Common use of Principi generali Clause in Contracts

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

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Samples: CCNL Del 22.2.2010, Area Dirigenza Regioni E Autonomie Locali, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche AmministrazioniAziende ed enti del SSN, sono stabilite specifiche forme fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio, sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele per il al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 15/ter del D.Lgsd.lgs. n. 165 502 del 20011992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest’ultima viene accertata secondo le procedure definite e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigentevalutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, 55 del D.Lgsd.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle pubbliche amministrazioniinfrazioni e delle relative sanzioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000individuate dal presente CCNL, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL (Allegato 1)medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche AmministrazioniAziende ed Enti del SSN, sono stabilite specifiche forme fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio, sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele per il al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 15/ter del D.Lgsd.lgs. n. 165 502 del 20011992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest’ultima viene accertata secondo le procedure definite e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigentevalutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, 55 del D.Lgsd.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle pubbliche amministrazioniinfrazioni e delle relative sanzioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000individuate dal presente CCNL, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL (Allegato 1)medesimo, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L’irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio, sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele per il al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’artdirigenziale di cui all’art. 21 del D.Lgsd.lgs. n. 165 del 2001, che viene 165/2001 e delle altre norme di legge in materia. La responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigentedelle norme di legge in materia. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgsd.lgs. n. 165 del 2001165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgsd.lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1)165/2001.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principi generali. 1L’art. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 556, comma 2, primo periodolett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del D.LgsDecreto indicano, quale condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l’introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto. Le sanzioni previste saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni disciplinari avviene nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della L. 30/5/1970 n. 165 del 2001300 (“Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili, che hanno distinta e specifica valenza deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla responsabilità disciplinareviolazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze: • tipologia dell’illecito contestato; • circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito; • modalità di commissione della condotta; • gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo dell’agente; • eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta; • eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; • eventuale recidiva dell’autore della violazione. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

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Samples: Model of Organization and Management

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche AmministrazioniAziende ed Enti del SSN, sono stabilite specifiche forme fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio, sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele per il al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente 3.presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’artdall'art. 21 15/ter del D.Lgsd.lgs. n. 165 502 del 20011992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità valutazione di cui all’artagli artt. 55, comma 2, primo periodo, 25 e segg. del D.Lgs. n. 165 CCNL del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare3 novembre 2005. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazionipubbliche amministrazioni, sono stabilite specifiche le parti ritengono necessario identificare forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatoriodi procedure e sanzioni, con la garanzia di garantendo, nel contempo, adeguate tutele per il al dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, 55 del D.Lgsd.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza DPCM del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgsd. lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato allegato 1).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazioni, sono stabilite specifiche forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 20012001 e s.m.i., che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 20012001 e s.m.i., che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 20012001 e s.m.i., tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

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Samples: Codice Disciplinare Per I Dirigenti

Principi generali. 1. In considerazione degli specifici dei contenuti professionali, professionali e delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura funzione del dirigente della Presidenza del Consiglio il cui ruolo è strettamente connesso alle specifiche connotazioni dell’attività di Governo nonché all’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che discende dall’art. 95 della Costituzione, dalla legge n. 400 del 1988 e dal d.lgs. n. 303 del 1999, si riconosce il particolare rilievo al rapporto fiduciario tra il dirigente stesso e la Presidenza. A tale rapporto, da parte del dirigente, nel rispetto del principio deve corrispondere un comportamento di distinzione tra le funzioni di indirizzo assoluta coerenza con i valori e controllo spettanti agli organi di governo gli obiettivi dell’Amministrazione, la massima imparzialità dell’attività amministrativa, la più assoluta riservatezza e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenzala più integerrima condotta sia all’interno che all’esterno dell’Amministrazione. 2. In tale ambito, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle Pubbliche Amministrazionidell’attività della Presidenza, sono stabilite individuate specifiche forme fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti la dirigenza nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele per il dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la dirigente, tenuto conto della distinzione tra le procedure ed i criteri funzioni di valutazione dei risultati indirizzo e quelli relativi alla controllo e le funzioni di gestione amministrativa. 3. La responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare di cui al precedente comma, attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL comportamento e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre fattispecie forme di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, adottato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (Allegato 1).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro