Parametri di qualità Clausole campione

Parametri di qualità. 1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il rag- giungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a pro- muovere il trasporto combinato. 2. Nella fase di regime transitorio di cui all’articolo 8 la Svizzera si impegna altresì, conformemente alle disposizioni del titolo II dell’accordo del 1992, a predisporre un’offerta di trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante») che sia com- petitiva, in termini di qualità e prezzi, col trasporto su strada. 3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per promuovere il trasporto combinato. Esse vigilano in particolare che siano applicate le disposizioni seguenti: – rispetto delle norme tecniche e sociali per il trasporto su strada, in particolare i tempi di guida e di riposo, i limiti di velocità, le prescrizioni in materia di pesi e dimensioni massimi; – riduzione dei controlli alle frontiere per i trasporti ferroviari e trasferimento di tali controlli al luogo di imbarco o di sbarco, conformemente alla Con- venzione, del 20 maggio 19875 tra la Comunità economica europea e la Svizzera nonché tra i paesi dell’AELS, relativa ad un regime comune di transito; – agevolazione dell’organizzazione della catena di trasporto combinato attra- verso la semplificazione delle condizioni regolamentari ed amministrative che disciplinano ciascuna parte contraente; – motivazione degli operatori del settore del trasporto combinato e delle imprese ferroviarie a migliorare la qualità del servizio. Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo 46. 4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adot- tare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia. 5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
Parametri di qualità a) Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie affinché, seguendo l’evoluzione della domanda del trasporto passeggeri su lunghe distanze e traendo profitto dai progressi tecnici, il tempo di percorrenza per i tragitti Berna–Milano, Losanna–Milano e Zurigo–Milano possa essere di circa due ore. Particolare attenzione sarà accordata alla messa a disposizione di corrispondenze ottimali nelle stazioni di partenza e di arrivo summenzionate. b) Per il traffico merci, gli obiettivi dell’Accordo europeo del 1° febbraio 1991 sulle grandi linee internazionali di trasporto combinato e sulle installazioni connesse (AGTC) (cfr. in particolare l’allegato IV) sono considerati come un’esigenza minima. A lungo termine, si prevede di mettere in servizio, attraverso le Alpi, treni merci più lunghi, più pesanti e più veloci. c) Il numero necessario di tracce messo a disposizione dagli organismi ferroviari dovrà essere adattato all’evoluzione del traffico interregionale trans­frontaliero. d) Sono previste anche tracce per il trasporto combinato transalpino sia accompagnato che non accompagnato. All’articolo 7 Facilitazione dei passaggi alla frontiera (1) I tempi di sosta dei treni per effettuare tutti i controlli alle frontiere saranno ridotti alla durata minima necessaria dal punto di vista tecnico, tranne che in circostanze debitamente giustificate. (2) Nel traffico passeggeri, i controlli doganali saranno effettuati durante il viaggio, se non sarà possibile svolgerli durante la sosta normale (salita e discesa dei passeggeri), o durante una sosta tecnica (cambio di locomotiva).
Parametri di qualità. Le operazioni di carico/scarico devono essere completate nei tempi di transito degli aeromobili. La squadra addetta al servizio dovrà essere sottobordo all’arrivo dell’aeromobile Tutto il carico con destinazione di uno degli aeroporti oggetto dell’appalto dovrà essere scaricato nel 100% dei voli assegnati. Il carico dei bagagli da stiva dovrà essere completato nei tempi previsti per ogni vettore, ove non espressamente indicato con almeno 5 minuti di anticipo rispetto all’orario previsto/stimato di partenza dell’aeromobile. Tutto il carico in partenza dovrà essere stivato nei tempi previsti nel 100% dei voli assegnati. Lo scarico sul nastro di riconsegna dei bagagli in arrivo, per il 100% dei voli assistiti, deve avvenire nel minor tempo possibile e comunque entro i seguenti tempi massimi: Pisa • A/M parcheggiati agli stand dal 24 al 29: ▪ primo bagaglio: entro 10 minuti dall’orario di blocco ▪ ultimo bagaglio: entro 18 minuti dall’orario di blocco • A/M parcheggiati agli stand rimanenti: ▪ primo bagaglio: entro 18 minuti dall’orario di blocco ▪ ultimo bagaglio: entro 23 minuti dall’orario di blocco Firenze • A/M parcheggiati agli stand dal 101 al 107: ▪ primo bagaglio: entro 10 minuti dall’orario di blocco ▪ ultimo bagaglio: entro 18 minuti dall’orario di blocco • A/M parcheggiati agli stand rimanenti piazzale 200 e 300: ▪ primo bagaglio: entro 18 minuti dall’orario di blocco ▪ ultimo bagaglio: entro 25 minuti dall’orario di blocco
