Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Part-time. È ammesso La Federazione e le Banche di Credito Cooperativo sono tenute, entro 15 giorni dalla richiesta delle XX.XX. stipulanti il ricorso al contratto presente CIR a verificare in apposito incontro eventuali richieste di prestazioni di lavoro part-timead orario ridotto avanzate dai dipendenti e non accolte dalle rispettive Banche di Credito Cooperativo. Ferma restando la previsione di cui all’art. 2, ai sensi degli arttcomma 1, allegato E al c.c.n.l. 4 e segg21.12.2007, per l’accoglimento delle richieste di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale si terrà conto della seguente regolamentazione i cui destinatari sono i lavoratori (quadri direttivi appartenenti alle aree professionali) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente contratto. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro In caso di richieste di trasformazione da tempo pieno a part-time costituisce un eccedenti i limiti di accoglimento obbligatori, presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratoreparziale. Le ore richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale ogni anno; di fattoconseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio. La graduatoria può essere consultata, maggiorata a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati. La graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di una seguito indicato: • per assistenza a figli o affidati portatori di handicap • per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori, nonché a familiari conviventi e risultanti dallo stato anagrafico, gravemente ammalati • per necessità di accudire a figli di età inferiore a 16 anni • motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300 (in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 c.c.n.l.) • motivi personali Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti dal vigente c.c.n.l. e secondo l’ordine della graduatoria. Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale pari contrattualmente definita anche al 25%di fuori dei mesi previsti e della graduatoria. Il personale con lavoro I contratti a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari cui al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni durata massima di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte due anni, anche allo scopo di famigliaconsentire avvicendamenti nel beneficio. In costanza caso di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale indeterminato questo non viene più conteggiato tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data essere. Sono altresì esclusi dal computo dei contratti part- time in essere ai fini della verifica del limite di stipula del presente contrattotrasformazione di cui al vigente c.c.n.l. quei contratti part-time di dipendenti affetti da patologie oncologiche, il cui contratto ovvero beneficiari dei permessi ex l. 104/1992 perché portatori di assunzione non preveda l’adozione della clausola elasticahandicap grave o perché assistono familiari che versino in tali condizione fisica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni e che siano stati concessi agli stessi per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienotali causali.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto 1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni gli Enti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno. Dette assunzioni si ef- fettuano in presenza dei presupposti e delle modalità previste dall’articolo relativo alle assunzioni.
2. Su accordo delle Parti risultante da atto scritto, é ammessa la trasformazione del rap- porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Le domande relative alla suddetta trasformazione vanno presentate all’Ente secondo le modalità da definire in sede di contrattazione regionale o, in subordine, di Ente, con priorità per le richieste motivate da gravi motivi di salute o di famiglia.
3. II rapporto di lavoro part-time, ai sensi degli artttime deve essere stipulato per iscritto. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro La mancanza della forma scritta trasforma il contratto part-time costituisce un in contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario full time.
4. L’orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto lavoro, convenuto tra le Parti, deve risultare da atto scritto, con precisazio- ne delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell’orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fatte salve le clausole di elasticità concor- date tra le Parti interessate. L’instaurazione Per il personale assunto a part-time è ammesso, oltre l’orario settimanale concordato:
a) il lavoro supplementare, previo consenso del rapporto lavoratore, nella misura massima dell’orario settimanale;
b) il lavoro straordinario, previo consenso del lavoratore, nella misura massima di 2 ore giornaliere.
5. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part-time concordate é ammesso fino alla concorrenza dell’orario convenzionale, e comunque non oltre le 8 ore giorna- liere, e viene retribuito come completamento d’orario.
6. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre il giustificato motivo di licenziamen- to.
7. Su richiesta del lavoratore dipendente, il lavoro supplementare, che sia effettuato con modalità ripetitive o per periodi pari o superiori ai sei mesi nell’arco dell’anno formati- vo, é assorbito e consolidato nell’orario settimanale ordinario individuale, con esclu- sione dei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
8. La disponibilità a tempo parziale è stipulato svolgere l’attività lavorativa con le modalità di variazione temporale, comporta a favore del lavoratore una maggiorazione della retribuzione mensile globa- le in forma scritta atto non inferiore al 15%. Percentuali maggiori, modalità di attuazione periodi e priorità vengono definite dalla contrattazione regionale o, in subordine, di Ente. La va- riazione temporale deve indicare essere comunicata al lavoratore con almeno 5 giorni di anti- cipo.
9. II lavoratore ha la durata della prestazione lavorativafacoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione temporale prevista dal comma 8, la collocazione temporale dell'orario quando ricorrano comprovati motivi di lavoro con riferimento al giornofamiglia, alla settimanadi salute, al mese di formazione o all’annodi altra attività lavorativa subordinata o autonoma; in ogni caso occorre che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla data del consenso previo preavviso di 1 mese.
10. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativadel dipendente a part-time, con riferimento fatto salvo il rapporto proporzio- nale, é identico a tutte le competenze spettanti al quello previsto per il personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno appartenente alla stessa area di pari li- vello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e allo stesso livello retributivoperiodiche complessive. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro II perso- nale dipendente a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativafruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time.
11. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la La eventuale trasformazione del rapporto stesso dell’orario da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-full time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - , a richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scrittodegli in- teressati, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la ha priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifichele stesse funzioni. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione Tale diritto si applica in tutte le Istituzioni Formative di uno stesso Ente, nel rispetto delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno mo- dalità definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienocontrattazione regionale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Part-time. È ammesso L’auspicio relativo alla generalizzazione e al significativo sviluppo del part time nel settore del credito è rimasto tale. Sono maturi i tempi per rivedere nel contratto la percentuale obbligatoria di accoglimento delle domande di part time per tutto il ricorso al contratto personale, Quadri Direttivi inclusi, da 1 ogni 30 a 1 ogni 20, estendendo tale computo anche all’eventuale frazione e rivedendo in senso sociale la graduatoria per l’accoglimento del part time. In relazione all’effettività del “principio di lavoro part-non discriminazione“ va superata la deroga prevista all’art. 106, ultimo comma, e, segnatamente per il part time, all’art. 6 dell’Allegato E in materia di criterio di prevalenza e continuità; per quanto riguar- da la formazione, va modificata la formula che prevede che essa non sia retribuita, nel caso in cui il corso cada fuori dall’orario della lavoratrice o del lavoratore part time; va estesa anche ai sensi part time la facoltà di elasticità di orario prevista dall’art. 119, fino a trenta minuti. Va infine modificato l’art. 8 dell’allegato E equiparando il trattamento degli arttavanzamenti automatici dei lavoratori part time con quelli a tem- po pieno. 4 e seggOccorre prevedere, anche alla luce delle recenti disposizioni legislative, che le clausole elastiche siano su base volontaria, strettamente collegate a specifiche esigenze organizzative concordate aziendalmente con le rappresentanze sinda- cali. del decreto legislativo 15 giugno 2015In questo caso sarà necessario individuare una specifica indennità che verrà erogata per tutto il tempo di prestazione diversa da quella ordinaria, n. 81 e successive modifiche ed integrazioniprecedente- mente concordata. Il lavoro part-buono pasto va erogato integralmente quando l’orario comprende la pausa e proporzionalmente per gli altri casi. La lavoratrice e il lavoratore a part time costituisce devono prestare il loro consenso in caso di missioni, trasferimenti, distacchi, nel caso in cui le distanze superino la possibilità di un contratto individuale pendolarismo giornaliero. In caso di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giornoassenza per maternità, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata va erogato incremen- tando l’importo riproporzionato di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni variabile in relazione all’orario di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla leggeprestato. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con A minor orario corrisponde una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienopercentuale supe- riore.
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Samples: Contratto Per La Valorizzazione Delle Lavoratrici E Dei Lavoratori
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ rispetto al successivo art. 46 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati:
a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al giornotempo pieno, alla è prevista in relazione all’orario normale giornaliero;
b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, al del mese e all’annoo dell’anno;
c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi Al personale con rapporto di quanto previsto dall’artlavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 2010% delle ore settimanali concordatedella durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può svolgere effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo previsto dalla leggedel 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e normativo allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del personale lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è riproporzionato in ragione della ridotta entità della comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativagiornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche clausole: • flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; • elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della sua duratadurata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Part-time. È ammesso La Banca ed il ricorso al contratto dipendente possono concordare, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative della Banca, la trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time, time (con priorità per le richieste che provengano da dipendenti in servizio). Il part-time è applicabile sia ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dipendenti con orario di lavoro a tempo pieno (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa integrazioni della stessa) sia a coloro i quali abbiano già un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta (da lettera di assunzione come da successive modifiche ed integrazioni della stessa) e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario richiedano o concordino di lavoro variare temporaneamente tale orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme altra tipologia di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore La trasformazione temporanea dell’orario di lavoro in part-time, concordata a tempo determinato, può avere una durata massima di 12 mesi (“l’Anno di Part-Time”) e, convenzionalmente, si intende per tale il periodo intercorrente tra il 1° ottobre e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XXil 30 settembre dell’anno successivo. aziendaliPertanto, ogni trasformazione del regime orario in tempo parziale intervenuta successivamente al 1° ottobre sarà comunque efficace non oltre il 30 settembre dell’anno successivo. Qualora la variazione venga richiesta dal datore Alla scadenza dell’Anno di lavoroPart-Time, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale l’orario part-time in servizio alla data concordato si prorogherà tacitamente per periodi di stipula del presente contratto12 mesi, il cui contratto salvo che non pervenga disdetta da una delle parti a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano almeno 2 mesi prima della scadenza. In caso di assunzione non preveda l’adozione della clausola elasticadisdetta, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il al rapporto di lavoro tornerà ad essere applicato automaticamente l’orario di lavoro - a tempo pieno ovvero a tempo parziale prevede - già applicato al rapporto di lavoro del dipendente sino al primo Periodo di Part-Time. Resta inteso che la predetta proroga tacita dell’orario part-time non farà mai sorgere in capo al dipendente alcun diritto all’applicazione definitiva dello stesso orario part-time. Nell’ipotesi in cui la disdetta intervenga al di fuori dei termini temporali di cui sopra ovvero in cui il dipendente chieda il ripristino immediato dell’orario di lavoro già applicato al suo rapporto di lavoro sino al primo Periodo di Part-Time, la richiesta sarà valutata attentamente dalla Banca in relazione alla compatibilità della stessa con le proprie esigenze tecnico-organizzative, tenendo conto dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dal dipendente interessato. Nelle ipotesi di rientro in servizio al termine di periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità, i dipendenti maturano il diritto ad ottenere il part time per i 2 anni successivi al rientro. La trasformazione immediata dell’orario di lavoro sarà accordata dalla Banca su domanda (corredata da specifica documentazione) del dipendente che: • sia affetto da patologia oncologica; • sia presente grave handicap ai sensi della legge 104/1992; • sia familiare di soggetto con handicap grave previsto dalla legge 104/1992; • il medico aziendale disponga la riduzione dell'orario di lavoro. La Banca darà priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto alle domande inoltrate da dipendenti con le seguenti condizioni: • dipendenti con figli conviventi di età non superiore ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articoloanni 13, con particolare riferimento al principio maggior riguardo per quelli di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno età inferiore e lavoratori a tempo parzialecon numero maggiore di figli minori di 13 anni; • dipendenti che assistono disabili ai sensi della legge 104/1992; • motivi di salute dei dipendenti. A parità delle sopraindicate condizioni, si rinvia terrà conto dell'anzianità di servizio. Ha altresì diritto al D.lgspart time il dipendente al quale manchino 3 anni alla pensione ed intenda passare le proprie conoscenze al collaboratore che sarà deputato a sostituirlo. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioniIn tal caso sarà da sottoscrivere un apposito accordo da ratificarsi in sede protetta. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, In tal caso il dipendente è tenuto ad avanzare richiesta di part time con riferimento alla durata ed alle modalità un preavviso di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoalmeno 12 mesi.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto Ai sensi della L. 863/84 gli Istituti possono assumere a tempo parziale per prestazioni di lavoro part-timeattivita’ lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, ai sensi degli arttdel mese o dell'anno. 4 e seggLa eventuale trasformazione dell'orario, ad eccezione di quella derivante dall'art. 54, deve avvenire su accordo delle parti risultante da atto scritto convalidato dall'Ufficio Prov inciale del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioniLavoro. In tale caso la retribuzione viene riproporzionata in ogni sua parte. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale distribuzione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’annoe all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 gg. al competente Ufficio Provinciale del Lavoro. Le norme del presente Contratto sono applicate al rapporto part-time in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso. Il trattamento economico è economico, fatto salvo il rapporto proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento sara’ identico a tutte le competenze spettanti al quello previsto per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area di pari livello e allo stesso livello retributivoanzianita’, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonche’ indennita’ di contingenza. Ai sensi In riferimento all'art. 4, L. 863/84, le parti riconoscono che, a fronte di quanto previsto dall’art. 6esigenze organizzative, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro I'lstituto potra’ chiedere ai lavoratori a tempo parziale può svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, concordato; restano esclusi i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando lavoratori che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile hanno chiesto la trasformazione del rapporto stesso di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il personale part- time non potra’ usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto orario di lavoro o di permessi aggiuntivi, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. I lavoratori part-time a tempo pieno fruiranno di ferie alle stesse condizioni e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di partper la stessa durata del personale con contratto full-time. È prevista inoltre Nei casi previsti dall'art. 54, la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del riduzione dell'orario e’ comunicata dal datore di lavoro al lavoratore con il preavviso di 1 mese e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per prescinde dall'accordo iniziale fra le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoparti.
