Common use of Part-time Clause in Contracts

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che È ammesso il ricorso al contratto di lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristicheintegrazioni. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto costituisce un contratto individuale di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro giorna- lieroprevisto dall’ art. 46 rispetto al giorno, settimanalealla settimana, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parzialeal mese e all’anno. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione pari lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a 40 ore settimanalitempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno. Per i pieno e lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativetempo pieno.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente

Part-time. Le parti La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle XX.XX. stipulanti convengono sul principio che il lavoro presente CIR a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione verificare in apposito incontro eventuali richieste di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri prestazioni di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annualeavanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti Ferma restando la previsione di cui all’art. 52, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. comma 1, del presente Titoloallegato E al c.c.n.l. 21.12.2007, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta l’accoglimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casisi terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale. Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato: – necessita` • per assistenza a figli o affidati portatori di assistere handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, coniuge o convivente, figli, e altri nonché a familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxxe risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` necessità di accudire i a figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di età inferiore a 16 anni • motivi di studio connesse per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale contrattualmente definita anche al conseguimento di fuori dei mesi previsti e della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laureagraduatoria. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza I contratti a tempo pienoparziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore anche allo scopo di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratoreconsentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro part-time a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro trasformazione di cui al quarto vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di handicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e che siano stati concessi agli stessi per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativetali causali.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Integrativo Interregionale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane Aderenti Alla Federazione Delle Banche Di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna, Contratto Collettivo Integrativo Interregionale Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Delle Banche Di Credito Cooperativo Casse Rurali Ed Artigiane Aderenti Alla Federazione Delle Banche Di Credito Cooperativo Del Lazio, Umbria, Sardegna

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione parziale) si conviene che: L’Azienda con organico inferiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a contratti a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine nel limite di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro unità per ogni 25 dell’organico in servizio a tempo parziale deve essere stipulato indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per iscrittodifetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ Presso ciascuna Azienda le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino non possono essere superiori al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento 20% del personale in forza servizio a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione. Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento; Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dai diretti interessati. ⮚ per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave; ⮚ per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli, genitori e soggetto componente la famiglia anagrafica gravemente ammalati; ⮚ per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni ; ⮚ motivi di studio per corsi di cui all’art.10 della richiesta Legge 20.5.1970 n.300 ; (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art.68 CCNL) ⮚ motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore lavoratore, purchè nei limiti della percentuale prevista al punto a) anche al di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzativefuori dei mesi previsti e della graduatoria. L’aziendaI contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratoreanche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro part time a tempo parzialeindeterminato questo non viene più conteggiato tra i part time in essere. Nel caso in cui un part time venga concesso per almeno due anni, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata chein forza del primo e secondo punto della graduatoria, di norma questo non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato deve essere conteggiato tra i part time in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo IIIessere. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanalitutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` si fa rinvio al contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto dell’allegato E del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativeCCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Ii° Livello

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che ore di lavoro supplementare così come definite nella Parte generale sanno compensate con una percentuale di incremento del 15% per le prestazioni eccedenti l'orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il lavoro limite massimo dell'orario a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` pieno settimanale ed alla articolazione della prestazione annuo di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse cui al primo capoverso del lavora- tore ed amministrato secondo criteri presente comma la percentuale di proporzionalita` diretta di incremento sarà del 20%. Dette percentuali sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti normativi ed economicilegali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornalieraivi compreso il t.f.r., settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro così come previsto al dodice- simo comma 4° comma, dell'art. 3 del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’artD.Lgs. 5n. 61/2000, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscrittocome successivamente modificato ed integrato. In esso devono essere indicatiparziale deroga a quanto sopra previsto, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ eventuali prestazioni eccedenti le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, applicate per il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto in ogni singola azienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente definite per il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a livello aziendale. A cadenza annuale le esigenze tecnico- organizzativeaziende e le strutture regionali/territoriali ed aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, si incontreranno per un'analisi congiunta sulla modalità di utilizzo del lavoro supplementare. Tutte le percentuali di incremento di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro straordinario diurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di lavoro, per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di 4 ore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o festivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore. In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le parti si danno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto alle pregresse discipline, scegliendo un'unica modalità di calcolo sia per le prestazioni straordinarie che notturne ed utilizzando per le stesse, quale unico riferimento, la retribuzione mensile così come definita nell'art. G18 con i minimi contrattuali tempo per tempo vigenti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro Ai sensi della L. 863/84 gli Istituti possono assumere a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione per prestazioni di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro attivita’ lavorative ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore rispetto a quello contrattuale settimanaleordinario previsto dal presente Contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, potranno essere stipulati anche al fine del mese o dell'anno. La eventuale trasformazione dell'orario, ad eccezione di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; quella derivante dall'art. 54, deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dall'Ufficio Prov inciale del Lavoro. In tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo IIIcaso la retribuzione viene riproporzionata in ogni sua parte. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicatiindicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, oltre quanto previsto dall’artalla settimana, al mese e all'anno. 1, Copia del contratto deve essere inviata entro 30 gg. al competente Ufficio Provinciale del Lavoro. Le norme del presente TitoloContratto sono applicate al rapporto part-time in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso. Il trattamento economico, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 fatto salvo il rapporto proporzionale sara’ identico a quello previsto per cento del il personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino di pari livello e anzianita’, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonche’ indennita’ di contingenza. In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a 100 dipen- dentifronte di esigenze organizzative, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, I'lstituto potra’ chiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato; restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` parziale. Il personale part- time non potra’ usufruire di assistere genitoribenefici che comportino, coniuge o conviventea qualsiasi titolo, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa la riduzione del convenuto orario di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario lavoro o di laureapermessi aggiuntivi, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del I lavoratori part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` fruiranno di ferie alle stesse condizioni e per la medesima sui motivi stessa durata del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario full-time. Nei casi previsti dall'art. 54, la riduzione dell'orario e’ comunicata dal datore di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` al lavoratore con il tempo preavviso di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative 1 mese e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve prescinde dall'accordo iniziale fra le esigenze tecnico- organizzativeparti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio Il termine inglese significa tempo parziale. Il part-time è un lavoro subordinato che viene svolto per un orario ridotto rispetto a quello ordinario e per periodi predeterminati scelti nel corso della settimana, del mese e dell'anno. Tutte le lavoratrici subordinate possono svolgere lavoro part-time: ➢ le dirigenti ➢ le titolari di contratto a termine, d'inserimento e di apprendistato ➢ le socie di cooperative di produzione di lavoro Il part time può essere stabilito nel contratto di lavoro al momento dell'assunzione e può essere richiesto anche quando il rapporto di lavoro è già in corso. Si identificano come part-time tre forme di lavoro con orario parziale: ➢ part time "orizzontale" il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` viene svolto tutti i giorni ma con orario ridotto ➢ part time "verticale" l'orario di lavoro è distribuito in alcuni giorni della settimana o del mese ➢ part time "ciclico" le lavoratrici lavorano solo in alcuni periodi dell'anno Il Decreto Legislativo n. 276/2003 definisce che le parti (datore di lavoro e lavoratore subordinato) possono concordare clausole flessibili ed alla articolazione elastiche in merito alle variazioni temporali della prestazione di lavoro. Ciò significa che l’orario part-time, stabilito in precedenza, può essere cambiato anche per aumentare le ore di lavoro. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono le condizioni e le modalità secondo le quali il datore di lavoro può modificare l’orario part-time. In questo caso il datore di lavoro deve dare al lavoratore un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri caso di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economiciaumento delle ore lavorate, se compatibili con le sue partico- lari caratteristichedeve provvedere ad adeguare il compenso nella misura e nelle forme fissate dai contratti collettivi. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro ➢ Contratto a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. progetto Il contratto a progetto prevede un tipo di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscrittocollaborazione che si svolge senza vincolo di subordinazione. In esso devono essere indicatiLa collaborazione avviene nell’ambito di progetti specifici o di programmi di lavoro, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario determinati dal datore di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordategestiti in autonomia dal collaboratore. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a Il collaboratore deve garantire un risultato indipendentemente dal tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, impiegato ma nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mesecoordinamento con l’organizzazione del committente. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con Il “contratto a tempo parzialeprogetto” sostituisce le vecchie collaborazioni coordinate e continuative (xx.xx.xx) che, a parita` di mansionituttavia, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativesono ancora possibili nella Pubblica Amministrazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Inserimento

