Privilegi ed immunità Clausole campione

Privilegi ed immunità. 1) L’Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Essa dispone in particolare della capacità di contrarre, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio. 2) Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonché dei rappresentanti dei Paesi membri che si trovano sul territorio del Paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, saranno regolati da un Accordo di Sede concluso tra il Governo ospite e l’Orga- nizzazione. 3) L’Accordo di sede di cui al paragrafo 2) del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso può estinguersi: a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell’Organizzazione; b) nel caso che la sede dell’Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure c) qualora l’Organizzazione cessi di esistere. 4) L’Organizzazione può concludere con uno o più Membri accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunità, che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo. 5) I Governi dei Paesi membri diversi dal Governo ospite concedono all’Organiz- zazione le stesse facilitazioni previste per le istituzioni specializzate dell’Organiz- zazione delle Nazioni unite, per ciò che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, la gestione di conti bancari ed il trasferimento di fondi,.
Privilegi ed immunità a) Il Fondo gode, sul territorio di ogni suo Membro, dei privilegi ed immunità che gli sono necessari per esercitare le proprie funzioni e raggiungere il pro- prio obiettivo. I rappresentanti dei Membri, il Presidente ed il personale dei Fondo godono di quei privilegi ed immunità che sono loro necessari per esercitare in piena indipendenza le loro funzioni relative al Fondo. b) I privilegi e le immunità di cui al paragrafo a) sono: i) sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito al Fondo, e alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, quelli definiti nelle clausole standard in detta Convenzione, modificate con allegato approvato dal Consiglio dei Governatori; ii) sul territorio di qualsiasi Membro che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate soltanto per quanto riguarda istituzioni diverse dal Fondo, quelli che sono definiti nelle clausole standard della Convenzione stessa, salvo che il Membro notifichi al Depositario che dette clausole non si applicano al Fondo, o vi si applicano con riserva delle modifiche indicate nella notifica; iii) quelli definiti in altri accordi stipulati dal Fondo.
Privilegi ed immunità. 1) Nel quadro delle attività autorizzate dalla presente convenzione, l’Organizza- zione ed i beni di sua proprietà sono esonerati in tutti gli Stati parte della presente convenzione da tutte le imposte nazionali sul reddito e da tutte le imposte dirette nazionali sui beni, da tutti i diritti doganali sui satelliti di telecomunicazione, nonché sugli elementi e sui pezzi dei detti satelliti che debbano essere lanciati in vista della loro utilizzazione nel settore spaziale INMARSAT. Ogni Parte si impegna a fare il possibile per fare concedere, in conformità alla procedura nazionale applicabile, tutte le altre esenzioni fiscali sui redditi e le imposte dirette sui beni nonché sui di- ritti doganali se ciò è auspicabile, tenendo presente il carattere specifico dell’Orga- nizzazione. 2) Tutti i Firmatari che agiscono in quanto tali, ad eccezione del Firmatario desi- gnato dalla Parte sul cui territorio è situata la sede, sono esonerati dall’imposta na- zionale sul reddito a titolo delle somme versate dall’Organizzazione nel territorio della detta Parte. 3) a) Appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, l’Organizzazione deve concludere con ogni Parte nel territorio della quale stabilisca la sua sede, altri uffici o installazioni, un accordo che sarà nego- ziato dal Consiglio e approvato dall’Assemblea, in relazione ai privilegi ed immunità dell’Organizzazione, del suo direttore generale, del suo personale, degli esperti che svolgono missioni per l’Organizzazione e dei rappresen- tanti delle Parti e dei Firmatari per il periodo in cui si trovano sul territorio del Governo ospite con lo scopo di esercitare le loro funzioni.
Privilegi ed immunità. Le attività svolte in conformità di questo Accordo di Cooperazione non pregiudicano i rispettivi privilegi e immunità di ciascuna Istituzione

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  • LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale per il mondo intero.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

  • Modalità di trattamento dei dati personali I Dati Personali saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l’utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati. All’interno dell’Impresa i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Per talune attività l’Impresa potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

  • PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.