Common use of Pari opportunità Clause in Contracts

Pari opportunità. 1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. 2. A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologica. 3. A tale scopo, si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale. 4. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Aziendale, Contratto Collettivo Aziendale

Pari opportunità. 1. In attuazione dei principi fissati Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codi- ce delle pari opportunità tra uomo e donna”, nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito del- le previsioni e delle possibilità offerte dalla Costituzione Italiana suddetta normativa sulle azioni positive, in armonia con le raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii.degli uomini sul lavoro, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le convengono di promuovere azioni atte a prevenire finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi di oggettive che non consentano una effettiva parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori per l’accesso al lavoro e lavoratrici nella costituzione nel lavoro per uomini e nello svolgimento del rapporto di lavorodonne. 2. A tal fine fine, e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 affermazione della vigente normativa in materia, con funzione di studio e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNLproposta nei confronti delle Parti stipulanti, le stesse Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette aconvengono di avvalersi dell’Orga- nismo Bilaterale “Salute, Sicurezza, Ambiente, Formazione e Pari Opportunità”. 3. Detto Organismo ha il compito di: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso promuovere ed effettuare iniziative di studio e la permanenza di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoroAziende; b) promuovere, anche in caso sulla base dei rapporti biennali di assunzionicui al d.lgs n. 198/2006, soluzioni la rile- vazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi for- mativi, e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendalidi carriera; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e proporre progetti di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivoazioni positive; d) riconoscere i periodi svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati nell’ambito della propria attività. 4. Rientra nelle competenze dell’Organismo Bilaterale la promozione di iniziative rivolte a cre- are effettiva pari dignità delle persone, in particolare, per prevenire e rimuovere eventuali fe- nomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro valevole per tutte le Aziende. 5. Sono confermati gli organismi paritetici di livello non nazionale aventi funzioni di raccordo informativo e di assistenza nei confronti dell’Organismo Bilaterale. Le Parti, per quanto di loro competenza, promuoveranno la creazione di analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali organismi non siano presenti. 6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende promuoveranno – ove necessarie – le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53. 7. Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni pari opportunità di livel- lo non nazionale – ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale per le lavoratrici. 8. Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole Aziende alla data di entrata in vigore del calcolo presente contratto in materia di pari opportunità. Nota a verbale Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro - Le Parti, nel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione Europea n. 31 del premio 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 febbraio 1994 in materia di produttivitàmolestie sessuali, nonché dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 di attuazione della Direttiva Europea n. 2000/78/risultato; e) favorireCE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. Le Parti attueranno politiche di prevenzione ed informa- zione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, l’equilibrio affermando il diritto di tutti i lavoratori e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi lavoratrici a vivere in un ambiente di vita lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologicaciascun uomo nell’espletamento dei propri compiti. 3. A tale scopo, si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale. 4. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Codice delle Anche nel corso di questi primi mesi del 2011 sono continuati i contatti tra l’Assessorato alla Condizione Femminile, la Commissione Comunale Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. 