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio La Banca ed il dipendente possono concordare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della Banca, la trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time (con priorità per le richieste che il provengano da dipendenti in servizio). Il part-time è applicabile sia ai dipendenti con orario di lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` pieno (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed alla articolazione integrazioni della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad stessa) sia a coloro i quali abbiano già un orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) e richiedano o concordino di variare temporaneamente tale orario con superamento altra tipologia di part-time. La trasformazione temporanea dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro in part-time, concordata a tempo determinato, può avere una durata massima di 12 mesi (“l’Anno di Part-Time”) e, convenzionalmente, si intende per tale il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell’anno successivo. Pertanto, ogni trasformazione del regime orario in tempo parziale deve essere stipulato intervenuta successivamente al 1° ottobre sarà comunque efficace non oltre il 30 settembre dell’anno successivo. Alla scadenza dell’Anno di Part-Time, l’orario part-time concordato si prorogherà tacitamente per iscrittoperiodi di 12 mesi, salvo che non pervenga disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano almeno 2 mesi prima della scadenza. In esso devono caso di disdetta, al rapporto di lavoro tornerà ad essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, applicato automaticamente l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza - a tempo pieno ovvero a tempo parziale - già applicato al rapporto di lavoro del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, dipendente sino al primo Periodo di Part-Time. Resta inteso che la predetta proroga tacita dell’orario part-time non farà mai sorgere in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessatocapo al dipendente alcun diritto all’applicazione definitiva dello stesso orario part-time. Nell’ipotesi in cui la disdetta intervenga al di fuori dei termini temporali di cui sopra ovvero in cui il dipendente chieda il ripristino immediato dell’orario di lavoro già applicato al suo rapporto di lavoro sino al primo Periodo di Part-Time, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitorisarà valutata attentamente dalla Banca in relazione alla compatibilità della stessa con le proprie esigenze tecnico-organizzative, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino tenendo conto dell’eventuale disponibilità al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzionetrasferimento manifestata dal dipendente interessato. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino di rientro in servizio al limite massimo complessivo del 4 termine di periodi di astensione obbligatoria per cento del personale in forza a tempo pienomaternità/paternità, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-i dipendenti maturano il diritto ad ottenere il part time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzativeper i 2 anni successivi al rientro. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di La trasformazione del rapporto immediata dell’orario di lavoro sarà accordata dalla Banca su domanda (corredata da tempo pieno in rapporto specifica documentazione) del dipendente che: • sia affetto da patologia oncologica; • sia presente grave handicap ai sensi della legge 104/1992; • sia familiare di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, soggetto con handicap grave previsto dalla legge 104/1992; • il medico aziendale disponga la riduzione dell'orario di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesilavoro. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiestaBanca darà priorità alle domande inoltrate da dipendenti con le seguenti condizioni: • dipendenti con figli conviventi di età non superiore ad anni 13, con maggior riguardo per quelli di età inferiore e con numero maggiore di figli minori di 13 anni; • dipendenti che assistono disabili ai sensi della legge 104/1992; • motivi di salute dei dipendenti. A parità delle sopraindicate condizioni, si terrà conto dell'anzianità di servizio. Ha altresì diritto al part time il dipendente al quale manchino 3 anni alla pensione ed intenda passare le proprie conoscenze al collaboratore che sarà deputato a sostituirlo. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parzialesarà da sottoscrivere un apposito accordo da ratificarsi in sede protetta. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione tal caso il dipendente è tenuto ad avanzare richiesta di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio part time con un preavviso di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativealmeno 12 mesi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoroparti, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili continuità con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro positive esperienze ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti oggi avviate in termini di flessibilità degli orari di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornalieroriferimento ad alcune particolari tipologie di lavoratori, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il intendono confermare per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscrittoindeterminato full time al rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, la possibilità di accedere al part time orizzontale. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, Tale opportunità viene estesa fino al limite termine del 3 per cento mese di compimento del personale in forza a tempo pieno ovvero quarto anno di vita del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamentebambino, in funzione un’ottica di maggiore supporto ai dipendenti che affrontano la fase della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laureagenitorialità. Nel caso in cui entrambi i genitori del bambino siano dipendenti Aziendali, si conferma che tale possibilità potrà essere garantita unicamente ad uno dei due genitori. Con riferimento a tali lavoratori le parti ritengono prevedibile una riduzione oraria a quattro o a sei ore lavorative giornaliere (o a “mezza giornata” per i venditori), ferme restando le modalità di valutazione negativa da parte dell’azienda turnazione e di flessibilità vigenti in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentualeAzienda. Al termine del periodo di part time, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e esteso fino al limite massimo complessivo termine del 4 per cento mese di compimento del personale in forza a tempo pienoquarto anno di vita del bambino, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del il lavoratore rientrerà sul normale orario di avvalersi del part-time tenuto conto lavoro full time, ferma restando la possibilità di valutare congiuntamente, Azienda e lavoratore, anche alla luce delle esigenze tecnico tecnico/produttive/organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratorepossibilità di continuare ad operare con orario ridotto. In caso di trasformazione un numero di richieste superiori a quelle oggettivamente accoglibili in ragione delle necessità tecnico/produttive/organizzative dell’area di appartenenza, le parti stabiliscono sin d’ora di prevedere la prioritaria accettazione di quelle domande provenienti da lavoratori con il coniuge anch’esso impegnato in un’attività lavorativa fuori casa, da lavoratori con numero maggiore di figli minori di anni 8, da lavoratori con la residenza più lontana dal luogo/area di lavoro, da lavoratori con figli con problematiche di salute. In ogni caso, al fine di garantire la continuità lavorativa di tutte le aree aziendali, le parti si danno atto della possibilità di prevedere, a completamento dell’orario dei lavoratori part time e per tutto il periodo dello stesso, l’assunzione di lavoratori a part time a tempo determinato. L’Azienda e FAI-FLAI-UILA stipulanti il presente Accordo Integrativo hanno inoltre esaminato attentamente le situazioni riguardanti lavoratori con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti. Per tali tipologie di lavoratori, le Parti concordano sulla opportunità di valutare ciascun singolo caso con riferimento alle esigenze organizzative Aziendali e con la finalità di un corretto bilanciamento per il lavoratore del rapporto costo e beneficio di tale tipologia contrattuale, prevedendo in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx part time a sei ore giornaliere. La reversibilità di tale tipologia di orario dovrà essere concordata tra Azienda e lavoratore. Al fine di garantire il necessario equilibrio della forza lavoro da tempo pieno presente nelle diverse aree e realtà aziendali, le Parti convengono sull’opportunità di valutare congiuntamente ogni possibile soluzione al fine di soddisfare le richieste dei dipendenti garantendo contemporaneamente la salvaguardia delle imprescindibili esigenze tecnico/produttivo/organizzative aziendali. Le Parti confermano che tutti gli istituti legali e contrattuali verranno per i lavoratori part time riproporzionati come previsto dalla normativa vigente e in rapporto quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time. In via sperimentale, infine, le Parti concordano di estendere l’applicazione delle fattispecie di part time orizzontale previste nel presente capitolo per lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro a tempo parzialeindeterminato full time, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata cheal rientro dai periodi di astensione obbligatoria ovvero di congedo parentale, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto con gravi e documentati motivi di salute o con necessità contingenti di accudire familiari conviventi non autosufficienti, anche a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo parziale pre- vede indeterminato part time verticale, così come definite dagli accordi sindacali specifici di stabilimento. Si precisa che tutti gli istituti legali e contrattuali ivi previsti verranno riproporzionati in base alla prestazione lavorativa come previsto dalla normativa vigente e in quanto compatibili con la particolare modalità lavorativa del part time. I lavoratori suddetti accederanno così a un part time di tipo misto. Quale ulteriore azione tesa a favorire un graduale inserimento in Azienda delle lavoratrici madri e/o per favorire una prestazione pari ulteriore miglior conciliazione dei loro tempi di vita e di lavoro, le Parti intendono confermare che le stesse possano richiedere l’esenzione dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi partire dal compimento dei tre anni di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto vita del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativeproprio figlio.