Parametri di qualità. Le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure di Compagnia e secondo i tempi previsti dal singolo vettore. Non ci dovranno essere ritardi del volo in partenza dovuti alla mancanza di personale.
Parametri di qualità. Le operazioni saranno svolte nel 100% dei casi secondo tempistiche tali da non pregiudicare l’operatività del check in e la puntualità del volo. L’attività di cui all’oggetto dovrà essere espletata con diligenza e cura necessarie ad assicurare uno standard adeguato e ad evitare il verificarsi di danni a persone o cose.
Parametri di qualità. Le operazioni saranno svolte nel 100% dei casi secondo tempistiche tali da non pregiudicare la puntualità del volo.
Parametri di qualità. Le operazioni saranno svolte nel 100% dei casi, senza pregiudicare la puntualità del volo. I responsabili di Area potranno effettuare verifiche sia durante che a fine operazioni di lavaggio ed in caso in cui si riscontrano anomalie richiedere un nuovo intervento senza alcun costo aggiuntivo.
Parametri di qualità. La seguente tabella riporta una sintesi a mero scopo esemplificativo di quanto definito nei precedenti paragrafi a cui si rimanda per qualsiasi dubbio interpretativo. Espandibilità Supporto delle espansioni di seguito elencate: -il doppio della quantità di memoria centrale rispetto alla configurazione richiesta senza sostituzione di parti; -il doppio della quantità di memoria di massa rispetto alla configurazione richiesta senza sostituzione di parti; Così come descritto nelle specifiche tecniche dell’oggetto o di parte di esso fornite dal produttore Sicurezza Apparecchiature a) Caratteristiche di Sicurezza: - tutte le apparecchiature dovranno presentare caratteristiche di firmware, di BIOS proteggibile da modifiche con opportuna password; - il boot dei sistemi di elaborazione da supporti diversi da quelli normalmente utilizzati dal sistema dovrà poter essere inibito tramite password; b) Caratteristiche di Inaccessibilità: - blocco logico o protezione fisica, laddove applicabile, dei comandi di accensione/ spegnimento/ reset del Server; Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria Protezione Accesso Protezione fisica, laddove applicabile, dell’accesso ai server; Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet e la puntuale verifica del personale del Consiglio Regionale della Calabria Tolleranza alle condizioni ambientali Le apparecchiature previste nella fornitura, dovranno poter operare in maniera regolare e senza errori in ambienti con temperatura ambientale compresa fra 15°C e 35°C ed una umidità ambientale relativa (senza condensa) compresa fra 20% e 70%. Descrizione fornita dal produttore nei suoi datasheet.
Parametri di qualità. 1. Le parti contraenti convengono di adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di cui all’articolo 33. A tal fine esse si impegnano a promuovere il trasporto combinato.

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  • Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? Cosa fare in caso di sinistro? Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l’apposito applicativo, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell’evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. Sezione III “Infortuni”: in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell’infortunio, mediante l’apposito programma, presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell’evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall’evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all’Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall’infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

  • OBBLIGHI DELLO SPONSOR Lo sponsor è altresì tenuto: ‒ ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; ‒ a mettere a disposizione dello Sponsee ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo; ‒ a farsi carico della realizzazione di eventuali supporti necessari (striscioni, totem e simili); ‒ ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate; ‒ a non creare forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, lo Sponsee ha la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione. ‒ a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o alle sue iniziative. Le garanzie relative alla presenza del marchio e della visibilità non sollevano lo Sponsor dall’eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all’installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti. Rimangono, pertanto, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. Lo Sponsor garantisce che l’oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di “sponsorizzazioni escluse” previste nell’Avviso.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Tredicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento previsto dall’art. 49.

  • CONDIZIONI SPECIALI Insieme degli articoli con i quali si integrano o rettificano le Condizioni di assicurazione.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1. Il punteggio è dato dalla seguente formula: Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.