2. A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori Opportunità e le Associazioni femminili. Per alcune iniziative portate avanti da queste ultime, il Comune di Treviso ha deciso la concessione di contributi e/o patrocinio, in quanto azioni riconosciute meritevoli di sostegno. La Commissione Pari Opportunità ha realizzato nella primavera scorsa, in collaborazione con il Comune di Treviso, un piccolo progetto di cineforum e di “editoria al femminile” in collaborazione con le librerie di Treviso, ponendo poi le basi per la creazione di una sorta di “Logo” e depliant da utilizzarsi in futuro per le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione in progetto. Inoltre si sta definendo la pubblicazione a cura della Commissione stessa in materia di diritti e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sessodoveri dei coniugi. . Questa Amministrazione, con pregiudizio nella formazioneprovvedimento n. 96 del 22 dicembre 2010, nell’avanzamento professionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale 2011/2013 e i relativi allegati. Va necessariamente premesso che, la Legge finanziaria per il 2011 ha notevolmente inasprito le regole per determinare i saldi finanziari obiettivo del Patto di carriera ovvero nel trattamento economico Stabilità 2011 costringendo ad un ulteriore riduzione della spesa corrente e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini dei pagamenti in conto investimenti. Al riguardo, in data 30/03/2011 con deliberazione consiliare nr.16 si è provveduto a variare gli stanziamenti del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio bilancio annuale e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologica. 3. A tale scopo, si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale. 4pluriennale. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O.attiene ai pagamenti, si rimanda all’Allricorda che la Giunta, con provvedimento n. 0062/11/DGC del 23/02/2011 ha definito il “Programma dei Pagamenti” previsto dall'art. 9 comma 1 del D. L. 78/2009 convertito nella Legge n. 102/2009. Si segnala, inoltre, che il D.Lgs. 23/2011 ha introdotto la legislazione sul federalismo fiscale municipale e con la presente accordodeliberazione si è provveduto ad adeguare il bilancio con apposita variazione in tale direzione. Per i dettagli si rimanda al Programma 6 nella sezione relativa alle entrate gestite dal Servizio Ragioneria. La colonna delle somme impegnate non comprende le prenotazioni d'impegno e l'analisi delle entrate si riferisce alle partite direttamente gestite dai vari Servizi. Gli importi sono arrotondati all'euro.

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Samples: Delibera Di Consiglio Comunale

Pari opportunità. 1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana Al fine di attivare misure e da quanto previsto dal Codice meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all’interno dell’area dirigenziale, nell’ambito delle Pari opportunità D.Lgspiù ampie previsioni dell’art. 2, comma 6, della legge n. 198 del 2006 e ss.mm.ii.125/1991, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi parti stabiliscono di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. 2. A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologica. 3. A tale scopo, si costituisce costituire un Comitato per le Pari Opportunità (al fine di seguito C.P.O.)realizzare interventi che si concretizzino in azioni positive a favore delle donne dirigenti. 2. Il Comitato per le pari opportunità è composto da un rappresentante delle Amministrazioni regionali con funzione di presidente, composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo contratto e da un pari numero di rappresentanti delle Amministrazioni regionali, nominati dalle medesime tra le dirigenti. Il comitato ha il compito di: a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di nomina aziendalestudio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge n. 903/1977 e alla legge n. 125/1991, anche alla luce della evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale. 3. Le Amministrazioni regionali assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del comitato di cui al comma 1. Su proposta del Comitato, il CO.RA.N. e le XX.XX. si riuniscono per concordare le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne dirigenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: a) accesso ai corsi di formazione e modalità di svolgimento degli stessi; b) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate; c) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro. 4. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I suoi componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordola partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Pari opportunità. 1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana Al fine di attivare misure e da quanto previsto dal Codice meccanismi tesi a con- sentire una reale parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle Pari opportunità D.Lgspiù ampie previsioni dell’art. n. 198 del 2006 2, comma 6, della L.125/1991 e ss.mm.ii.degli artt.7, le Parti comma 1, sa- ranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa, interventi che si impegnano concretizzino in “azioni positive” a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavorofavore delle lavoratrici. 2. A tal fine Presso l’Amministrazione e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997gli enti del comparto sono costituiti appositi comitati per le pari opportunità, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sessocomposti da un rappresentante dell’ente, con pregiudizio nella formazionefunzioni di presidente, nell’avanzamento professionale da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e da un pari nu- mero di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i periodi casi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologicatitolari. 