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IL LAVORO OCCASIONALE Clausole campione

IL LAVORO OCCASIONALE. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), a gennaio 2020 si attesta intorno alle 15.000 unità (in calo rispetto allo stesso mese del 2019); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 226 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), a gennaio 2020 essi risultano circa 9.000 (in riduzione rispetto a gennaio 2019); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 182 euro. I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (xxx.xxxx.xx) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul precariato”. * La natura tipicamente amministrativa delle fonti informative utilizzate per la predisposizione dell’Osservatorio comporta un aggiornamento continuo dei dati, anche pregressi, dovuto a ritardi nella trasmissione delle denunce contributive, rettifiche di quelle già trasmesse, miglioramenti delle procedure informatiche che supportano lo svolgimento delle attività istituzionali e l’elaborazione delle informazioni. Tutto ciò può dar luogo a rettifiche dei dati contenuti in precedenti pubblicazioni; il consolidamento dei dati avviene normalmente nell’arco di tre mesi dalla prima pubblicazione.
IL LAVORO OCCASIONALE. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), a ottobre 2018 si attesta intorno alle 19.000 unità (erano poco più di 13.000 a ottobre 2017); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a circa 237 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), a ottobre 2018 risultano circa 8.000 (contro circa 2.000 a ottobre 2017); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a circa 271 euro. I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (xxx.xxxx.xx) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul precariato”.
IL LAVORO OCCASIONALE. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) a gennaio 2019 si attesta intorno alle 16.000 unità (pressoché stabile rispetto allo stesso mese del 2018); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 232 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), a gennaio 2019 essi sono circa 10.000 (contro circa 4.000 di gennaio 2018); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 320 euro. I dati completi sono consultabili sul sito istituzionale dell’Inps (xxx.xxxx.xx) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul precariato”. * La natura tipicamente amministrativa delle fonti informative utilizzate per la predisposizione dell’Osservatorio comporta un aggiornamento continuo dei dati, anche pregressi, dovuto a ritardi nella trasmissione delle denunce contributive, rettifiche di quelle già trasmesse, miglioramenti delle procedure informatiche che supportano lo svolgimento delle attività istituzionali e l’elaborazione delle informazioni. Tutto ciò può dar luogo a rettifiche dei dati contenuti in precedenti pubblicazioni; il consolidamento dei dati avviene normalmente nell’arco di tre mesi dalla prima pubblicazione e coinvolge soprattutto i flussi di rapporti a termine, sia di assunzione che di cessazione, con quindi effetti mitigati sulla variazione netta delle posizioni di lavoro. Si può calcolare che mediamente i flussi, a distanza di tre mesi, subiscono una rivalutazione intorno al 10% sia per le assunzioni che per le cessazioni. Di tutto ciò occorre tener conto soprattutto nel confronto tendenziale tra flussi.
IL LAVORO OCCASIONALE. La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), a marzo 2018 si attesta intorno alle 18.000 unità con un importo mensile lordo medio pari a circa 260 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), a marzo 2018 si sono superati i 5.000 lavoratori impiegati con un importo mensile lordo medio di poco superiore a 320 euro. I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (xxx.xxxx.xx) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul precariato”.
IL LAVORO OCCASIONALE. In questa edizione dell’Osservatorio vengono pubblicati i dati relativi ai primi mesi del nuovo lavoro occasionale (art. 54-bis del decreto legge n.50/2017): il fenomeno risulta, come del resto implicito nella normativa, di dimensioni modeste. A partire da novembre 2017 la consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO), si è attestata tra le 15.000 e le 20.000 unità con un importo mensile lordo medio pari a circa 300 euro. Per quanto invece attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), a febbraio 2018 si sono superati i 4.000 lavoratori impiegati con un importo mensile lordo medio di poco superiore a 200 euro. I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (xxx.xxxx.xx) nella sezione Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul precariato”.
IL LAVORO OCCASIONALE. Il d.lgs. 276/2003 ha creato la figura del lavoro accessorio, noto come lavoro tramite voucher, né subordinata né accessoria. In ragione della rilevata crescita quantitativa del ricorso al lavoro accessorio, la CGIL ha promosso un referendum per abrogare la disciplina. Il Governo, nell’imminenza del referendum, ha proceduto all’abrogazione. Il vuoto che ne è derivato è stato successivamente colmato con art. 54-bis l. 96/2017, che ha introdotto l’istituto del lavoro occasionale, a sua volta articolato nelle due versioni del contratto di prestazione occasionale e del Libretto Famiglia. Per poter essere acquisite come occasionali, le prestazioni debbono essere contenute entro i seguenti limiti massimi di compenso, rapportati a un anno civile: • 5000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei prestatori • 5000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori [il 75% dell’importo per giovani, pensionati, lavoratori disoccupati o sospesi]; • 2500 euro per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore; Vi è un limite di durata massima delle prestazioni occasionali, nella misura di 280h nell’arco dell’anno civile. Non possono essere acquisite prestazioni per i soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni, così contingentate, possono essere ricorse da: • Le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia, impiegabile per il pagamento di prestazioni occasionali, consistenti in piccoli lavori domestici o di giardinaggio; assistenza domiciliale a persone, insegnamento privato supplementare; • Gli altri utilizzatori, mediante il contratto di prestazione occasionale, definito come contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di medesima entità, ma eccettuate alcune categorie. Per l’accesso alle prestazioni occasionali in discorso sia gli utilizzatori che i prestatori sono tenuti a registrarsi all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS. Ritornano i voucher con una nuova formula nei settori alberghiero e per gli enti locali. Questi potranno essere utilizzati come mezzo di retribuzione per il lavoro di under 25, disoccupati, e anche pensionati o di chi già benefici di forme pubbliche di sostegno al redd...

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  • Livello nazionale (1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. (2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali. (3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro. (4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione. (5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale. (6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • AVVERTENZE È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l’offerta non potrà più essere ritirata. • Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta. • La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, schema di Accordo Quadro, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • Sicurezza sul lavoro L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara. L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni. A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni. Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.

  • PERSONALE 1. Stante l’inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza: a) l’orario di lavoro del personale docente e ricercatore in convenzione è pari a quello complessivo del personale di corrispondente livello del SSN, 38h/settimana; b) il debito orario è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell’equa distribuzione degli impegni di lavoro; c) ai fini della determinazione della dotazione organica di ciascuna unità operativa, il debito orario del personale docente e ricercatore è valutato dall’Azienda nella misura del 50% del personale del Servizio Sanitario nazionale di corrispondente livello; d) la rilevazione dell’orario di lavoro avviene con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero del SSN. 2. Al personale docente e ricercatore sono garantite pari opportunità di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le strutture organizzative in cui si articola l’Azienda, ferma restando la direzione universitaria delle strutture di cui all’art. 10. I responsabili di tutte le strutture rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati, tenuto conto di quanto stabilito all’art. 5, comma 3. 3. Nell’ambito delle strutture assistenziali essenziali alle Università per le loro finalità didattiche e di ricerca, il Direttore Generale attribuisce l’incarico di Direzione delle strutture di cui all’art. 10, in accordo con le necessità della AOU, d’intesa col Rettore, anche tenendo conto delle attività svolte con le sedi ulteriori di collaborazione di cui all’art. 18. 4. La responsabilità dirigenziale delle altre strutture complesse viene attribuita applicando le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente. Nel caso in cui, espletate tali procedure, il Direttore generale attribuisca la responsabilità dirigenziale a professori universitari, il conferimento dell’incarico comporta l’inserimento temporaneo dell’unità operativa interessata tra quelle a direzione universitaria, che verrà a terminare alla cessazione per qualsiasi motivo dell’incarico così conferito. Analogamente nel caso in cui un Direttore di Unità Operativa complessa venga inserito nei ruoli della docenza universitaria, conserva l'incarico e la Unità Operativa complessa viene inserita tra quelle a temporanea direzione universitaria. La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle individuate ai sensi del precedente art. 10 è confermata, per la durata dell’incarico, in capo al professore universitario che ne fosse eventualmente titolare al momento della stipula dell’Accordo Attuativo tra Azienda e Università. 5. Ciascun incarico di direzione è soggetto alle valutazioni e alle verifiche previste dalle disposizioni vigenti per il personale del Servizio Sanitario regionale, tenuto conto di quanto previsto all’art. 5, comma 3. 6. I dottorandi, gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto e le altre eventuali tipologie di contratti temporanei attivati all’interno delle Università con compiti di didattica e/o ricerca, possono svolgere attività clinica funzionale all’attività di didattica e/o ricerca, secondo le procedure concordate con le singole Università.