Appears in 1 contract

Samples: Ipotesi Di Accordo

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che ore di lavoro supplementare così come definite nella Parte generale saranno compensate con una percentuale di incremento del 15% per le prestazioni eccedenti l'orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell'orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al primo capoverso del presente comma la percentuale di incremento sarà del 20%. Dette percentuali sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il t.f.r., così come previsto al 4° comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000, come successivamente modificato ed integrato. In parziale deroga a quanto sopra previsto, eventuali prestazioni eccedenti le ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno in ogni singola azienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente definite per il lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in essere a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` livello aziendale. A cadenza annuale le aziende e le strutture regionali/territoriali ed alla articolazione della aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, si incontreranno per un'analisi congiunta sulla modalità di utilizzo del lavoro supplementare. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro straordinario diurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti 4 ore di lavoro a straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o festivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore. In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le parti si danno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto alle pregresse discipline, scegliendo un'unica modalità di calcolo sia per le prestazioni straordinarie che notturne ed utilizzando per le stesse, quale unico riferimento, la retribuzione mensile così come definita nell'art. H14 con i minimi contrattuali tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti per tempo vigenti. Le parti si danno atto che la normativa di cui all’artsopra non ha superato gli accordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di straordinario. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di Al personale con contratto a tempo determinato per completare il normale funzioni direttive non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto all'art. 17, comma dell’art5, lett. 7a), Sezione quarta, Titolo IIID.Lgs. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativen. 66/2003.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs n. 61 del 2000 e del Dlgs n. 100 del 2001, si intende per part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal ccnl, che il lavoro verrà regolato a far data dall’entrata in vigore del ccnl come segue. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: gli elementi previsti dall’art. 9 del presente contratto la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario La prestazione di lavorolavoro part-time potrà svilupparsi verticalmente, orizzontalmente e nel modo cd. misto; il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in quanto appli- cato in rapporto relazione alle esigenze dell’impresa ed all’interesse aziendali e del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le sue partico- lari caratteristichemansioni svolte e/o da svolgere. Il lavoro L’azienda, ove proceda ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti assunzione di lavoro personale a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornalieroparziale, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti darà comunque priorità nella valutazione di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’aziendasopra, fino al limite del 3 per cento 3% del personale in forza a tempo pieno pieno, ovvero del 2 per cento 2% nelle aziende fino a 100 dipen- dentidipendenti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casimotivate dalla necessità di: – necessita` di a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` possibilità alternativa di xxxx- xxxxxxassistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di c) studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario universitario o di laurea. Nel All’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere stipulato formale patto scritto in ordine alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell’ambito della normativa prevista dall’art. 16 del ccnl, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 3 del Dlgs n. 61 del 2000. Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 61/2000, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale dandone preavviso alla RSU e ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e secondo il patto di cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui al terzultimo comma dell’art. 17. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzionecui sopra sarà elevata al 20%. Nelle ipotesi che Quanto sopra non rientrano si applica nei casi precedentemente indicati e fino di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’aziendaorizzontale, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentitaproduttive, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie nei casi e salvo comprovati impedimenti individualinei limiti di cui all’art. 16 del ccnl, è consentita la prestazione di la- voro lavoro eccedente l’orario ridotto concordato concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in conformita` ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 61 del 2000. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 17, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 20%. Qualora il limite massimo di cui sopra sia interamente utilizzato con riferimento all’anno di servizio, al 4º commalavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, dell’art. 5verrà riconosciuto, della legge 19 dicembre 1984in costanza delle esigenze che hanno giustificato l’utilizzo delle prestazioni supplementari nell’anno di riferimento, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, consolidamento nel rispetto dei limiti individuali proprio orario di lavoro di cui una quota fino al quarto 50% delle ore supplementari prestate nell’anno. Il consolidamento dovrà risultare da atto scritto e quinto comma dell’artil nuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui Nel rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il di tipo verticale le prestazioni di lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto sono disciplinate nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere presupposti e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per i lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori Le intese vigenti a tempo ridotto livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e si intendono comunque non cumulabili con la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per centodisciplina medesima. In caso di assunzione di personale relazione a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto quanto sopra le Parti potranno incontrarsi a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativelivello aziendale per valutarne l’applicazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.aib.bs.it