3. A tale scopo, si costituisce un Comitato I comitati per le Pari Opportunità (pari opportunità hanno il compito di: a. svolgere attività di seguito C.P.O.)studio, composto pariteticamente da una rappresentante ricerca e promozione sui prin- cipi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea; b. individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, proponen- do iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro; c. promuovere interventi idonei a facilitare il reinseri- mento delle lavoratrici dopo l’assenza per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo maternità e da un pari numero a salvaguardarne la professionalità; d. proporre iniziative dirette a prevenire forme di rappresentanti molestie sessuali nei luoghi di nomina aziendalelavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali. 4. Per quanto riguarda L’Amministrazione e gli enti assicurano, mediante spe- cifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il regolamento funzionamento dei Comitati di funzionamento cui al comma 2. 5. In sede di negoziazione decentrata, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari oppor- tunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a: accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi; flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei ser- vizi sociali; perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni fun- zionali a parità di requisiti professionali. L’attribuzione di incarichi o funzioni qualificate dovrà tener conto dell’obiet- tivo di cui sopra; individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro. 6. Gli effetti delle iniziative assunte, a norma del C.P.O.comma 5, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femmi- nile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in re- lazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria, nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita. 7. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta. 8. I Comitati per le pari opportunità si rimanda all’All. 1 del presente accordoriuniscono trimestral- mente o su richiesta di almeno cinque componenti.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Per un più ampio risalto all’importanza della legge nr. In attuazione 125 del 10.4.1991 e collegati, in materia di Pari Opportunità, e volendo dare significato e concretezza all’azione del Comitato Paritetico Nazionale, in linea con i propositi di “realizzare attività di studio e ricerca atte a promuovere progetti di azioni positive e individuare e rimuovere ostacoli che non consentano una effettiva parità fra lavoratori e lavoratrici”, si propone che il Comitato Paritetico Nazionale esamini la possibilità di realizzazione, ove possibile, di Baby Parking aziendali o, la stipula di convenzioni con asili - nido e scuole materne o ancora, in alternativa, l’erogazione di un contributo relativo alle spese di asilo nido e scuola materna in presenza di particolari condizioni familiari. Inoltre, si propone che le riunioni del Comitato Paritetico Nazionale abbiano una cadenza almeno bimestrale per una più incisiva opera del Comitato medesimo. L’articolo 31 del CCNL nasce dall’applicazione “sic et simpliciter” dell’articolo 10 della legge 300/1970. Tuttavia, va sottolineato che, quasi tutti i contratti collettivi di lavoro estendono i diritti dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da lavoratori studenti in vari modi, per esempio allargando l’Istituto delle 150 ore ad ogni ordine scolastico. Pertanto, recependo anche quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgsdall’articolo 3 del D.P.R. nr. n. 198 395 del 2006 e ss.mm.ii.23/8/1988, le Parti si impegnano richiede l’allargamento del suddetto Istituto anche ai lavoratori regolarmente iscritti a porre corsi di formazione universitaria. L’intesa Confindustria - Sindacato del 13/11/1997, recepisce, in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi tema di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto orario di lavoro. 2, la Direttiva comunitaria 104/93. A tal fine e Tale Xxxxxxxxx, in conformità materia di riposo giornaliero, recita che, ”.......Fermo restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a quanto previsto dagli artt11 ore di riposo consecutivo. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997”. Nei Centri di Lavoro Rete, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano i lavoratori sono chiamati a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e turni di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza che, come nel caso degli orari 08.00-16.38 + 00.00-7.38, contemplano un intervallo di genere in sede sole 7.22 ore, Pur nel rispetto di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma momentanee particolari esigenze di violenza, anche psicologica. 3. A tale scoposervizio, si costituisce un Comitato per evidenzia che due turni di lavoro nell’arco di 24 ore, non consentono certo quel recupero delle necessarie energie psicofisiche contemplate dalla Direttiva in questione. Se poi si tiene conto delle difficoltà di spostamento nei grandi centri urbani, si arriva alla conclusione che le Pari Opportunità (7.22 ore di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale. 4intervallo si riducono sensibilmente. Per quanto riguarda il regolamento cui, nel caso della turnistica sopra citata, l’orario di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordouscita dovrebbe essere anticipato di due ore.

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Samples: Contratto Di Lavoro

Pari opportunità. 1. In attuazione Il Comune di Roma, con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 gennaio 2001, ha previsto la costituzione del “Comitato Comunale per le pari opportunità” per il perseguimento delle finalità stabilite dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 concernente “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, dagli articoli 4 e 5 dello Statuto del Comune di Roma e dall’articolo 2 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei principi fissati dalla Costituzione Italiana Servizi del Comune di Roma, in base al quale “il Comune organizza i propri uffici e da quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità D.Lgs. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii., le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi servizi secondo il principio di parità di trattamento ed uguaglianza di pari opportunità tra lavoratori donne e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto uomini nelle condizioni di lavoro. 2. A tal fine , nell’accesso e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione nella progressione di carriera, sull’organizzazione nella formazione e lo svolgimento nell’aggiornamento professionale e valorizza la conciliabilità tra il lavoro professionale e la vita familiare di dipendenti e dirigenti”. Il “Comitato Comunale per le pari opportunità” è disciplinato, per la composizione, la durata, le funzioni, le modalità di funzionamento e le risorse, dalla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del lavoro; b) promuovere12 gennaio 2001; Le parti convengono che al Comitato Comunale per le pari opportunità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12 gennaio 2001 spetta il compito di esercitare, oltre alle funzioni indicate nella citata deliberazione, anche in caso di assunzionile funzioni indicate nell’art. 19 del CCNL del 14/9/2000, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione ove non già previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologica12 gennaio 2001. 3. A tale scopo, si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale. 4. Per quanto riguarda il regolamento di funzionamento del C.P.O., si rimanda all’All. 1 del presente accordo.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Pari opportunità. Il ccnl rinvia alla contrattazione integrativa la definizione di «iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive» (art. 4, co. 2, lett. o)). Sul tema le parti si sono limitate, per lo più, a prendere atto dell’esistenza del Comi- tato Pari Opportunità dell’Università e, talvolta, ne hanno concordato la composizione e alcune sue prerogative269, fra cui la previsione che due rappresentanti del Comitato 264 Cfr. Università Camerino 25.9.2002 (art. 3) e Università Genova 9.10.2001 (art. 24). 265 Cfr. Università Camerino 25.9.2002 (art. 3). 266 Cfr. Università Milano 13.4.2000. 267 Cfr. Università Genova 9.10.2001 (art. 24, co. 3-4). 268 Cfr. Università Genova 9.1.2001 (art. 25). Le parti hanno stabilito che l’eventuale diniego da parte del- la struttura di appartenenza del nulla osta al trasferimento di un dipendente presso altra amministrazione debba essere adeguatamente motivato e possa essere espresso soltanto in casi eccezionali e per comprova- te esigenze di funzionalità dei servizi. 269 L’Università di Camerino ha predisposto un apposito regolamento, allegato al cci 3.1.2004 (allegato B), che disciplina in maniera puntuale e analitica la composizione (art. 1), le funzioni (art. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana 2), le possibili- tà di raccordo con l’Amministrazione e da le modalità di funzionamento dello stesso Comitato (art. 3). Di- sposizioni più sintetiche sono contenute in Università Genova 9.10.2001 (art. 13) e in Università Palermo 12.6.2002 (art. 5). possano partecipare, come osservatori, alle sedute di contrattazione collettiva. Un accordo integrativo ne detta la disciplina riproducendo testualmente il contenuto di quanto previsto dal Codice in materia nel ccnl (art. 14)270. Pochi contratti individuano le singole azioni positive, dirette in particolar modo a favorire una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro271. Particolare menzione, per il suo profilo innovativo, merita l’attenzione rivolta al te- ma del mobbing e delle Pari opportunità D.Lgsmolestie sessuali, per le quali si individuano specifiche azioni positive. n. 198 del 2006 Particolarmente puntuale un accordo272 dove le parti forniscono la definizione di mobbing, danno atto dell’impegno dell’amministrazione a trattare il mobbing nei pro- grammi di formazione, a istituire una Commissione paritetica e ss.mm.ii.a fornire un supporto psicologico, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso e volte alla piena realizzazione dei principi attraverso la designazione di parità uno psicologo (pur riservandosi di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. 2valutare l’impatto economico). A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sessoIl medesimo accordo, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche riferimento alle molestie sessuali, si conforma ai sensi dell’art. 26 principi del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma codice di violenza, anche psicologica. 