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Part-time. È ammesso il ricorso al contratto Possono essere stipulati diversi tipi di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro rapporto part-time costituisce un contratto individuale come di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario seguito riportati:
a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro previsto dall’ art. 46 lavoro, rispetto al giornotempo pieno, alla è prevista in relazione all’orario normale giornaliero;
b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’annodell’anno;
c) part-time ciclico: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore Al personale con rapporto di lavoro supplementare possono a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato e nel limite del tempo pieno, nella misura massima del 2010% delle ore settimanali concordatedella durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare le prestazioni supplementari richieste, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale assunto con contratto part-time a tempo determinato ed orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario e non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale può svolgere effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo previsto dalla leggedel 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese, e da utilizzare nell’arco della settimana. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fattoglobale, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il trattamento economico consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e normativo del personale straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. Le cause obiettive che possono richiedere lavoro supplementare sono: - esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è riproporzionato in ragione della ridotta entità della comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativagiornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Tale atto dovrà essere convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione clausola elastica secondo le seguenti condizioni e modalitàmodalità : Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). ; Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità di denuncia della clausola elastica ai sensi del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiestaD.lgs n. 100/2001; - preavviso di 2 10 gg. del datore di lavoro e .; - informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore Lo svolgimento del rapporto di lavorolavoro a tempo parziale con clausola elastica, la prestazione verrà compensata con comporta una maggiorazione della retribuzione oraria normale pari al 5% per il periodo di svolgimento del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla leggelavoro in orario diverso da quello inizialmente pattuito. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione d’assunzione non preveda l’adozione della di clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto di apposito accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendalescritto con il lavoratore. Per tutto quanto non espressamente disciplinato specificatamente previsto dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed in particolare al D.lgs. n. 81/2015 61 del 25.2.2000 e al D.lgs. n. 100/2001 e successive modifiche e/o ed integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.;
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Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, Per quanto attiene alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato parziale, di cui alla lettera C) dell’art. 4, Sezione Quarta – Titolo I, le parti hanno proceduto sia ad una semplificazione del testo contrattuale, ora ripartito secondo appositi paragrafi per facilitarne la lettura, ma soprattutto ad una sostanziale riformulazione del paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” ampliando i precedenti limiti di utilizzabilità da parte dei lavoratori. Quest’ultima modifica costituisce, insieme alle previsioni introdotte in forma scritta materia di regole di utilizzo individuale dei P.A.R., una risposta alle richieste sindacali di una maggiore flessibilità nell’interesse dei lavoratori finalizzata alla conciliazione dei tempi di vita e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a fronte del significativo potenziamento degli strumenti di flessibilità realizzato a favore delle esigenze delle imprese e che illustreremo di seguito. Nello specifico, l’accoglimento delle richieste di trasformazione a part- time viene declinata sulla base di specifici casi e condizioni a seconda della dimensione aziendale di appartenenza del lavoratore. Nel caso delle aziende con più di 100 dipendenti, nell’ambito di una percentuale massima di trasformazione a part-time ora fissata al 4% del personale in forza a tempo pieno appartenente alla stessa area pieno, sono previste tre opzioni possibili sulla base delle specifiche motivazioni addotte dal lavoratore e allo stesso livello retributivodebitamente documentate. Ai sensi La prima opzione, che costituisce la vera innovazione, consente ai lavoratori una trasformazione certa a part-time per le seguenti motivazioni sociali: - necessità di quanto assistere familiari (genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza) gravemente ammalati o portatori di handicap; - necessità di accudire i figli fino al compimento dei 13 anni. Con la seconda opzione si ripropone la valutazione positiva della richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore interessato11 nel caso di: - necessità di assistere familiari conviventi che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossico dipendenti; - necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. Così come con la terza opzione si conferma l’accoglimento della richiesta motivata da ragioni diverse da quelle precedentemente indicate in funzione delle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda. Nel caso delle aziende fino a 100 dipendenti, salvo l’innalzamento della percentuale massima di trasformazione a part-time al 3% del personale in forza a tempo pieno, sono sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni che prevedevano solo due opzioni. Nel caso di richieste motivate sulla base delle casistiche già elencate, l’azienda valuterà positivamente la richiesta in funzione della fungibilità del lavoratore mentre nel caso di altre motivazioni l’accoglimento sarà valutato tenuto conto delle esigenze tecnico- organizzative. In base alle previgenti clausole contrattuali, qualora il datore di lavoro non accolga la richiesta del part-time per il superamento della soglia percentuale di trasformazione o per l’infungibilità del lavoratore, sarà svolto un confronto con la RSU finalizzato all’individuazione di un’eventuale soluzione mentre nel caso di valutazione negativa, in relazione alle esigenze tecnico organizzative dell’azienda, la RSU potrà chiedere al datore di lavoro di essere informata circa i motivi del mancato accoglimento della richiesta. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore le proprie decisioni entro un tempo che è stato ridotto a 30 giorni dalla 11 In linea generale, la non fungibilità del lavoratore è valutabile in funzione delle mansioni, incarichi o posizioni ricoperte ovvero delle modalità di esecuzione della prestazione. presentazione della richiesta; in caso di riposta positiva, il part-time potrà anche avere una durata predeterminata, indicativamente non inferiore a 6 mesi e non superiore a 24 mesi salvo diverse specifiche condizioni stabilite in azienda, soprattutto se si considera che in tal caso si potrà procedere, come espressamente previsto dall’artdalle norme contrattuali, all’assunzione di personale con contratto a tempo determinato, anch’esso parziale, per completare il normale orario di lavoro del lavoratore passato a part-time trattandosi di una ragione di carattere sostitutivo di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura 368 del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc2001.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto Il numero dei lavoratori, a tempo parziale limitato, è fissato nella misura massima del 15%. Tale percentuale andrà calcolata sul personale full time equivalente in forza nelle unità organizzative (includendo tutti i nastri orari esistenti). in ragione della modulazione dei nastri orari, intendendosi per tali: • orario di lavoro parta giornata (spezzato), • 1° turno 6.00-time, ai sensi degli artt14.00 • 2° turno 14.00-22.00 • 3° turno 22.00-6.00 • ed altre formulazioni. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro le Parti si impegnano a perseguire un’omogenea redistribuzione della percentuale dei part-time costituisce un contratto individuale di lavoro sui nastri orari presenti in maniera tale che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato risultino distribuiti in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’annomaniera omogenea su ciascun nastro orario. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativaraggiungimento di questo obiettivo richiede una attività di informazione ai lavoratori, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto un periodo di sperimentazione ed un’analitica valutazione dell’organizzazione del lavoro a tempo pieno appartenente alla di ciascun stabilimento e dei vincoli dalla stessa area e allo stesso livello retributivodeterminati. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in nell’ambito dei turni la concessione dei part-time è riproporzionato strettamente vincolata al pieno bilanciamento dell’intero nastro orario, ovvero dell’intero orario di utilizzo impianti. La concessione dell’orario ridotto viene subordinata alla condizione che la prestazione part-time venga bilanciata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativamodo tale da consentire il normale e completo utilizzo dell’impianto o macchinario. Il permesso per matrimonionell’ambito degli orari a giornata, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001vengono individuate in una riunione semestrale dell’apposita commissione, i congedi parentali reparti/attività a bassa intensità di bilanciamento laddove deroghe sono consentite e organizzativamente non impattanti, e reparti ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che attività ad alta intensità di bilanciamento laddove il relativo trattamento economico è commisurato singolo posto di lavoro deve essere gestito al fine del pieno utilizzo di impianti e macchinari o di presidio di attività accessorie alla durata prevista per la prestazione giornalieraproduzione o di servizio. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di il dipendente il cui rapporto di lavoro, previo accordo tra le Partiin seguito a sua regolare domanda, è possibile viene trasformato da tempo pieno a tempo parziale deve accettare l’orario assegnato a cui consegue la trasformazione firma del contratto. La reversibilità del rapporto stesso da part-part time a full time non è di norma consentita se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conversione del rapporto a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme parziale. Tali richieste dovranno pervenire all’azienda nei medesimi termini previsti per la domanda di accesso al part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta l’assegnazione del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time viene effettuata per ciascun stabilimento in servizio alla data base alle regole e procedure di stipula del cui al presente contratto, il cui contratto articolo e nei limiti della misura massima di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni part-time ivi stabilita per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienociascun nastro orario.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-timeNel settore del Terziario, Distribuzione e Servizi è consentito, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori assunti a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 su richiesta dell’azienda e successive modifiche e/o integrazionicon il consenso dei lavoratori, di superare l’orario di lavoro concordato (lavoro supplementare ) per un numero massimo di 120 ore annue comprensive di quelle già previste per lo stesso scopo del CCNL. Per qualunque i ratei di 13° e 14° mensilità, delle ferie e per quelli relativi ai permessi retribuiti, sarà corrisposta in busta paga una maggiorazione pari al 33% non assorbibili con altre maggiorazioni contrattuali. Le ore supplementari effettuate nei periodi disciplinati al punto 3.4 dell’art. 3 del presente accordo concorreranno al calcolo del TFR e saranno retribuite con una maggiorazione pari al 33% per reintegrazione ratei mens. xxx.xx, ferie e rol + 60% di maggiorazione se supplementari festive e pari al 33% per reintegrazione ratei mens. xxx.xx, ferie e rol + 15% se supplementari notturne. La richiesta dell’azienda al dipendente potrà essere avanzata al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: inventari - breve assenza per malattia od infortunio di altro aspetto personale non regolamentato dalle predette fontiprogrammabile (ivi compresi il titolare, considerando la peculiarità ed i suoi collaboratori o soci) campagne promozionali, godimento ferie, allestimento per rinnovo esercizio, rifacimento del rapporto ivi disciplinatodisplay e del lay-out, con riferimento maggior lavoro per punte stagionali, eventi eccezionali e momentanea intensificazione delle attività lavorativa. Considerando i limiti alla durata ed alle modalità della prestazione settimanale, mensile e annuale previsti dal contratto collettivo nazionale di svolgimentoLAVORO, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoLE PARTI VALUTATE LE REALI ESIGENZE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI RICONOSCONO LA PRESENZA DEL PROBLEMA E CONCORDANO DI VALUTARE CONGIUNTAMENTE NEL CORSO DEI PROSSIMI MESI EVENTUALI DEROGHE.
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Samples: Provincial Agreement
Part-time. È ammesso si riconsegna alla contrattazione collettiva la facoltà di definire clausole di flessibilità ed elasticità (e relativa disciplina) al posto delle norme unilaterali precedenti - si prevede l’obbligo dell’accordo individuale se il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-part time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria motivato da compiti di cura - diritto di precedenza nei casi di trasformazione dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-part time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme - incentivi a favore di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro contratti a tempo parziale lungo - aumenti contributivi per i contratti part time sotto le 12 ore, per promuovere la diffusione di contratti più lunghi - diritto di reversibilità verso il part time per esigenze di cura e relative agevolazioni. - si ripristina il diritto di precedenza per i lavoratori a contratto a termine (almeno 6 mesi) verso assunzioni a tempo indeterminato, nella loro azienda, realizzate nei 12 mesi successivi. - per gli stagionali entro 3 mesi successivi al termine della stagione. - si escludono dai tetti massimi definiti contrattualmente le sostituzioni, le attività stagionali, l’avvio di nuovi impianti - durata complessiva di 36 mesi (comprensivi di proroghe e xxxxxxx). Per proseguire col contratto a tempo determinato, l’azienda dovrà seguire una procedura che, se non rispettata, determinerà la trasformazione in tempo indeterminato. La procedura prevede la priorità nel passaggio stipula dei successivi contratti a termine presso la direzione provinciale del lavoro con l’assistenza di un rappresentante del sindacato. Soluzione totalmente negativa che pone il lavoratore in una condizione di debolezza e contraddice l’affermazione di mettere una durata massima al tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni determinato. - ridefinizione del contratto d’inserimento con attenzione alle figure deboli, tra cui gli ultracinquantenni - investimenti sui servizi pubblici per pari qualifiche. Le modalità l’impiego - riordino delle norme per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, l’apprendistato di intesa con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoRegioni.
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Samples: Accordo Su Mercato Del Lavoro, Pensioni E Stato Sociale
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro part-timea tempo parziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, ai sensi degli artt. 4 e segg. senza superare però il 30% del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta pieno e indeterminato. Il rapporto di lavoro part-time deve risultare da atto scritto e deve indicare contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di tale atto deve essere inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. Previo accordo tra le parti, il rapporto part-time può essere trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la collocazione temporale dell'orario durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: − part-time orizzontale: la prestazione viene effettuata in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per un orario settimanale non inferiore a 12 ore; − part-time verticale o ciclico: la prestazione viene effettuata a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; − part-time week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e gli altri giorni festivi. Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di incompatibilità con altri rapporti di lavoro con riferimento stipulati, nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. In tale ipotesi, si procede al giorno, alla settimana, al mese o all’annorecupero delle ore di lavoro supplementare effettuate in altre giornate salvo diverse intese tra le parti. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, I dipendenti che adottano la modalità del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore spetta ai lavoratori a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famigliapieno. In costanza di rapporto di lavoroI dipendenti, previo accordo tra le Partiinvece, è possibile che adottano la trasformazione modalità del rapporto stesso da part- time verticale o ciclico, o la modalità del part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme week end, hanno diritto ad un numero di part-time. È prevista inoltre la possibilità giorni di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore ferie proporzionato alle giornate di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla leggeprestate nell’anno. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, considerando le peculiarità del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente qui disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed e alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Part-time. È ammesso Allo scopo di utilizzare le possibili occasioni di lavoro e nell’intento di favorire l’occupazione e la flessibilità, le Parti concordano sull’opportunità di ricorrere a prestazioni con orario inferiore a quello contrattuale. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs n. 61 del 2000 e del Dlgs n. 100 del 2001, si intende per part-time il ricorso al rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal ccnl, che verrà regolato a far data dall’entrata in vigore del ccnl come segue. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: gli elementi previsti dall’art. 9 del presente contratto la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell’orario La prestazione di lavoro part-timetime potrà svilupparsi verticalmente, ai sensi degli arttorizzontalmente e nel modo cd. 4 misto; il trattamento economico e segg. normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del normale orario lavoratore e quando ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere. L’azienda, ove proceda ad assunzione di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto personale a tempo parziale, darà comunque priorità nella valutazione di cui sopra, fino al giornolimite del 3% del personale in forza a tempo pieno, alla settimanaovvero del 2% nelle aziende fino a 100 dipendenti, al mese e all’anno. L’instaurazione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è stipulato in forma scritta motivate dalla necessità di: a) assistere genitori, coniuge o convivente, figli, e deve indicare la durata altri familiari conviventi senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; b) accudire i figli fino al compimento dei sette anni; c) studio connesse al conseguimento della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1scuola dell’obbligo, del D.Lgstitolo di studio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono All’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento potrà essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o stipulato formale patto scritto in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative ordine alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero nell’ambito della normativa prevista dall’art. 16 del ccnl, ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 3 del Dlgs n. 61 del 2000. Ai sensi dell’art. 3, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 61/2000, l’azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale dandone preavviso alla variazione in aumento della sua durataRSU e ai lavoratori interessati 10 giorni prima. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore ore di lavoro prestate in applicazione del presente comma e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore secondo il patto di lavoro, la prestazione verrà compensata cui sopra sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione di cui al terzultimo comma dell’art. 17. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, in tal caso la maggiorazione di cui sopra sarà elevata al 20%. Quanto sopra non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera azienda ovvero unità organizzative autonome della stessa. Con riguardo al part-time orizzontale, in riferimento a specifiche esigenze organizzative e produttive, nei casi e nei limiti di cui all’art. 16 del ccnl, è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ridotto concordato. Lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso, oltreché nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’assunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni – che costituiscono lavoro supplementare – sono ammesse, previa richiesta dell’azienda e previo consenso del lavoratore a tempo parziale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del D.Lgs n. 61 del 2000. Le ore di lavoro supplementare, come sopra definite, saranno compensate con la quota oraria della retribuzione di cui all’art. 17, maggiorata del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata prestazioni rientranti nell’ambito del 50% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore. Per le prestazioni eccedenti tale limite, la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto maggiorazione sarà del 30%, fermo restando che tali prestazioni non potranno comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi tempo parziale di tipo orizzontale. In ogni caso, ove il lavoratore superi le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella settimana saranno compensate con la maggiorazione del 20%. Qualora il limite massimo di cui sopra sia interamente utilizzato con riferimento all’anno di servizio, al lavoratore che ne faccia richiesta entro 15 giorni successivi alla consegna del listino paga relativo al dodicesimo mese di servizio, verrà riconosciuto, in costanza delle esigenze che hanno giustificato motivo l’utilizzo delle prestazioni supplementari nell’anno di licenziamento né consente l’adozione riferimento, il consolidamento nel proprio orario di provvedimenti disciplinarilavoro di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell’anno. Il lavoratore può disdettare consolidamento dovrà risultare da atto scritto e il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla leggenuovo orario di lavoro sarà operativo dal mese successivo a quello della richiesta. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il Nel rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni di tipo verticale le prestazioni di lavoro sono disciplinate nei presupposti e nelle quantità dalle disposizioni del presente contratto per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo pieno pieno. Le intese vigenti a livello aziendale con trattamenti complessivamente di miglior favore rispetto alla disciplina di cui sopra sono fatte salve e lavoratori si intendono comunque non cumulabili con la disciplina medesima. In relazione a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, sopra le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate Parti potranno incontrarsi a livello aziendale per il rapporto a tempo pienovalutarne l’applicazione.
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Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ rispetto al successivo art. 46 48. Possono essere stipulati diversi tipi di rapporto part-time come di seguito riportati:
a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al giornotempo pieno, alla è prevista in relazione all’orario normale giornaliero;
b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, al del mese e all’annoo dell’anno;
c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o e all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi Al personale con rapporto di quanto previsto dall’artlavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 2010% delle ore settimanali concordatedella durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − - per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − - per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; - per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può svolgere effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo previsto dalla leggedel 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e normativo allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del personale lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è riproporzionato in ragione della ridotta entità della comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativagiornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.clausole:
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Part-time. È ammesso Le parti stipulanti convengono sul principio che il ricorso al contratto lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il rapporto di lavoro part-timead orario ridotto potrà essere di tipo orizzontale, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioniverticale o misto. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; è di tipo verticale quando l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, o dell’anno; è di tipo misto quando, attraverso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settima, del mese o dell’anno. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero ma inferiore a quello contrattuale settimanale, potranno essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti; in tale ultimo caso e nel caso in cui il part-time verticale comprenda i giorni del fine settimana, l’attivazione sarà oggetto di esame congiunto con la Rappresentanza sindacale aziendale. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare per iscritto. In esso devono essere indicati la durata della prestazione lavorativa, lavorativa e la collocazione temporale dell'orario dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’annoe all’anno così come previsto dalle norme vigenti, nonché le altre eventuali condizioni concordate. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al In caso di assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi è riconosciuto il diritto di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica precedenza nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno confronti dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori contratto a tempo parziale, si rinvia a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico- organizzative. Tutte le volte che l’orario concordato sia inferiore all’orario normale settimanale, è consentita la prestazione di lavoro supplementare in riferimento a specifiche esigenze tecniche o organizzative o produttive o amministrative, previa comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e salvo comprovati impedimenti individuali. Il lavoro supplementare è consentito fino al D.lgs. n. 81/2015 raggiungimento delle 40 ore settimanali e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto per una quantità annua non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate superiore al 50 per il rapporto cento della normale prestazione annua a tempo pienoparziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ rispetto al successivo art. 46 48.
a) part-time orizzontale: la riduzione dell’orario di lavoro, rispetto al giornotempo pieno, alla è prevista in relazione all’orario normale giornaliero;
b) part-time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’annodell’anno;
c) part-time ciclico o misto: l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due precedenti modalità. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi Al personale con rapporto di quanto previsto dall’artlavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare, ossia di prestazioni di lavoro svolte oltre l’orario concordato fra le parti e nel limite del tempo pieno. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le Le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura massima del 2010% delle ore settimanali concordatedella durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore; − per lavori paralleli e contemporanei e/o con scadenze importanti. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche a tempo determinato, può svolgere effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo previsto dalla leggedel 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale, riferita a periodi non superiori ad un mese. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e normativo allo stesso livello retributivo. Qualora le ore di lavoro supplementare o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale, la percentuale di maggiorazione è elevata al 50%. Il consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del personale lavoratore, del lavoro supplementare, svolto in via non meramente occasionale ed eccedente i limiti percentuali fissati dal presente articolo, avviene previa verifica sull’utilizzo del lavoro supplementare e straordinario effettuato dal lavoratore stesso per più di sei mesi. L’eventuale rifiuto del dipendente ad effettuare prestazioni supplementari o straordinarie richieste non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. I dipendenti a part-time orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, retribuite in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate. I dipendenti a part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni e/o alle ore di lavoro effettivamente prestate. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è riproporzionato in ragione della ridotta entità della comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal D.lgs 151/2001; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione lavorativagiornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In caso di part-time verticale non si riducono i tempi previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È L’accordo di trasformazione deve risultare da atto scritto, e deve contenere l'indicazione e la durata della prestazione lavorativa e deve essere comunicato al Centro per l’impiego competente. L’atto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale dovrà essere convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.(art. 5 del D. Lgs. 276/03). E’ prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche clausole: - flessibili: relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero lavorativa, rimanendo invariata la durata della prestazione stessa; - elastiche: nei rapporti di tipo verticale o misto, relative alla variazione in aumento della sua duratadurata della prestazione lavorativa. Le clausole flessibili ed elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Part-time. È ammesso Disponibilità a ricercare il ricorso al contratto miglior contemperamento fra le esigenze aziendali di utilizzo del part time quale ulteriore strumento di flessibilità della prestazione e quelle dei dipendenti prospettate nella piattaforma, tendenti a facilitare l’accoglimento delle istanze. Gli interventi formativi contrattualmente previsti saranno, di norma collocati all’interno dell’orario di lavoro convenuto per la prestazione part-time; ove sussista la disponibilità degli interessati alla partecipazione a corsi strutturati sull’orario full-time, ai sensi degli arttper l’orario in esubero saranno corrisposti i previsti compensi per le prestazioni supplementari. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro La prestazione lavorativa dei dipendenti a part-time costituisce nelle giornate semifestive sarà resa proporzionale a quella svolta dal personale full-time e, comunque, la prestazione in tali giornate non potrà superare le 5 ore. Le Parti convengono sull’effettuazione di un esame congiunto delle richieste di part-time non ancora accordate alla data del presente accordo, allo scopo di individuare le modalità e/o gli accorgimenti per dare esito positivo alle richieste medesime. In tale circostanza, l’Azienda si riserva la possibilità di proporre ai dipendenti interessati soluzioni con articolazioni di orario diverse da quelle richieste, anche con ricorso a forme di part-time verticale o misto. L’Azienda, dichiarando la propria massima disponibilità, si impegna a favorire l’accoglimento tempestivo di tutte le richieste di part-time inoltrate fra il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità ed il secondo anno di vita del figlio, nonché quelle relative a personale in possesso dei requisiti di legge per la fruizione di permessi e congedi per assistenza a familiari afflitti da grave handicap; ove circostanze oggettive impedissero l’accoglimento della richiesta, queste saranno illustrate alle segreterie dell’Organo di coordinamento sindacale aziendale nel corso di uno specifico incontro, finalizzato a ricercare soluzioni condivise. Analogo incontro sarà tenuto qualora, in caso di richiesta di prosecuzione del contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giornoa tempo parziale, alla settimanascadenza originariamente convenuta, al mese e all’annosussistessero delle difficoltà ad accogliere l’istanza. L’instaurazione del rapporto In caso di lavoro mancato accoglimento della richiesta per il passaggio a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato prevista la possibilità di richiedere le motivazioni nel corso di un incontro a livello locale; in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimoniotale circostanza il dipendente può eventualmente richiedere l’intervento delle XX.XX.. Con cadenza semestrale, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni l’Organo di legge al lavoratore coordinamento sindacale sarà destinatario di un’informativa specifica sulle posizioni a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etcsulle domande rimaste inevase.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite così come definite nella Parte generale sanno compensate con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari di incremento del 15% per le prestazioni eccedenti l'orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell'orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al 25primo capoverso del presente comma la percentuale di incremento sarà del 20%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni Dette percentuali sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di lavoro straordinario entro retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il massimo t.f.r., così come previsto dalla leggeal 4° comma, dell'art. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo 3 del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/200161/2000, i congedi parentali come successivamente modificato ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famigliaintegrato. In costanza di rapporto di lavoroparziale deroga a quanto sopra previsto, previo accordo tra eventuali prestazioni eccedenti le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno e viceversa nonché in ogni singola azienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente definite per il passaggio trasversale tra le diverse forme lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione miglior favore in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite essere a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal A cadenza annuale le aziende e le strutture regionali/territoriali ed aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parzialecontratto, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle incontreranno per un'analisi congiunta sulla modalità di svolgimentoutilizzo del lavoro supplementare. Tutte le percentuali di incremento di cui sopra non sono cumulabili, dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Al lavoratore al quale venga chiesta la prestazione di lavoro straordinario diurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di lavoro, per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di 4 ore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o festivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore. In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le parti si applicanodanno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto alle pregresse discipline, in quanto compatibiliscegliendo un'unica modalità di calcolo sia per le prestazioni straordinarie che notturne ed utilizzando per le stesse, le disposizioni di legge e quelle quale unico riferimento, la retribuzione mensile così come definita nell'art. G18 con i minimi contrattuali dettate tempo per il rapporto a tempo pienovigenti.
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Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite così come definite nella Parte generale saranno compensate con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari di incremento del 15% per le prestazioni eccedenti l'orario individuale settimanale e annuo fino alla misura del 50% dello stesso. Per le prestazioni eccedenti tale limite e fino a concorrenza con il limite massimo dell'orario a tempo pieno settimanale ed annuo di cui al 25primo capoverso del presente comma la percentuale di incremento sarà del 20%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni Dette percentuali sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali di lavoro straordinario entro retribuzione indiretta e differita, ivi compreso il massimo t.f.r., così come previsto dalla leggeal 4° comma dell'art. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo 3 del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/200161/2000, i congedi parentali come successivamente modificato ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famigliaintegrato. In costanza di rapporto di lavoroparziale deroga a quanto sopra previsto, previo accordo tra eventuali prestazioni eccedenti le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time ore settimanali applicate per il personale a tempo pieno e viceversa nonché in ogni singola azienda verranno compensate con le percentuali di incremento contrattualmente definite per il passaggio trasversale tra le diverse forme lavoro straordinario. Sono fatte salve eventuali condizioni di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione miglior favore in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite essere a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal A cadenza annuale le aziende e le strutture regionali/territoriali ed aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parzialecontratto, si rinvia incontreranno per un'analisi congiunta sulla modalità di utilizzo del lavoro supplementare. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Al lavoratore al D.lgsquale venga chiesta la prestazione di lavoro straordinario diurno o notturno, feriale o festivo, dopo che egli abbia lasciato il luogo di lavoro, per aver ultimato l'orario normale, sarà riconosciuto un minimo di 4 ore di lavoro straordinario rispettivamente diurno o notturno, feriale o festivo, anche se il lavoro effettuato abbia avuto una durata inferiore. In relazione alle novazioni contenute nel presente articolo le parti si danno atto che hanno inteso introdurre un elemento di discontinuità rispetto alle pregresse discipline, scegliendo un'unica modalità di calcolo sia per le prestazioni straordinarie che notturne ed utilizzando per le stesse, quale unico riferimento, la retribuzione mensile così come definita nell'art. H14 con i minimi contrattuali tempo per tempo vigenti. Le parti si danno atto che la normativa di cui sopra non ha superato gli accordi aziendali che prevedono un numero massimo di ore mensili di straordinario. Al personale con funzioni direttive non si applicano le limitazioni in materia di orario di lavoro di cui all'art. 17, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno66/2003.
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Part-time. È ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale previsto dal C.C.N.L. 1998-2001 del comparto Ministeri. La trasformazione del rapporto potrà essere chiesta dal dipendente in qualsiasi momento e si intenderà accolta qualora nessuna decisione sia stata assunta in merito da Persociv entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del dipendente, della richiesta stessa. Nello stesso termine di sessanta giorni la priorità Direzione Generale per il Personale Civile predisporrà il contratto individuale. Il part-time sarà concesso nel passaggio limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno dei di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale. Il contingente predetto è elevabile di un ulteriore 10% in caso di gravi e documentate situazioni familiari ovvero in presenza di particolari favorevoli situazioni organizzative. Con cadenza trimestrale saranno pertanto esaminate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro eccedenti il limite del 25% della dotazione organica di ogni posizione economica – purché rientranti nel più ampio contingente pari al 35% della dotazione organica – e saranno accolte, a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo, le domande presentate con le seguenti motivazioni, in ordine di priorità:
1. assistenza a persone portatrici di handicap;
2. lavoratori già affetti da gravi patologie;
3. assistenza a familiari affetti da gravi patologie ovvero ad anziani non autosufficienti;
4. figli di età non superiore a 12 anni, in forza negli Enti rispetto relazione al loro numero;
5. lavoratori soggetti ad eventuali effetti da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psicofisica che intendano sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto da strutture sanitarie pubbliche o da strutture associative convenzionate previste da leggi regionali;
6. situazione organizzativa dell’Ente che non pregiudica l’efficienza del servizio. Ai sensi dell’articolo 21, comma 9 – ultima parte del succitato C.C.N.L. le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time non incidono sul contingente del 25%. Non è nel potere dell’Amministrazione negare la trasformazione del rapporto di lavoro nei casi in cui sussistano i presupposti (che, come si è visto, consistono unicamente nel rispetto della percentuale indicata al punto precedente). Essa può soltanto rinviare, per pari qualificheun periodo non superiore a sei mesi, la trasformazione del rapporto, per consentire all’Ente di adottare le misure più opportune per fronteggiare la nuova situazione organizzativa determinata dalla richiesta del dipendente. Le modalità per l’informazione e E’, però, necessario che il Titolare dell’Ente lo richieda espressamente, indicando le ragioni del differimento. In proposito l’art. 21, comma 3, del ripetuto C.C.N.L. prevede che il differimento sia possibile solo quando la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite trasformazione del rapporto comporta, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Ne consegue che la richiesta del Titolare dell’Ente dovrà indicare compiutamente le ragioni che giustificano il differimento. La trasformazione del rapporto a livello aziendaletempo parziale sarà disposta a tempo indeterminato. Per quanto Il dipendente che ha trasformato il suo rapporto di lavoro (tale possibilità allo stato non espressamente disciplinato dal presente articolopuò essere riconosciuta al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale), con particolare riferimento al principio potrà esercitare il diritto di non discriminazione tra lavoratori ritornare a tempo pieno e lavoratori dopo due anni dalla trasformazione anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, purchè vi sia disponibilità del posto nell’organico locale relativo alla posizione economica del dipendente medesimo (art. 22, comma 4, C.C.N.L. 1998/2001). Anche l’istanza di rientro a tempo parzialepieno dovrà essere presentata 60 giorni prima della sua decorrenza. Al riguardo, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 tenuto conto dell’avviato processo di riqualificazione del personale civile della Difesa – per effetto del quale l’attuale generalizzato esubero nella ex 4^ qualifica funzionale sarà presumibilmente ripianato con il passaggio di consistenti contingenti di personale dalla ex 4^ qualifica alla ex 5^ qualifica funzionale e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fontida quest’ultima alla ex 6^ - sino alla conclusione dei corsi- concorsi di riqualificazione e alla completa entrata a regime del nuovo ordinamento professionale, considerando per la peculiarità verifica dell’eventuale situazione di esubero prima della scadenza del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicanobiennio potrà farsi eccezionalmente riferimento, in quanto compatibilipresenza di esigenze di servizio debitamente motivate dai responsabili degli Enti, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.all’organico complessivo delle sopraindicate tre ex qualifiche funzionali corrispondenti all’attuale area B.
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Part-time. È ammesso il ricorso Viene innalzata fino al contratto 10% su base volontaria, anche tenendo conto della fungibilità del lavoratore interessato, la soglia per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in forma verticale o mista, nonché in forma orizzontale con prestazione lavorativa giornaliera anche superiore alle 4 ore. La durata del contratto part-time potrà essere di norma predeterminata in un periodo non inferiore a 3 mesi e fino a 24 mesi, eventualmente rinnovabili. I dipendenti in part-time, con prestazione fino a 6 ore giornaliere, potranno non effettuare la pausa mensa. In aggiunta a quanto previsto dal CCNL verranno agevolate le seguenti categorie: Genitori con figli fino al 14° anno d’età Lavoratori che utilizzano la legge 104 Lavoratori con una distanza dalla residenza/domicilio superiore ai 30 km dalla sede di lavoro Categorie fragili e/o con malattie invalidanti previste dal vigente CCNL Viene istituita la banca ore solidale, in ambito del Gruppo Leonardo e delle società controllate, sarà consentita su base volontaria, la cessione delle ferie e dei PAR tra dipendenti appartenenti alla stessa società, Divisione o sito nei confronti delle lavoratrici e lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni: Lavoratrici/ori che per casi gravi necessitano di assistere i figli e/o genitori e/o coniuge e/o convivente ai sensi degli arttdella legge 76/2016, per cure mediche costanti previa presentazione di idonea certificazione Termine del periodo di malattia con comporto lungo. 4 La fruizione individuale non potrà eccedere complessivamente n.40 giorni. All’esaurimento di questa donazione permanendo i presupposti la richiesta potra essere rinnovata. La cessione riguarderà le quote di PAR accantonate in conto ore e seggle ferie residue anni precedenti salvo diverse intese a livello locale. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata L’azienda contribuirà con una maggiorazione quota del 15% del versato dai lavoratori. Al 31 dicembre di ogni anno della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibilivigenza dell’accordo, le disposizioni ore accantonate nella BOS, non utilizzate, rientreranno nella disponibilità dei cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoretribuzione equivalente delle ore cedute.
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Samples: Contratto Integrativo
Part-time. È ammesso Le Parti, ritenendo che il ricorso al contratto di lavoro part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori, concordano sulla sua finalizzazione anche per realizzare occupazione aggiuntiva. Nell’intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito di quanto qui di seguito espresso. Le assunzioni a tempo parziale dovranno avvenire nel rispetto delle norme del collocamento con particolare riguardo alla occupazione femminile e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario di giovanile; per lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale sia indicato il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della presentazione lavorativa. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a. volontarietà da entrambe le parti;
b. reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno appartenente alla stessa area in relazione alle esigenze aziendali e allo stesso quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c. priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa di lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d. il passaggio da tempo pieno a tempo parziale sarà oggetto di confronto a livello retributivo. Ai sensi aziendale tra la direzione e le Organizzazioni Sindacali Aziendali anche al fine, compatibilmente con le esigenze aziendali, di evitare riduzione del personale;
e. il ritorno a tempo pieno potrà essere concordato anche all’atto dell’instaurazione del rapporto a tempo parziale;
f. la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa non comporta novazione;
g. è fatto divieto ai lavoratori a tempo parziale di effettuare lavoro straordinario;
h. i lavoratori a tempo parziale potranno accedere ad orari eccedenti quelli concordati, qualora, loro consenzienti fra Azienda e Organizzazioni sindacali aziendali siano concordati tempi e modalità opportune;
i. oltre a quanto previsto dall’art. 6dalla precedente lettera h), comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il per specifiche esigenze organizzative è ammesso il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − sino ad un limite massimo di 60 ore annue per specifiche lavoratore a part- time. Qualora venisse richiesta al lavoratore la prestazione di lavoro supplementare superiore ad 1 ora al giorno e comprovate esigenze organizzative o sussistessero per il lavoratore stesso gravi ed insuperabili impedimenti, su richiesta del medesimo lavoratore si attiverà uno specifico confronto in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratoresede aziendale. Le ore di lavoro supplementare sono saranno retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 1510% della paga quota oraria per di cui al quarto comma dell’art. 53. In sede di informazione aziendale di cui al 2° comma dell’art. 3 verrà illustrato l’andamento dell’utilizzazione dei contratti a tempo parziale e del relativo tempo supplementare. In sede di contrattazione aziendale di cui all’art. 51 le giornate nelle quali si sia effettuata parti verificheranno la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore possibilità e le condizioni utili all’incremento dei rapporti a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio tempo parziale, anche eventualmente prevedendo apposite rotazioni temporali tra dipendenti assunti a tempo parziale successivamente alla data di stipula firma del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il o dipendenti con rapporto di lavoro trasformato da tempo pieno a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio successivamente alla medesima data, e dipendenti a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite disponibili a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori rapporti a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
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Part-time. È ammesso il ricorso al contratto 1. La trasformazione del rapporto di lavoro part-time, ai sensi degli arttda tempo pieno a tempo parziale e la sua disciplina sono regolamentate dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. 4 In particolare le parti si danno atto che deve essere rispettato il principio di non discriminazione. Si applica pertanto il principio di proporzionalità negli istituti contrattuali legati al trattamento economico e seggalle progressioni orizzontali.
2. Per l’individuazione del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro personale che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione può usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale è nell’Azienda USL 5 di Pisa si fa riferimento al CCNL vigente e alle disposizioni di legge in materia.
3. Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere stipulato in forma scritta per iscritto.
4. La richiesta di trasformazione del dipendente non può essere presentata durante il periodo di prova.
5. La prestazione lavorativa a tempo parziale non può essere inferiore al 30% e deve indicare la durata superiore all’84% della prestazione lavorativaa tempo pieno.
6. La richiesta deve contenere le modalità di svolgimento della prestazione a part-time, e l’articolazione oraria che dovranno essere concordate per iscritto tra il richiedente e il responsabile della struttura/professionale.
7. L’orario concordato e la collocazione temporale dell'orario sua articolazione dovranno necessariamente tenere conto delle esigenze di servizio e garantire i servizi resi dalla struttura.
8. La trasformazione del rapporto di lavoro con riferimento al giornoda tempo pieno a tempo parziale ha una durata minima di 6 mesi. Il dipendente nella richiesta può inserire la data di scadenza presunta del rapporto part- time, che comunque non è vincolante, nei limiti della vigente normativa in materia, ma solo indicativa.
9. Il responsabile della struttura esprimerà il parere in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro, alla settimanasua durata e all’articolazione dell’orario di lavoro.
10. L’Azienda, al mese o all’annoacquisito il parere favorevole del responsabile della struttura, può procedere alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro 60 giorni dalla domanda ai sensi dell’art. 58 della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni.
11. L’Azienda compatibilmente con le esigenze di servizio e in funzione della possibilità di utilizzazione del lavoratore interessato potrà accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel limite della percentuale prevista dalle vigente norme contrattuali (25%).
12. Il trattamento economico rapporto di lavoro part- time è proporzionale alla prestazione lavorativa, incompatibile con riferimento a tutte le competenze spettanti al la titolarità di posizioni organizzative.
13. Il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore parziale è escluso dalla prestazione di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordatestraordinario nei limiti dell’attuale normativa.
14. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche Per eccezionali e comprovate temporanee esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito dell’Azienda il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni è tenuto all’effettuazione di lavoro straordinario supplementare, entro il massimo previsto dalla legge. Tali limite di 30 ore sono retribuite complessive distribuite nell’arco dell’anno, con un compenso pari alla la corresponsione della ordinaria retribuzione oraria globale di fattoovvero, maggiorata di una percentuale pari al 25%a richiesta del dipendente, con recupero in altre giornate.
15. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che Una volta concesso il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Partipart time, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora richiederne la variazione venga richiesta dal datore solo dopo 6 mesi. La variazione equivale ad una nuova richiesta.
16. Al fine di lavoroapplicare in maniera omogenea la disciplina del part- time, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% nel rispetto della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibilinormativa vigente, le disposizioni parti concordano di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoattivare una ricognizione dei part- time esistenti in Azienda.
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Part-time. È La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a: - 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; - 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; - 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra elencate per un numero massimo di lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31.12 dell'anno precedente (con esclusione delle cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1, L. 381/91, previa verifica).Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, ricercherà soluzioni per un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. Sarà quindi valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore, relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno 9 mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla previsione dell’art. 5, c. 2, del D.lgs. 81/2015.è ammesso il ricorso al contratto di lavoro part-timesupplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale. Le prestazioni supplementari potranno essere recuperate, ai sensi degli arttnei 6 mesi successivi e fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. 4 e segg. del decreto legislativo 15 giugno 2015La maggiorazione per le ore supplementari, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giornoescluse quelle recuperate, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del è pari la 27% della retribuzione oraria.Nel rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, anche a tempo determinato, è stipulato in forma scritta ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, secondo la disciplina legale e deve indicare la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario contrattuale xxxxxxx.Xx datore di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per variare la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla a tempo parziale.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione in aumento nel mese della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scrittocollocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con si applicherà una maggiorazione del 152% della paga oraria sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto Ai fini del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi computo del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto individuale per ogni giornata interessata.Nei rapporti di lavoro a tempo parziale prevede che non prevedono una prestazione durante l’intero anno, possono essere stabilite anche clausole elastiche per la priorità variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parzialecontratto individuale, si rinvia applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al D.lgs30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità Ai fini del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, computo del 30% vanno considerate tutte le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate ore previste dal contrattoindividuate per il rapporto a tempo pienoogni giornata interessata.
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Samples: CCNL Cooperative Sociali
Part-time. È ammesso il ricorso al contratto L’Azienda può stipulare rapporti di lavoro part-timea tempo parziale mediante assunzioni o mediante trasformazioni di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti, ai sensi degli artt. 4 e segg. senza superare però il 30% del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta pieno e indeterminato. Il rapporto di lavoro part-time deve risultare da atto scritto e deve indicare contenere l’indicazione e la durata della prestazione lavorativa. Copia di tale atto deve essere inviata all’Ispettorato del Lavoro competente entro i successivi 5 giorni. Previo accordo tra le parti, il rapporto part-time può essere trasformato nelle quantità orarie e ricondotto a tempo pieno e viceversa. Tale accordo deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione e la collocazione temporale dell'orario durata della prestazione lavorativa. Il relativo atto deve essere convalidato dall’Ufficio provinciale del lavoro o dalle sezioni locali del collocamento. Alle assunzioni del personale part-time si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno. Il rapporto part-time può essere configurato nei seguenti modi: – part-time orizzontale: la prestazione viene effettuata in misura ridotta in tutti i giorni lavorativi per un orario settimanale non inferiore a 12 ore; – part-time verticale o ciclico: la prestazione viene effettuata a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o in determinati periodi prestabiliti dell’anno; – part-time week end: la prestazione viene effettuata esclusivamente il sabato e/o la domenica e gli altri giorni festivi. Per eccezionali e temporanee esigenze dell’Azienda, il personale part-time è tenuto ad effettuare lavoro supplementare, salvo motivi di incompatibilità con altri rapporti di lavoro con riferimento stipulati, nel limite del 10% del proprio orario complessivo nell’arco dell’anno. In tale ipotesi, si procede al giorno, alla settimana, al mese o all’annorecupero delle ore di lavoro supplementare effettuate in altre giornate salvo diverse intese tra le parti. Il trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, I dipendenti che adottano la modalità del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il personale con lavoro a tempo parziale può svolgere prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore spetta ai lavoratori a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famigliapieno. In costanza di rapporto di lavoroI dipendenti, previo accordo tra le Partiinvece, è possibile che adottano la trasformazione modalità del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre verticale o ciclico, o la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta modalità del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data week end, hanno diritto ad un numero di stipula giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Per l’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente Contratto, considerando le peculiarità del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede la priorità nel passaggio a tempo pieno dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente qui disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale, si rinvia al D.lgs. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fonti, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinato, con riferimento alla durata ed e alle modalità di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
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Part-time. Art. 15 È ammesso il ricorso al contratto di lavoro consentito stipulare contratti part-time, ai sensi degli artt. 4 e segg. a titolo indicativo, in misura non superiore al 25% del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Il lavoro part-time costituisce un contratto individuale di lavoro che fissa un orario ridotto del normale orario di lavoro previsto dall’ art. 46 rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. L’instaurazione del rapporto di lavoro numero dei dipendenti a tempo parziale è pieno. La percentuale potrà essere modificata in sede di contrattazione aziendale. Deve essere stipulato in forma scritta per iscritto e deve indicare devono essere precisate il periodo di prova, la durata della prestazione lavorativaridotta, le funzioni assegnate, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giornodistribuzione dell’orario, alla settimana, al mese o all’anno. Il la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa area e allo stesso livello retributivo. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 le ore di lavoro supplementare possono essere svolte nella misura del 20% delle ore settimanali concordate. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso: − per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative non prevedibili ed improvvise; − per esigenze legate al ciclo produttivo in cui è inserito il lavoratore. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%economico. Il personale con lavoro a tempo parziale part-time di tipo verticale può svolgere effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il massimo previsto dalla legge50 ore annue. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale In caso di fatto, maggiorata di una percentuale pari al 25%. Il trattamento economico e normativo del personale in part-time orizzontale è riproporzionato in ragione ammessa la prestazione aggiuntiva pari a 2 ore giornaliere e con un limite annuo di 120 ore. Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della ridotta entità della prestazione lavorativaretribuzione oraria. Il permesso per matrimonio, l’astensione obbligatoria dal rifiuto delle prestazioni straordinarie non integrano gli estremi di giustificato motivo di licenziamento. Il datore di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 151/2001, i congedi parentali ed i permessi per maternità, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per può mutare la prestazione giornaliera. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. In costanza di rapporto di lavoro, previo accordo tra le Parti, è possibile la trasformazione del rapporto stesso da part-time a tempo pieno e viceversa nonché il passaggio trasversale tra le diverse forme di part-time. È prevista inoltre la possibilità di applicazione di clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le clausole elastiche trovano applicazione secondo le seguenti condizioni e modalità: Condizioni: - esigenze organizzative sopravvenute; - fatti straordinari (i.e.: cambio di normative; etc.) inerenti la funzione dell’Ente; - richiesta con consenso del lavoratore (se accolta). Modalità: - accordo scritto, anche contestuale al contratto di lavoro; - possibilità del lavoratore dell’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale su richiesta; - preavviso di 2 gg. del datore di lavoro e informazione dell’intervenuto accordo alle XX.XX. aziendali. Qualora la variazione venga richiesta dal datore di lavoro, la prestazione verrà compensata con una maggiorazione del 15% della paga oraria per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. L’eventuale rifiuto del lavoratore a stipulare i xxxxx xxxxxxxx non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né consente l’adozione di provvedimenti disciplinari. Il lavoratore può disdettare il patto scritto concernente la clausola elastica nei casi previsti dalla legge. Per il personale part-time in servizio alla data di stipula del presente contratto, il cui contratto di assunzione non preveda l’adozione della clausola elastica, la sua eventuale applicazione resta subordinata alla stipula del predetto accordo atto scritto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale prevede può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo pieno parziale o viceversa dei lavoratori già in forza negli Enti rispetto ad eventuali nuove assunzioni per pari qualifiche. Le modalità per l’informazione e la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o l’eventuale rifiuto delle stesse saranno definite a livello aziendale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, con particolare riferimento al principio di non discriminazione tra lavoratori Nel passaggio da tempo pieno a tempo pieno parziale e viceversa non vi è obbligo di periodo di prova. Le parti concordano di verificare entro 24 mesi dalla stipula del CCNL lo stato delle clausole di attuazione del presente articolo Contratti di inserimento Art. 16 Il contratto di inserimento definirà le modalità esecutive di piani individuali di inserimento e di strutturazioni volte ad adeguare le competenze professionali dei lavoratori a tempo parzialeal contesto delle strutture in cui operano. Si applica il D.Lgs. 276/03 che prevede 24 mesi di contrattistica di inserimento per ciascun dipendente che ne ha i requisiti. Se il dipendente ha già svolto attività per più di 12 mesi nello stesso settore e con le medesime mansioni, si rinvia al D.lgsdetto periodo va scomputato dai 24 mesi. n. 81/2015 e successive modifiche e/o integrazioni. Per qualunque altro aspetto non regolamentato dalle predette fontiIl progetto deve prevedere 16 ore di formazione (su prevenzione, considerando la peculiarità del rapporto ivi disciplinatosicurezza, con riferimento alla durata ed alle modalità antinfortunistica, primo soccorso ecc..) accompagnate da fasi di svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle contrattuali dettate per il rapporto a tempo pienoaddestramento.
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