Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto; 7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel). 7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato. 7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato: 1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno; 2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno. 7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto 7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 26% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 In caso di ritardo nei pagamenti mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commis- sioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del l’eventuale maggior danno, che e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente.
7.4 Ciascun lotto può comprendere essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, banco- mat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge.
7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i costi sopportati per il recupero del giorni di festività nazionale in Italia).
7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e Ma- sterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di xxxxx e asta.
7.8 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.9 Ai sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno ri- spetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo. In caso di formale richiesta da parte delle Autorità e della Pubblica Amministrazione, e in ogni altro caso previsto dalla legge, Il Ponte potrà comunicare il nominativo e i recapiti dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fattureper le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito, a mezzo bonifico bancarioconsegna avvenuta ed a verifica successiva alla consegna superata, sarà effettuatodietro presentazione di regolare fattura, con valuta fissa sulla base dei quantitativi di mangimi, foraggi e generi succedanei consegnati mensilmente, intestata a MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il beneficiarioCasermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art. 4, comma 4 del Decreto Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato, dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al terzultimo giorno lavorativo del mese pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in cui cade il termine di 60 giorni fine mese considerazione della tipologia della fornitura, decorrenti dalla data dell’accettazione o delle verifichedi ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio, della Polizia di ENEL Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura trasmessa in formato elettronico. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio: U0S1KE (data benestareMinistero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine corredata dai documenti richiesti in sede di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi rilascio del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno certificato di pagamento, come sopra definitosecondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La fattura, coincida con un lunedì in copia, emessa solo dopo la consegna della merce, dovrà essere trasmessa al Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo della Polizia di Stato – Direzione - di Ladispoli (RM), via Aurelia Km.37,825 - 00055, che presa in carico la merce, inoltrerà a questo Ufficio il verbale di collaudo, le bolle di consegna, lo scontrino di carico emesso dal Consegnatario della fornitura. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o un martedìdi azione giudiziaria, il pagamento sarà posticipato al mercoledìessere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica Italiana29 settembre 1973 n. 602, dal per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solareFinanze del 06/08/2007 nr. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito28.
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Samples: Contratto Di Fornitura, Contract for the Supply of Feed and Forage for Police Horses
Pagamento. 7.2.1 Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in due rate semestrali posticipate, dietro emissione di regolare fattura, per un importo pari al 50% per ciascuna rata. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle fattureattività svolte, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del mese decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in cui cade il termine materia di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini servizio. Ai sensi del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Samples: Fornitura E Manutenzione, Fornitura Di Servizi E Manutenzione
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 In caso di ritardo nei pagamenti mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commis- sioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del l’eventuale maggior danno, che e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente.
7.4 Ciascun lotto può comprendere essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, banco- mat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge.
7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i costi sopportati per il recupero del giorni di festività nazionale in Italia).
7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e Ma- sterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di xxxxx e asta.
7.8 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.9 Ai sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno ri- spetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo. In caso di formale richiesta da parte delle Autorità e della Pubblica Amministrazione, e in ogni altro caso previsto dalla legge, Il Ponte potrà comunicare il nominativo e i recapiti dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 Il 5.1. Le nostre fatture e i nostri accrediti sono esigibili entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo indicazione contraria sulla fattura risp. sull'avviso di accredito, o nel contratto. In caso di mora dell'acquirente, il pagamento delle fatturedi tutte le pretese pendenti, a mezzo bonifico indipendentemente dalle scadenze, diviene immediatamente esigibile. Non vengono corrisposti interessi per pagamenti anticipati e acconti.
5.2. Se è stato concordato il pagamento tramite addebito diretto, viene addebitato conformemente al mandato sul conto bancario, sarà effettuatorisp. postale dell'acquirente, con valuta fissa per il beneficiariotramite addebito diretto, l'importo finale riportato nella fattura. L'acquirente prende atto che verrà informato tramite preavviso, al terzultimo giorno lavorativo più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'addebito, sull'importo da pagare, nonché sulla data dell'addebito. Tramite il preavviso, l'acquirente può provvedere a che ci sia la relativa copertura sul conto precedentemente indicato.
5.3. L'acquirente deve notificare per iscritto eventuali reclami riguardo alla fattura o al suo importo (ad es. a causa di fornitura mancata o incompleta) entro 30 giorni dalla data della stessa a Michelin Suisse SA, Route Xx Xxxxxxx 36, Z.I. 3, Casella postale, CH-1762 Givisiez (ricezione del mese in cui cade reclamo). Ad avvenuto pagamento senza riserve o una volta trascorso il termine senza che sia stata eseguita una notifica scritta, sono esclusi reclami dell'acquirente riguardo alla fattura. Non appena le nostre fatture sono scadute, l'acquirente viene messo in mora tramite interpellazione. L'acquirente in mora deve pagare interessi moratori del 5% all'anno sull'importo finale lordo della fattura scaduta. Resta salvo il nostro diritto di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verificherivendicare il risarcimento dei danni a causa della mora. Inoltre, per la procedura di sollecito si applicano le seguenti spese: 1° sollecito: CHF 5.00, 2° sollecito: CHF 30.00. In caso di ulteriore ritardo nel pagamento, consegneremo i crediti a un’agenzia di ricupero credit da parte noi incaricata, che sosterrà ulteriori costi di ENEL trattamento secondo le direttive dell'Associazione degli istituti di recupero crediti a spese dell'acquirente (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enelxxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/00000000-xxx- Gl%C3%A4ubigerschaden_extern.pdf).
7.2.3 Qualora il giorno 5.4. Di principio ci riserviamo di accettare gli assegni, non accettiamo assegni retrodatati. Gli assegni valgono come pagamento in contanti solo se sono in nostro possesso entro i termini di pagamento. Gli assegni vengono accettati solo con riserva dell'accredito corretto dell'importo complessivo. Eventuali costi, come sopra definitopiù la corrispondente imposta sul valore aggiunto, coincida con un lunedì o un martedìsono a carico dell'acquirente. Non assumiamo alcuna responsabilità per la notifica e la presentazione di reclami corrette.
5.5. Ci riserviamo di richiedere per le nostre forniture, a seconda del caso, l'assegnazione di un'autorizzazione d'incasso (cifra 5.2.), il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrarioanticipato, il giorno di pagamento resta invariatoalla consegna o in contanti.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Samples: General Terms and Conditions
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento del pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
7.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere la vendita ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Acquirente, salvo in ogni caso il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva Il Ponte avrà altresì facoltà di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa, di custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni giorno di deposito, in ogni caso a rischio e spese dell’Acquirente.
7.5 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat, bonifico, paypal e contanti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 7.9.
7.6 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la prova sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del maggior dannoluogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia).
7.7 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, che Diners, Visa e MasterCard. Il pagamento può comprendere i costi sopportati per il recupero del essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.8 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.9 Il Ponte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti fino a euro 2.999,99.
7.10 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.11 Ai sensi del D.Lgs 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 1. Il venditore ha il diritto di esigere dal compratore un acconto sull'importo di fattura pari al 50% di questo.
2. Salvo diverso patto, il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 deve avvenire entro trenta giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o della fattura.
3. Il compratore non può detrarre dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine prezzo di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data che deve pagare importi pertinenti a crediti che egli asserisce di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel)vantare.
7.2.3 Qualora 4. Il compratore, nel caso che presenti un reclamo al venditore sui prodotti consegnati, non ha per questo il giorno diritto di sospendere la sua obbligazione di pagamento, come sopra definitosalvo che il venditore abbia accettato espressamente tale sospensione in luogo di una costituzione di garanzia.
5. Tutti i pagamenti avvengono presso la sede amministrativa del venditore oppure mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario che indicherà il venditore.
6. Il pagamento deve avvenire in euro (€) salvo che nella fattura sia indicato diversamente. il venditore ha in quest'ultimo caso il diritto di addebitare al compratore le oscillazioni dei cambi.
7. Qualora il compratore non adempia tempestivamente l'obbligazione sorgente dal comma 2 del presente articolo, coincida è considerato moroso. In tal caso il venditore ha diritto agli interessi pari all'1% mensile, da addebitarsi con un lunedì o un martedì, decorrenza dal giorno in cui il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; compratore si trova in caso contrario, il giorno mora rispetto all'obbligazione di pagamento resta invariato.
7.2.4 di cui al comma 2, considerandosi a tal fine una parte di mese come mese intero. In caso di ritardo nei pagamenti oltre mora del compratore il termine contrattualevenditore ha, ove inoltre, il diritto di addebitare la perdita di valuta nella quale è incorso per tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’annomotivo.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi 8. Se il compratore è in mora oppure in altro modo inadempiente rispetto a una delle sue obbligazioni, vanno a suo carico tutte le spese, sia giudiziali sia extragiudiziali, sostenute giustificatamente per ottenere l'adempimento.
9. Il venditore si riserva il diritto a non dare luogo all'esecuzione di ordini o contratti o di farla cessare nel caso che il compratore abbia omesso di pagare consegne precedenti, o abbia mancato di adempiere a qualche obbligazione, o minacci di non adempiere le sue obbligazioni nei confronti del venditore. Il compratore è tenuto a risarcire il danno che il venditore soffrirà in conseguenza di ciò. Il venditore non risponde di eventuali danni sofferti dal compratore in conseguenza della mancata esecuzione di ordini.
10. Il compratore residente in uno Stato membro dell'UE che non siano i Paesi Bassi farà conoscere al venditore per iscritto il suo numero esatto di partita I.V.A. Il compratore procurerà, inoltre, al venditore tutte le informazioni e i documenti di cui ai precedenti punti 1abbia bisogno il venditore per provare che i prodotti sono stati consegnati in uno Stato membro dell'UE che non sono i Paesi Bassi. Il compratore mantiene indenne e 2manlevato il venditore contro tutte le pretese e le sopravvenienze sfavorevoli che sorgano dal fatto che il compratore non ha adempiuto, o ha adempiuto solo in parte quanto disposto nel presente comma. Il venditore si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, riserva il diritto di aumentare il prezzo dovuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo compratore con l'aliquota I.V.A. che si applicherebbe alla fornitura in questione in caso di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoconsegna nei Paesi Bassi.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 26% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 In caso di ritardo nei pagamenti mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commis- sioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del l’eventuale maggior danno, che e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente.
7.4 Ciascun lotto può comprendere essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, banco- mat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge.
7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i costi sopportati per il recupero del giorni di festività nazionale in Italia).
7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e Ma- sterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.8 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.9 Ai sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno ri- spetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo. In caso di formale richiesta da parte delle Autorità e della Pubblica Amministrazione, e in ogni altro caso previsto dalla legge, Il Ponte potrà comunicare il nominativo e i recapiti dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 Fermo restando quanto disposto dall’art.113, comma 1 del D.Lgs n.50/2016, e successive modificazioni ed integrazioni, il pagamento, a favore della Ditta fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a verifica di conformità eseguita ed a consegna avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato e al competente in copia via pec. La fattura dovrà riportare: • il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato; • il codice CIG Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto: • L’oggetto della fornitura: • I riferimenti contrattuali (numero e data del contratto): CONTO CORRENTE DEDICATO: Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle fattureFinanze del 23 gennaio 2015, a mezzo bonifico bancariopubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015. Le parti contrattuali concordemente convengono che, sarà effettuatoai sensi dell’art.4, con valuta fissa per il beneficiariocomma 4, del D.Lgs 9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al terzultimo giorno lavorativo pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese bene, decorrenti dalla data dell’accettazione o delle verifichedi presa in carico nel sistema di interscambio della fattura. In ogni caso, da parte allorquando si verifichino le condizioni di ENEL (data benestarecui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente previste prevista dalla legge o dal Contratto contratto, ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali del predetto materiale. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le fatture devono riportare sempre malattie professionali dei dipendenti, attraverso il numero d’ordine documento unico di acquisto;
7.2.2 Nel regolarità contributiva (D.U.R.C.), in caso di inadempienza si procederà ai sensi dell’art.30, comma 5, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. Tutti gli importi eventualmente dovuti in cui gli estremi identificativi forza del numero ordine presente contratto (a titolo di acquisto non vengano inseriti nelle fatturepenale, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enelanalisi in corso di lavorazione e per i costi di verifica di conformità) potranno, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine senza onere di acquisto diffida o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamentoazione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che potrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva. In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31/12/2009, n.196, come sopra definitoda ultimo modificato dal D.Lgs 16/3/2018, coincida n.29, che prevede, con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al decorrenza 1° gennaio 2019, l’adozione di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardoun “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza fa presente che sia necessaria l’esigibilità dell’importo contrattualizzato avrà la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 seguente scadenza (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.esigibilità):
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Samples: Contract for the Supply of Uniforms for Public Order Services
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 In caso di ritardo nei pagamenti mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commissioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del l’eventuale maggior danno, che e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente.
7.4 Ciascun lotto può comprendere essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge.
7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i costi sopportati per il recupero del giorni di festività nazionale in Italia).
7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e MasterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 13.2.1 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento delle fatturedell’Importo Fattura Mese M entro il quindicesimo giorno del Mese precedente il Mese M; qualora la data fattura preceda di meno di 10 giorni il termine indicato, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla data fattura; nel caso in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifichepagamento non sia un Giorno Lavorativo, da parte il pagamento dovrà essere effettuato entro il Giorno Lavorativo immediatamente precedente (“Data di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelScadenza”).
7.2.3 Qualora 13.2.2 Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell’Importo Fattura Mese “m” mediante bonifico Sepa (Sepa Credit Transfer) con valuta banca beneficiario corrispondente alla Data di Scadenza al riferimento bancario indicato nell’ Allegato 2 e ad inviare copia per conoscenza del pagamento effettuato ai riferimenti indicati nello stesso Allegato 2.
13.2.3 In caso di ritardato pagamento delle fatture emesse dal Venditore, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla Data di Scadenza fino alla data di effettivo pagamento, come ; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d’interesse di periodo previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativoVenditore comunicherà criteri alternativi equivalenti.
13.2.4 Gli importi fatturati dovranno essere integralmente pagati entro la Data di Scadenza; in caso contrariocontrario verranno applicati gli Articoli 16 e/o 17.
13.2.5 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, il giorno Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di xxxxxxx, a pagare per intero, entro i termini stabiliti e a titolo provvisorio, l’ammontare della relativa fattura. Tale pagamento resta invariatonon pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o per intero tale fattura.
7.2.4 In caso 13.2.6 Se una fattura non è contestata entro centoventi (120) giorni dalla Data di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattualeScadenza, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui detta fattura si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’annointende definitivamente accettata da entrambe le Parti.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Samples: Gas Supply Agreement
Pagamento. 7.2.1 10.1. Le fatture per le forniture di merci vengono pagate in base agli accordi presi di volta in volta. Salvo diversi accordi, il cliente dovrà versare un terzo dell'importo alla conferma dell'ordine come anticipo subito dopo il conferimento dell'ordine, un terzo 2 settimane prima della disponibilità a consegnare e il resto dell'importo dovuto ai sensi del con- tratto di fornitura subito dopo l'emissione della fattura, senza sconto. In assenza di un accordo scritto tra le parti contraenti su una data di scadenza per il pagamento, i pagamenti degli importi delle fatture sono subito esigibili al ricevimento della fattura, senza sconti. Xxxxxxxx o assegni vengono accettati esclusivamente sulla base di uno speciale accordo scritto e sempre solo in acconto sul pagamento. Le spese per cambiali sono a carico del cliente e sono subito esigibili. Il cliente prende atto che i dipendenti del servizio esterno di VO- XXXXXX non sono autorizzati a incassare i crediti.
10.2. In caso di ritardo nel pagamento delle fatturevengono concordati interessi di mora pari all' 9,2% sul tasso d'interesse di base. Si esclude una compensazione di debiti e crediti da parte del cliente, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa meno che non si tratti di crediti riconosciuti per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione iscritto da VOGLAUER o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;legalmente vincolanti.
7.2.2 10.3. Nel caso in cui gli estremi identificativi presso il cliente non si dovesse più svol- xxxx la normale attività aziendale, verranno prese delle misure esecutive nei suoi confronti, avrà luogo un protesto di assegni o cambiario o avverrà il blocco o la sospensione del numero ordine paga- mento o viene presentata una procedura di acquisto ristrutturazione giudiziaria o stragiudiziale o una domanda di insolvenza sui suoi beni o aperta una domanda di insolvenza per mancanza di beni a copertura dei costi, VOGLAUER ha il diritto di far valere immediatamente tutti i crediti derivanti dal rapporto d’affari, anche se sono stati accettati cambiali o assegni o è stato concesso il pagamento a rate.. Lo stesso dicasi qualora il cliente fosse in ritardo con i suoi pagamenti oppure divenis- sero note circostanze che mettono in dubbio la sua solvibilità.
10.4. Il cliente non ha il diritto di trattenere pagamenti per presunti vizi, a meno che i vizi e l'ammontare degli importi da trattenere non vengano inseriti nelle fatturericonosciuti per iscritto da VO- XXXXXX o stabiliti per via giudiziaria. La cessione a terzi di crediti del cliente nei confronti di VOGLAUER, le stesse così come il trasferimento di diritti e doveri derivanti dal contratto stipu- lato, non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data sono consentiti senza il previo consenso scritto di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel)XXXXXXXX.
7.2.3 Qualora 10.5. VOGLAUER ha il giorno diritto di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì cedere a terzi (ad es. una banca o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno factorer) crediti nei confronti della parte contraente derivanti da forniture e prestazioni entro i limiti di pagamento resta invariatolegge. La parte contraente consente la trasmissione a terzi dei dati ne- cessari per la riscossione dei crediti.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 8.1. Il pagamento delle fatturexxxxx xxxxx s’intende validamente eseguito solamente all’avvenuto accredito, a mezzo bonifico bancarioJacuzzi Euro- pe S.p.A., sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel)relative somme.
7.2.3 Qualora 8.2. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Xxxxxxx Europe S.p.A. il giorno diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimen- to degli eventuali danni (compresi quelli da svalutazione xxxxx xxxxxx). Jacuzzi Europe S.p.A. ha in ogni caso il diritto – a decorrere dalla scadenza del pagamento, come sopra definitosenza necessità xx xxxxx in xxxx – agli interessi legali, coincida con un lunedì o un martedì, il maggiorati di 5 (cinque) punti.
8.3. L’acquirente (rivenditore) è tenuto al pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; integrale anche in caso contrariodi contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti vantati nei confronti di Xxxxxxx Europe S.p.A., il giorno di pagamento resta invariatosalvo autorizzazione scritta.
7.2.4 8.4. In caso di ritardo nei pagamenti oltre mancato pagamento, anche solo xxxxxxxx, Xxxxxxx Europe S.p.A. ha la facoltà – a sua discrezione – di richiedere all’acquirente (rivenditore) il termine contrattualepagamento dell’intero importo del contratto ovvero di dichiarare risolto il contratto, ove tale ritardo sia imputabile ad ENELcon il diritto di ottenere la restituzione dei prodotti consegnati e di trattenere, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta danni, le somme sino a quel momento incassate, salva la prova del ogni altra azione per il maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Samples: Price List
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fatturecompenso complessivo spettante all’affidataria verrà erogato, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine dietro emissione di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di moraregolare fattura, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1seguente modalità: – 50% alla sottoscrizione del contratto; – 50% alla conclusione del contratto. Per il primo semestre dell’anno La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2regime del servizio. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Pagamento. 7.2.1 Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in varie rate dietro presentazione di regolare fattura da emettersi: • costo dell'installazione alla sottoscrizione; • canone annuale 2020 all'01/02/2020; • canone annuale 2021 all'01/02/2021; • canone annuale 2022 all'01/12/2022; Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle fattureattività svolte, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del mese decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in cui cade il termine materia di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini servizio. Ai sensi del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Samples: Capitolato Descrittivo Prestazionale
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fatture, compenso spettante all’affidataria verrà erogato in quattro rate di pari importo a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo Giugno e Dicembre di ciascun anno a seguito di emissione di regolare fattura. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi servizio. Ai sensi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Pagamento. 7.2.1 Il II pagamento è subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte del Centro che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti. Sarà effettuato nelle modalità ulteriormente specificate nel contratto che andrà sottoscritto dalle parti. ⮚ Modalità di pagamento: Fatturazione Elettronica In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. Pertanto, alla luce di tali disposizioni la Società aggiudicataria:
a) dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo, intestando la stessa al Centro Federica Weblearning – Centro di Ateneo per l’Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della Didattica Multimediale dell’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX - partita IVA 00876220633 - e riportando nella stessa: • Nr. Riferimento Buono d’Ordine • CIG • CUP
b) potrà emettere la fattura elettronica, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle fattureprestazioni da parte del Responsabile del Procedimento. Al fine di accelerare il predetto accertamento, a mezzo bonifico bancario, la società potrà emettere un pro forma di fattura; la fattura elettronica sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese rifiutata da parte dell’Ateneo qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui cade sopra;
c) il termine di 60 giorni fine mese pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data dell’accettazione o delle verifiche, di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di ENEL (data benestare)fattura.
d) I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine ovvero con altri strumenti di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanzequesti ultimi all’Università, nel quinto giorno lavorativo rispetto di ciascun semestre solarequanto previsto all’art. Gli interessi moratori decorrono3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., senza che sia necessaria esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditopredetta modalità.
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Samples: Determina Di Non Aggiudicazione Richiesta Di Offerta
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fatture, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in tre rate dietro presentazione di regolare fattura da emettersi: 30% dopo 30 giorni dall'inizio del servizio di manutenzione/assistenza; 30% dopo un anno dalla stipula del contratto; 30% dopo due anni dalla stipula del contratto; 10% al terzultimo giorno lavorativo termine del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi contratto. Ai sensi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7/7/2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Samples: Service Agreement
Pagamento. 7.2.1 9.1. Il pagamento delle fatturedell’ordine può essere effettuato mediante carta di credito, a mezzo bonifico bancariosoluzione di pagamento PayPal, sarà effettuatocontrassegno, “Buono Regalo” (Gift Card) o mediante pagamento rateizzato.
9.2. Per il pagamento con valuta fissa un “Buono Regalo”, il Consumatore-Acquirente deve inserire il Codice univoco del Buono Regalo nella casella apposita “inserisci qui il codice del tuo buono regalo” dopo avere effettuato il check-out del carrello e cliccato sul bottone “Compra ora”. Non è possibile effettuare il pagamento di un Buono Regalo con un altro Buono Regalo. Utilizzando il Buono Regalo, non è possibile selezionare Klarna come metodo di pagamento.
9.3. Sono ammesse le seguenti carte di credito: - American Express - Master Card - Visa
9.4. Per garantire la sicurezza del Consumatore-Acquirente, il nome completo del Consumatore-Acquirente, in caso di richiesta di fatturazione, deve coincidere con quello della carta di credito usata per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade pagamento. Clarins Italia si riserva il termine diritto di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, cancellare qualsiasi ordine che non soddisfi questo criterio.