3. A tale scopo, comportamento UE in materia e si costituisce un Comitato per le Pari Opportunità (di seguito C.P.O.), composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendale. 4. Per quanto riguarda impegna ad adotta- re il regolamento di funzionamento attuazione predisposto dal Comitato di opportunità. In altra realtà universitaria, le parti promuovono l’avvio di un’indagine conoscitiva delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento alle situazioni di disagio psicolo- gico conosciute come “mobbing” e alle “molestie sessuali”; tali indagini sono destinate a diventare base di partenza per eventuali interventi successivi quali, ad esempio, l’istituzione di un servizio permanente a sostegno di situazioni di difficoltà273. Nella medesima logica, un altro accordo ancora promuove servizi a sostegno della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e la diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio, del C.P.O.codice di condotta e del codice disciplinare contro le mo- lestie sessuali sul xxxxxx000. 270 Cfr. Università Salerno sulle Relazioni Sindacali (art. 15) 271 In via esemplificativa: attività estive per i figli dei dipendenti, si rimanda all’Allper diverse fasce di età; babysittering a domicilio; sostegno anziani e disabili, micronido per Università Brescia del 15.5.2001; ricerca, analisi e proposte relative ai dati della situazione del personale maschile e femminile delle differenze salariali tra uomini e donne a parità di categoria; individuazione e correzione dei meccanismi che determinano nella retribuzione accessoria i differenziali salariali tra uomini e donne; ricerca, analisi e proposte sull’utilizzo del part time tra le lavoratrici e conseguenti effetti su mobilità e percorsi di carriera; formazione dei diri- genti e dei dipendenti per la diffusione della cultura di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro e lotta alle molestie sessuali, per l’Università Padova 18.4.2002 (art. 1 del presente accordo26). 272 Cfr. Università Genova 9.10.2001 (art. 21). 273 Cfr. Università Udine 19.6.2001. 274 Cfr. Università Padova 18.4.2002 (art. 26).

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Samples: Contratti Collettivi Integrativi

Pari opportunità. 1. In attuazione dei principi fissati dalla Costituzione Italiana e da quanto previsto dal Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità D.Lgstra uomo e donna. 2. n. 198 del 2006 e ss.mm.ii.In particolare, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni atte a prevenire ed promuovono misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione, limitazione o discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e volte alla piena realizzazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro. 2. A tal fine e in conformità a quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a promuovere azioni positive dirette a: a) rimuovere eventuali ostacoli che impediscano l’ingresso e la permanenza delle donne nel settore incidendo sui requisiti di accesso al lavoro, di prosecuzione di carriera, sull’organizzazione e lo svolgimento del lavoro; b) promuovere, anche in caso di assunzioni, soluzioni e misure mirate ad accrescere la presenza delle donne in tutti i settori e le attività aziendali; c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi a seconda del sesso, con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; d) riconoscere i periodi di assenza per maternità obbligatoria utili ai fini del calcolo del premio di produttività/risultato; e) favorire, anche mediante un’eventuale diversa organizzazione del lavoro, l’equilibrio e la condivisione delle responsabilità familiari per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutti; f) incentivare la presenza della rappresentanza di genere in sede di relazioni industriali; g) prevenire, rimuovere e sanzionare comportamenti indesiderati lesivi della dignità della persona qualificati come molestie, anche sessuali, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 198/2006 ed ogni altra forma di violenza, anche psicologicalibertà fondamentali. 3. A tale scopoOgni Azienda promuove iniziative, si costituisce un Comitato per anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le Pari Opportunità (condizioni di seguito C.P.O.)opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, composto pariteticamente da una rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo della formazione professionale, della retribuzione e da un pari numero di rappresentanti di nomina aziendaledella carriera. 4. Per quanto riguarda Le Parti si danno reciprocamente atto che il regolamento principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di funzionamento misure che prevedano vantaggi specifici a favore del C.P.O.sesso sottorappresentato. 5. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di: – esaminare l’andamento occupazionale femminile; – proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera 6. Le Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità di individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o comportamento che si rimanda all’All. 1 del presente accordoconfiguri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e non solo), è inaccettabile.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro