Delibere Quadro. La Capogruppo e le Società Controllate possono adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinate Parti Correlate ISP e Soggetti Collegati di Gruppo. Le delibere quadro, che non devono avere efficacia superiore a un anno, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, la motivazione delle condizioni previste, i loro effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società e/o del Gruppo. L’adozione delle delibere quadro dovrà essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative e informative stabilite dal presente Regolamento per le Operazioni di minore rilevanza o di maggiore rilevanza (par. 8.1, 8.2 e 10), a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate. Le regole istruttorie e deliberative stabilite trovano sempre applicazione anche nel caso in cui la delibera quadro regoli una pluralità di operazioni ordinarie e a condizioni di mercato. L’attuazione delle delibere quadro è oggetto di una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Comitato per il Controllo sulla Gestione, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 9. Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro che rispettino le condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative speciali indicate rispettivamente nei paragrafi 8.1 e 8.2. Esse inoltre non sono computate ai fini del cumulo e della conseguente informativa al mercato (par. 10.2) se concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 10.2, ferme restando le esenzioni stabilite al paragrafo 5.
Delibere Quadro. 8.1 Fermo restando quanto previsto all’art. 1.2. della presente Procedura, nel rispetto dei principi e rispettando l’iter procedurale di cui ai precedenti articoli 4 e 5, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate “Delibere Quadro” per una serie di Operazioni con Parti Correlate omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.
8.2 Le Delibere Quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che si ritiene saranno realizzate.
8.3 Gli organi esecutivi forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulle Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione delle Delibere Quadro. Gli organi delegati dell’Emittente informano il Consiglio, in particolare, sulle Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione delle Delibere Quadro, indicando per ciascuna: - la controparte con cui l’Operazione con Parti Correlate è stata posta in essere; - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’ Operazione con Parti Correlate; - le motivazione e gli interessi dell’Operazione con Parti Correlate nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario; - le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.
8.4 Ove le Delibere Quadro prevedano un ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che si ritiene saranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il Documento Informativo di cui all’art. 7.1 e, in tal caso, le Operazione con Parti Correlate non sono computate ai fini del cumulo di cui all’art. 7.2.
Delibere Quadro. 8.1 Nel rispetto dei principi e rispettando l’iter procedurale di cui ai precedenti artt. 4 e 5 della presente Procedura, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate “delibere- quadro” per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.
8.2 Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.
8.3 Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attuazione delle delibere-quadro.
8.4 Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui all’art. 7.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all’art. 7.2.
Delibere Quadro. (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
(b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
(i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera- quadro dell’organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
(ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
(1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
(2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
(3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
(4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
(iii) con cadenza trimestrale, il presidente o gli Organi Delegati informano il consiglio di amministrazione in merito all’attuazione delle delibere- quadro.
Delibere Quadro. La Società può adottare delibere-quadro per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di parti correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della delibera-quadro si applicano, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, le procedure di cui al paragrafo 8 della presente Procedura, in quanto compatibili. In ogni caso, le delibere-quadro devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste. Il Consiglio di Amministrazione riceve dal Presidio OPC una completa informativa trimestrale, in occasione della presentazione dei dati contabili di periodo, sull’attuazione delle delibere-quadro. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni del paragrafo 8 della presente Procedura. Le operazioni indicate nel presente paragrafo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
Delibere Quadro. 6.5.1 Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
6.5.2 Nel caso indicato al precedente paragrafo 6.5.1 e fermo quanto previsto dal precedente articolo 4, le disposizioni dei precedenti articoli 6.1 e 6.2 si applicano alla delibera quadro dell’organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate.
Delibere Quadro. Nel caso di assunzione di delibere quadro relative a più operazioni omogenee tra loro e sufficientemente determinate, le regole stabilite dai paragrafi precedenti si applicano alle delibere quadro e non alle singole operazioni. Sull’attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione. Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno.
Delibere Quadro. Per le operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell’Assemblea, ne debbano da questa essere autorizzate, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un’unica delibera quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee, o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con le stesse Parti Correlate, a condizione che la delibera quadro abbia efficacia non superiore a dodici mesi. Si applicano o l’esenzione per le operazioni di Importo Esiguo e/o le disposizioni degli articoli 6 o 7 a seconda che il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle obbligazioni a carico o a beneficio della Società, cumulativamente considerato della delibera quadro, si configuri come Operazione di Importo Esiguo, di minore rilevanza e di maggiore rilevanza. Nel caso di adozione di Delibera Quadro con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione.
Delibere Quadro. 11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 della Procedura, può adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determi- nate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
11.2 Le delibere quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno:
Delibere Quadro. 11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 7 – “Operazioni non Rilevanti” e 8 – “Operazioni Rilevanti”, può adottare delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, specificate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
11.2 Le delibere quadro hanno efficacia non superiore a un anno e devono:
11.3 In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente Procedura.
11.4 Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7- “Operazioni non Rilevanti” e 8 - “Operazioni Rilevanti”. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5.2 della presente Procedura.