xxx xxxxxxxxxxx xx evidenziato che, mentre nella decisione di rinvio il giudice nazionale rileva che lo scopo del credito non è specificato nel testo del contratto, sia il governo rumeno che la Commissione hanno sottolineato nelle loro osservazioni scritte che il contratto controverso contiene una clausola diretta a identificarne l’oggetto, secondo la quale il credito è stato concesso a «copertura delle spese personali correnti». Tale circostanza non è contestata dalla Volksbank ed è stata confermata in udienza dal sig. Costea.