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che La disciplina di questo tipo di rapporto è quella prevista per il lavoro personale a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione pieno dal CCNL vigente, applicandosi ovviamente una riduzione proporzionale al trattamento retributivo complessivo. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 15.06.2015 n. 81, i lavoratori inquadrati ai sensi della prestazione Parte Terza (Sezione Prima), quelli del Back Office del Call Center di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri Vendita Parte Prima Sezione Terza Contact Center Operations e Coordinatori di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristicheTeam possono richiedere la modifica dell’attività lavorativa da full-time a part-time. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti I rapporti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’artsaranno attuati alle seguenti condizioni. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino passaggio al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione potrà essere presentata solo dai collaboratori con due anni di anzianità minima, per i quali sussistano particolari ragioni di ordine familiare quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi), ammalati o disabili ovvero che abbiano figli di età non superiore ai dieci anni o qualora sussistano gravi ed accertati motivi personali. e/o personale. L’accoglimento delle richieste, come sopra motivate ed adeguatamente comprovate, sarà subordinato alla compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Compagnia. I rapporti di lavoro a tempo parziale ammessi non potranno riguardare più del 14% 16% del personale di Parte Terza, Sezione Prima e di quello del Back Office del Call Center di Vendita Contact Center Operations9 e del 14% dei Coordinatori di Team. ai fini della determinazione della base di computo per il calcolo della percentuale che determina l’assegnazione all’orario part-time, si terrà conto anche dei contratti a tempo determinato. Dal computo di tale percentuale saranno esclusi i dipendenti che - ai sensi dell’ultimo comma della presente lettera A. abbiano optato irrevocabilmente per il rapporto di lavoro a part-time. Comunque detto accoglimento, laddove sussistano particolari e comprovate esigenze legate all’organizzazione del lavoro, verrà attuato entro quattro mesi dalla richiesta, purché il richiedente manifesti la propria disponibilità alla eventuale assegnazione a diverse mansioni equivalenti e/o a diversa unità organizzativa.10 In ogni caso, la durata del rapporto a tempo parziale non potrà essere inferiore a due anni. La richiesta di rientro a tempo pieno non sarà attuata ove il dipendente dimostri il perdurare di quelle o analoghe ragioni che avevano dato titolo alla concessione del rapporto a tempo parziale; in tal caso, il rapporto a tempo parziale - agli effetti qui considerati - si prorogherà per uno o più periodi di tempo pari a 40 ore settimanalidue anni. In alternativa, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi dipendente potrà altresì dichiarare irrevocabilmente di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione non volersi avvalere della retribuzione pari a quella dei lavoratori facoltà di rientro a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto , salvo il sopravvenire di nuovi e gravi motivi personali (ad esempio, stato di vedovanza, unico reddito) ovvero la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino disponibilità al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale rientro a tempo pieno e` riconosciuto il diritto in caso di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le rilevanti esigenze tecnico- organizzativeorganizzative aziendali.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Sulla Partecipazione Agli Utili 3.3.2006 44

Part-time. Nel settore del Terziario, Distribuzione e Servizi è consentito, ai lavoratori assunti a tempo parziale, su richiesta dell’azienda e con il consenso dei lavoratori, di superare l’orario di lavoro concordato (lavoro supplementare ) per un numero massimo di 120 ore annue comprensive di quelle già previste per lo stesso scopo del CCNL. Per i ratei di 13° e 14° mensilità, delle ferie e per quelli relativi ai permessi retribuiti, sarà corrisposta in busta paga una maggiorazione pari al 33% non assorbibili con altre maggiorazioni contrattuali. Le parti stipulanti convengono sul principio che ore supplementari effettuate nei periodi disciplinati al punto 3.4 dell’art. 3 del presente accordo concorreranno al calcolo del TFR e saranno retribuite con una maggiorazione pari al 33% per reintegrazione ratei mens. xxx.xx, ferie e rol + 60% di maggiorazione se supplementari festive e pari al 33% per reintegrazione ratei mens. xxx.xx, ferie e rol + 15% se supplementari notturne. La richiesta dell’azienda al dipendente potrà essere avanzata al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: inventari - breve assenza per malattia od infortunio di altro personale non programmabile (ivi compresi il titolare, ed i suoi collaboratori o soci) campagne promozionali, godimento ferie, allestimento per rinnovo esercizio, rifacimento del display e del lay-out, maggior lavoro per punte stagionali, eventi eccezionali e momentanea intensificazione delle attività lavorativa. Considerando i limiti alla durata della prestazione settimanale, mensile e annuale previsti dal contratto collettivo nazionale di LAVORO, LE PARTI VALUTATE LE REALI ESIGENZE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI RICONOSCONO LA PRESENZA DEL PROBLEMA E CONCORDANO DI VALUTARE CONGIUNTAMENTE NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI EVENTUALI DEROGHE. Nell’intento di individuare meccanismi incentivanti di avviamento al lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale indeterminato anche per coloro per i quali è riscontrabile una oggettiva difficoltà di inserimento le parti convengono di effettuare un primo inserimento per mesi 12 nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 863/84 per i contratti di formazione e lavoro. Tale inserimento viene applicato ai lavoratori che non abbiano in precedenza maturato esperienze specifiche nello stesso settore di attività e nella stessa mansione. Con cadenza semestrale le Associazioni categoriali dovranno far pervenire alla flessibi- lita` Commissione i dati sul numero di rapporti instaurati in base a tale disposizione suddivisi per qualifica. Nell’intento di individuare meccanismi incentivanti di avviamento al lavoro a tempo indeterminato anche per coloro per i quali è riscontrabile una oggettiva difficoltà di inserimento le parti convengono di effettuare un primo inserimento per mesi 12 nel rispetto dei criteri previsti dal comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 863/84 per i contratti di formazione e lavoro. Tale inserimento viene applicato ai lavoratori che non abbiano in precedenza maturato esperienze specifiche nello stesso settore di attività e nella stessa mansione o che presentano una ridotta capacità lavorativa. Con cadenza semestrale le Associazioni categoriali dovranno far pervenire alla Commissione i dati sul numero di rapporti instaurati in base a tale disposizione suddivisi per qualifica e per tipologia di invalidità. In ordine a particolari esigenze produttive ed alla articolazione della prestazione in deroga a quanto previsto dal CCNL, potranno essere concordate diverse distribuzioni di orario di lavoro, anche con superamento delle otto giornaliere e delle 40 ore ordinarie settimanali per un massimo di 16 settimane, nel rispetto delle limitazioni di legge . A fronte di tali diverse distribuzioni dell’orario di lavoro l’azienda riconoscerà, riposi compensativi nei periodi di minor intensità produttiva, (con recupero articolato in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa mezze giornate o giornate intere) entro il 31 luglio dell’anno successivo.. L’Azienda dovrà darne comunicazione alla Commissione Paritetica e ai dipendenti almeno 20 giorni prima della decorrenza, indicando il calendario annuale di superamento del normale orario ed all’interesse il programma di massima del lavora- tore ed amministrato secondo criteri successivo recupero. Le variazioni sostanziali sopravvenute al programma aziendale dovranno essere oggetto di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economiciulteriore comunicazione scritta. A tal fine le aziende dovranno presentare i progetti alla Commissione, se compatibili con le sue partico- lari caratteristicheper il tramite dell’Associazione Categoriale che li assiste, entro 20 giorni dalla data fissata per il suo inizio; nei successivi 7 giorni tali progetti verranno vistati dalla Commissione. Il presente punto g) non si ritiene applicabile alle aziende del settore commercio al dettaglio in corrispondenza delle festività natalizie. Per tali casi si applica quanto già previsto dal punto 3.4 dell'art. 3 del presente accordo. Soltanto in concomitanza con una delle seguenti ipotesi: - campagne promozionali e svendite stagionali; - allestimento per rinnovo, ristrutturazione o apertura di esercizio; - maggior lavoro per punte stagionali legate ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornalieraattività produttive e/o di servizi di particolare specificità (ad esempio confezionamento pacchi natalizi, settimanalecompilazione dichiarazione dei redditi/altre denunce annuali, mensile distribuzione sementi, ecc) le aziende potranno assumere personale a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto all’art. 23 della legge 56/87 ed annualein deroga a quanto previsto dall’art. Contratti 21 - parte prima del CCNL Terziario, Distribuzione e servizi, con un massimo di 6 unità per le aziende che occupano fino ad 8 addetti, 10 unità per aziende che occupano da 9 a 30 addetti e 15 unità per aziende da 31 a 50 addetti. Le aziende che intendono avvalersi del presente provvedimento sono tenute pena la decadenza, a richiedere il parere favorevole vincolante della commissione motivando la relativa istanza. La Commissione esprimerà il relativo parere entro i 10 giorni successivi. Istanze per rapporti a termine diversi dai casi sopra indicati saranno valutate dalla Commissione caso per caso. Le assunzioni a termine in applicazione dell’art. 21 - parte prima del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi non sottoposte alle deroghe sopra regolamentate, dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione scritta alla Commissione, come previsto dal CCNL. Il lavoratore per il quale sia richiesta l'assunzione a tempo determinato, nel caso avesse già prestato la propria opera nel triennio precedente presso la stessa azienda svolgendo le stesse mansioni, non sarà soggetto al periodo di prova. Per i lavoratori assunti a tempo determinato che svolgano una mansione per la quale il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda il passaggio automatico al livello di inquadramento superiore dopo 18 mesi di anzianità verrà considerata utile a tale maturazione l'intera somma dei singoli periodi di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto determinato svolti con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativestessa mansione.

