Penali e premio di accelerazione. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale, in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille / giorno dell’ammontare netto contrattuale.
Penali e premio di accelerazione. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del D.P.R. n.207/10, quindi, nella misura di
Penali e premio di accelerazione. TITOLO VI – Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
Penali e premio di accelerazione. 1. Il contratto indica le penalità da applicare nel caso di ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
Penali e premio di accelerazione. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale, nella misura di pari 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale.
Penali e premio di accelerazione. Articolo 26. Danni di forza maggiore
Penali e premio di accelerazione. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall’art. 117 del Reg. n. 554/99 e, quindi, nella misura dell’1 per mille (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale (€/giorno). Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del presente capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del contratto. Non sono previsti premi di accelerazione.
Penali e premio di accelerazione. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 145 del Nuovo Regolamento, con i limiti previsti al suo comma 3 e, quindi, nella misura di 400,00 €/giorno6.
Penali e premio di accelerazione. Qualora, al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera di € 1,00 ogni mille (euro UNO ogni mille) dell'importo netto contrattuale. La penale si applica sia nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per dare conclusi i lavori, sia nel caso di ritardo nell'esecuzione di parti e/o fasi previste nel Cronoprogramma di progetto e/o nel Programma di esecuzione dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione lavori; in tale ultimo caso la penale è calcolata sui rispettivi importi parziali. Per il mancato rispetto degli adempimenti previsti in materia di personale e sicurezza, è stabilita, oltre alle sanzioni di legge eventualmente previste, una specifica penale di importo compreso tra un minimo di € 100,00 (euro CENTO) e un massimo di € 1.000,00 (euro MILLE) per ogni contestazione, anche riferita ad uno stesso episodio. La contestazione di tali penali avviene per iscritto da parte del Direttore dei lavori / Coordinatore della sicurezza e/o del Responsabile del procedimento, con importo commisurato alla gravità dell'inadempimento. L'Appaltatore ha la facoltà di produrre le proprie contro-deduzioni entro il termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione stessa. L'Ente provvede all'istruttoria e alle valutazioni del caso, e all'emissione del provvedimento finale di sanzione, che potrà essere applicata in misura ridotta per giustificati motivi esposti dall'Appaltatore. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. Il raggiungimento di un importo complessivo delle penali pari al dieci...
Penali e premio di accelerazione. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale , in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.