Pari opportunità tra uomo e donna Clausole campione

Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini di una piena e puntuale applicazione del Dlgs 198/2006 è costituito a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti. Le associazioni cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell'ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le pari opportunità. Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento. I Comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente CCNL.
Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini della piena e puntuale applicazione della L.10 aprile 1991 n. 125 è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell’UNEBA. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti. Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento nonché appositi finanziamenti, che faranno parte di specifici accordi, a sostegno delle loro attività.
Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125 e nello spirito di quanto previsto dall'art. 1 della L. 53 8 marzo 2000, è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente un componente designata da ognuna delle XX.XX. stipulanti del presente CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell'AGESPI. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti. Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento, nonché appositi finanziamenti a sostegno delle loro attività. Le finalità del Comitato per le Pari Opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento.
Pari opportunità tra uomo e donna. 1.Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il d.lgs. n. 198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna. 0.Xx particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 3.Ogni Ente promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della carriera. 4.Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. 5.Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di: a.esaminare l’andamento occupazionale femminile; b.proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.
Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini di una piena e puntuale applicazione del D.Lgs. 198/2006 è costitui- to a livello nazionale il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente ccnl e da un pari numero di componenti in rappresentanza delle centrali cooperative, tra le quali individuare la figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna presso singole realtà territoriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti. Le associazioni cooperative assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento. Nell’ambito del rapporto tra le parti saranno definiti i termini del finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per le pari opportunità. Le finalità dei Comitati per le pari opportunità tra uomo e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento. I Comitati costituiti al livello territoriale opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna nazionale che verrà istituito entro 6 mesi dalla data della stipula del presente ccnl.
Pari opportunità tra uomo e donna. Titolo III Diritti ximdasa1i
Pari opportunità tra uomo e donna. 1. Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti potranno costituire un comitato, denominato “Comitato per le pari opportunità”, composto da una componente o da un componente designato/a da ognuna delle XX.XX. firmatarie del CCNL e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell’ANASTE.
Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini della piena e puntuale applicazione della legge 10.4.1991, n. 125 è costituita la Commissione nazionale per le pari opportunità composta da una componente o un componente designata/designato da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti della Tavola valdese e della Csd. Le finalità di detta Commissione per le pari opportunità sono quelle definite dalla legge di riferimento. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le pari opportunità presso le singole realtà territoriali, qualora ritenuto opportuno.
Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini di una piena e puntuaIe appIicazione deI D.Lgs. 198/2006 è costituito a IiveIIo nazionaIe iI Comitato per Ie pari opportunità tra uomo e donna composto da una componente designata da ognuna deIIe XX.XX. firmatarie deI presente CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza deIIe centraIi cooperative, tra Ie quaIi individuare Ia figura con funzioni di Presidente. Possono inoItre essere istituiti Comitati per Ie pari opportunità tra uomo e donna presso singoIe reaItà territoriaIi aventi dimensioni e caratteristiche riIevanti verificate a IiveIIo nazionaIe neII'ambito deI rapporto tra Ie parti. Le associazioni cooperative assicurano Ie condizioni e gIi strumenti per iI Ioro funzionamento. NeII'ambito deI rapporto tra Ie parti saranno definiti i termini deI finanziamento deIIe iniziative assunte daI Comitato per Ie pari opportunità. Le finaIità dei Comitati per Ie pari opportunità tra uomo e donna sono queIIe definite daIIa Iegge di riferimento. I Comitati costituiti aI IiveIIo territoriaIe opereranno suIIa base deIIe indicazioni che perverranno daI Comitato per Ie pari opportunità tra uomo e donna nazionaIe che verrà istituito entro 6 mesi daIIa data deIIa stipuIa deI presente CCNL.
Pari opportunità tra uomo e donna. Ai fini della piena e puntuale applicazione del D.Lgs 198/2006, l. 27 dicembre 2017 n.205 e s.m.i. è costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari Opportunità composto da una componente/un componente designata/o da ognuna delle XX.XX. firmatarie del presente C.C.N.L. e da un pari numero di esperti in rappresentanza dell’U.N.E.B.A. Possono inoltre essere istituiti Comitati per le Pari Opportunità presso singole realtà terri- toriali aventi dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a livello nazionale nell’ambito del rapporto tra le parti. Le parti assicurano le condizioni e gli strumenti per il loro funzionamento nonché appositi finanziamenti, che faranno parte di specifici accordi, a sostegno delle loro attività.