Pari opportunità. 1. Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale. 2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive. 3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità. 4. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione. 5. In materia di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari. 6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Pari opportunità. A) Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità.
1. Le Parti) Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni concernenti l’occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e uomo-donna, prendono atto della disciplina sulle si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive per la realizzazione delle pari e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, introdottanonché ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in armonia con base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro. In tale logica, le raccomandazioni Parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell’ambito dell’ Osservatorio nazionale, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati dalle Associazioni degli industriali e risoluzioni comunitarie6 designati dalle Segreterie nazionali FAI-CISL, FLAI- CGIL e UILA-UIL) alla quale è affidato il compito di:
(a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
(b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
(c) esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
(d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Le Parti si impegnano ad adeguare la normativa contrattuale in caso di emanazione di un provvedimento legislativo che demandi alla contrattazione nazionale modalità applicative e/o norme attuative, nei termini eventualmente fissati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasalegislazione di rinvio;
(f) verificare, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna alla legge 10.4.91 n. 125, ipotesi di cui all'articolo 9 schemi per la promozione di iniziative di azioni positive;
(g) studiare il fenomeno del ‘mobbing’, con l’intento di pervenire a una definizione di tale fenomeno alla luce della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini legislazione vigente e con le modalità fissate per decreto ministerialealla elaborazione di proposte condivise in merito a possibili modifiche della legislazione medesima e a conseguenti adeguamenti delle norme contrattuali.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato ) Sempre nell’ambito dell’Osservatorio nazionale potranno essere attivate, per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 vigenza del presente CCNL, viene istituita una subarticolazioni della Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle paritetica nazionale per le pari opportunità per specifiche aree territoriali ove comunque sussista una significativa concentrazione di aziende del complesso del settore alimentare. Le aree di cui sopra vengono individuate, in via sperimentale, nelle province di Bologna, Genova, Milano, Parma, Roma, Salerno, Torino. Le Associazioni imprenditoriali delle città sopra indicate, previa intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, potranno costituire Commissioni paritetiche per le pari opportunità che opereranno in stretto collegamento, anche con incontri periodici collegiali, con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati e dei risultati delle ricerche forniti dalla stessa. Tali Commissioni saranno composte da 12 membri, di cui 6 designati dalle Associazioni degli industriali e 6 designati dalle sopra richiamate istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali. Alle Commissioni è affidato il compito di:
(a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
(b) esaminare problematiche riferite all’occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
(c) studiare interventi idonei a facilitare il rientro delle lavoratrici puerpere e il loro reinserimento al lavoro e ogni iniziativa atta a favorire tale reinserimento nella salvaguardia della professionalità delle lavoratrici;
(d) considerare l’opportunità di effettuare nell’ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
(e) valutare sperimentazioni, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali delle indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione paritetica nazionale e ai sensi di cui al comma precedentequanto previsto dalla lett. f) del precedente punto 1), la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi iniziative di azioni positive.
3. * * * * * * * * * Le Commissioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale o di parte sindacale, delibereranno all’unanimità circa le metodologie di lavoro e per l’attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull’attività svolta, alle parti stipulanti il presente CCNL. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative prima relazione annua della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali Parti si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.terrà entro il
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Pari opportunità. 1. Le PartiAl fine di consentire una reale parità uomini-donne, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive è istituito il comitato per la realizzazione delle le pari opportunità nel lavorocon il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa125, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna all'art. 1. Il comitato è costituito da una persona per ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9 comparto firmatarie del presente contratto collettivo regionale di lavoro da queste designata, nonché da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato è nominato dal Presidente della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini Regione e con le modalità fissate per decreto ministerialedesigna un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Ferme restando Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le competenze istituzionali del Comitato nazionale direttive comunitarie per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991, in attuazione ;
d) analisi dei percorsi di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito carriera nella dirigenza di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi prima e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positiveseconda fascia nella pubblica Amministrazione.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti Nell'ambito dei vari livelli di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sotto indicate, al fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità delegate alla pubblicizzazione nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: -- percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo ed alle politiche di riforma con particolare riguardo allo sviluppo della cultura di genere nella pubblica Amministrazione; -- azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; -- iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; -- flessibilità degli orari di progetti lavoro; -- fruizione del part-time; -- processi di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autoritàmobilità.
4. Le Aziende sono impegnate a favorireIl Dipartimento regionale del personale, nelle forme ritenute più opportunedei servizi generali, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale assicura l'operatività del comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro femminile in Azienda e sui programmi svolto dallo stesso. Il comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle dirigenti, di azioni positive in corso o in fase di progettazionecui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. In materia Il comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge un quadriennio e di contratto, comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del comitato possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici essere rinnovati nell'incarico per comprovate esigenze familiariun solo mandato.
6. Nell'ambito A livello di singola Amministrazione, su richiesta delle finalità generali di cui organizzazioni sindacali abilitate alla legge 125/1991contrattazione integrativa, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in relazione alla rispettiva gravità a norma vigore del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratoricontratto.
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Pari opportunità. 1. Le Parti, nel confermare l'adempimento Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977contenute nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 903 sulla parità 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, prendono atto della disciplina nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdottapositive, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 UE a tutela della dignità delle donne e degli obblighi uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini lavoro e con le modalità fissate nel lavoro per decreto ministerialeuomini e donne.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con funzione di parità studio e di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in attuazione raccordo con l’Osservatorio di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNLsettore costituito nell’ambito delle relazioni industriali, viene istituita una costituita la Commissione Paritetica Nazionale mista sul tema dell'occupazione della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settoresettore elettrico.
3. Detta Commissione nazionale, che è composta da sei membri designati dalle segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, e da sei membri designati dalle Parti datoriali firmatarie del Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;
b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedented.lgs n. 198/2006, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi formativi, e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi carriera;
c) proporre progetti di azioni positive.;
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire cui al precedente punto c) attuati in via sperimentale a livello territoriale (sede aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate e su altri argomenti di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative volta in volta individuati nell’ambito della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autoritàpropria attività.
4. Le Aziende sono impegnate Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a favorirecreare effettiva pari dignità delle persone, nelle forme ritenute più opportunein particolare, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazionevalevole per tutte le Aziende.
5. In materia Sono confermati gli organismi paritetici di orario livello non nazionale aventi funzioni di lavororaccordo informativo e di assistenza nei confronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le Parti, le Aziendeper quanto di loro competenza, nel rispetto delle promuoveranno la creazione di analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali organismi non siano presenti.
6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende promuoveranno – ove necessarie – le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
7. Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni pari opportunità – ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di contrattosviluppo professionale per le lavoratrici.
8. Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole Aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità. Le Parti, possono accederenel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione Europea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, anche con prioritànonché dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, alle richieste n. 216 di diversificazione eattuazione della Direttiva Europea n. 2000/78/o flessibilità - anche individuale - CE per la parità di orario e/o trattamento in materia di trasformazione a tempo parziale del rapporto occupazione e di condizioni di lavoro, presentati dalle promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. Le Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali a vivere in un ambiente di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e di ciascun uomo nell’espletamento dei lavoratoripropri compiti.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Pari opportunità. 1. Le PartiIl Comitato per le pari opportunità, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977all'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 903 sulla parità tra uomo n.268, ove non ancora costituito, deve essere insediato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento. L'Ente assicura mediante specifico regolamento - adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento - le condizioni e donnagli strumenti idonei per il funzionamento. Il Comitato presieduto da un rappresentante dell'Ente è costituito da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza delle Amministrazioni. In sede di contrattazione collettiva decentrata a livello di singolo Ente, prendono atto della disciplina sulle azioni positive tenendo conto delle proposte formulate dal Comitato per la realizzazione delle le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nel lavoronelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, introdotta, che tengano conto della posizione delle lavoratrici in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate seno alla Federcasafamiglia, con particolare riferimento al a:
a) accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità fissate si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per decreto ministeriale.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione la generalità dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991dipendenti, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire l'assegnazione in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate permanente di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale. Gli effetti delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4. Le Aziende sono impegnate a favorireassunte dall'Ente, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNLprecedente comma, i formano oggetto di valutazione nella relazione annuale di Comitato di cui all'art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n.268. Rientra nelle competenze del Comitato, la promozione di iniziative volte ad applicare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro delle pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di lesione corretti rapporti, ai sensi dell'art.9 della dignità legge 125/91. S'applicano, altresì, in materia di parità le disposizioni dell'art.7-1.comma e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratoridell'art.61 del d.lgs.3 febbraio 1993, n.29.
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Samples: Regolamento Di Assunzione
Pari opportunità. 1. Le Partiparti convengono sulla opportunità di realizzare, nel confermare l'adempimento in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e uomo-donna, prendono atto della disciplina sulle interventi che favoriscano parità di opportunità uomo- donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per la realizzazione delle le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, introdottafavorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, in armonia con le raccomandazioni anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e risoluzioni comunitariecongedo, così come previsti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.53 dell'8 marzo 2000;
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente e) predisporre progetti di azioni positive da proporre finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle Aziende associate: procedure e le soluzioni individuate in relazione a tal fine la Commissione può istituire molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti materia di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'art. 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
4. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi i) individuare iniziative volte al superamento di azioni positive in corso o in fase ogni forma di progettazione.
5. In materia di orario discriminazione nel luogo di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge con particolare riguardo a quella salariale e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui accesso alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.formazione professionale;
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Pari opportunità. (testo CCNL 18 luglio 2006 non modificato)
1. Le Parti, nel confermare l'adempimento Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977contenute nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 903 sulla parità 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, prendono atto della disciplina nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e delle possibilità offerte dalla suddetta normativa sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdottapositive, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 UE a tutela della dignità delle donne e degli obblighi uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini lavoro e con le modalità fissate nel lavoro per decreto ministerialeuomini e donne.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi A tal fine, e in affermazione della vigente normativa in materia, con funzione di parità studio e di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991proposta nei confronti delle Parti stipulanti, in attuazione raccordo con l’Osservatorio di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNLsettore costituito nell’ambito delle relazioni industriali, viene istituita una costituita la Commissione Paritetica Nazionale mista sul tema dell'occupazione della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settoresettore elettrico.
3. Detta Commissione nazionale, che è composta da sei membri designati dalle segreterie nazionali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, e da sei membri designati dalle Parti datoriali firmatarie del Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;
b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedented.lgs n. 198/2006, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi formativi, e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi carriera;
c) proporre progetti di azioni positive.;
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire cui al precedente punto c) attuati in via sperimentale a livello territoriale (sede aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate e su altri argomenti di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative volta in volta individuati nell’ambito della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autoritàpropria attività.
4. Le Aziende sono impegnate Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a favorirecreare effettiva pari dignità delle persone, nelle forme ritenute più opportunein particolare, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazionevalevole per tutte le Aziende.
5. In materia Sono confermati gli organismi paritetici di orario livello non nazionale aventi funzioni di lavororaccordo informativo e di assistenza nei confronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le Parti, le Aziendeper quanto di loro competenza, nel rispetto delle promuoveranno la creazione di analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali organismi non siano presenti.
6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende promuoveranno – ove necessarie – le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste con riferimento alla legge 8 marzo 2000, n. 53.
7. Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni pari opportunità – ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di contrattosviluppo professionale per le lavoratrici.
8. Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole Aziende alla data di entrata in vigore del presente contratto in materia di pari opportunità. Le Parti, possono accederenel considerare quanto previsto dalla raccomandazione della Unione Europea n. 31 del 27 febbraio 1991 e la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 febbraio 1994 in materia di molestie sessuali, anche con prioritànonché dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, alle richieste n. 216 di diversificazione eattuazione della Direttiva Europea n. 2000/78/o flessibilità - anche individuale - CE per la parità di orario e/o trattamento in materia di trasformazione a tempo parziale del rapporto occupazione e di condizioni di lavoro, presentati dalle promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro. Le Parti attueranno politiche di prevenzione ed informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali a vivere in un ambiente di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e di ciascun uomo nell’espletamento dei lavoratoripropri compiti.
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Pari opportunità. I Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna azienda nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art.6 comma 2 CCNL, svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art.4 comma 2 punto 10 del CCNL;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell'unione Europea per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge 125/1991. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'azienda o ente, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCIA, uno nominato dalla RSU e da un pari numero di rappresentanti dell'azienda temendo conto delle varie articolazioni territoriali della stessa. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Nell'ambito dei vari livelli delle relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sotto indicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia:
1. Le Partiaccesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel confermare l'adempimento delle disposizioni conferimento degli incarichi di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.posizioni organizzative del sistema classificatorio;
2. Ferme restando le competenze istituzionali flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle normative vigenti e agevolazioni nella concessione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi part – time, elevando il contingente previsto dai commi 8 e 10 dell’art.23 del CCNL di parità un ulteriore 10% per: - ai famigliari che assistono persone portatrici di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991handicap non inferiore al 70%. ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti; - ai genitori con figli minori, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui relazione al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positiveloro numero.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti processi di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4mobilità. Le Aziende sono impegnate a favorireaziende favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento garantendo la possibilità dei membri alla partecipazioni alle riunioni e valorizzando e pubblicizzando con ogni mezzo, nelle forme ritenute più opportunenell’ambito lavorativo, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi i risultati del lavoro femminile da essi svolto. La partecipazione dei componenti del comitato alle sue riunioni sarà considerata a tutti gli effetti presenza in Azienda servizio per i rappresentanti Aziendali e sui programmi di azioni positive R.S.U., mentre per i componenti designati da ciascuna delle Xx.Xx. firmatarie del CCIA la presenza verrà conteggiata nel monte ore sindacale. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all'interno degli enti, fornendo, in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario di lavoroparticolare, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili informazioni sulla situazione occupazionale in relazione alla rispettiva gravità presenza nelle varie categorie e nei vai profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi. I Comitati per le pari opportunità vengono nominati entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del CCIA e rimangono in carica per quattro anni e comunque fino a norma la costituzione dei nuovi comitati. I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato. In qualunque fase di applicazione del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti Contratto Collettivo Integrativo aziendale deve essere reso effettivo il contenuto di lesione della dignità rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratorilavoratrici.
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Pari opportunità. 1. Le PartiAl fine di consentire una reale parità uomini-donne, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977è istituito, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle presso il MPI il Comitato pari opportunità nel lavorocon il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa125, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna all'art. 1. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini comparto firmatarie del presente CCNL e con le modalità fissate per decreto ministerialeda un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell’IUR e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Ferme restando Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le competenze istituzionali del Comitato nazionale direttive comunitarie per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti Nell'ambito dei vari livelli di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità delegate nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: - percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l'orientamento scolastico, alla pubblicizzazione delle riformulazione dei contenuti d'insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma; - azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; - iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; - flessibilità degli orari di progetti lavoro; - fruizione del part-time; - processi di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autoritàmobilità.
4. Le Aziende sono impegnate a favorireL'amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, nelle forme ritenute più opportunen. 387. In particolare, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro femminile in Azienda e sui programmi svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di azioni positive in corso o in fase di progettazionecui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. In materia Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge un quadriennio e di contratto, comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici essere rinnovati nell'incarico per comprovate esigenze familiariun solo mandato.
6. Nell'ambito A livello di Amministrazione scolastica regionale, su richiesta delle finalità generali di cui organizzazioni sindacali abilitate alla legge 125/1991contrattazione integrativa, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in relazione alla rispettiva gravità a norma vigore del presente CCNLcontratto, i comportamenti comunque finalizzati per i con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali si accerti deve essere assicurato il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale funzionamento da parte delle lavoratrici e dei lavoratoriDirezioni regionali. Il Presidente è nominato dal Direttore regionale.
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Pari opportunità. 1. Le Parti, nel confermare l'adempimento Ai fini della piena applicazione delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977leggi n. 903/77, n. 903 sulla parità 125/91 e seguenti, nonché della normativa della CEE in tema di pari opportunità uomo-donna nel lavoro, vengono istituiti il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità e i Comitati Pari Opportunità Aziendali. Il Comitato Nazionale sulle Pari Opportunità, costituito in forma paritetica tra uomo rappresentanti designati dalle Associazioni datoriali e donnaOrganizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, prendono atto ha i compiti di monitorare l’andamento occupazionale, recepire le direttive Nazionali ed Europee emanate in materia di pari opportunità e monitorare la loro applicazione, instaurare buone prassi a livello europeo con organismi che hanno gli stessi compiti istituzionali e con i Comitati Pari Opportunità Nazionali esistenti sul territorio Italiano. Il Comitato Nazionale, è presieduto da un Presidente nominato tra i suoi componenti con apposita deliberazione assunta dai presenti alla riunione e a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo dei componenti. Si riunirà trimestralmente e invierà annualmente alle Parti stipulanti un rapporto sull’attività svolta. Ognuna delle Parti potrà formulare richieste per una riunione straordinaria, con un preavviso di 15 giorni. Tre mesi prima della disciplina sulle azioni positive per scadenza del presente contratto il Comitato presenterà alle Parti un rapporto conclusivo dell’attività svolta nel corso del mandato corredato di eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del successivo rinnovo contrattuale. I Comitati Pari Opportunità Aziendali vengono costituiti in forma paritetica tra rappresentanti designati dalle Aziende e rappresentanti sindacali stipulanti il CCNL presenti sul territorio. Al fine di avere omogeneità nell’assegnazione dei compiti e nelle regole di funzionamento i Comitati Pari Opportunità Aziendali si doteranno di uno Statuto. Per poter favorire la realizzazione delle pari opportunità nel lavorofinalità dei rispettivi organismi di parità le Associazioni datoriali e le Aziende, introdottanelle rispettive competenze, garantiranno tutti gli strumenti necessari al loro funzionamento (informazioni, corsi di formazione, strumenti comunicativi interni, agibilità per le componenti sindacali). In particolare, valorizzeranno, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli organismi in armonia questione, favorendone la pubblicità con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna i mezzi più idonei. L’attività espletata in qualità di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
2. Ferme restando le competenze istituzionali componenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento Nazionale e dei Consiglieri Comitati Pari Opportunità Aziendali è a tutti gli effetti prestazione di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991, servizio in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario di lavoro, le trattandosi di attività istituzionale a valere sul monte ore permessi sindacali. Saranno programmati, a livello Nazionale e aziendale, incontri periodici con i corrispondenti referenti datoriali e sindacali su tematiche particolari e/o per compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione della legge, degli accordi e della normativa in materia di pari opportunità. In ottemperanza all’art. 9 della legge 125/91 dovranno essere forniti, nel mese di gennaio, i rapporti sul personale che saranno oggetto di analisi e confronti fra Associazioni datoriali, XX.XX. e Comitato Nazionale e fra Aziende, XX.XX. e CPO aziendali. I rapporti dovranno essere consegnati 15 giorni prima degli incontri. Al fine di garantire un equilibrato accesso al lavoro tra uomini e donne, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattodella Legge 125/91, possono accederesi individueranno, anche con prioritàa livello aziendale, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione tutte le azioni positive che a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiariciò possano contribuire.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
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Pari opportunità. 1. Le Parti, nel confermare l'adempimento Nel rispetto delle disposizioni di cui alla contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla 903, relativa alla parità tra uomo uomo-donna; nell’intento di sviluppare iniziative nell’ambito delle previsioni e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, possibilità offerte dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 125, sulle azioni positive, in armonia con le ultime raccomandazioni UE a tutela della dignità delle donne e degli obblighi uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo soggettive ed oggettive che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento non consentano una effettiva parità di opportunità per l’accesso al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini lavoro e con le modalità fissate nel lavoro per decreto ministerialeuomini e donne.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento A tal fine, e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 in affermazione della legge 125/199110 aprile 1991, n. 125, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti; in attuazione raccordo con l’Osservatorio di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNLsettore costituito nell’ambito delle relazioni industriali, viene istituita una costituita la Commissione Nazionale mista paritetica nazionale sul tema dell'occupazione della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settoresettore elettrico.
3. Detta Commissione nazionale, che è composta da 6 membri designati dalle segreterie nazionali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, e da 6 membri designati dalle Parti datoriali firmatarie del Contratto, di cui uno con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all’interno delle Aziende;
b) promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedentealla legge 125/91, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi formativi, e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle carriera;
c) stimolare le Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta al varo di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autoritàpositive;
d) svolgere azioni di monitoraggio sui progetti di cui al precedente punto c) attuati in sede aziendale e su altri argomenti di volta in volta individuati nell’ambito della propria attività.
4. Le Aziende sono impegnate Rientra nelle competenze della Commissione nazionale per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a favorirecreare effettiva pari dignità delle persone, nelle forme ritenute più opportunein particolare, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi per prevenire e rimuovere eventuali fenomeni di molestie sessuali e lesioni delle libertà personale del singolo lavoratore/lavoratrice, nonché l’eventuale elaborazione di un codice di condotta sulla tutela delle persone nel mondo del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazionevalevole per tutte le Aziende.
5. In materia Sono confermati gli organismi paritetici di orario livello non nazionale aventi funzioni di lavororaccordo informativo e di assistenza nei confronti delle Commissioni nazionali costituite ai sensi della precedente contrattazione collettiva. Le Parti, le Aziendeper quanto di loro competenza, nel rispetto delle promuoveranno la creazione di analoghi organismi nelle Aziende che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato ove tali organismi non siano presenti.
6. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di permessi o aspettative legati agli eventi di maternità, le Aziende promuoveranno – ove necessarie – le attività di aggiornamento per favorire il reinserimento delle lavoratrici al loro rientro in servizio al termine del periodo di assenza per maternità e per altre fattispecie previste.
7. Ove necessario in relazione ad eventuali cambiamenti di ruoli anche per ristrutturazione aziendale ed in raccordo con le proposte formulate dalle Commissioni Pari Opportunità – ove esistenti - le Aziende realizzeranno misure atte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici sviluppo professionale per comprovate esigenze familiarile lavoratrici.
68. Nell'ambito delle finalità generali Sono fatti salvi i protocolli e le normative aziendali presenti nelle singole Aziende alla data di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili entrata in relazione alla rispettiva gravità a norma vigore del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto contratto in materia di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratoripari opportunità.
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Pari opportunità. 1. Le PartiAl fine di consentire una reale parità uomini-donne, nel confermare l'adempimento è istituito presso ciascuna delle disposizioni istituzioni di cui alla legge 9 dicembre 1977alta cultura il Comitato pari opportunità, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasa125, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna all'art. 1, e dal D.Lgs. n. 165/2001, articolo 7, comma 1 e articolo 57. Il Comitato è costituito da una persona designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini comparto firmatarie del presente CCNL e con le modalità fissate per decreto ministerialeda un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del Comitato è nominato dal presidente dell'istituzione e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Il Comitato nazionale per l'attuazione svolge i seguenti compiti:
a) raccolta dei principi dati relativi alle materie di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settorepropria competenza, che ha il compito di promuoverel'amministrazione è tenuta a fornire;
b) proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché a realizzare azioni positive, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al ai sensi della normativa citata nel comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti Nell'ambito delle relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato, per ciascuna delle materie sottoindicate, al fine di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità delegate alla pubblicizzazione nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici: • azioni positive, con particolare riferimento all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate; • iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale; • flessibilità degli orari di progetti lavoro; • fruizione del part-time; • processi di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autoritàmobilità; • interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità.
4. Le Aziende sono impegnate L'istituzione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'àmbito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazionenell'Amministrazione, a cui deve essere data la massima pubblicizzazione.
