Common use of PENALITA’ Clause in Contracts

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui all’art. 8 del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero oltre i 10 giorni nel caso di utilizzo di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmente.

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Samples: www.comune.torino.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti Oltre a quanto già disciplinato negli articoli precedenti, nel caso di omessa o non corretta esecuzione – anche parziale – dei servizi appaltati, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti dal Capitolato nonché da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il ritardo servizio appaltato, AltaVita-I.R.A. si riserva di applicare a carico dell’appaltatore una penale variabile da un minimo di € 200,00 (superiore duecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni singola inadempienza, sulla base del criterio di gradualità e proporzionalità della penalità all’infrazione contestata, fatto salvo l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni a 30 giorni dalla data persone e/o cose direttamente connesse alle infrazioni contestate. Si riportano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo alcune infrazioni che danno luogo a penalità: - penale di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui all’art. 8 del presente capitolato€ 200,00 per mancata restituzione, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% nei termini convenuti, da 3 a 5 capi personali degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanziaospiti, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero elevata a € 400,00 da 6 a 10 capi e € 800,00 oltre i 10 giorni nel capi; - penale di € 200,00 nell’ipotesi di un dipendente risulti sprovvisto di divisa all’atto dell’assunzione del servizio per mancata consegna, elevata a € 400,00 da 2 a 5 dipendenti e € 800,00 per oltre 5 dipendenti; - penale di € 800,00 nell’ipotesi in cui la giacenza media giornaliera a magazzino, nell’arco di un mese, dei capi di biancheria piana e tovagliato sia inferiore di un 10% rispetto alla dotazione stabilita ed offerta in sede di gara per Centro Servizio; - penale di € 1000,00 nell’ipotesi sia riscontrata la non rispondenza di un articolo fornito rispetto la campionatura depositata in sede di gara. I caso di utilizzo di apparato sostitutivorecidiva in un trimestre , ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, una l’entità della penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmenteè raddoppiata.

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Samples: Disciplinare Di Gara

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti Nel caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura totale o parziale e/o nella messa in funzione dei dispositivi sarà applicata una penale pecuniaria forfetaria di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo per i primi 15 giorni, tale penale sarà elevata ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno dal sedicesimo giorno di ritardo fino alla data di effettiva installazione delle apparecchiature. Resta impregiudicato il ritardo diritto al risarcimento dei danni eventualmente provocati dal ritardo. Eventuali danni saranno valutati in contraddittorio dalla stazione appaltante e dalla ditta aggiudicataria o da un suo tecnico di fiducia. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione comunale di avvalersi della clausola di risoluzione espressa del contratto. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione, l’aggiudicatario sarà passibile di una sanzione di Euro 500,00 (superiore a cinquecento/00) per contestazione da corrispondere entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione ricevimento della contestazione scritta. In caso di mancata esecuzione entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante sarà applicata una penale pecuniaria pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo per i primi 10 giorni, tale penale sarà elevata ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni giorno dall’undicesimo giorno. Oltre il 20° giorno di ritardo la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento. Per ritardo nel ritiro di beni rifiutati al collaudo o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui all’art. 8 del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini accertati difettosi nel periodo di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero oltre i 10 giorni nel caso di utilizzo di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, l’Aggiudicatario è soggetto ad una penale pari a ad 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, 500,00 al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato ritardo maturato rispetto dei ai termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmentefissati (10 giorni).

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore Il Concessionario, ove non attenda a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui all’art. 8 tutti gli obblighi e prescrizioni, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolatodisciplinare e del conseguente contratto, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori è tenuto al 5% degli apparati consegnati) pagamento di una penalità variabile nei termini di legge ed in rapporto alla gravità della inadempienza o alla recidiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta. L’applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito dell’importo stabilito e comunicato al Concessionario, ai sensi dei collaudi precedenti commi, anche mediante corrispondente decurtazione dei compensi previsti. • Nei casi Il Comune di mancato rispetto dei termini Giaveno procederà alle contestazioni delle inadempienze, assegnando il tempo massimo di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero oltre i 10 giorni nel per la presentazione di controdeduzioni. L’applicazione delle penalità sarà stabilita con determinazione del settore di competenza. In caso di utilizzo non conformità del colore, grafica, impostazione del prodotto rispetto alla previsione verrà applicata una penalità compresa fra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00. Per ogni giorno di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, ritardo nella distribuzione della pubblicazione verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lottofissa di Euro 20,00 per giorno solare, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo con un massimo di 10 giorni di ritardo, oltre i quali l’infrazione sarà considerata grave inadempienza e motivo di rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, Nel caso di difformità riscontrate che pregiudichino l’accettabilità della pubblicazione verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto penalità compresa tra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00; In caso di gravi inadempienze, frode o ripetute difformità sanzionate, l’assegnazione verrà rescissa per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmentecolpa dell’appaltatore.

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Samples: www.comune.giaveno.to.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui Salvo quanto stabilito all’art. 8 7 del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanzianel caso in cui i servizi richiesti, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorniqualsiasi ragione imputabile al concessionario, siano interrotti, ovvero oltre i 10 giorni nel caso siano espletati in modo non conforme alle clausole di utilizzo di apparato sostitutivocui al presente capitolato, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambiosi svolgano in modo difforme da quanto previsto, verrà applicata, per ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà sarà applicata una penale pari allo 0,1 % così suddivisa: • Nel caso in cui la ditta concessionaria non rispetti quanto dichiarato in sede di gara relativamente ai termini di avviamento del valore del lotto, o dei lotti, interessatiservizio sarà applicata una sanzione di € 1.500,00 (Euro millecinquecento) al giorno, per ogni giorno lavorativo di ritardo, con un massimo di € 10.500,00 (Euro diecimilacinquecento) pari a 7 giorni di ritardo. • Per mancato rispetto L’Amministrazione Comunale, verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7servizi da parte del concessionario o da parte degli ausiliari della sosta da questo individuati, verrà applicata ha facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo da €. 500,00 (Euro cinquecento) a € 1.000,00 (Euro mille) in base alla gravità della violazione, nonché di ritardoordinare e far eseguire d’ufficio le attività nel modo che riterrà più opportuno, ed a spese dell’ aggiudicatario. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile L'applicazione della forniturapenale dovrà essere preceduta da contestazione scritta (trasmessa anche a mezzo mail), verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di risolvere presentare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro ovvero qualora le controdeduzioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione assumerà il contratto unilateralmenteprovvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all’impresa concessionaria del servizio anche a mezzo mail. L’ammontare della penale verrà trattenuto sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata dalla ditta concessionaria per la parte mancante.

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Samples: www.comune.domodossola.vb.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore Nel caso in cui la Ditta non attenda a 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario di cui all’art. 8 tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli sarà tenuta al pagamento di una penalità variante da Euro 500,00 a Euro 1.500,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad eventuale recidiva. E’ considerata grave penalità quella conseguente ad una sanzione quando le azioni/ omissioni abbiano recato danni a terzi (in particolare agli utenti dei servizi e/o agli operatori) e all’immagine dell’Ente. In caso si verifichino le sotto indicate inadempienze, considerate gravi, il Comune si riserva di applicare le seguenti penalità minime: interruzione ingiustificata del servizio € 1.500,00 mancata esecuzione di una corsa giornaliera € 1.000,00 ritardi nello svolgimento del servizio superiori al 5% a 15 minuti (dopo due irregolarità contestate) € 500,00 per comportamento del conducente inadeguato e difforme rispetto a quanto previsto all’art. 6 € 500,00 mancanza conducente dei requisiti di cui all’art.6 per il € 500,00 Mancato rispetto degli apparati consegnati) dei collaudi previstiitinerari e degli orari fissati € 500,00 Utilizzo di autisti il cui nominativo non è stato preventivamente comunicato € 500,00 Utilizzo di mezzi non idonei € 500,00 L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorniNell’ipotesi in cui dette deduzioni non siano accolte, ovvero oltre i 10 giorni non vi sia stata risposta, o le stesse non siano giunte nel termine indicato, la penale è considerata definitiva. L’impresa dovrà rimuovere comunque le cause delle inadempienze segnalate. L’applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore maggior danno. Quando la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. La refusione degli importi a titolo di penale e di eventuali maggior danni anche a seguito di risoluzione avviene, senza bisogno di diffide e/o formalità di alcun genere: Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, qualora: • la ditta persista nell’inadempimento, anche dopo le contestazioni; • in caso di utilizzo acclarata necessità ed urgenza conseguenti ad inadempienze dell’impresa, dopo che la stessa non vi abbia provveduto prontamente secondo le disposizioni impartite. In tali casi, oltre all’applicazione delle penali, all’impresa verranno addebitate integralmente le spese sostenute, maggiorate del 25% per oneri di apparato sostitutivoamministrazione. Rimarranno, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per in ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, impregiudicate eventuali azioni legali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmentesi rendessero necessarie.

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Samples: www.provincia.mantova.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti Il soggetto aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. In particolare è specificatamente stabilita l’applicazione delle penali sotto specificate: - per ogni giorno di ritardo (superiore a 30 giorni dalla data rispetto agli intervalli di sottoscrizione del contratto o di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario tempo previsti tra le singole prestazioni indicate nella tabella di cui all’art. 8 21 del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero oltre i 10 giorni nel caso di utilizzo di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, è specificatamente stabilita una penale pari a € 15,00 80,00, salve comprovate cause di forza maggiore, per i telefoni entry-level un massimo di cinque giorni (5); decorso il sesto giorno senza che la stampa, la piegatura e wi-fil’imbustamento siano stati eseguiti, pari a € 25,00 tali adempimenti verranno considerati come mai avvenuti e dal giorno successivo, oltre la somma per i telefoni avanzati e high-levelil ritardo, pari a € 50,00 sarà dovuta una somma di 130,00 per i telefoni top-level e conference stationogni giorno di ulteriore ritardo; - per ogni consegna di prodotto non conforme alle prescrizioni di cui all’art. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti19, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà sarà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, a € 1.000,00 a titolo di mancato adempimento; - per ogni giorno lavorativo confezionamento e/o consegna di ritardoprodotto effettuati con modalità diverse da quelle previste dall’art. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 722, verrà sarà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardoa € 800,00. Le penali verranno decurtate saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con termine di cinque giorni (5) per eventuali difese scritte. Le penali saranno definite dal Responsabile del presente procedimento, comunicate con la notifica della relativa decisione e applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. Decorsi sessanta giorni (60) senza che l’appaltatore abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali s’intendono definitive e sarà emessa apposita nota di debito il cui importo sarà trattenuto dal corrispettivo dovuto all’impresa. L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzionediritti spettanti a Pegaso 03 S.r.l. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% Unipersonale per le eventuali ulteriori violazioni del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmentepresente capitolato verificatesi.

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Samples: pegaso03.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore In caso di inadempimento agli obblighi dell’appalto, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, all’appaltatore sarà applicata la penale “una tantum” pari a 30 100,00 euro . Sono stabilite le seguenti penalità: Mancato avvio del servizio rispetto alla data prevista in contratto; € 25,00 € 50,00 € 100,00 Da n.1 a n.3 giorni dalla data massimo di sottoscrizione del contratto o ritardo; Da n.1 a n.5 giorni massimo di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo il calendario ritardo; Da n.1 a n.10 giorni massimo di cui all’art. 8 del presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi di mancato rispetto dei termini di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero ritardo; oltre i 10 giorni nel caso di utilizzo di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, per ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a si procederà immediatamente alla. rescissione del contratto Interruzione del servizio senza giusta causa; € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini di consegna dei vari lotti, ovvero per € 100,00 Alla prima contestazione; Alla seconda contestazione; Alla terza contestazione; oltre la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % del valore del lotto, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato rispetto dei termini relativi terza contestazione si procederà immediatamente alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore rescissione del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora L’Amministrazione si riserva la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmente.di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di compenso per l’appaltatore, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Amministrazione, o che il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, quali: interruzione di alcuni servizi senza autorizzazione del Responsabile del Servizio; inosservanza dei servizi previsti; concessione in subappalto. In tal caso all’appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali. Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all’appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. L’Amministrazione ancora si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

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Samples: www.regione.sardegna.it

PENALITA’. Costituiscono gravi inadempimenti il ritardo (superiore a 30 Qualora la Ditta aggiudicataria non impiantasse quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto entro trenta giorni dalla data stabilita dalla Stazione Appaltante per l’avvio della fornitura, la stessa sarà soggetta al pagamento di sottoscrizione una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il sessantesimo giorno e ciò fosse dovuto ad indisponibilità di mezzi e/o apparecchiature da parte della Ditta aggiudicataria, l'Amministrazione darà via alla risoluzione del contratto con l'affidamento della fornitura al concorrente risultato secondo, purché perfettamente adempiente. In caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei gas richiesti o nella sostituzione di atto equivalente) nell’avvio delle forniture secondo quelli contestati, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per l'acquisto, ad altra Ditta, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute fermo e impregiudicato il calendario diritto al risarcimento del danno ulteriore. Gli importi dovuti all'aggiudicatario, per irregolarità da lui commesse nell'esecuzione del contratto, potranno essere recuperati in conto fatture di cui all’artmerce regolarmente consegnata e ritirata o sul deposito cauzionale definitivo. 8 del E’ in ogni caso prevista una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti dal presente capitolato, ovvero reiterati esiti sfavorevoli (superiori al 5% degli apparati consegnati) dei collaudi previsti. • Nei casi su ogni singola richiesta e di mancato rispetto dei termini di garanzia, per riparazione o sostituzione oltre i 5 giorni, ovvero oltre i 10 giorni nel caso di utilizzo di apparato sostitutivo, ovvero mancata disponibilità delle parti di ricambio, verrà applicata, € 100 per ogni caso, una penale pari a € 15,00 per i telefoni entry-level e wi-fi, pari a € 25,00 per i telefoni avanzati e high-level, pari a € 50,00 per i telefoni top-level e conference station. • Per mancato rispetto dei termini ora di consegna dei vari lotti, ovvero per la mancata attivazione delle consegne entro i termini previsti, verrà applicata una penale pari allo 0,1 % ritardo del valore del lotto, o dei lotti, interessati, per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancato rispetto dei termini relativi alla ‘prima consegna’ così come prevista dall’Art. 7, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. • Per mancata comunicazione nei termini previsti dall’Art. 7 del Responsabile della fornitura, verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le penali verranno decurtate dai crediti della Ditta ovvero dalla cauzione. Gli importi delle penali, che dovessero eventualmente applicarsi nei modi suddetti, saranno trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell’art. 13. Qualora la somma delle penali raggiunga il 10% del valore del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto unilateralmentereperibile.

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Samples: www.policlinico.mi.it