Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio. 2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione. 3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio. 4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6. 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 68, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6. 6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri con profilo professionale di cui alla lettera A), dell'art. 17 con funzioni prevalenti o sussidiarie di portiere sono tenuti, salvo che nel caso di risoluzione in tronco per morte giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: - lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio: tre mesi; - lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio di servizio: 45 giorni di calendario.
2. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.
3. Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ., se non con il consenso del lavoratore/lavoratrice (art; avrà però facoltà di esonerare il lavoratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione.
4. 68Salvo il caso di grave malattia accertata, lett. gil portiere con alloggio, con profili professionali A2), oltre A4), A7) e A9), dell’art. 17, dovrà riconsegnare al trattamento economico fino al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6preavviso.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 6877, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 6877, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. artt 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri con profilo professionale di cui alla lettera A), dell'art. 17 con funzioni prevalenti o sussidiarie di portiere sono tenuti, salvo che nel caso di risoluzione in tronco per morte giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio: tre mesi; lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio di servizio: 45 giorni di calendario. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ., se non con il consenso del lavoratore/lavoratrice (art; avrà però facoltà di esonerare il lavoratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione. 68Salvo il caso di grave malattia accertata, lett. gil portiere con alloggio, con profili professionali A2), oltre A4), A7) e A9), dell’art. 17, dovrà riconsegnare al trattamento economico fino al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6preavviso.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 6877, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 6877, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Preavviso. 1. Il periodo I giorni di preavviso prestato in servizio va computato calendario di preavviso, di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato secondo la ta- bella seguente: Cinque anni 10 gg 30 gg 30 gg 30 gg 90 gg Dieci anni 15 gg 30 gg 60 gg 60 gg 120 gg Oltre dieci anni 20 gg 45 gg 60 gg 90 gg 150 gg I giorni di preavviso prestato in servizio, eccettuato per il dirigente sono previsti all’art. 18 del presente ccnl. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso. In caso di dimissionilicenziamento, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessiil periodo di preavviso, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti anche se sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto è computato nell’anzianità di lavoro è risolto all’atto servizio agli effetti dell’indennità di anzianità ad eccezione della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 68, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6fattispecie relativa a sopraggiunta inabilità. Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie B, C, D, Quadro, Quadro di Direzione, e Dirigente il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazioneperiodo di preavviso è di 30 giorni. Fatta eccezione per i vincitori di pubblico concorso, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del i termini di disdetta decorreranno dal 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995o dal 16° giorno del mese.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa l’azienda è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa del Concessionario ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 6867, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato nell’all. n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 6867, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per I termini di disdetta del preavviso di cui all’allegato n. 6 decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. È in facoltà del Concessionario di far cessare il personale già destinatario servizio all’atto stesso della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, con l’obbligo peraltro di corrispondere al dipendente licenziato una indennità pari alla intera retribuzione dal giorno della cessazione dal servizio fino alla scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è risolto all’atto della cessazione stessa. L’ammontare dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli compensi di cui agli artt. 132 43, 44 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 199545, per la quota riconosciuta quale retribuzione, agli effetti dell’applicazione del precedente comma, verrà commisurato sulla media dell’ultimo triennio e, se il lavoratore non abbia ancora compiuto i tre anni di servizio, sulla media del periodo di servizio prestato presso il Concessionario.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 68, lett. gil datore di lavoro ed i portieri di cui alle lettere A), oltre al trattamento economico fino al termine del mese A/1), B), B/1), dell'art. 3 sono tenuti, salvo il caso di risoluzione in corsotronco per giusta causa, l’indennità a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: - portieri A) e B) : tre mesi; - portieri A1) e B1): 45 giorni di mancato calendario. Il preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del potrà avere decorrenza dal 1° novembre 1999o dal 16° giorno del mese. Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 C.C., se non con il consenso del portiere; avrà però facoltà di esonerare il portiere dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione. Salvo il caso di grave malattia accertata, il portiere con alloggio, di cui alle lettere A) e B) dell'art. 3, dovrà riconsegnare al datore di lavoro i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995locali del proprio alloggio allo scadere del termine di preavviso.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 68, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa l’azienda è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa dell’azienda ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 6861, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato nell’all. n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 6861, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità dell anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa l azienda è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto all atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa dell azienda ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’artdell art. 6861, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato nell all. n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 6861, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità l indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 68, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro ed i portieri con profilo professionale di cui alla lettera A), dell'art. 17 con funzioni prevalenti o sussidiarie di portiere sono tenuti, salvo che nel caso di risoluzione in tronco per morte giusta causa, a dare un preavviso, da comunicarsi per iscritto, nelle seguenti misure: - lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio: tre mesi; - lavoratori che non usufruiscono dell’alloggio di servizio: 45 giorni di calendario. Il preavviso potrà avere decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese. Il datore di lavoro non potrà convertire il termine di preavviso nel pagamento della corrispondente indennità sostitutiva, calcolata secondo il disposto dell'art. 2121 cod. civ., se non con il consenso del lavoratore/lavoratrice (art; avrà però facoltà di esonerare il lavoratore dal servizio, continuando a corrispondergli l'intera retribuzione. 68Salvo il caso di grave malattia accertata, lett. gil portiere con alloggio, con profili professionali A2), oltre A4), A7) e A9) dell’art. 17, dovrà riconsegnare al trattamento economico fino al datore di lavoro i locali del proprio alloggio allo scadere del termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6preavviso.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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Preavviso. 1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni, l’impresa è tenuta ad accordare al lavoratore/lavoratrice adeguati permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra occupazione.
3. Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto della effettiva cessazione del servizio.
4. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 6871, spetta al lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore/lavoratrice (art. 6871, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso, l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel medesimo allegato n. 6.
6. Per il personale già destinatario dei contratti collettivi ACRI continueranno a trovare applicazione, limitatamente ai lavoratori/lavoratrici in servizio alla data del 1° novembre 1999, i corrispondenti trattamenti previsti dagli artt. 132 e 89 rispettivamente dai ccnl 19 dicembre 1994 e 16 giugno 1995.
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