Periodo di affiancamento iniziale Clausole campione

Periodo di affiancamento iniziale. A partire dalla data di stipula del contratto, è previsto un periodo di presa in carico dei servizi applicativi della durata massima di tre mesi, effettuato in affiancamento a personale del Comune, al fine di permettere al personale del Fornitore l’acquisizione delle conoscenze specifiche delle attività di fornitura. La presa in carico dovrà assicurare l’acquisizione del know-how necessario per garantire la corretta ed efficace erogazione dei servizi previsti dal presente capitolato e la formalizzazione di quanto emerso nel corso della suddetta attività. La presa in carico comprende le seguenti attività necessarie: • acquisizione della baseline del software e della documentazione progettuale; • installazione e configurazione dell'ambiente di sviluppo: il Fornitore installerà presso la sua sede e configurerà un proprio ambiente di sviluppo, conformemente a quelli in uso del Comune, e utile alla successiva erogazione dei servizi di cui al presente capitolato; • presa in carico della baseline del software: il Fornitore analizzerà i sorgenti al fine di identificare specifiche peculiarità ed acquisirne la conoscenza; • presa in carico degli schemi delle basi dati gestite e degli oggetti e processi ad esse correlati (stored procedures, function, views, ecc.), con la documentazione delle relative versioni; • esecuzione delle procedure di build del software a partire dai sorgenti disponibili; • avvio, configurazione ed eventuale formazione/assistenza all'utilizzo del Portale di Gestione della Fornitura. Ad esito dell’attività di presa in carico, e comunque entro tre mesi solari dalla data di sottoscrizione del contratto, il Fornitore consegnerà la comunicazione di avvenuta presa in carico, che conterrà idonea reportistica riguardo a eventuali discrepanze fra il software in esercizio e l’equivalente versione ottenuta partendo dal codice sorgente disponibile. L’affiancamento consisterà in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di personale del Comune.
Periodo di affiancamento iniziale. A partire dalla data di avvio delle prestazioni, sarà previsto, ove necessario un congruo periodo di parallelo ed affiancamento con il presente Fornitore di almeno 40gg lavorativi volto a garantire quanto segue:  fornitura da parte del fornitore uscente del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;  acquisizione da parte del fornitore ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse;  gestione dei diritti di proprietà intellettuale: licenze, etc;  due diligence su documentazione, contenuti, nonché altre obbligazioni previste  trasferimento knowledge base da sistemi di trouble ticketing;  trasferimento dati del database di configurazione o strumento simile adottato dal fornitore uscente;  gestione della sicurezza;  tutto quanto necessario a facilitare la presa in carico dei servizi con particolare riguardo alla assistenza necessaria erogata dal Fornitore in essere. Tale addestramento consisterà in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di personale esperto del fornitore uscente ed eventualmente del Fondo, affianca- mento nell’operatività quotidiana delle attività oggetto di gara condotta dal Fornitore uscente ed eventualmente dal personale del Fondo. Durante le attività di training on the job la responsabilità delle operazioni continuerà ad essere in capo al fornitore uscente. Il Fornitore dovrà in ogni caso essere in grado di prendere in carico i servizi anche in assenza di affiancamento con il fornitore uscente. Le modalità di fruizione e la relativa pianificazione di tale addestramento dovranno essere concordate con il Fondo, anche sulla base delle proposte che il Fornitore potrà fare in sede di offerta. Il Fondo garantirà la presenza di personale esperto, che potrà essere sia del Fondo stesso che di terzi da esso designati. L’inizio del periodo di affiancamento sarà formalizzato da apposito verbale di inizio affiancamento. Per i primi tre mesi successivi all’avvio di erogazione dei servizi la misura degli SLA sarà utilizzata a fine di tuning per una corretta impostazione delle attività contrattuali e non saranno applicate penali per SLA rientranti nell’ambito della fascia del 15% rispetto al target. Successi- vamente la misura degli SLA dovrà considerarsi pienamente operativa anche ai fini di monitorag- gio della fornitura e del calcolo delle penali, così come da Capitolato.
Periodo di affiancamento iniziale. A partire dalla data di stipula del contratto, è previsto un periodo di presa in carico dei servizi applicativi della durata massima di tre mesi, al fine di permettere al personale del fornitore l’acquisizione delle conoscenze specifiche delle attività di fornitura. Il personale dell’ANAC presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi all’aggiudicatario. La fase di presa in carico contempla i seguenti aspetti: - acquisizione da parte di ANAC di ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse; - due diligence su documentazione, contenuti; - trasferimento knowledge base da sistemi di trouble ticketing; - popolamento del CMDB; - gestione della sicurezza e dei modelli adottati dai servizi applicativi. L’addestramento consisterà in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di personale esperto del fornitore uscente e/o dell’Autorità.

Related to Periodo di affiancamento iniziale

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).