Potere sociale Clausole campione

Potere sociale. Il potere sociale del lavoro in Romania implica relazioni complesse tra sindacati, altre organizzazioni e partiti politici. I sindacati si sono impegnati in varie forme di coalizioni e relazioni per rafforzare la propria influenza e promuovere i propri interessi. Queste relazioni hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare il potere sociale dei sindacati e la loro capacità di negoziare condizioni più favorevoli per i lavoratori. I sindacati hanno formato coalizioni con una serie di altre organizzazioni per rafforzare la loro posizione negoziale. Ciò include la collaborazione con le organizzazioni della società civile e i movimenti sociali, che ha permesso ai sindacati di estendere la loro influenza al di là del luogo di lavoro e di impegnarsi in questioni sociali e politiche più ampie. Tali coalizioni hanno permesso ai movimenti sindacali di amplificare la propria voce e di esercitare una maggiore pressione sui datori di lavoro e sui politici. Il rapporto tra sindacati e partiti politici in Romania è stato caratterizzato da coopera- zione e tensione. Alcuni sindacati hanno stretto alleanze strategiche con i partiti politici, utilizzando il loro sostegno elettorale per ottenere leggi e politiche del lavoro favore- voli. Ad esempio, il CNSLR Frăția ha stretto diversi accordi di cooperazione con il Partito socialdemocratico, mentre il BNS ha collaborato con il Partito Grande Romania e suc- cessivamente con un’alleanza politica di centro-destra. Queste alleanze hanno talvolta portato i leader sindacali a passare a ruoli politici, rendendo ancora più confusa la linea di demarcazione tra la difesa del lavoro e l’impegno politico. Tuttavia, questi coinvol- gimenti politici hanno anche suscitato critiche all’interno degli iscritti al sindacato, che alcuni considerano un allontanamento dal ruolo primario dei sindacati come rappre- sentanti dei lavoratori. Nonostante i vantaggi strategici, l’impegno politico dei sindacati presenta degli incon- venienti. Le critiche mosse dagli iscritti ai sindacati nei confronti delle alleanze politiche indicano una tensione tra il perseguimento dell’influenza politica e il mantenimento dell’attenzione alla rappresentanza degli interessi dei lavoratori. Il potere sociale del lavoro, attraverso coalizioni e relazioni politiche, è stato un aspetto critico della strategia del lavoro per rafforzare la propria influenza.
Potere sociale. Storicamente, la nascita dei sindacati principali è avvenuta come conseguenza del po- sizionamento di vari partiti anti-fascisti italiani nel contesto della Guerra fredda. Per prima cosa, nel 1948, la Democrazia Cristiana ha abbandonato la CGIL, allora dominata da socialisti e comunisti, per fondare la CISL. Più tardi, nel 1950, i sindacalisti di sinistra occidentali (come i Repubblicani e i Social democratici) hanno fondato la UIL. Pertanto, già nei primi anni ‘50, sono emersi chiaramente i legami politici della CGIL di sinistra con i comunisti (PCI) e Socialisti (PSI), dei centristi della CISL con la Democrazia cristiana (DC) e dei riformisti della UIL con i Repubblicani (PRI) e Social democratici (PSDI). Que- sti legami sono perdurati quasi fino ai primi anni ’90, alla fine della cosiddetta Prima Repubblica. Dall’altra parte dello spettro politico, sindacati più piccoli, come Cobas, USB, RDB, CUB, SlaiCobas, hanno un evidente orientamento di estrema sinistra, anti-capitalista, anar- chico e comunista. Le loro relazioni con i partiti di sinistra come, Rifondazione Comuni- sta, Potere al Popolo, Sinistra Italiana e il nuovo PCI. Nel complesso, gli anni Novanta rappresentano un punto di svolta poiché i principali partiti politici si sono sciolti a causa dei processi per corruzione (Xxxxxxx et al. 2003) e lo scenario del sistema partitico è cambiato, insieme a un indebolimento generale della struttura di contrattazione tripartita. I governi di centrodestra guidati da Xxxxxxxxxx nel 2001 e nel 2008 hanno reintrodotto l’unilateralismo governativo sulle questioni economiche, compresi i tagli al sistema di welfare e la liberalizzazione del mercato del lavoro (Colombo e Regalia 2016). La crisi economica del 2008 e le successive politiche di austerità hanno ulteriormente diminui- to il potere contrattuale dei sindacati, che hanno ricorso alla mobilitazione di protesta come alternativa funzionale (Xxxxxxx e Raniolo 2017). Questo è accaduto meno fre- quentemente sotto i governi sostenuti dal centrosinistra (Andretta 2018). Infatti, i partiti di sinistra sembrano più disposti al dialogo su questioni legate al lavoro e quelli della sinistra radicale sono più presenti nelle strade per manifestare per il diritto a un lavoro dignitoso. Tuttavia, l’alleanza più solida è quella tra i sindacati e la società civile o le organizza- zioni dei movimenti sociali. Questa relazione ha attraversato varie fasi, segnate da mo- menti significativi di cooperazione (come durante il mov...
Potere sociale. I sindacati belgi si impegnano attivamente a sostenere una serie di attività e organiz- zazioni della società civile. Partecipano a vari eventi, tra cui le marce per i diritti delle donne (ABVV, 2024a), le proteste per il cessate il fuoco in Palestina (ABVV, 2024b; Mi- chiels & Belga, 2023), le campagne contro l’estrema destra (0xxxxxxxxxxx.xx; Redactie De Morgen, 2023), l’attivismo per il clima (Huyghebaert & Belga, 2023), contro regole più severe per le proteste (Xxxxxxx, 2021) e contro i tagli al trasporto pubblico (Ar- nhoudt, 2024; Belga, 2015). Tutti e tre i sindacati sono membri di De Klimaatcoalitie, un’organizzazione che si occupa di raccogliere il sostegno sociale e politico per le misu- re di mitigazione della crisi climatica (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/), e tutti e tre sostengono il movimento cittadino Xxxx boven Hard, che si batte per una società inclusi- va e sostenibile (xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xx/). Mentre ACV/CSC e ABVV/FGTB dimostrano un ampio sostegno alle organizzazioni della società civile, il coinvolgimento di ACLVB/ CGSLB è relativamente minore a causa delle sue dimensioni più piccole e delle minori risorse. Inoltre, c’è una dimensione ideologica in questa discrepanza, con il sindacato liberale che dà priorità alle questioni legate al posto di lavoro. In quanto membro di Xxxxxxxx.xxx e del Mouvement Ouvrier Chrétien, l’ACV/CSC man- tiene legami stretti e strutturali con diverse organizzazioni del pilastro cristiano della società belga, tra cui le cooperative e i movimenti femministi. L’ABVV/FGTB, invece, ha forti legami con la cooperativa socialista e il partito socialista fiammingo Vooruit attra- verso il Socialistische Gemeenschappelijke Actie, il comitato di consultazione del pila- stro socialista fiammingo. Analogamente, in Vallonia, ABVV/FGTB è associata a l’Action Commune, che comprende la mutualità socialista e il partito socialista vallone PS. Al contrario, ACLVB/CGSLB non ha legami strutturali con le sue controparti politiche (Open VLD nelle Fiandre e MR in Vallonia) ma collabora strettamente con la cooperativa libe- rale. I sindacati belgi hanno stretti legami con la società civile e sostengono un’ampia varietà di azioni al di fuori della loro attività “principale” sul posto di lavoro. I legami storici con i partiti politici sono tuttavia sotto pressione, in parte perché i cosiddetti partiti tradi- zionali stanno perdendo la loro base elettorale (De Vadder, 2020; Xxxxxxxx, 2019; Ver- meersch, 2012). Xxxxxxxx.xxx non c...

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  • Pubblicazione In pubblicazione dal 31/12/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Rappresentanze sindacali 1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse. b) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il presente C.C.N.L.; 2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire tramite comunicazione scritta con ricevuta a validità certa. 3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. 4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. 5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta. 6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. 7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 1. L’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza come momento organizzativo ed elemento unificante del S.S.N., nonché come strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. 2. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e aziendale) devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente, rispettando i principi di complementarietà e mutua esclusione che devono rendere razionale l’intero processo di contrattazione. 3. Il livello di negoziazione nazionale si svolge attorno ad aspetti di ordine generale quali, ad esempio: a) la definizione dei compiti, delle funzioni e dei relativi livelli di responsabilità del personale sanitario convenzionato, a partire dall’attuazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza; b) la dotazione finanziaria a disposizione dei tre livelli di negoziazione per gli incrementi da riconoscere al personale medico convenzionato in occasione del rinnovo contrattuale; c) la definizione e le modalità di distribuzione dell’onorario professionale (parte economica fissa); d) la definizione della parte variabile del compenso; e) la rappresentatività sindacale, nazionale, regionale ed aziendale; f) la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ed il mantenimento della convenzione; g) la responsabilità delle Regioni e delle Aziende sanitarie nei confronti della piena applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale. 4. Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo articolo 8, comma 3. 5. Il livello di negoziazione aziendale, Accordo Attuativo Aziendale (AAA), specifica i progetti e le attività dei medici convenzionati necessari all’attuazione degli obiettivi e dei modelli organizzativi individuati dalla programmazione regionale, tenuto conto anche della programmazione di cui all'articolo 13. 6. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., come richiamato dall’articolo 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, eventuali clausole degli Accordi regionali ed aziendali difformi rispetto al presente Accordo sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile. 7. Gli Accordi regionali ed aziendali sono trasmessi alla SISAC ed ai rispettivi Comitati regionali entro 30 (trenta) giorni dalla entrata in vigore.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiedono l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo d’attuazione e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo d’attuazione e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può verificare la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di una dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste nel paragrafo 4 del presente articolo.