Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto Clausole campione

Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assi- curato o ha promosso contro di questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile). Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. Alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’articolo 8.6 “Insorgenza del si- nistro” della Sezione Tutela Legale.
Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i di- ritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il di- ritto si fonda. Nell’Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all’Assicu- rato o ha promosso contro questo l’azione. L’Assicurato deve dare avviso scritto del Si- nistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimen- to o la sua riduzione ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assi- curato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile). Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali. Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli del- le Condizioni di assicurazione: 2.8 - Esagera- zione dolosa del danno, 2.31 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza e 2.35 - Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liqui- dazione dei sinistri; 5.6.6 e 5.6.1 - Impianto Fotovoltaico - Pannelli - (Chiave Oro e Chiave Platino) della Sezione Furto e Xxxxxx, 6.2.3 - Operatività delle garanzie (Chiave Argento) e 6.2.2 - Operatività delle garanzie (per Chiave Oro e Chiave Platino) della Sezione Respon- sabilità civile e 9.4 - Validità Territoriale della Sezione Assistenza.
Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell’art. 2952, II comma, c.c.. Il diritto al pagamento delle rate di premio si pre- scrive in un anno dalle singole scadenze. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile secondo quanto previsto dall’art. 2947, III co., c.c.
Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice Civile).
Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto. I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Ar- ticolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneg- giato ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice Civile). Per l’assicurazione di Tutela Legale il termi- ne decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

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