Common use of Pagamento dei subappaltatori Clause in Contracts

Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.

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Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappaltotempestivamente pagato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.

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Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori subappaltatori, dei sub affidatari e dei cottimisti e il concessionario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, se non nei casi previsti dall’ artcon l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 105Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, co. 13 comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, previsto dal comma 1 dell’art. 240 del D.lgs. 50/2016 n. 163/06, saranno deferite al giudice del foro di Velletri. Per la concessione in oggetto non è ammesso il ricorso all’istituto dell’arbitrato. La procedura di accordo bonario sarà svolta secondo le norme indicate ai successivi commi del predetto articolo. Presupposto per l’avvio del procedimento di accordo bonario è l’espressa dichiarazione dell’ammontare delle prestazioni, dell’importo, dell’oggetto delle riserve, l’ammissibilità e s.m.ila non manifesta infondatezza delle medesime in relazione al limite del valore indicato nella norma. L'Appaltatore deve utilizzare, per Tutti i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 predetti elementi devono essere obbligatoriamente inseriti nel verbale di accordo xxxxxxx che sarà sottoscritto dall’Impresa e dal rappresentante del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIGComune. Il contratto verbale sarà redatto anche nel caso di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltantemancato raggiungimento dell’accordo, ove vi siano state concrete trattative tra le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatoremedesime controparti.

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Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell’A.M.T per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l’A.M.T, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall’ artdegli eventuali sub-contratti. 105, co. L’A.M.T provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite al ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 50/2016. In occasione di ogni pagamento l’Appaltatore dovrà comunicare all’A.M.T la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. In caso di mancata trasmissione di tale quantificazione, l’A.M.T sospenderà la liquidazione delle somme dei relativi ordini. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione all’A.M.T la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e s.m.inella misura accertata dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore deve utilizzare, per Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postalilo stesso è tenuto a trasmettere alla A.M.T, accesi presso banche o presso la socnel termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. Poste Italiane S.pIn caso di mancato adempimento il pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Dei Lavori Di Manutenzione Per Interventi Su Chiamata O a Guasto, Presso Gli Edifici E I Parcheggi Di Pertinenza Dell’azienda Metroplitana Trasporti Di Catania Cig 873411213c.

Pagamento dei subappaltatori. La stazione Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, se con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non nei casi previsti dall’ arttrasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 105Nel caso di pagamento diretto, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stessodal cottimista, con la quale l'Appaltatore specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Xxx ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il subappaltatore si assumono gli obblighi contratto di tracciabilità appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei flussi finanziari lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui alla legge 136/2010 e s.mal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.(comma così modificato dall'art. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio2, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, lettera bb), d.lgs. n. 113 del D.lgs2007, poi dall'art. 50/2016 e s.m.i13, comma 10, legge n. 9 del 2014), la disposizione di cui al secondo periodo «si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture» in forza dell'art. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione 15 della garanzia medesima da parte dell’Appaltatorelegge n. 180 del 2011).

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Samples: www.mb.provincia.mb.it

Pagamento dei subappaltatori. La stazione Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, se non nei casi previsti dall’ artcon l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i I pagamenti al subappaltatoresubAppaltatore, i conti correnti bancari comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del D.U.R.C. del subAppaltatore. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa al subappaltatore e/o postalidi un soggetto titolare di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, accesi presso banche o presso comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIGstazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il contratto pagamento di subappalto dovrà contenere quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la clausola risolutiva espressacassa edile. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di DURC del Subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a pena di nullità assoluta del contratto stesso15 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari decadenza dell'autorizzazione di cui alla legge 136/2010 e s.mall'art. e i. Prima dell’effettivo inizio 118, comma 8 del servizio o parte D.Lgs. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'articolo 8 del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunisticiD.P.R. n. 207/2010. Qualora il subappaltatore l’Appaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto provveda nei termini all'adempimento di subappaltocui al comma 1 del presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva appaltante sospende i pagamenti delle rate di acconto o di saldo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, fino a che l’Appaltatore non provveda. Si richiama, inoltre, la facoltà disciplina prevista dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 in merito alla verifica della corresponsione al subAppaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006 n° 223 come modificato dalla legge di provvedereconversione 04 agosto 2006, sulla base del contratto n. 248, gli adempimenti in materia di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui all’art. 103 al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale. Si richiama inoltre il disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 118 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore163/2006.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto 0.Xx Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL 08/10/2019 rep. 12909 approvato con DGM n.422 del 10.09.2019 stabilisce che l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento , una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dei o dai cottimisti, se non nei casi previsti dall’ artspecificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 105, co. 13 Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzaress.mm.ii l'affidatario e, per i pagamenti al subappaltatoresuo tramite, i conti correnti bancari o postalisubappaltatori, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire trasmettono alla Stazione Appaltante stessa, Appalatante prima dell'inizio dei lavori la documentazione dell’avvenuta denunziadi avvenuta denunzia agli enti previdenziali, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile)edile, ove presente, assicurativi ed infortunisticie antinfortunistici, nonché copia del piano operatvo di sicurezza. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappalto, Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà Appalatante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà validità relativo all'affidatario e a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatoretutti i subappaltatori.

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Samples: www.comuneancona.it

Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.lgsd.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.s.m.i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.ms.m.i. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile)enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga pagato secondo le modalità previste dal contratto di subappaltotempestivamente pagato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, co. 1 del D.lgsd.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Servizi Di Manutenzione Delle Aree Verdi Di Proprietà E/O Gestite Da Eur s.p.A.