Common use of PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Clause in Contracts

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016.

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Samples: Servizio Di Progettazione E Conduzione Del Consiglio Dei Ragazzi

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentataal Progetto presentato dall’Impresa in sede di gara, le penali saranno disposte dal RUP e applicate applicate, con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione Socio Sanitari dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno le penali cui qui di seguito si riportano gli importi per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (estipologia indicativa ed esemplificativa: 1. rispetto degli orariin caso di sospensione, abbandono o la sospensione mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo del canone annuo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non concordatoeseguito ad altra impresa idonea, etc.); - anche a prezzo superiore; 2. in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza verrà applicata una penale di €. 1.500,00; 3. inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale rapportata in ragione delle loro gravità all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del canone annuo. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica regolare contestazione scritta dell’inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina presentare le condizioni generali di servizioproprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unionedella Committenza. Il provvedimento Se l’Impresa verrà sottoposta al pagamento di risoluzione del tre penali, sarà facoltà della Committenza risolvere il contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatarioed aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Committenza potrà rivalersi sulla cauzione (fideiussione), secondo le vigenti disposizioni senza bisogno di legge. In caso formalità di risoluzione per inadempimentosorta, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e avanzare richieste di risarcimento per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016danni ulteriori.

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Samples: Capitolato Speciale

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentataal Progetto presentato dall’Impresa in sede di gara, le penali saranno disposte dal RUP e applicate applicate, con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione Socio Sanitari dell’Unione, con i seguenti le penali cui qui di seguito si riportano gli importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.)servizio; - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave e rispetto alle delle norme del presente documento di Capitolato sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina Capitolato; - in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo (al prezzo di aggiudicazione) relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza alla quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le condizioni generali di servizioproprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unionedella Committenza. Il provvedimento Se l’Impresa verrà sottoposta al pagamento di risoluzione del tre penali, sarà facoltà della Committenza risolvere il contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatarioed aggiudicarlo alla seconda Impresa partecipante in graduatoria, secondo le vigenti con interdizione alla partecipazione della/e Ditta/e già aggiudicataria/e, a nuove gare della Committenza per un periodo di almeno quattro anni. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Committenza potrà rivalersi sulla cauzione (fideiussione), senza bisogno di legge. In caso formalità di risoluzione per inadempimentosorta, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e avanzare richieste di risarcimento per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016danni ulteriori.

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Samples: Service Agreement

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso La ditta aggiudicataria è responsabile di assicurare la continuità del servizio di manutenzione alle apparecchiature oggetto del presente Capitolato. Qualora la richiesta di prestazioni non fosse soddisfatta entro i termini previsti dal contratto (nei termini di ritardata consegna, ritardato ritiro, mancata sostituzione, ecc) senza che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere la ditta aggiudicataria abbia dato valide giustificazioni scritte, per ogni giorno di ritardo alla ditta sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale, con una penale minima di € 100,00/giorno, fino all’importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa; Sono in ogni caso fatte salve le azioni per il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannodel maggior danno conseguente al ritardo, al verificarsi restando intesa la facoltà del soggetto contraente di inadempienze valutare ed addebitare i danni occorsi a seguito del mancato intervento di ripristino della strumentazione in questione. Si precisa che per stabilire la decorrenza del ritardo farà fede la data e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 l’ora di trasmissione della richiesta di intervento a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono mezzo fax o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizioposta elettronica. Le suddette penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel verranno comunicate all’aggiudicatario e recuperate dalle somme spettanti per le prestazioni eseguite. Nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previstii corrispettivi liquidabili all’appaltatore non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione l’Azienda si riserva, altresì, rivarrà sul deposito cauzionale definitivo L’AsFO si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’artcontratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 1456 C.C.12, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei anche in presenza di uno dei seguenti casi: ● grave negligenza : 1) per esigenze organizzative, o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario attuazione di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione disposizioni nazionali o interruzione del servizio da parte dell'affidatario regionali o per motivi non dipendenti da cause straordinarie di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, nel qual caso la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge ditta aggiudicataria non potrà avanzare diritti, pretese e/o delle clausole contrattualirichieste di indennizzo dovute a qualsiasi titolo; 2) qualora la ditta non concluda le prestazioni richieste entro 5 giorni dalla diffida formale ad adempierle, tali da compromettere la regolarità e la continuità del fatti salvi i danni ulteriori; 3) dopo cinque/anno formali contestazioni riguardanti il servizio; ● cessazione ; 4) per sospensione dell’attività, concordato preventivo, fallimento fallimento, amministrazione controllata e liquidazione del fornitore; 5) per successione, cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda Sanitaria. L’enumerazione non è esaustiva. L’Amministrazione si riserva pertanto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto in ogni caso consentito dalla legge. L’Azienda procederà inoltre alla risoluzione contrattuale in danno dell’Aggiudicatario nel caso: 1) di violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art.6 del presente capitolato. L’AAS 5, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa 10 giorni per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza presentazione di eventuali contro-deduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto/della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni. 2) di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’Azienda ai sensi degli artt. 2, 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili; 3) di inottemperanza delle norme disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.Lvo. n. 165/2001 s.m.i.. Si richiama in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli arttper quanto qui non espresso, l’art. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione 108 del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgsD.Lgs. n. 50/201650 del 18.04.2016.

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Samples: Service Agreement

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi Il Comune di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione Ghedi si riserva, altresì, riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 10 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade e l' Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell'accordo qualora, dopo diffida intimata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor è ritenuto responsabile e quindi, segnalato l'evento, concorderà con l'Amministrazione le iniziative in merito. Per inadempienze che pregiudichino l’attività resta in facoltà del Comune l'applicazione a carico dello Sponsor di una penalità da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 5.000,00, determinabili a seconda della gravità ed indicativamente riferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei • Mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione indicati per la prestazione del servizio; • Mancato utilizzo delle specie indicate; • Mancato rispetto del personale non adeguatoprogramma manutentivo; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una • Mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi prescrizioni inerenti la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge forma e/o la dimensione dei cartelli pubblicitari. A garanzia delle clausole contrattualiobbligazioni dichiarate e per il risarcimento danni, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attivitàlo Sponsor sarà tenuto a presentare una cauzione, concordato preventivoanche a mezzo di polizza fidejussoria a prima chiamata, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per un importo pari al costo proposto nel progetto per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia manutenzione annuale. Le penali verranno quantificate dal Dirigente responsabile mediante adozione di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento provvedimento motivato. Il provvedimento verrà notificato o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sponsor che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto potrà presentare le proprie difese entro 10 giorni dalla data della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore notifica o di ricevimento. Xxxxxxx detto termine o qualora il Responsabile del servizio ritenga motivatamente di non poter accogliere le motivazioni addotte a difesa, nei 10 giorni successivi provvede ad applicare la penale. Il Comune procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 ed ai sensi dell'articolo 1456 cc qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l' immagine del Comune, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività. La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato dell’Amministrazione comunale e misure straordinarie comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di gestione, del d.lgs. n. 50/2016ritorno.

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Samples: Sponsorship Agreement

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, non esclude esegua ovvero non completi il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, servizio con i tempi e le modalità stabiliti agli art. 4-5-6 del presente capitolato, la Stazione appaltante potrà applicare una penale dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni servizio non espletato rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi il servizio effettuato. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti importimodi: - dietro presentazione di nota di credito da € 200,00 parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta affidataria a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (esfronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel Nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatarioper inadempimento della Ditta affidataria, secondo la Stazione appaltante incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le vigenti disposizioni istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto di leggecui agli art. In caso di risoluzione per inadempimento4-5-6 del Capitolato; qualora la Ditta affidataria non adempia, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere procedere alla risoluzione del contratto. Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o all’applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvede a contestare per iscritto alla Ditta affidataria il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi il servizio effettuato. Qualora entro 15 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio della Stazione appaltante, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali o risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’artcome stabilito. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgsd. lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Elettrici

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente capitolato od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l’affidatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti e impregiudicata l’azione per il risarcimento del danno. L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere preclude l’esercizio di azioni giudiziarie da parte del Comune di Livorno anche al fine di ottenere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità dei danni. L’Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale controlli ed alla qualità, sia alla perfetta accertamenti sulla corretta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP contratto e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme del prescritte nel presente documento sulla dotazione del personale; - capitolato. L’applicazione della penale sarà preceduta da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica formale contestazione, rispetto alla quale l’affidatario avrà la facoltà di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina presentare le condizioni generali di servizioproprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa. Le L’importo complessivo delle penali di cui sopra irrogate non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di leggepuò superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di importo superiore alla predetta percentuale l’Amministrazione procederà alla risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all’affidatario tramite raccomandata o PEC. L’importo relativo all’applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all’adozione del provvedimento stesso. In caso che l’affidatario ritardi per inadempimentonegligenza la consegna dell’affidamento o in caso di mancato rispetto della tempistica prevista per le fasi di cui all’art. 2, resta salvo l’Amministrazione Comunale applicherà, per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni, una penale da 100,00 € a 300,00 € in relazione alla gravità ed al perdurare del ritardo stesso. Trascorso tale periodo il Comune potrà risolvere anticipatamente il contratto incamerando la cauzione a prima richiesta riservandosi il diritto al risarcimento del dannodi agire legalmente per eventuali danni. L’Amministrazione si riservaprocederà alla risoluzione di diritto del contratto, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatariooltre che nei casi già indicati nel presente articolo, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattualiove l'affidatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio da svolgersi; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documentoove l'affidatario utilizzi personale e mezzi di livelli e qualità difformi rispetto a quelli proposti in sede di manifestazione d'interesse; ● manifesta incapacità nell’esecuzione ove l'affidatario subappalti tutto o parte del servizio senza autorizzazione da parte del Comune; ● ove l'affidatario non rispetti le incompatibilità e le norme comportamentali previste nel presente capitolato; ● nel caso in cui l’affidatario ponga in essere frodi verso il Comune, sia dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o non versi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge nei confronti dell’INAIL e degli Istituti di Previdenza; ● in caso di comportamenti od omissioni da parte dell'affidatario che siano tali da pregiudicare il rapporto fiduciario connesso con il servizio; ● utilizzo in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del personale non adeguatoservizio, o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione ; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016tutti gli altri casi contemplati dalla legislazione vigente.

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Samples: Service Agreement

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico. In caso di ritardato adempimento contrattuale, si applicherà una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle penali conseguenze legate al ritardo e comunque non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannosuperiori, complessivamente, al verificarsi 10 per cento di inadempienze e violazioni delle norme contrattualidetto ammontare netto contrattuale, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione previa contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile unico del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizioProcedimento. Le penali saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del maggior danno; qualora nelle fasi di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l’Agenzia, il Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica al contraente interessato, potrà procederà alla revoca dell’incarico affidato. In tal caso al contraente sarà dovuto il 70% delle competenze professionali relative alle prestazioni svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previstiinadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di competenza dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla Stazione Appaltante, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unioneil contraente sarà tenuto a rimborsare all’Agenzia le spese sostenute a tale titolo. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la E’ facoltà di risolvere dell’Agenzia rescindere anticipatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle ogni momento quando il contraente contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggioreal presente disciplinare, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle ovvero a norme di legge e/o delle clausole contrattualiaventi forza di legge, tali da compromettere ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la regolarità e la continuità motivazione, purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità codice civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro recesso e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016anticipata dei contratti.

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Samples: Determina

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione In caso di inadempienza nell’effettuare i servizi si opererà nei seguenti termini: • mancata apertura dello sportello/sedi distaccate con relativa mancata prestazione del servizio per cause imputabili all’operatore economico: Penale Euro 500,00 per ogni giorno di servizio non prestato con obbligo al recupero delle penali ore non esclude effettuate; • mancata sostituzione del personale impiegato nei servizi con altro personale altrettanto idoneo ed in possesso degli stessi requisiti: Penale Euro 100,00 per ogni giorno di servizio non prestato, con obbligo al recupero delle ore non effettuate. • inosservanza dell’orario di servizio stabilito: Penale pari a Euro 100,00. L’applicazione della penalità sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, anticipata e-mail, espressamente dichiarati in sede di gara, contro la quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. L’Unione nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall’ operatore economico, né da comunicazione alla stessa entro il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannotermine di 15 giorni, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentatain caso contrario, le penali saranno disposte dal RUP deduzioni si intendono non accolte e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unioneviene comunicato l’ammontare della penale che sarà trattenuta sulla prima fattura in scadenza. Il contratto è risolto di diritto qualora si verificassero e contestassero all’operatore a mezzo via fax e/o e-mail dichiarati in sede di gara, con i seguenti importi: - da € 200,00 in modo reiterato, per almeno tre (3) volte all’interno di ogni anno di attività, le inadempienze di cui sopra o inadempienze relative a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione tutte le altre attività previste nel presente capitolato, anche se non fossero sempre le stesse e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali si verificassero sempre nella stessa sede di servizio. L’aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazione. Le penali interruzioni totali del servizio per causa di cui sopra forza maggiore non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le contro deduzioni presentate nei termini previstiparti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unioneimprevedibile ed al di fuori del controllo dell’operatore, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In Nel caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione interruzioni del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti determinate da cause di forza maggioremaggiore (calamità naturali, qualora l’applicazione delle penali superi incidenti etc.) l’aggiudicatario si impegna a informare tempestivamente il Responsabile del Servizio così da consentire anche la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme preventiva comunicazione all’utenza. Sono cause di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere risoluzione: • la regolarità e la continuità mancata effettuazione del servizio, senza giustificato motivo; ● cessazione dell’attività• l’aver contestato all’operatore economico oltre le tre volte, concordato preventivoa mezzo raccomandata A/R fax, mail espressamente indicati in sede di gara, l’inosservanza delle disposizioni del presente capitolato; • la mancata assunzione del servizio alla data stabilita; • le prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro o non assicurato o per utilizzo di personale non in possesso dei requisiti d’accesso; • l’arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte dell’impresa dei servizi oggetto del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore; • la frode; • le sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia; • la sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; • il fallimento dell’operatore economico, la sottoposizione dello stesso a carico dell’affidatarioprocedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento altra inadempienza, qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; . In relazione all’istituto della caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli arttall’operatore economico potrà essere richiesto di proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuovo affidamento del servizio. 107-SospensioneL’operatore economico in tal caso incorre nella perdita della cauzione, 108-Risoluzioneche resta incamerata dall’Ente, 109-Recesso, 110-Procedure di fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento in del servizio ad altro operatore economico e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi. In caso di fallimento dell'esecutore richiesta di rescissione anticipata del contratto da parte dell’impresa, sarà applicata una penale di € 10.000,00 e la stessa dovrà proseguire l’incarico, alle medesime condizioni, fino a nuovo affidamento del servizio da parte della Stazione Appaltante. E’ sempre fatta salva per la stazione appaltante l’azione per l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di più gravi infrazioni e/o arbitraria interruzione del servizio, l’Amministrazione si riserva di adottare misure da determinarsi, salvo che non si ravvisi grave inadempienza che possa determinare la risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016contratto.

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Samples: Appalto Per l'Affidamento Del Servizio Di Supporto Sportello Unico

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso La ditta aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura. Per le penalità si applica l’art. 26 del Capitolato Generale, così come per la risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo, per quanto non espressamente previsto in detti articoli, trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo, nonché gli artt. dal 1453 e seguenti del Codice Civile. In ogni caso, se entro i termini stabiliti negli specifici articoli, le non conformità non vengano risolte, l’Istituto avrà la facoltà di applicare, per ogni difformità, le penalità di seguito indicate. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti e a quelli dichiarati dal fornitore, ciascun Presidio Ospedaliero li respingerà al fornitore, che l'applicazione dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti, entro 3 giorni lavorativi e ciò anche se gli stessi siano stati comunque manomessi e sottoposti ad eventuali esami di controllo, senza che il fornitore possa pretendere alcun compenso. In caso di ritardi delle consegne, di tutta o di parte della fornitura, l’Istituto potrà applicare una penale a carico del fornitore inadempiente pari al 10% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo; l’Istituto in caso di urgenza potrà approvvigionarsi da altro fornitore annullando l’ordine oggetto di ritardata consegna. L’importo del maggior onere e delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoverrà recuperato addebitandolo al fornitore inadempiente e recuperando l’importo all’atto dell’emissione del mandato di pagamento sulle fatture. L’Istituto potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in danno alla ditta inadempiente, al verificarsi ricorrere delle seguenti fattispecie: • dopo tre successive contestazioni scritte, nel biennio di inadempienze e violazioni delle norme contrattualifornitura, qualora l'affidatario per consegne qualitativamente e/o quantitativamente non ottemperasse agli obblighi assunticorrispondenti alle ordinazioni, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (eso fuori termine. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, i prodotti consegnati dalla ditta aggiudicataria non siano ritenute oggettivamente valide conformi a quanto richiesto e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento offerto in sede di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità gara e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme ditta non sia in materia grado di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure sostituirla con altri di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore caratteristiche pari o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016superiori.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante applicherà le penalità di seguito esposte, sino all’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. Si precisa che l'applicazione gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 e 5 del presente Capitolato. a) nell’ipotesi di una prima fornitura difforme dagli standards qualitativi, l’Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito, b) nell’ipotesi di una seconda fornitura difforme dagli standards qualitativi, l’Amministrazione non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 20% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito, c) nell’ipotesi di una terza fornitura difforme dagli standards qualitativi, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del x.x. x xxx. 000 xxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nel caso di difformità dagli standards qualitativi, si contempla la possibilità per la Ditta di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che l’Amministrazione comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi. Qualora la Ditta non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità: • dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine; • di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...); • di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art.2, secondo capoverso. Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero la fornitura giunga in tempo non utile per la manifestazione, il convegno o la spedizione del materiale presso le sedi delle penali iniziative organizzate dal Comune, l’Amministrazione comunale non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il corrisponderà alcun compenso e applicherà quale risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importidanno subito una penale di: - da 200,00 a € 400,00 al giorno 300,00 per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del un importo quantificato per il servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 inferiore a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione + IVA, - 30% del presente documento che disciplina le condizioni generali di costo quantificato per il servizio, nel caso l’importo quantificato per il servizio fosse superiore a € 1.000,00 + IVA. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati. Le penali penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel nota di credito da parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta a fronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatarioper inadempimento della Ditta affidataria, secondo l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento l’avvio dell’esecuzione del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 3 del D. LgsCapitolato; qualora la Ditta non adempia, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. n. 50/2016; ● sospensione Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o interruzione del servizio da parte dell'affidatario all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per motivi iscritto alla ditta il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati. Qualora entro 10 giorni non dipendenti da cause di forza maggiorepervengano motivazioni che, qualora l’applicazione delle a giudizio dell’Amministrazione, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’artrisolto il contratto come stabilito. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante l’Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016nuovo Codice dei contratti pubblici.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Fornitura

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi. Qualora la Ditta affidataria, senza giusta causa, non esclude esegua ovvero non completi il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, servizio con i tempi e le modalità stabiliti all’art. 4 del presente capitolato, la Stazione appaltante potrà applicare una penale dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni servizio non espletato rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi il servizio effettuato. Le penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti importimodi: - dietro presentazione di nota di credito da € 200,00 parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta affidataria a € 400,00 fronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. Comune di Carpi - Protocollo n. 23659/2021 del 15/04/2021 Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue componenti al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (esdocumento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel Nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresìinadempimento della Ditta affidataria, la facoltà di risolvere il Stazione appaltante incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 4 del D. LgsCapitolato; qualora la Ditta affidataria non adempia, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. n. 50/2016; ● sospensione Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o interruzione del all’applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvede a contestare per iscritto alla Ditta affidataria il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi il servizio da parte dell'affidatario per motivi effettuato. Qualora entro 15 giorni non dipendenti da cause di forza maggiorepervengano motivazioni che, qualora l’applicazione delle a giudizio della Stazione appaltante, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’artrisolto il contratto come stabilito. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgsd. lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Service Audio Video Luci E Streaming

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoPer le penalità si applica l’art. 26 del Capitolato Generale, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattualicosì come per la risoluzione si applica l’art. 27 del medesimo, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualitànon espressamente previsto in detti articoli trovano applicazione le previsioni di cui ai seguenti commi del presente articolo, sia alla perfetta esecuzione nonché gli artt. dal 1453 e seguenti del serviziocodice civile. In ogni caso, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentatase entro i termini stabiliti negli specifici articoli, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unionenon conformità non vengano risolte, con i seguenti importi: - l’Istituto avrà la facoltà di applicare, per ogni difformità penalità da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 100,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica a seconda della gravità della inadempienza. L’applicazione della penale sarà proceduta da apposita comunicazione scritta, con raccomandata R.R., indirizzata alla ditta fornitrice che dovrà quindi emettere la relativa nota di grave inadempimento o violazione del presente accredito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora entro il termine su indicato non dovesse pervenire il documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso contabile richiesto, l’Istituto provvederà a detrarre l’ammontare della penale dall’importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unioneinadempienze o dall’ultima fattura in liquidazione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo Dopo la seconda mancata consegna l’Istituto ha il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’artdi incamerare il deposito cauzionale. 1456 C.C.Essa può inoltre provvedere all’acquisto di beni similari sul mercato, ponendo a tutto rischio e totale carico del fornitore inadempiente le maggiori spese sostenute ed ogni altro danno dell’affidatario, conseguente nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione : 1. dopo due mancate consegne; 2. cessione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni credito senza opportuna e preventiva comunicazione all’Istituto. Nei casi di cui all’artsopra l’Istituto provvede ad inoltrare formale disdetta con preavviso di giorni 30, dalla conoscenza della causa di risoluzione contrattuale, a mezzo di lettera raccomandata. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi Con la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto sorge per l’Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno della ditta inadempiente e misure straordinarie di gestioneincamerare l’intero deposito cauzionale a titolo di penale di indennizzo con imputazione delle ulteriori e maggiori spese alla ditta inadempiente e conseguente azione di risarcimento danni. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, del d.lgssenza giustificato motivo o giusta causa. n. 50/2016Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario per danni subiti.

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Samples: Capitolato Speciale

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione Comune si riserva, altresì, riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 10 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade e l’Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell’accordo qualora, dopo diffida intimata dal Comune a mezzo raccomandata A.R. lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto e facoltà del Comune ritenere come indennizzo la cauzione presentata con polizza fideiussoria. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor è ritenuto responsabile e quindi, segnalato l’evento, concorderà con il Comune le iniziative in merito. Per inadempienze che pregiudichino l’attività resta in facoltà del Comune l’applicazione a carico dello Sponsor di una penalità da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 5.000,00, determinabili a seconda della gravità ed indicativamente riferibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei • Mancato rispetto dei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione indicati per la prestazione del servizio; • Mancato utilizzo delle specie indicate; • Mancato rispetto del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una programma manutentivo: • Mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi prescrizioni inerenti la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge forma e/o delle clausole contrattualila dimensione dei cartelli pubblicitari. Le penali verranno quantificate dal Dirigente responsabile mediante adozione di procedimento motivato. Il provvedimento verrà notificato o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sponsor che potrà presentare le proprie difese entro 10 gg. dalla data della notifica o di ricevimento. Xxxxxxx detto termine o qualora il Dirigente responsabile ritenga motivatamente di non poter accogliere le motivazioni addotte a difesa, tali da compromettere nei 10 giorni successivi provvede ad applicare la regolarità e la continuità penale. Il Comune procede alla risoluzione del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa contratto per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 ed ai sensi dell’art. 1456 C.C. qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l’immagine del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contrattoComune, la Stazione appaltante applica la disciplina degli arttnonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato del Comune e misure straordinarie comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di gestione, del d.lgs. n. 50/2016ritorno.

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Samples: Contratto Di Sponsorizzazione

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti la fornitura stessa. In caso di ordinativi evasi in modo qualitativamente difforme rispetto a quanto contrattualmente stabilito, tale da rendere inidoneo e non conveniente l’utilizzo del materiale stampato, la stazione appaltante applicherà le penalità di seguito esposte, sino all’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale. Si precisa che l'applicazione gli standards qualitativi minimi attesi sono quelli indicati e descritti dall’art. 4 del presente capitolato. a) nell’ipotesi di una prima fornitura difforme dagli standards qualitativi, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 10% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito, b) nell’ipotesi di una seconda fornitura difforme dagli standards qualitativi, la stazione appaltante non procederà al pagamento della stessa e applicherà la penale del 20% del valore dell’ordinativo quale risarcimento del danno subito, c) nell’ipotesi di una terza fornitura difforme dagli standards qualitativi, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. e art. 108 del d. lgs. 50/2016. Nel caso di difformità dagli standards qualitativi, si contempla la possibilità per la Ditta affidataria di procedere alla ristampa dei materiali secondo gli standards qualitativi contrattuali se in tempi utili a garantirne l’utilizzo per le finalità a cui sono destinati e sempre che la stazione appaltante comunale ne abbia ancora interesse. In questo caso senza applicazione della penale e col solo pagamento del nuovo lavoro corrispondente agli standards qualitativi. Qualora la Ditta affidataria non adempia agli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità: • dell’1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine; • di € 200,00 una tantum per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (modalità di consegna, ecc...); • di € 100,00 una tantum per ogni volta in cui sia riscontrata la mancata presentazione presso gli uffici interessati del referente incaricato ai sensi del precedente art . 4. Qualora il ritardo verificatosi sulla consegna tassativa in un preciso giorno pregiudichi il regolare svolgimento di un determinato evento ovvero giunga in tempo non utile per la manifestazione, il convegno o la spedizione del materiale presso le sedi delle penali iniziative organizzate dal Comune, la stazione appaltante non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze corrisponderà alcun compenso e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importiapplicherà quale la penale di: - da 200,00 a € 400,00 al giorno 300,00 per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del un importo quantificato per il servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 inferiore a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione + IVA, - 30% del presente documento che disciplina le condizioni generali di costo quantificato per il servizio, nel caso l’importo quantificato per lo stesso fosse superiore a € 1.000,00 + IVA. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati. Le penali penalità saranno prelevate dalle competenze della Ditta affidataria, in uno dei seguenti modi: - dietro presentazione di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel nota di credito da parte della Ditta affidataria, - mediante detrazione dalle fatture emesse dalla Ditta affidataria a fronte di prestazioni, - mediante escussione anche parziale dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresìinadempimento della Ditta affidataria, la facoltà di risolvere il stazione appaltante incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui all’art. 80 4 del D. LgsCapitolato; qualora la Ditta affidataria non adempia, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. n. 50/2016; ● sospensione Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o interruzione del servizio da parte dell'affidatario all’applicazione delle penali, la stazione appaltante provvede a contestare per motivi iscritto alla ditta affidataria il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi la consegna degli stampati. Qualora entro 10 giorni non dipendenti da cause di forza maggiorepervengano motivazioni che, qualora l’applicazione delle a giudizio della la stazione appaltante, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’artrisolto il contratto come stabilito. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgsd. lgs. n. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Stampa

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali La Ditta affidataria, nell'esecuzione dei servizi richiesti, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Qualora la Ditta assegnataria non esclude completi il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannoservizio con i tempi e le modalità stabiliti all’art. 4, al verificarsi l’Amministrazione Comunale applicherà una penale di inadempienze e violazioni delle norme contrattualiEuro 1.000,00, senza alcuna controdeduzione da parte della Ditta. Inoltre, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assuntila Ditta aggiudicataria, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione nell’espletamento del servizio, obblighi tutti che dovranno non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di 3.000,00 euro. L’applicazione della penalità dovrà essere conformi alla proposta progettuale presentatapreceduta da regolare contestazione scritta rilevante l’inadempienza, le penali saranno disposte redatta dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione Direttore dell’Esecuzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatarioe la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine e in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, secondo le vigenti disposizioni l’Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione pari importo sui corrispettivi in pagamento e si riserva, altresì, riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’artincamerando la cauzione definitiva. 1456 C.C.L’ammontare delle penali sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria, la quale è tenuta, in ogni caso, a tutto rischio eliminare gli inconvenienti riscontrati. Il Committente si riserva la facoltà di ordinare e danno dell’affidatariofare eseguire, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio; ● utilizzo . Nel caso di risoluzione del personale non adeguato; ● accertamento contratto per inadempimento della sussistenzaDitta affidataria, in capo all’affidatario di una delle condizioni l’Amministrazione incamererà la cauzione. La stessa è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 80 3 del D. LgsCapitolato; qualora la Ditta non adempia, l’Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. n. 50/2016; ● sospensione Prima di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento o interruzione del servizio da parte dell'affidatario all’applicazione delle penali, l’Amministrazione provvede a contestare per motivi iscritto alla ditta il relativo inadempimento, entro i tre (3) giorni successivi. Qualora entro 10 giorni non dipendenti da cause di forza maggiorepervengano motivazioni che, qualora l’applicazione delle a giudizio dell’Amministrazione, escludano l’imputabilità dell’inadempimento alla Ditta affidataria, vengono applicate le penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’artrisolto il contratto come stabilito. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante l’Amministrazione applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/2016nuovo Codice dei contratti pubblici.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Promozione E Comunicazione

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Unione a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione La Provincia si riserva, altresì, riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo o rimborso. Le inadempienze saranno contestate per iscritto dal Settore “Viabilità, Edilizia, Infrastrutture”, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor. Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo avrà decadenza immediata e la Provincia provvederà a far eseguire da altro soggetto le opere necessarie al ripristino, addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto qualora, dopo diffida intimata dall'Amministrazione a mezzo raccomandata A.R., lo Sponsor non abbia ottemperato alle disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto, è facoltà dell'Amministrazione ritenere come indennizzo la cauzione presentata. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor, dopo aver segnalato l'evento, concorderà con il Settore “Viabilità, Edilizia, Infrastrutture” le iniziative in merito. La Provincia procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 e per gli effetti dell’art. ai sensi dell'articolo 1456 C.C.del Codice Civile qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l'immagine della Provincia, a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento della sussistenza, in capo all’affidatario nonché nelle ipotesi di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’artattività. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato della Provincia e misure straordinarie comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di gestione, del d.lgs. n. 50/2016ritorno.

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Samples: Sponsorship Agreement

PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Premesso Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che l'applicazione delle penali costituiscano violazione di un dovere dell'Impresa Convenzionata per l’efficiente gestione del servizio e di ogni e qualsiasi altro dovere derivante all'Impresa medesima, nonché violazione di norme di legge o di regolamenti che possano condurre a disservizi, l’Amministrazione può contestare i fatti stessi, prefiggendo un termine congruo e comunque non esclude il diritto dell’Unione inferiore a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore dannogiorni 7 per eventuali giustificazioni, al verificarsi da inviare in forma scritta sottofirmata dal Legale Rappresentante. Se l'Impresa convenzionata non provvede a giustificarsi, ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficienti, l'Amministrazione, potrà, con atto motivato, irrogare una penalità in misura variabile tra € 75,00 e € 500,00 a seconda della gravità del fatto. Nel caso di inadempienze e violazioni delle norme ripetuta inosservanza da parte dell’Impresa convenzionata anche di uno solo degli obblighi contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assuntidichiarati tutti essenziali, sia questa Civica Amministrazione potrà, senza obbligo di preavviso e di diffida, o costituzione in mora e senza formalità di giudizio, rimossa ogni eccezione, risolvere in tronco il contratto, fatta salva ogni azione per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti danni. Contro la deliberazione che dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata, le penali saranno disposte dal RUP e applicate con atto del Dirigente del Settore Servizi Educativi ed Istruzione dell’Unione, con i seguenti importi: - da € 200,00 a € 400,00 al giorno per ogni inadempienza legata all’organizzazione e realizzazione del servizio (es. rispetto degli orari, abbandono o dichiara la sospensione del servizio non concordato, etc.); - da € 400,00 a € 750,00 per ogni inadempienza ritenuta grave rispetto alle norme del presente documento sulla dotazione del personale; - da € 750,00 a € 1.000,00 ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente documento che disciplina le condizioni generali di servizio. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Unione. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’affidatario, secondo le vigenti disposizioni l'Impresa convenzionata potrà appellarsi entro 30 giorni dalla deliberazione medesima alla Commissione arbitrale di leggecui all’art. 18. Il contratto si intenderà comunque risolto alla scadenza stabilita senza formalità alcuna di disdetta e senza possibilità alcuna di tacita proroga a tale scadenza. L'Impresa convenzionata sarà tenuta a versare alla Tesoreria Comunale l’ammontare delle penalità irrogate entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’affidatario, nei seguenti casi: ● grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; ● mancato inizio dell’esecuzione versamento nei termini stabiliti dal presente documento; ● manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; ● utilizzo del personale non adeguato; ● accertamento e di mancato inizio della sussistenzaprocedura arbitrale, il Comune potrà prelevare le somme indicate nel provvedimento dalla cauzione costituita in capo all’affidatario di una delle condizioni di cui base all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; ● sospensione o interruzione del servizio da parte dell'affidatario per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, qualora l’applicazione delle penali superi la soglia del 10% dell’importo contrattuale; ● reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio; ● cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico dell’affidatario; ● mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; ● mancata osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni; ● ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; In relazione all’istituto della risoluzione del contratto, la Stazione appaltante applica la disciplina degli artt. 107-Sospensione, 108-Risoluzione, 109-Recesso, 110-Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione, del d.lgs. n. 50/201619.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Funebri