Operazioni ordinarie. Solo le Operazioni di minore rilevanza possono essere considerate Operazioni ordinarie. Si tratta di operazioni rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Si considerano tali le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società che compie l’Operazione o che siano accessorie all’attività operativa o che rientrano nell’attività finanziaria connessa a tale attività. Sono comunque considerate ordinarie le Operazioni di minore rilevanza che la normativa aziendale o di Gruppo rimette alle strutture periferiche delle Banche e che siano realizzate mediante la redazione e sottoscrizione di moduli o formulari o comunque riproducendo articolati e schemi standard stabiliti dalla normativa di Gruppo o della Banca che compie l’Operazione. Per tali Operazioni gli “obblighi di motivazione” si intendono adempiuti dalle previsioni del presente paragrafo. Si applicano esclusivamente le previsioni che riguardano la delibera e i flussi informativi. In particolare: − la delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’Operazione; − sono previsti flussi informativi delle operazioni registrate, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza trimestrale, un adeguato monitoraggio delle operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.
Operazioni ordinarie. Sono Operazioni Ordinarie le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria, come tali nozioni sono ulteriormente declinate o precisate nella Comunicazione.
Operazioni ordinarie. Sono quelle che saranno oggetto di svolgimento ordinario
Operazioni ordinarie. 13.1. Ferma l’applicazione dei Paragrafi 9, 17.3, 18.1.7, 18.3, 18.4 e 19, nel caso in cui, a seguito dell’istruttoria, si evidenzi che l’Operazione rientri nell’ambito delle Operazioni Ordinarie, troveranno applicazione le seguenti disposizioni.
13.2. La delibera, ovvero la decisione relativa all’Operazione Ordinaria dovrà contenere elementi che, facendo anche riferimento a quanto specificato nel § 3 della Comunicazione Consob (Allegato 5 della Procedura), comprovino la natura ordinaria dell’Operazione, in termini di riconducibilità all’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società o dell’attività finanziaria a essa connessa, valutando, in particolare, l’oggetto dell’Operazione, la
13.3. Di dette determinazioni e dei relativi documenti e pareri di supporto è conservata documentazione a cura della Direzione/Business Unit di volta in volta interessata che ne dà comunicazione alla Direzione Amministrazione entro il quinto giorno del mese successivo a quello della loro adozione.
Operazioni ordinarie. La preparazione consisterà nelle seguenti operazioni: spazzolatura a secco; eliminazione della polvere, eventualmente mediante aspirazione; risciacquatura, eventualmente anche a getto; spazzolatura con acqua e detergente; risciacquatura, eventualmente anche a getto; essiccamento, con eventuale impiego di aria calda.
Operazioni ordinarie. Operazioni con o tra Società Controllate e Collegate, ove non vi siano interessi significativi di altre parti correlate
Operazioni ordinarie. Per le operazioni ordinarie, definite al paragrafo 1.3, la fase deliberativa prevede che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito al carattere “ordinario” dell’operazione. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il CEO & General Manager e il Group CFO, disgiuntamente fra loro, e con facoltà di sub-delega, il potere di concludere le operazioni ordinarie, di minore rilevanza, con soggetti collegati, con obbligo di riferirne periodicamente al Consiglio di Amministrazione. Sono considerate ordinarie le operazioni svolte nell’ordinaria attività operativa e finanziaria della banca e delle sue controllate: Contratti di finanziamento; Servizi di incasso e pagamenti; Strumenti di finanza derivata finalizzati a operazioni di copertura e gestione dei rischi di valuta e tassi di interesse; Contratti di factoring; Operazioni per l’esecuzione di programmi di Securitizations; Operazioni relative alla gestione di campagne promozionali lanciate da società del Gruppo e del Gruppo CA Consumer Finance; Contratti di acquisto di autoveicoli utilizzati dai dipendenti del Gruppo o destinati ad attività di business svolte dal Gruppo stesso; Contratti di leasing operativo di autoveicoli a società collegate quando implicano potenziali perdite sui valori residui inferiori a 2 milioni di Euro; Contratti di noleggio di autoveicoli a società collegate stipulati nell’ambito di programmi di company car benefit. Inoltre deve essere fornita anche al Risk & Audit Committee, con frequenza almeno annuale, adeguata informativa, almeno di tipo aggregato, idonea a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi.
Operazioni ordinarie. Ai fini della presente procedura Xxxxxxxx prevede un regime di esenzioni informative e procedurali per le operazioni con parti correlate qualificabili come ordinarie che siano concluse a condizioni di mercato o standard. A tal proposito sono considerate operazioni ordinarie quelle operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria di Snaitech.
(i) Per attività operativa si deve intendere l’insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che siano qualificabili come di “investimento” o “finanziarie”. In particolare dovranno essere prese in considerazione (a) l’oggetto dell’operazione, (b) la ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività della società (c) la dimensione dell’operazione, (d) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, (e) la natura della controparte.
(ii) Sono invece considerate “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard”, le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Operazioni ordinarie. Le operazioni di minore rilevanza (ossia operazioni di importo superiore alla soglia di esiguità e fino alla soglia di maggiore rilevanza) che rientrano nell’ordinaria operatività della Banca, secondo i criteri dettagliati nella presente Direttiva, al par. 4.4.3.
Operazioni ordinarie. Le Operazioni Ordinarie sono deliberate dagli organi / soggetti competenti sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca. La deliberazione deve contenere elementi idonei a comprovare il carattere “ordinario” dell’operazione, alla luce anche di quanto stabilito dall’allegato B. All’Amministratore Indipendente deve essere fornita una periodica informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca con Soggetti Collegati, anche su base aggregata, a cadenza almeno annuale. L’Amministratore Indipendente può formulare osservazioni all’organo/soggetto deliberante - sulla base del vigente sistema di deleghe e poteri della Banca -, al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione della Banca ai fini dell’adozione di eventuali misure correttive. L’organo/soggetto deliberante deve in ogni caso fornire – per il tramite della Funzione Compliance della Banca – al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa con cadenza almeno annuale sulle Operazioni Ordinarie concluse dalla Banca e sulle loro principali caratteristiche. Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’organo/soggetto deliberante di sottoporre l’Operazione Ordinaria alle cautele previste dal Regolamento per le Operazioni di Minore Rilevanza. Non rientrano in ogni caso nelle Operazioni Ordinarie – e, pertanto, sono soggette all’iter deliberativo di cui al precedente Capitolo 7 – le operazioni di cui al precedente Paragrafo 7.1.