5. In materia Il Comitato rimane in carica per la durata di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge un quadriennio e di contratto, comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici essere rinnovati nell'incarico per comprovate esigenze familiariun solo mandato.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
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Pari opportunità. 1. Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 903/77 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e le risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 125/91 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasaa FEDERCULTURE, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed R.S.U. e alle corrispondenti strutture XX.XX. territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
2. Ferme restando Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi condizioni di parità opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale e della carriera. Le Parti convengono sulla opportunità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/84 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 6sopra, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita le Parti costituiscono una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settoreche, che ha il compito verificati i presupposti di promuoverefattibilità, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta predispone schemi di progetti di azioni positive a favore delle lavoratrici. Gli schemi di progetto di formazione professionale, qualora concordemente definiti a livello nazionale, sono considerati progetti concordati con le Organizzazioni Sindacali e l'eventuale adesione ad uno di essi da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4. Le parte delle Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento costituisce titolo per l'applicazione dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia . Le Parti promuovono la conoscenza dei progetti di formazione concordati alle proprie strutture associative. La Commissione verifica l'efficacia dei programmi applicati e gli effetti in termini di contrattosviluppo di carriera. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di: - esaminare l'andamento occupazionale femminile; - proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale il riconoscimento del rapporto di valore del lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiarii processi di sviluppo di carriera.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
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Pari opportunità. (1. ) Le Partiparti convengono sulla opportunità di realizzare, nel confermare l'adempimento in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per la realizzazione delle le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, introdottafavorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, in armonia con le raccomandazioni anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e risoluzioni comunitariecongedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991, n. 125 1991 e degli obblighi dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che essa pone perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a carico delle Aziende associate alla Federcasa, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini n. 53 dell'8 marzo 2000 e con diffondendo le modalità fissate per decreto ministeriale.buone pratiche;
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi i) individuare iniziative volte al superamento di parità ogni forma di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 della legge 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità discriminazione nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario luogo di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge con particolare riguardo a quella salariale e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui accesso alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.formazione professionale;
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Pari opportunità. 1. Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni parti convengono sulla volontà di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdottarealizzare, in armonia con le raccomandazioni attuazione della raccomandazione CEE del 13/12/1984 n. 635, e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende associate alla Federcasaalle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
2. Ferme restando le competenze istituzionali legislativo n. 198 del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di 2006, interventi che favoriscono parità di trattamento opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le Aziende ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di promuovere le iniziative previste dall'articolo 2 azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici. Alla Commissione Paritetica nell'ambito della legge 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6, voce Livello nazionale, comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione materia delle pari opportunità nel settoresono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, che ha il compito di promuoverenell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche sulla base dei rapporti biennali al fine di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende associate: nei settori utilizzando a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a dati disaggregati per sesso, livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendaledi inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta predisporre schemi di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare "Azioni Positive" (finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale);
3) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle competenti Autoritàmodalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo;
4) studiare convenzioni tipo per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
5) verificare la corretta applicazione della legge n. 198/2006. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda e sui programmi 6) studiare la possibilità di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario introdurre una diversa organizzazione dell'orario di lavoro, le Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge tale da consentire un equilibrio tra responsabilità familiari e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.professionali;
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili 7) studiare ed approfondire come promuovere la presenza femminile in relazione ai dati periodici forniti alla rispettiva gravità a norma Consigliera di Parità e alle XX.XX.;
8) informare le aziende associate e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali aziendali circa i risultati del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratoriproprio lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Pari opportunità. 1. Le Partiparti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1977, 1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991, 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle Aziende aziende associate alla FedercasaFEDERGASACQUA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'articolo all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU ed alle corrispondenti strutture territoriali R.S.U. nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
2. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri consiglieri di parità nonché nonchè la possibilità per le Aziende aziende di promuovere le iniziative previste dall'articolo dall'art. 2 della legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 6art. 3, voce Livello nazionalelett. a), 2º comma 2 del presente CCNLc.c.n.l., viene istituita una Commissione Nazionale nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle Aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché nonchè il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera intervenendo laddove si siano verificate criticità e sulla eventuale realizzazione nelle Aziende aziende di programmi di azioni positive.
3. La Commissione provvede può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle Aziende aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione pubblicazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
4autorità. Le Aziende aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti Rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in Azienda azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
5. In materia di orario di lavoro, le Aziendeaziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
6. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/1991, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNLc.c.n.l., i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
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