Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti Parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMSFilcams, FISASCAT Fisascat e UILTUCSUiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL 18.7.2008, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U.RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. ConfcommercioCONFCOMMERCIO, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione dell’ammissione ai finanziamenti di cui all'artall’art. 2 della legge 10 aprile 1991, 10/4/1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U.XX.XX., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti Parti affidano all’Ente Bilaterale Territoriale il compito di raccogliere e di trasmettere alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità notizie, segnalazioni o denunce di molestie sessuali. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione, sempre attraverso l’Ente Bilaterale Territoriale avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Le Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, associazioni firmatarie chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati trat- tati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U.RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche pro- blematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza cono- scenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tuttitutti . Le parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterneester- ne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare indivi- duare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U.RSA/RSU, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tuttitutti . Le parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti Parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie mo- lestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità professiona- lità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare indi- viduare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCSUILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione dell’ammis- sione ai finanziamenti di cui all'artart. 2 della legge 10 aprile 1991, 44 D.Lgs. n. 125198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati trat- tati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza cono- scenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti Parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterneester- ne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare indivi- duare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 199144, D.Lgs. n. 125198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie mo- lestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità professiona- lità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare indi- viduare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCSUILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione dell’ammis- sione ai finanziamenti di cui all'art. 2 all’art.2 della legge 10 aprile 1991, 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie mo- lestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità professiona- lità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare indi- viduare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCSUILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione dell’ammis- sione ai finanziamenti di cui all'art. 2 all’art.2 della legge 10 aprile 1991, 1991 n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., I datori di lavoro adotteranno le iniziative utili a prevenire le problematiche relative alle situazioni di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti le lavoratrici ed i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, esempio mediante affissione in luogo accessibile al personale in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tuttiproduttiva. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede da istituirsi presso l'Ente bilaterale territoriale nazionale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratrice e lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla CommissioneCommissione per problematiche relative alle situazioni di cui sopra. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il provvederà a tutte le iniziative utili alla diffusione del codice di condotta e di condotta. La Commissione provvederà ad individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratorilavoratori per la prevenzione delle situazioni di cui sopra. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo Le parti concordano che tali i programmi generali di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti del personale dovranno includere nozioni inerenti orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di cui all'art. 2 tutela della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comunelibertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
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Prevenzione. Le parti Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti Parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMSFilcams, FISASCAT Fisascat e UILTUCSUiltucs, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'artart. 2 della legge 10 aprile 1991, 44 D.Lgs. n. 125198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Prevenzione. Le parti Parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa d’intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti Parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti Parti affidano ad una apposita Commissione commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale l’Ente Bilaterale Territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie mo- lestie sessuali. Tale Commissionecommissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità professiona- lità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare indi- viduare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCSUILTuCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione dell’ammis- sione ai finanziamenti di cui all'artart. 2 della legge 10 aprile 1991, 44 D.Lgs. n. 125198/2006, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle del e lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella nel a propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione af issione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano af idano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla dal a Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere dif ondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle al e imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione del 'ammissione ai finanziamenti di cui all'artal 'art. 2 della del a legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.
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Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., I datori di lavoro adotteranno le iniziative utili a prevenire le problematiche relative alle situazioni di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti le lavoratrici ed i lavoratori/lavoratrici, anche, ,ad esempio, esempio mediante affissione in luogo accessibile al personale in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tuttiproduttiva. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede da istituirsi presso l'Ente bilaterale territoriale Bilaterale Nazionale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratrice e lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla CommissioneCommissione per problematiche relative alle situazioni di cui sopra. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il provvederà a tutte le iniziative utili alla diffusione del codice di condotta e di La Commissione provvederà ad individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratorilavoratori per la prevenzione delle situazioni di cui sopra. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo Le parti concordano che tali i programmi generali di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti del personale dovranno includere nozioni inerenti orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonchè in materia di cui all'art. 2 tutela della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comunelibertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
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Prevenzione. Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., I datori di lavoro adotteranno le iniziative utili a prevenire le problematiche relative alle situazioni di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti le lavoratrici ed i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, esempio mediante affissione in luogo accessibile al personale in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tuttiproduttiva. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede da istituirsi presso l'Ente bilaterale territoriale Bilaterale Nazionale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie denunce di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratrice e lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla CommissioneCommissione per problematiche relative alle situazioni di cui sopra. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il provvedere a tutte le iniziative utili alla diffusione del codice di condotta e di La Commissione provvedere ad individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratorilavoratori per la prevenzione delle situazioni di cui sopra. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo Le parti concordano che tali i programmi generali di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti del personale dovranno includere nozioni inerenti orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo, nonché in materia di cui all'art. 2 tutela della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comunelibertà e dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
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