Comitato unico di garanzia Clausole campione

Comitato unico di garanzia. Nel Pubblico impiego è istituito Il Comitato Unico di Garanzia per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
Comitato unico di garanzia. 1. Alla concreta attuazione delle iniziative relative ai fenomeni del mobbing ed alla garanzia della parità tra uomini e donne provvede il Comitato unico di garanzia di cui all’art. 57 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nella formulazione novellata dall’art. 21,
Comitato unico di garanzia. Le parti convengono sull’opportunità di realizzare in ciascuna Struttura, con un organico pari o superiore a n. 200 lavoratori dipendenti, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito C.U.G.). Per le Strutture con un organico inferiore a 200 dipendenti, si rinvia a quanto previsto all’art. 8 (Confronto regionale). Il C.U.G. sostituisce il Comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto al fenomeno del mobbing ed ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Il C.U.G. contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, anche di natura sessuale, per le lavoratrici ed i lavoratori. Il C.U.G. – senza oneri aggiuntivi per le Strutture - opera in stretto raccordo con il vertice aziendale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le suddette finalità, che la Struttura metterà a tal fine a disposizione. Il C.U.G. viene costituito entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e rimane in carica quattro anni, ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e da un numero pari di rappresentanti della Struttura, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Tutti i componenti devono possedere professionalità ed esperienza, attitudini personali- relazionali e motivazionali, adeguate conoscenze nelle materie di competenza del C.U.G. e nell’ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale. Il/La Presidente, in particolare, è scelto/a tra i dipendenti della Struttura in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. In sede di contrattazione aziendale saranno definite nel dettaglio le regole di funzionamento del C.U.G. e potranno essere affidate al medesimo Comitato ulteriori funzioni al fine di ottemperare ad eventuali futuri obblighi di legge.
Comitato unico di garanzia. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (CUG) è stato previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183. Nell’INAF è disciplinato dall’articolo 12 dello statuto ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative fra il personale interno e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, tale da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. Il Comitato unico di garanzia, attualmente in carica, ha proposto il Piano triennale delle azioni positive 2017/2019, come prescritto dall’art. 48 del d.lgs. n. 198 del 2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), adottato con delibera Cda n. 100 del 31 ottobre 2017. Non sono stati adottati atti di rilievo nel 2018.
Comitato unico di garanzia. Il CUG aziendale a seguito di cessazione di n 2 componenti è in fase di ricostituzione. In seguito si coinvolgerà l’organismo con l’estensione delle sue funzioni a tutela del benessere dei lavoratori in SW. L’OIV in coerenza con la LG N.2/2017, recepisce la definizione degli indicatori che l’amministrazione utilizza per programmare, misurare, valutare e rendicontare la performance è un’attività di importanza cruciale e ciò può essere ancora più rilevante quando si deve implementare il lavoro agile, superando il paradigma del controllo sulla prestazione in favore della valutazione dei risultati. Così come per gli indicatori definiti nel Piano della performance, anche per quanto riguarda il POLA, il ruolo dell’OIV è fondamentale non solo ai fini della valutazione della performance organizzativa, ma anche per verificare che la definizione degli indicatori sia il risultato di un confronto tra i decisori apicali e tutti i soggetti coinvolti nel processo e per fornire indicazioni sull’adeguatezza metodologica degli indicatori stessi.
Comitato unico di garanzia. Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali
Comitato unico di garanzia. 1. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6, comma 2, del C.C.N.L. 19/04/1999, e secondo quanto disposto dall’art. 21, della Legge 04/11/2010, n. 183, presso l’ATS, verrà costituito il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro la discriminazione” (C.U.G.), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del Mobbing. 2. L’Azienda favorisce l’operatività del Comitato, garantendo tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, valorizzando e pubblicizzando nell’ambito lavorativo i risultati del lavoro svolto. 3. In merito ai compiti, alla composizione, alla durata in carica ed alle modalità di funzionamento del C.U.G. si rimanda alla citata Legge n. 183/2010, alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 04/03/2011 nonché a Regolamento interno di prossima adozione.
Comitato unico di garanzia. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica
Comitato unico di garanzia. 1.23.1 Normativa, disposizioni di massima per materia/permanente / cronologico Raccolta normativa generale, atti di indirizzo, registri. Regolamento interno. Normativa a carattere generale, norme e/o direttive interne. illimitata
Comitato unico di garanzia. 1. Le parti prendono atto che, ai sensi della normativa di legge vigente in materia (art. 57 c. 1 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 21 L. 183/2010), nonché in applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4.3.2011, presso l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino opera il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il contrasto alle discriminazioni ed il benessere di chi lavora (CUG), che ha acquisito i compiti già affidati al Comitato per le pari opportunità ed al Comitato per il contrasto al fenomeno del Mobbing 2. Il CUG aziendale opera secondo le disposizioni legislative sopra richiamate, in materia di benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni, con funzioni di tutela dei diritti e della parità che ricomprendono anche la salute e la sicurezza dei lavoratori, la conciliazione vita lavoro, l’introduzione di strumenti innovativi quali il lavoro agile, l’adozione di codici etici e di condotta sia per prevenire vessazioni morali e/o psichiche che molestie fisiche nonchè l’attuazione delle direttive comunitarie 3. Tenuto conto della trasversalità delle materie di propria competenza, il CUG aziendale agisce a tutela di tutti dipendenti (dirigenti e non dirigenti) e pertanto è costituito in forma unitaria per le tre aree contrattuali del personale, in modo da massimizzarne l’efficacia e l’efficienza 4. Il CUG è disciplinato da un proprio Regolamento interno di funzionamento e dura in carica 4 anni 5. Per quanto riguarda l’area del comparto, ciascuna sigla sindacale rappresentata all’interno della RSU indica un componente (titolare più supplente) del CUG.