Appears in 1 contract

Samples: www.ebitermo.it

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro Art. 15 È consentito stipulare contratti part-time, a titolo indicativo, in misura non superiore al 25% del numero dei dipendenti a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione pieno. La percentuale potrà essere modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato per iscritto e devono essere precisate il periodo di prova, la durata della prestazione di lavororidotta, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economicile funzioni assegnate, se compatibili con le sue partico- lari caratteristichela distribuzione dell’orario, la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico. Il personale part-time di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annualestraordinario entro 50 ore annue. Contratti In caso di part-time orizzontale è ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Il rifiuto delle prestazioni straordinarie non integrano gli estremi di giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro può mutare la collocazione temporale della prestazione con consenso del lavoratore e con atto scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e può prevedere la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laureapari qualifiche. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro passaggio da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parzialeparziale e viceversa non vi è obbligo di periodo di prova. Le parti concordano di verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole di attuazione del presente articolo Contratti di inserimento Art. 16 Il contratto di inserimento definirà le modalità esecutive di piani individuali di inserimento e di strutturazioni volte ad adeguare le competenze professionali dei lavoratori al contesto delle strutture in cui operano. Si applica il D.Lgs. 276/03 che prevede 24 mesi di contrattistica di inserimento per ciascun dipendente che ne ha i requisiti. Se il dipendente ha già svolto attività per più di 12 mesi nello stesso settore e con le medesime mansioni, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a detto periodo va scomputato dai 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione Il progetto deve prevedere 16 ore di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario formazione (su prevenzione, sicurezza, antinfortunistica, primo soccorso ecc..) accompagnate da fasi di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativeaddestramento.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Aziende Piccole E Medie Imprese (Pmi), Delle Societa’ Cooperative E Delle Aziende Artigiane Del Settore Abrasivi

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione parziale) si conviene che: L’Azienda con organico inferiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a contratti a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine nel limite di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro unità per ogni 25 dell’organico in servizio a tempo parziale deve essere stipulato indeterminato, con arrotondamento dell’eventuale residuo per iscrittodifetto fino allo 0.49 e per eccesso dallo 0.50. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ Presso ciascuna Azienda le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino non possono essere superiori al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento 20% del personale in forza servizio a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione. Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento; Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dai diretti interessati. ➢ per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave; ➢ per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli, genitori e soggetto componente la famiglia anagrafica gravemente ammalati; ➢ per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni ; ➢ motivi di studio per corsi di cui all’art.10 della richiesta Legge 20.5.1970 n.300 ; (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art.68 CCNL) ➢ motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore lavoratore, purchè nei limiti della percentuale prevista al punto a) anche al di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzativefuori dei mesi previsti e della graduatoria. L’aziendaI contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratoreanche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro part time a tempo parzialeindeterminato questo non viene più conteggiato tra i part time in essere. Nel caso in cui un part time venga concesso per almeno due anni, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata chein forza del primo e secondo punto della graduatoria, di norma questo non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato deve essere conteggiato tra i part time in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo IIIessere. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanalitutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` si fa rinvio al contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto dell’allegato E del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativeCCNL.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Integrativo Regionale Di Ii° Livello

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale Per quanto attiene alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in disciplina del rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornalieroparziale, di cui alla lettera C) dell’art. 4, Sezione Quarta – Titolo I, le parti hanno proceduto sia ad una semplificazione del testo contrattuale, ora ripartito secondo appositi paragrafi per facilitarne la lettura, ma inferiore soprattutto ad una sostanziale riformulazione del paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a quello contrattuale settimanaletempo parziale” ampliando i precedenti limiti di utilizzabilità da parte dei lavoratori. Quest’ultima modifica costituisce, potranno essere stipulati anche al fine insieme alle previsioni introdotte in materia di consentire regole di utilizzo individuale dei P.A.R., una risposta alle richieste sindacali di una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto flessibilità nell’interesse dei lavoratori finalizzata alla conciliazione dei tempi di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto vita e di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscrittofronte del significativo potenziamento degli strumenti di flessibilità realizzato a favore delle esigenze delle imprese e che illustreremo di seguito. In esso devono essere indicatiNello specifico, oltre quanto previsto dall’artl’accoglimento delle richieste di trasformazione a part- time viene declinata sulla base di specifici casi e condizioni a seconda della dimensione aziendale di appartenenza del lavoratore. 1Nel caso delle aziende con più di 100 dipendenti, del presente Titolo, l’orario nell’ambito di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino una percentuale massima di trasformazione a part-time ora fissata al limite del 3 per cento 4% del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 pieno, sono previste tre opzioni possibili sulla base delle specifiche motivazioni addotte dal lavoratore e debitamente documentate. La prima opzione, che costituisce la vera innovazione, consente ai lavoratori una trasformazione certa a part-time per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei le seguenti casimotivazioni sociali: – necessita` - necessità di assistere familiari (genitori, coniuge o convivente, figli, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` possibilità alternativa di xxxx- xxxxxx, assistenza) gravemente ammalati o portatori di handicap o handicap; - necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. Con la seconda opzione si ripropone la valutazione positiva della richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore interessato11 nel caso di: - necessità di assistere familiari conviventi che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendentitossico dipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` - necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario universitario o di laurea. Così come con la terza opzione si conferma l’accoglimento della richiesta motivata da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate in funzione delle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. Nel caso delle aziende fino a 100 dipendenti, salvo l’innalzamento della percentuale massima di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino trasformazione a part-time al limite massimo complessivo del 4 per cento 3% del personale in forza a tempo pieno, sono sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni che prevedevano solo due opzioni. Nel caso di richieste motivate sulla base delle casistiche già elencate, l’azienda valutera` l’accoglimento valuterà positivamente la richiesta in funzione della richiesta fungibilità del lavoratore mentre nel caso di avvalersi altre motivazioni l’accoglimento sarà valutato tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative. In base alle previgenti clausole contrattuali, qualora il datore di lavoro non accolga la richiesta del part-time tenuto conto delle per il superamento della soglia percentuale di trasformazione o per l’infungibilità del lavoratore, sarà svolto un confronto con la RSU finalizzato all’individuazione di un’eventuale soluzione mentre nel caso di valutazione negativa, in relazione alle esigenze tecnico organizzative. L’aziendaorganizzative dell’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui RSU potrà chiedere al datore di lavoro di essere informata circa i motivi del diniego mancato accoglimento della richiesta avanzata dal lavoratorerichiesta. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le proprie decisioni entro un tempo che è stato ridotto a 30 giorni dalla 11 In linea generale, la non fungibilità del lavoratore è valutabile in funzione delle mansioni, incarichi o posizioni ricoperte ovvero delle modalità di esecuzione della prestazione. presentazione della richiesta; in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parzialeriposta positiva, lo stesso potra` il part-time potrà anche avere una durata predeterminata chepredeterminata, di norma indicativamente non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore non superiore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In mesi salvo diverse specifiche condizioni stabilite in azienda, soprattutto se si considera che in tal caso e` consentita l’assunzione si potrà procedere, come espressamente previsto dalle norme contrattuali, all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato determinato, anch’esso parziale, per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino del lavoratore passato a quando l’interessato os- servera` il tempo part-time trattandosi di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione una ragione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro carattere sostitutivo di cui al quarto e quinto all’art. 1, comma dell’art1, del D.Lgs. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto n. 368 del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative2001.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Rinnovo 5 Dicembre 2012 Nota Illustrativa

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro Il numero dei lavoratori, a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale limitato, è fissato nella misura massima del 15%. Tale percentuale andrà calcolata sul personale full time equivalente in forza nelle unità organizzative (includendo tutti i nastri orari esistenti). in ragione della modulazione dei nastri orari, intendendosi per tali: • orario di lavoro a giornata (spezzato), • 1° turno 6.00-14.00 • 2° turno 14.00-22.00 • 3° turno 22.00-6.00 • ed altre formulazioni. le Parti si impegnano a perseguire un’omogenea redistribuzione della percentuale dei part-time sui nastri orari presenti in maniera tale che risultino distribuiti in maniera omogenea su ciascun nastro orario. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una attività di informazione ai lavoratori, un periodo di sperimentazione ed un’analitica valutazione dell’organizzazione del lavoro di ciascun stabilimento e dei vincoli dalla stessa determinati. nell’ambito dei turni la concessione dei part-time è strettamente vincolata al pieno bilanciamento dell’intero nastro orario, ovvero dell’intero orario di utilizzo impianti. La concessione dell’orario ridotto viene subordinata alla flessibi- lita` condizione che la prestazione part-time venga bilanciata in modo tale da consentire il normale e completo utilizzo dell’impianto o macchinario. nell’ambito degli orari a giornata, vengono individuate in una riunione semestrale dell’apposita commissione, i reparti/attività a bassa intensità di bilanciamento laddove deroghe sono consentite e organizzativamente non impattanti, e reparti ed attività ad alta intensità di bilanciamento laddove il singolo posto di lavoro deve essere gestito al fine del pieno utilizzo di impianti e macchinari o di presidio di attività accessorie alla articolazione della prestazione produzione o di servizio. il dipendente il cui rapporto di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economiciseguito a sua regolare domanda, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` deve accettare l’orario assegnato a cui consegue la firma del contratto. La reversibilità del rapporto da part time a full time non è di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, norma consentita se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conversione del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza rapporto a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore parziale. Tali richieste dovranno pervenire all’azienda nei medesimi termini previsti per la domanda di avvalersi accesso al part-time. l’assegnazione del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno viene effettuata per ciascun stabilimento in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi base alle regole e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro procedure di cui al quarto presente articolo e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi della misura massima di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e part-time ivi stabilita per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativeciascun nastro orario.

Appears in 1 contract

Samples: www.maglietteblu.it

Part-time. Le La prestazione individuale sarà fissata tra le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione in misura non inferiore a: - 12 ore nel caso di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, rispetto al normale orario settimanale, mensile ed annuale. Contratti ; - 52 ore nel caso di lavoro a tempo parziale orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale E' ammessa la stipula di contratti con superamento dell’orario normale giornaliero, ma un minimo inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche alle quantità sopra elencate per un numero massimo di lavoratori pari complessivamente al fine 10% dell'organico al 31.12 dell'anno precedente (con esclusione delle cooperative di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti tipo “B” di cui all’art. 51, Sezione quartaL. 381/91, Titolo IIIprevia verifica).Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. Il Sarà quindi valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore, relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale deve individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno 9 mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere stipulato per iscrittoricondotte alla previsione dell’art. In esso devono essere indicati5, oltre quanto previsto dall’art. 1c. 2, del presente TitoloD.lgs. 81/2015.è ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale. Le prestazioni supplementari potranno essere recuperate, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati 6 mesi successivi e fino al limite ad un massimo complessivo del 4 50% delle ore supplementari prestate. La maggiorazione per cento del personale in forza a tempo pienole ore supplementari, l’azienda valutera` l’accoglimento escluse quelle recuperate, è pari la 27% della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in retribuzione oraria.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, secondo la disciplina legale e contrattuale xxxxxxx.Xx datore di lavoro giorna- lieropuò variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile, settimanale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’artcollocazione temporale. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.Nei rapporti di lavoro a tempo parziale pre- vede che non prevedono una prestazione pari a 40 ore settimanalidurante l’intero anno, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione possono essere stabilite anche clausole elastiche per la variazione in aumento della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui durata della prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, lavorativa.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non mese riguardante un orario complessivo superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 10 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per centole sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le esigenze tecnico- organizzativeore previste dal contrattoindividuate per ogni giornata interessata.

Appears in 1 contract

Samples: www.abcdeidiritti.it

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` può costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristichelavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornalierapotrà essere di tipo orizzontale, settimanaleverticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; è di tipo verticale quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, mensile ed annualedel mese, o dell’anno; è di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settima, del mese o dell’anno. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ar- gomento sara` ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo IIIesame congiunto con la Rappresentanza sindacale aziendale. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario indicati la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’annoall’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonche´ nonché le al- tre altre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative. Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati richiamato decreto legislativo ha anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto introdotto ulteriori modifiche sulla previgente normativa ai contratti di lavoro a tempo parziale. È necessario, lo stesso potra` pertanto, rivedere l’intero capitolo relativo al part-time, così come regolato nell’art.3 del contratto, in particolare regolamentando il regime delle prestazioni supplementari e prevedendo il diritto del giornalista dipendente di ottenere per periodi predeterminati e per particolari causali il passaggio del proprio contratto dal tempo pieno al tempo parziale. Situazioni di crisi Nei casi di crisi aziendali per i quali le aziende intendano ricorrere all’utilizzo degli ammortizzatori sociali secondo le disposizioni previste dall’allegato D si rende necessario precisare che: a)devono essere prioritariamente utilizzati quegli ammortizzatori che garantiscono maggiori benefici ai lavoratori interessati e alle aziende; b) la prestazione multimediale così come regolata dall’art.4 non può essere resa a favore di testate e aziende in crisi con personale giornalistico in cigs; c) nel periodo di permanenza in cigs deve ritenersi automaticamente sospeso il vincolo di esclusiva per i giornalisti interessati; d) in presenza di stato di crisi con conseguente personale giornalistico in cigs deve essere previsto l’automatico blocco del turn over in tutte le testate, comprese quelle multimediali, edite dall’azienda o da imprese controllate dalla stessa proprietà, finalizzato al rientro in produzione dei giornalisti in cigs. 4) Nuovi media Lavoro nei giornali elettronici I risultati della sperimentazione, protrattasi per l’intero quadriennio, dell’allegato N) del contratto collettivo, con il quale le parti hanno inteso introdurre una specifica provvisoria regolamentazione del lavoro giornalistico nelle testate elettroniche hanno dimostrato, anche avere durata predeterminata chein considerazione del numero irrisorio di giornalisti coinvolti, che non sussistono reali differenze nella prestazione lavorativa e che di norma non sara` inferiore a 6 mesi le aziende interessate, per una migliore agibilità nell’organizzazione complessiva del lavoro, preferiscono ricorrere all’applicazione integrale del Cnlg. Per queste considerazioni si chiede l’abolizione dell’allegato N e su- periore a 24 mesila relativa inclusione nell’art.1 dei "giornali elettronici", con la previsione dell’automatico passaggio al relativo trattamento contrattuale e riconoscimento dell’anzianità pregressa di coloro ai quali al momento dell’entrata in vigore del nuovo contratto risultasse applicato l’allegato N. 5) Lavoro autonomo La figura del giornalista freelance, inteso sia come collaboratore autonomo coordinato e continuativo (xx.xx.xx.), sia come libero professionista ha ormai acquisito una dimensione di centralità nel sistema produttivo dell’informazione. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita Nell’ultima rinnovazione contrattuale è stata abbozzata con "l’accordo collettivo nazionale" una prima regolamentazione delle prestazioni lavorative in regime di autonomia. Si rende ormai indifferibile un ampliamento delle garanzie e dei diritti che devono presiedere all’esercizio del lavoro autonomo. In particolare, si chiede di prevedere: a) nei casi di singola prestazione professionale, il compenso concordato deve essere erogato entro 45 30 giorni dalla richiestaconsegna dell’articolo e deve prescindere dalla sua pubblicazione. b) Ai collaboratori coordinati e continuativi deve essere garantita la copertura dell’assicurazione infortuni così come prevista dagli artt.38 e seguenti del Cnlg. c) Il compenso dei freelance e dei xx.xx.xx. deve essere maggiorato delle quote di contribuzione previdenziale (gestione separata INPGI e Fondo di Previdenza Complementare) e della quota di contribuzione assistenziale (Casagit), già prevista a carico delle aziende per i lavoratori subordinatid) In tal caso presenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa l’azienda deve essere tenuta, così come previsto nel regime generale, al versamento della contribuzione complessiva alla gestione separata dell’Inpgi. e` consentita l’assunzione ) obbligo di personale con contratto copertura assicurativa e delle spese legali, a tempo determinato carico dell’azienda committente, per completare il normale orario di lavoro giorna- lieroeventuali danni da responsabilità civile, settimanalederivanti dall’oggetto della prestazione. Si chiede, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individualiinoltre, la definizione di un tariffario delle prestazioni autonome rapportato alla specificità della prestazione (notizia, articolo, inchiesta) e al mezzo di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º commadiffusione (quotidiani, dell’artperiodici, giornali elettronici). 5, I compensi dovranno essere maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali. Esplicitare che i diritti contrattuali dei free-lance e dei xx.xx.xx. sono tutelati dal comitato o dal fiduciario di redazione della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativetestata.

Appears in 1 contract

Samples: www.primaonline.it

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul L’auspicio relativo alla generalizzazione e al significativo sviluppo del part time nel settore del credito è rimasto tale. Sono maturi i tempi per rivedere nel contratto la percentuale obbligatoria di accoglimento delle domande di part time per tutto il personale, Quadri Direttivi inclusi, da 1 ogni 30 a 1 ogni 20, estendendo tale computo anche all’eventuale frazione e rivedendo in senso sociale la graduatoria per l’accoglimento del part time. In relazione all’effettività del “principio di non discriminazione“ va superata la deroga prevista all’art. 106, ultimo comma, e, segnatamente per il part time, all’art. 6 dell’Allegato E in materia di criterio di prevalenza e continuità; per quanto riguar- da la formazione, va modificata la formula che prevede che essa non sia retribuita, nel caso in cui il lavoro corso cada fuori dall’orario della lavoratrice o del lavoratore part time; va estesa anche ai part time la facoltà di elasticità di orario prevista dall’art. 119, fino a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale trenta minuti. Va infine modificato l’art. 8 dell’allegato E equiparando il trattamento degli avanzamenti automatici dei lavoratori part time con quelli a tem- po pieno. Occorre prevedere, anche alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoroluce delle recenti disposizioni legislative, in quanto appli- cato in rapporto alle che le clausole elastiche siano su base volontaria, strettamente collegate a specifiche esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili organizzative concordate aziendalmente con le sue partico- lari caratteristicherappresentanze sinda- cali. In questo caso sarà necessario individuare una specifica indennità che verrà erogata per tutto il tempo di prestazione diversa da quella ordinaria, precedente- mente concordata. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annualebuono pasto va erogato integralmente quando l’orario comprende la pausa e proporzionalmente per gli altri casi. Contratti di lavoro La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso part time devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale prestare il loro consenso in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda missioni, trasferimenti, distacchi, nel caso in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto cui le distanze superino la possibilità di un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratorependolarismo giornaliero. In caso di trasformazione del rapporto assenza per maternità, il trattamento economico va erogato incremen- tando l’importo riproporzionato di una percentuale variabile in relazione all’orario di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesiprestato. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiesta. In tal caso e` consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale A minor orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta corrisponde una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativepercentuale supe- riore.

Appears in 1 contract

Samples: web.mclink.it

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi Viene innalzata fino al 10% su base giornalieravolontaria, settimanale, mensile ed annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma tenendo conto della fungibilità del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- denti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore lavoratore interessato, la richiesta soglia per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei parziale, in forma verticale o mista, nonché in forma orizzontale con prestazione lavorativa giornaliera anche superiore alle 4 ore. La durata del contratto part-time potrà essere di norma predeterminata in un periodo non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi, eventualmente rinnovabili. I dipendenti in part-time, con prestazione fino a 6 ore giornaliere, potranno non effettuare la pausa mensa. In aggiunta a quanto previsto dal CCNL verranno agevolate le seguenti casicategorie: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i Genitori con figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento 14° anno d’età Lavoratori che utilizzano la legge 104 Lavoratori con una distanza dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto residenza/domicilio superiore ai 30 km dalla sede di lavoro da tempo pieno Categorie fragili e/o con malattie invalidanti previste dal vigente CCNL Viene istituita la banca ore solidale, in rapporto ambito del Gruppo Leonardo e delle società controllate, sarà consentita su base volontaria, la cessione delle ferie e dei PAR tra dipendenti appartenenti alla stessa società, Divisione o sito nei confronti delle lavoratrici e lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni: Lavoratrici/ori che per casi gravi necessitano di lavoro a tempo parzialeassistere i figli e/o genitori e/o coniuge e/o convivente ai sensi della legge 76/2016, lo stesso potra` anche avere durata predeterminata che, per cure mediche costanti previa presentazione di norma non sara` inferiore a 6 mesi e su- periore a 24 mesiidonea certificazione Termine del periodo di malattia con comporto lungo. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiestafruizione individuale non potrà eccedere complessivamente n.40 giorni. In tal caso e` consentita l’assunzione All’esaurimento di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, questa donazione permanendo i presupposti la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863richiesta potra essere rinnovata. La deroga e` consentitacessione riguarderà le quote di PAR accantonate in conto ore e le ferie residue anni precedenti salvo diverse intese a livello locale. L’azienda contribuirà con una quota del 15% del versato dai lavoratori. Al 31 dicembre di ogni anno della vigenza dell’accordo, secondo il principio le ore accantonate nella BOS, non utilizzate, rientreranno nella disponibilità dei cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pari a 40 retribuzione equivalente delle ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei lavoratori a tempo pieno. Per i lavoratori a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativecedute.

Appears in 1 contract

Samples: Premio Di Risultato

Part-time. Le parti stipulanti convengono sul principio che il lavoro a tempo parziale puo` costituire uno strumento funzionale alla flessibi- lita` ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto appli- cato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavora- tore ed amministrato secondo criteri di proporzionalita` diretta di tutti gli istituti normativi ed economici, se compatibili con le sue partico- lari caratteristiche. Il lavoro ad orario ridotto potra` svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile ed annuale. Contratti L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine mediante assunzioni o mediante trasformazioni di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; tale ar- gomento sara` oggetto di discussione nell’incontro previsto al dodice- simo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, Sezione quarta, Titolo III. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicati, oltre quanto previsto dall’art. 1, del presente Titolo, l’orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonche´ le al- tre eventuali condizioni concordate. L’azienda, fino al limite del 3 per cento del personale in forza rapporti a tempo pieno ovvero del 2 per cento nelle aziende fino a 100 dipen- dentisu richiesta dei dipendenti, valutera` positivamente, in funzione della fungibilita` del lavora- tore interessato, la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nei seguenti casi: – necessita` di assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e altri familiari conviventi senza alcuna possibilita` alternativa di xxxx- xxxxxx, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; – necessita` di accudire i figli fino al compimento dei sette anni; – necessita` di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma uni- versitario o di laurea. Nel caso di valutazione negativa da parte dell’azienda in rela- zione alla infungibilita` o allo scostamento dalla suddetta percentuale, sara` svolto un confronto con la Rappresentanza sindacale unitaria per individuare una idonea soluzione. Nelle ipotesi che non rientrano nei casi precedentemente indicati e fino al limite massimo complessivo del 4 per cento superare però il 30% del personale in forza a tempo pieno, l’azienda valutera` l’accoglimento della richiesta del lavoratore di avvalersi del part-time tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative. L’azienda, su richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria, informera` la medesima sui motivi del diniego della richiesta avanzata dal lavoratore. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in con rapporto di lavoro a tempo parzialepieno e indeterminato. Il rapporto di lavoro part-time deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di tale atto deve essere inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. Previo accordo tra le parti, lo stesso potra` anche avere il rapporto part-time può essere trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la durata predeterminata che, di norma della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: – part-time orizzontale: la prestazione viene effettuata in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per un orario settimanale non sara` inferiore a 6 mesi 12 ore; – part-time verticale o ciclico: la prestazione viene effettuata a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; – part-time week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e su- periore a 24 mesigli altri giorni festivi. La relativa comunicazione all’interessato sara` for- nita entro 45 giorni dalla richiestaPer eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di incompatibilità con altri rapporti di lavoro stipulati, nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. In tal caso e` consentita l’assunzione tale ipotesi, si procede al recupero delle ore di lavoro supplementare effettuate in altre giornate salvo diverse intese tra le parti. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giorna- liero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l’interessato os- servera` il tempo di lavoro parziale. In riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive e` consentita, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unita- rie e salvo comprovati impedimenti individuali, la prestazione di la- voro eccedente l’orario ridotto concordato in conformita` al 4º comma, dell’art. 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863. La deroga e` consentita, secondo il principio di proporzionalita` diretta, nel rispetto dei limiti individuali di lavoro di cui al quarto e quinto comma dell’art. 7, Sezione quarta, Titolo III. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro a tempo parziale pre- vede una prestazione pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. I dipendenti che adottano la modalità del part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato sara` contenuto nei limiti massimi di 2 ore giorna- liere e 8 ore settimanali e verra` riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella dei quello che spetta ai lavoratori a tempo pieno. I dipendenti, invece, che adottano la modalità del part-time verticale o ciclico, o la modalità del part-time week end, hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Per i lavoratori l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, considerando le peculiarità del rapporto di lavoro qui disciplinato con riferimento alla durata e alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo ridotto la cui prestazione e` inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato e` consen- tito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantita` mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel mese. Tale lavoro xxxx` compensato da una maggiorazione del 10 per cento. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e` riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parita` di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzativepieno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro