Posizione interbancaria netta Clausole campione

Posizione interbancaria netta. La BPE è stata costantemente creditrice nei confronti degli Istituti corrispondenti per gli esercizi 2005, 2006, 2007 e semestre 2008 ed ha collocato le eccedenze di liquidità principalmente presso Cassa Centrale Banca – Credito cooperativo del Nord Est – Trento.
Posizione interbancaria netta. (in migliaia di Euro) 31/12 2007 31/12 2006 Variazioni 31/12 2005 Variazioni ass. % ass. % Crediti verso banche Debiti verso Banche 83.115 (2.863) 59.972 (2.725) 23.143 138 38,59% 5,07% 71.043 (3.618) (11.071) (893) (15,58%) (24,68%) Posizione interbancaria netta (in migliaia di Euro) 30/06 2008 30/06 2007 Variazioni 31/12 2007 ass. % Crediti verso banche Debiti verso Banche 83.312 (2.899) 46.989 (2.852) 36.323 47 77,30% 1,66% 83.115 (2.863) POSIZIONE NETTA INTERBANCARIA 80.413 44.137 36.370 82,40% 80.252 L’analisi della composizione dei crediti verso la clientela evidenzia, in primo luogo, che i principali settori di attività economica finanziati sono le imprese non finanziarie e le istituzioni senza scopo di lucro. Particolarmente incidenti sono i crediti derivanti da impieghi verso clientela operante nei settori di attività di fornitura servizi e produzione di beni (fra queste rilevano essenzialmente le attività di prestazione di servizi sanitari e sociali, nonché le attività per la realizzazione della qualità della vita, intendendosi per esse quelle attività attraverso le quali i soggetti beneficiari – per lo più associazioni e/o società di mutuo soccorso - promuovono la cultura, lo sport, le relazioni sociali). Il credito erogato alle imprese sociali ed alle organizzazioni senza scopo di lucro è prevalentemente finalizzato alla anticipazione di crediti per servizi resi ad enti pubblici nonché al finanziamento dell’acquisto e della ristrutturazione di sedi sociali. Si fa in particolare riferimento alla forma tecnica della anticipazione fatture, relativa, per la maggior parte, a fatture emesse nei confronti di enti pubblici (Comuni, Province, ecc.) a fronte di prestazioni già effettuate ovvero ad anticipazioni a fronte di progetti di finanziamento approvati da enti pubblici nazionali o europei. Tali tipi di finanziamento, sotto il profilo del rischio di credito, presentano un rischio basso anche in considerazione del fatto che il Regolamento del Credito dell’Emittente prevede delle regole di controllo del rischio differenziate a seconda della natura del debitore (ente pubblico/privato), stabilendo una procedura di valutazione più stringente in caso di debitore privato, oltre che regole volte ad evitare che le fatture anticipate al beneficiario siano emesse nei confronti di un unico debitore privato. Il comparto di finanziamento a privati presenta un trend di crescita continua, in particolare con riferimento ai mutui erogati per l’acquisto e la ristruttu...
Posizione interbancaria netta. Credito Trevigiano è stato prevalentemente creditore nei confronti degli istituti corrispondenti per gli esercizi 2008 e 2009; le eccedenze di liquidità sono state collocate principalmente presso Iccrea Banca S.p.a.. A fine anno 2010, a fronte di una sostanziale invarianza delle disponibilità liquide e di cassa, la posizione netta è risultata a debito per circa 1,5 mln di euro. Posizione sull'interbancario 2010 2009 2008 Var. assoluta 2010/2009 Var. % 2010/2009 Var. assoluta 2009/2008 Var. % 2009/2008 Cassa e disponibilità liquide 6.322.268 6.296.939 6.681.236 25.329 0,40% -384.297 -5,75% Crediti verso Banche 37.138.413 86.769.129 64.910.276 -49.630.716 -57,20% 21.858.853 33,68% Debiti verso Banche 45.012.515 18.306.032 9.647.899 26.706.483 145,89% 8.658.133 89,74%
Posizione interbancaria netta. La Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino per gli esercizi 2007, 2008, 2009 e per il primo semestre 2010 ha presentato alternanza di saldi debitori e creditori nei confronti degli istituti corrispondenti in coincidenza dell’andamento delle stagioni turistiche estive ed invernali. Le eccedenze di liquidità sono state collocate principalmente presso Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. – Trento ed in parte nel mercato interbancario dei depositi (MID). Sul fronte opposto si sono utilizzati gli affidamenti accesi presso Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a. – Trento e per una parte residua si è ricorso a finanziamenti, di durata inferiore ai tre mesi, sul mercato del denaro.
Posizione interbancaria netta. La posizione interbancaria netta risulta negativa per Euro 1,9 miliardi determinata dalla differenza tra i crediti verso banche di Euro 21,7 miliardi e i debiti della stessa natura pari a Euro 23,6 miliardi L’ammontare complessivo del rifinanziamento con la Banca Centrale Europea (“BCE”) del Gruppo BPER, interamente composto da fondi “TLTRO III” con scadenza triennale è stabile a Euro 18,4 miliardi. Gli strumenti finanziari utilizzabili come collaterale per operazioni di rifinanziamento sul mercato ammontano a Euro 31,1 miliardi al netto dell’haircut, di cui Euro 10,8 miliardi disponibili, ai quali si aggiungono Euro 20,3 miliardi di depositi presso la BCE.

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  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.