9.5. Tutti i titolari di carte di credito sono soggetti a controlli di validità e all'autorizzazione da parte dell'emittente della carta di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o credito utilizzata dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso Consumatore-Acquirente. Clarins Italia non potrà essere ritenuta responsabile in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattualeo di mancata consegna di un prodotto qualora l'emittente della carta di credito del Consumatore-Acquirente rifiuti o non autorizzi, ove tale ritardo sia imputabile ad ENELper qualunque motivo, sono dovuti al Fornitore interessi l'addebito, prima o dopo l'effettuazione di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’announ pagamento.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento della fornitura avverrà solo a seguito di favorevole “verifica di conformità” e a formale “accettazione” nonché a seguito di presentazione di regolare fattura emessa in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i., su conto corrente dedicato comunicato in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari). L'accettazione, dopo la favorevole “verifica di conformità”, è subordinata anche all'invio - da parte della ditta aggiudicataria - del “Verbale di consegna” controfirmato sia da rappresentanti della Ditta che da personale VF incaricato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del ritiro della fornitura, che procederà anche all’accertamento del mantenimento delle fatturerelative funzionalità del mezzo in consegna verificate in sede collaudo/verifica di conformità. Le richieste di liquidazione, a mezzo bonifico bancarioqualora emesse prima di favorevole collaudo/verifica di conformità ed “accettazione” della fornitura, sarà effettuatoo di parte di essa, con valuta fissa non comporteranno obbligo di pagamento anticipato da parte del Dipartimento. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i., firmata digitalmente, e dovrà contenere tutti gli elementi contrattuali e di fatturazione necessari per il beneficiariopagamento. In sede contrattuale saranno fornite ulteriori informazioni. La fattura dovrà essere intestata al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio Macchinario e Attrezzature – Xxx Xxxxxx, x. 0 – 00000 XXXX – C.F. 80219290584 – CUU 4KVKLC e contenere gli elementi contrattuali ed il termine CIG della procedura di gara. Per ragioni di ordine amministrativo e tecnico il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione della fattura, mediante mandato diretto intestato all’Impresa sul conto corrente dedicato, previa verifica “situazione DURC e stato di “non inadempienza” (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale EnelEquitalia), vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 e dal D.Lgs. 192/2012. Con il pagamento sarà posticipato del corrispettivo si intendono interamente compensate tutte le prestazioni e le spese accessorie, resesi eventualmente necessarie, al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi fine della perfetta esecuzione della fornitura di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditotrattasi.
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Pagamento. 7.2.1 4.1 Il pagamento delle fattureCOMPRATORE dovrà pagare i PRODOTTI entro 30 giorni dall’emissione della relativa fattura, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel)salvo diverso accordo scritto.
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento4.2 Xxxxx Superfos fatturerà i PRODOTTI nella data prevista per la relativa resa al COMPRATORE, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; anche in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatoritardo del COMPRATORE nella presa in consegna .
7.2.4 4.3 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore si applicheranno automaticamente gli interessi di moramora previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nella misura degli interessi legali determinati come fatto salvo, comunque, il maggior danno eventualmente subito da Xxxxx Superfos nonché l’addebito di tutti i costi comunque riconducibili al ritardo del COMPRATORE e/o al recupero del credito di Xxxxx Superfos. Xxxxx Superfos, qualora invii solleciti di pagamento al COMPRATORE senza avvalersi dell’intervento di xxxxx, potrà addebitare al COMPRATORE un importo pari ad EURO 50 per ognuno dei primi due solleciti e pari ad EURO 100 per ogni successivo sollecito.
4.4 In caso di ritardo nel seguito indicatopagamento:
1. Per a) Xxxxx Superfos ha il primo semestre dell’anno a cui si riferisce diritto di sospendere e/o annullare l’adempimento di tutti gli impegni contrattuali assunti verso il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’annoCOMPRATORE.;
2. Per b) il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce COMPRATORE decadrà automaticamente dal beneficio del termine e tutti i crediti di Xxxxx Superfos verso il ritardoCOMPRATORE diverranno immediatamente esigibili;
c) Su richiesta del cliente, si applicano gli interessi legali Xxxxx Superfos può continuare le consegne per ragioni di mora sicurezza che Xxxxx Xxxxxxxx ritiene come legittime
d) qualora il ritardo superi i 20 giorni, Xxxxx Superfos potrà risolvere le C.S.V.C. e/o annullare singole forniture in vigore al 1° luglio corso di quell’annoesecuzione.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Pagamento. 7.2.1 Fermo restando quanto disposto dall’art.113, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il pagamento, a favore della società fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta, a favore della società fornitrice, secondo la seguente tempistica: • Prima annualità: n. 340 caschi da volo per un importo di € cui sono da ag- giungere € per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € ; • Seconda annualità: n. 80 caschi da volo per un importo di € cui sono da ag- giungere € per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € ; • Terza annualità: n. 80 caschi da volo per un importo di € cui sono da ag- giungere € per I.V.A. al 22%, per un valore complessivo di € ; dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per il Vestiario, l’Equipaggiamento e l’Armamento della Poli- zia di Stato e al Centro Raccolta V.E.C.A. competente in copia via pec. La fattura dovrà riportare: • il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento; • il codice C.I.G. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto: • CONTO CORRENTE DEDICATO: La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle fattureFinanze del 23 gennaio 2015, a mezzo bonifico bancariopubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015. Le parti contrattuali concordemente convengono che, sarà effettuatoai sensi dell’art.4, con valuta fissa per il beneficiariocomma 4, del D. Lgs.9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/7/UE, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al terzultimo giorno lavorativo pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese bene, decorrenti dalla data dell’accettazione o delle verifichedi presa in carico nel sistema di interscambio della fattura. In ogni caso, da parte allorquando si verifichino le condizioni di ENEL (data benestarecui alle lettere b), c) e d) dell’art.4, comma 2, del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente previste prevista dalla legge o dal Contratto contratto, ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali del predetto materiale. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le fatture devono riportare sempre malattie professionali dei dipendenti, attraverso il numero d’ordine documento unico di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fattureregolarità contributiva (D.U.R.C.), le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate nonché la regolarità fiscale tramite il Portale Enell’ Agenzia delle Entrate, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrariodi inadempienza si procederà ai sensi dell’art. 30, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattualecomma 5, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,. Tutti gli importi eventualmente dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero forza del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 presente contratto (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior dannopenale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditopotrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
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Samples: Contract for the Purchase of Goods
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 26% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Medici del Vascello 8) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 In caso di ritardo nei pagamenti mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commis- sioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del l’eventuale maggior danno, che e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente.
7.4 Ciascun lotto può comprendere essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, banco- mat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge.
7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Medici del Vascello 8 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i costi sopportati per il recupero del giorni di festività nazionale in Italia).
7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e Ma- sterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di xxxxx e asta.
7.8 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.9 Ai sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno ri- spetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo. In caso di formale richiesta da parte delle Autorità e della Pubblica Amministrazione, e in ogni altro caso previsto dalla legge, Il Ponte potrà comunicare il nominativo e i recapiti dell’Acquirente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fatturecompenso spettante all'affidataria sarà corrisposto in quattro rate semestrali anticipate di pari importo, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi secondo quanto segue: • luglio 2020 • dicembre 2020; • luglio 2021; • dicembre 2021. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo regime del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi servizio. Ai sensi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Samples: Service Agreement
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita (v. anche § 6.4) e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 In caso di ritardo nei pagamenti mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto entro il predetto termine essenziale, Il Ponte potrà risolvere la vendita ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In questo caso, Il Ponte avrà comunque diritto al pagamento di una penale pari al doppio delle commissioni di acquisto che l’Acquirente inadempiente avrebbe dovuto pagare, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del l’eventuale maggior danno, che e potrà comunque trattenere gli eventuali acconti versati dall’Acquirente.
7.4 Ciascun lotto può comprendere essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti di legge.
7.5 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i costi sopportati per il recupero del giorni di festività nazionale in Italia).
7.6 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e MasterCard. Il pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.7 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di xxxxx e asta.
7.8 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.9 Ai sensi del D.Lgs. n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice della
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 La fatturazione della formula Easy Rent è prevista con cadenza mensile. Il pagamento delle fatture, potrà essere effettuato con carta di credito finanziaria oppure a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine R.I.D. a 30 giorni data fattura di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 mese. In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattualenel pagamento, ove tale ritardo sia imputabile la Europcar sarà autorizzata, fermo restando la facoltà di procedere alla sospensione dei servizi con un preavviso di 10 giorni da notificarsi a mezzo raccomandata A.R., ad ENEL, sono dovuti al Fornitore emettere nota di debito per interessi di moramora pari al tasso annuo ufficiale di sconto vigente alla scadenza della fattura, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicatomaggiorato di 5 punti percentuale. Eventuali errori di conteggio o applicazione della tariffa, dovranno essere notificati alla Europcar entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura; trascorsi tali termini qualunque contestazione sarà respinta dalla Europcar. In relazione a quanto precede, nell’evidenziare che il contratto si finalizzerà al momento del noleggio direttamente fra la Società Europcar e il socio che noleggerà la vettura, momento in cui nasceranno obblighi e diritti da entrambe le parti che comporteranno per l'Europcar l'obbligo di erogazione del servizio e da parte del socio titolare del contratto l'obbligo del pagamento, si rappresenta che per accedere alle tariffe scontate basterà seguire le seguenti: - PRENOTAZIONI TELEFONICHE:
1. Per Contattare il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;numero verde 800014410 e seguire le istruzioni per parlare con l’operatore
2. Per Una volta scelte le opzioni di noleggio segnalare all’operatore il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce vostro numero di contract (che corrisponde al codice sconto) e immediatamente sarete in grado di conoscere il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.prezzo de noleggio. - PRENOTAZIONI ON LINE:
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e Collegarsi al sito xxx.xxxxxxxx.xx
2. si farà riferimento Andare alla sezione “prenotazioni on line” in alto a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solaresinistra
3. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione Scegliere l’opzione: aziende
4. Clicca in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.“ condizioni riservate”
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Samples: Convenzione
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione, per rate trimestrali dietro presentazione delle relative fatture, intestate a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il beneficiarioCasermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che la Ditta vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, l’Amministrazione provvederà al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni fine mese solari dalla data dell’accettazione o delle verifichedi ricevimento, da parte dell’Ufficio Casermaggio, della relativa fattura, trasmessa in formato elettronico, che comunque, sarà emessa solo dopo l’effettuazione del servizio. Tale fattura verrà inviata dallo scrivente Ufficio al Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx X.X.X.X. xx Xxxxx Xxxx - Xxxx per essere corredata dalla necessaria dichiarazione di ENEL regolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà contenere: - il codice univoco ufficio : U0S1KE (data benestareMinistero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuale per il casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); - il codice CIG. La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine corredata dai documenti richiesti in sede di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi rilascio del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno certificato di pagamento, come sopra definitosecondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, coincida con un lunedì senza onere di diffida o un martedìdi azione giudiziaria, il pagamento sarà posticipato al mercoledìessere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica Italiana29 settembre 1973 n. 602, dal per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solareFinanze del 06/08/2007 nr. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito28.
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Samples: Contratto Di Servizio
Pagamento. 7.2.1 Il Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di A2A S.p.A. - Capitale Sociale euro 20.345.267,38 i.v. socio unico codice fiscale, partita IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx 00000000000 - XXX xx Xxxxx Xxxxxxx n. 1854004 10.1Il CLIENTE dovrà provvedere al pagamento delle fatturedegli importi fatturati entro le scadenze e con le modalità previste nella Parte A - Condizioni Commerciali. 10.2Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della fattura, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE abbia nei confronti del Fornitore, salvo espresso accordo scritto tra le Parti. 10.3Qualora il CLIENTE ritenga di aver pagato, per errore di lettura o di fatturazione, una somma superiore a mezzo bonifico bancarioquella dovuta, sarà effettuatoegli dovrà presentare reclamo al Fornitore per ottenere l’eventuale conguaglio. In presenza di accertati errori di fatturazione a danno del CLIENTE, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese Fornitore comunicherà l’avvenuta rettifica e accrediterà la somma pagata in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 eccesso. Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedìreclamo sia respinto, il pagamento CLIENTE sarà posticipato al mercoledìtenuto a pagare, se lavorativo; in caso contrarionon vi abbia ancora provveduto, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti l’importo richiesto, oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore agli interessi di moramora a decorrere dalla eventuale scadenza della fattura e ad eventuali ulteriori spese (comprese quelle di verifica), comunicati al CLIENTE nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’annofattura successiva o con apposito avviso.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Di Energia Elettrica
Pagamento. 7.2.1 Il compenso spettante alla ditta per il servizio di manutenzione verrà erogato in n. 4 rate, dietro emissione di regolare fattura, pari a: • 20% alla sottoscrizione; • 30% al 30/9/2020; • 30% al 31/03/2021; • 20% al termine del contratto. Il compenso spettante alla ditta per gli interventi di cui al punto B dell'art. 2 saranno liquidati a consuntivo, dietro emissione di regolare fattura, con cadenza trimestrale. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle fattureattività svolte, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del mese decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in cui cade il termine materia di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini servizio. Ai sensi del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Samples: Servizio Di Manutenzione
Pagamento. 7.2.1 Il compenso spettante all'affidataria sarà corrisposto in tre rate, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi secondo quanto segue: • 25% dell'importo alla stipula del contratto • 25% a 12 mesi dalla stipula; • 25% a giugno 2021; • 25% a fine contratto. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle fattureattività svolte, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del mese decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in cui cade il termine materia di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi DURC regolare. Ai sensi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Pagamento. 7.2.1 Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato, dietro emissione di regolare fattura, alla stipula del contratto. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle fattureattività svolte, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del mese decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in cui cade il termine materia di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi DURC regolare. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini servizio. Ai sensi del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Decreto Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel quinto giorno lavorativo caso di ciascun semestre solareconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli interessi moratori decorronostessi soggetti provvedono, senza altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che sia necessaria ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la costituzione risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in moramateria bancaria e creditizia, dal giorno successivo al termine il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri acquisto di aver sostenuto costi per il recupero crediti di impresa. Ai sensi del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditoBrescia.
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Samples: Servizio Di Disaster Recovery
Pagamento. 7.2.1 Il pagamento delle fattureper le prestazioni oggetto del presente contratto sarà effettuato dall’Amministrazione, dietro presentazione della relativa fattura, intestata a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il beneficiarioCasermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – con mandato diretto e con le modalità che l’Impresa vorrà indicare all’atto dell’emissione della fattura medesima. Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, in deroga all’art.4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, l’Amministrazione provvederà al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni fine mese solari dalla data dell’accettazione o delle verifichedi ricevimento, da parte dell’Ufficio Attività contrattuali per il Casermaggio della Polizia di ENEL Stato e dell’Arma dei Carabinieri, della relativa fattura, trasmessa in formato elettronico, che comunque, sarà emessa solo a consegna avvenuta dell’intera fornitura. La fattura dovrà contenere: • il codice univoco ufficio : U0S1KE (data benestareMinistero Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio attività contrattuali per il casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri); • il codice CIG ------------------- La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine corredata dai documenti richiesti in sede di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi rilascio del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno certificato di pagamento, come sopra definitosecondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, coincida con un lunedì senza onere di diffida o un martedìdi azione giudiziaria, il pagamento sarà posticipato al mercoledìessere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2L’Amministrazione procederà alle verifiche previste dall’art. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica Italiana29 settembre 1973 n. 602, dal per i pagamenti superiori a € 10.000,00 con le modalità previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solareFinanze del 06/08/2007 nr. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del credito28.
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Samples: Contract for Public Procurement
Pagamento. 7.2.1 Fermo restando quanto disposto dall’art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs n.36/2023, il pagamento, a favore dell’impresa fornitrice, sarà effettuato dall’Amministrazione a collaudo eseguito ed a consegna avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà essere trasmessa in formato elettronico all’Ufficio Attività contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento, i Materiali Speciali, il Casermaggio e le Esigenze del Dipartimento e al Centro Raccolta Veca della Polizia di Stato competente, in copia via pec. La fattura dovrà riportare: • il codice univoco ufficio: XTKA4P (MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l’Armamento, il Vestiario, l’Equipaggiamento i Materiali Speciali il Casermaggio e le esigenze del Dipartimento; • il codice CIG Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art.3 della Legge 13/08/2010, n.136 presso il seguente Istituto: • CONTO CORRENTE DEDICATO: Generalità e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti corrente: • sig. nato a ( ) il , c. f. ; • sig.ra nata a ( ) il , c. f. . La fattura dovrà essere immessa al sistema di interscambio, corredata dai documenti richiesti in sede di rilascio del certificato di pagamento, secondo le modalità evidenziate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Si richiama la massima attenzione in ordine a quanto previsto in tema di “scissione dei pagamenti” dal decreto del Ministro dell’Economia e delle fattureFinanze del 23 gennaio 2015, a mezzo bonifico bancariopubblicato sulla G.U. n.27 del 03 febbraio 2015. Le parti contrattuali concordemente convengono che, sarà effettuatoai sensi dell’art.4, con valuta fissa per il beneficiariocomma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. n.192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al terzultimo giorno lavorativo pagamento di quanto dovuto entro 60 (sessanta) giorni solari, in considerazione della tipologia del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese bene, decorrenti dalla data dell’accettazione o delle verifichedi presa in carico nel sistema di interscambio della fattura. In ogni caso, da parte allorquando si verifichino le condizioni di ENEL (data benestarecui alle lettere b), c) e d) dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs n.231/2002, come modificato dal D.Lgs n.192/2012, il suindicato termine decorrerà dalla data di ricevimento del materiale oggetto del presente contratto, ovvero dalla data dell’accettazione, o della verifica eventualmente previste prevista dalla legge o dal Contratto contratto, ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali del predetto materiale. Rimane inteso che, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, si verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le fatture devono riportare sempre malattie professionali dei dipendenti, attraverso il numero d’ordine documento unico di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione regolarità contributiva (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelD.U.R.C.).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrariodi inadempienza si procederà ai sensi dell’art.11, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine contrattualecomma 6, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono del D.Lgs n.36/2023. Tutti gli importi eventualmente dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero forza del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 presente contratto (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior dannopenale, di rimborso pubblicazione avvisi, di spese per il personale dell’Amministrazione in fase di verifica di conformità, di spese per le analisi in corso di lavorazione e per i costi di collaudo) potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla Amministrazione, che può comprendere i costi sopportati per il recupero del creditopotrà rivalersi anche sulla garanzia definitiva.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Pagamento. 7.2.1 7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il pagamento delle fatturePonte il Prezzo di aggiudicazione del lotto, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione o delle verifiche, da parte di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce oltre alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine commissioni di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in xxx Xxxxxxxxx 00) oppure al 35% (qualora l’asta si sia tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in entrambi i casi IVA inclusa se ne terrà conto dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto a Il Ponte ai fini sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e connesso alla aggiudicazione del computo della data di ricezione lotto (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità EnelAmmontare dovuto).
7.2.3 Qualora il 7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni, decorrenti dal giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariatosuccessivo a quello della aggiudicazione.
7.2.4 7.3 Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento del pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
7.4 In caso di ritardo nei pagamenti oltre mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare dovuto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere la vendita ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Acquirente, salvo in ogni caso il termine contrattuale, ove tale ritardo sia imputabile ad ENEL, sono dovuti al Fornitore interessi di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’anno.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) a titolo di risarcimento del danno.
7.5 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat, bonifico e contanti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 7.9.
7.6 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Xxxxx xx xxx Xxxxxxxxx 00 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di ufficio: Lun.-Ven. È fatta salva la prova del maggior danno9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia).
7.7 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, che Diners, Visa e MasterCard. Il pagamento può comprendere i costi sopportati per il recupero del essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.8 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517; Swift code n. XXXXXXXX000; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di indicare il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.9 Il Ponte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti fino a euro 1.999,99.
7.10 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.
7.11 Ai sensi del D.Lgs 231/07 e successive modifiche ed integrazioni e nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 (Codice della Privacy) e del Regolamento UE 2016/679, Il Ponte richiederà a tutti i Clienti i dati necessari ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica del Cliente e del titolare effettivo.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Pagamento. 7.2.1 1. L’Acquirente è tenuto a pagare a Art- R i t e l ’ A m m o n t a r e t o t a l e d o v u t o immediatamente dopo la conclusione dell’asta.
2. Il trasferimento della proprietà del lotto dal Venditore all’Acquirente avverrà soltanto al momento del pagamento delle fattureda parte dell’Acquirente dell’Ammontare totale dovuto.
3. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare totale dovuto, Art-Rite ha diritto, a mezzo bonifico bancariopropria scelta, sarà effettuato, con valuta fissa per di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine contratto di 60 giorni fine mese dalla data dell’accettazione vendita a norma dell’art. 1454
4. In caso di mancato o delle verifiche, ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte, dell’Ammontare totale dovuto, Art-Rite ha diritto di ENEL (data benestare), eventualmente previste dalla legge imputare qualsiasi pagamento fatto dall’Acquirente ad Art-Rite al debito d e l l ’ A c q u i r e n t e r a p p r e s e n t a t o dal Contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali le fatture devono riportare sempre il numero d’ordine di acquisto;dall’Ammontare totale dovuto ovvero a qualsiasi altro debito dell’Acquirente nei
7.2.2 Nel caso in cui gli estremi identificativi del numero ordine di acquisto non vengano inseriti nelle fatture, le stesse non verranno accettate né se ne terrà conto ai fini del computo della data di ricezione (per le fatture elettroniche non inviate tramite il Portale Enel, vedere i dettagli del Allegato Fatturazione per l’identificazione dei del campo da utilizzare per l’inserimento dell’ordine di acquisto o Codice unità Enel).
7.2.3 Qualora il giorno di pagamento, come sopra definito, coincida con un lunedì o un martedì, il pagamento sarà posticipato al mercoledì, se lavorativo; in caso contrario, il giorno di pagamento resta invariato.
7.2.4 5. In caso di ritardo nei pagamenti oltre nel pagamento dell’Ammontare totale dovuto per un periodo superiore a cinque (5) giorni lavorativi dalla data dell’asta Art-Rite depositerà il termine contrattualelotto presso di sé o altrove a rischio e onere dell’Acquirente. Sempre in caso di ritardo nel pagamento per un periodo superiore a quello sopra indicato, l’Acquirente dovrà pagare a Art-Rite interessi moratori in misura pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread del 2%, salvo il diritto di Art-Rite al risarcimento del maggior danno. Il lotto sarà consegnato all’Acquirente solo dopo che quest’ultimo abbia pagato a Art-Rite l’Ammontare totale dovuto, tutte le spese di deposito, trasporto e qualsiasi altra spesa sostenuta.
6. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente Art-Rite potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dall’Acquirente o da un suo rappresentante nel corso di aste successive o chiedere all’Acquirente di depositare una somma di denaro, a titolo di garanzia, prima di accettare offerte.
7. Art-Rite ha la facoltà di compensare ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, all’ Acquirente con ogni somma dovuta da quest’ultimo, a qualsiasi titolo a Art-Rite.
8. Art-Rite, mediante un istituto di pagamento, si riserva la facoltà di trattenere un importo, di volta in volta a Lei comunicato, a garanzia del pagamento della Sua futura eventuale aggiudicazione all’asta e/o acquisto a mezzo di trattativa privata del lotto. L’importo trattenuto a garanzia, ove tale ritardo sia imputabile ad ENELrichiesto da Art-Rite, sono dovuti è condizione necessaria per la partecipazione all’asta e/o alla trattativa privata. Il pagamento dell’importo trattenuto a garanzia da Art-Rite sarà successivamente detratto, al Fornitore interessi momento del saldo, dall’Ammontare totale dovuto d a l l ’ A c q u i r e n t e a s e g u i t o dell’aggiudicazione e/o dell’acquisto effettuato a seguito di mora, nella misura degli interessi legali determinati come nel seguito indicato:
1. Per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° gennaio di quell’anno;
2. Per il secondo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora in vigore al 1° luglio di quell’annotrattativa privata.
7.2.5 Per l’applicazione dei tassi 9. Qualora l’Acquirente non dovesse provvedere a saldare l’Ammontare totale dovuto entro i termini indicati nelle presenti Condizioni Generali di cui ai precedenti punti 1. e 2. si farà riferimento Vendita, Art-Rite avrà diritto a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo al termine di pagamento stabilito dal Contratto
7.2.6 Qualora il creditore dimostri di aver sostenuto costi per il recupero del credito, allo stesso spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di Euro 40 (quaranta/00 euro) trattenere definitivamente l’importo a titolo di risarcimento del dannodanno subìto, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subìto.
10. È fatta salva la prova del maggior dannoIn ogni caso, che può comprendere i costi sopportati Art-Rite non è a conoscenza dei dati della carta di pagamento eventualmente utilizzata dal futuro Acquirente per il recupero del creditocorrispondere l'importo trattenuto a titolo di garanzia da Art-Rite.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita