Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla pro- clamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: di Regione; Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazio- ne e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi sog- getti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coin- volti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazio- ne; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comun- que espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sinda- cali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabi- lito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della procla- mazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata com- plessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sot- toscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazio- ne riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sin- dacale ai sensi dell’art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di proce- dere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costitui- scono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dal- l’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di no- vità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indi- viduate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un pe- riodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi prece- denti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla pro- clamazione proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: di Regione; Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavorolavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazio- ne agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione concilia- zione del conflitto. I medesimi sog- getti soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coin- volti coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazio- neconciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comun- que comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2dall’art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000L. n. 83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sinda- cali sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabi- lito stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della procla- mazione proclama- zione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata com- plessiva complessi- va non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sot- toscritto sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazio- ne conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sin- dacale sindacale ai sensi dell’art.2dell’art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000L. n. 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di proce- dere procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costitui- scono costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dal- l’artdall’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000L. n. 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di no- vità novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indi- viduateindividuate, le parti non intraprendono iniziative ini- ziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un pe- riodo periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi prece- dentiprecedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera lett. e).
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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla pro- clamazione proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: a. in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; b. in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; c. in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazio- ne agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi sog- getti soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coin- volti coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazio- neconciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comun- que comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sinda- cali sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabi- lito stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della procla- mazione proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata com- plessiva complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sot- toscritto sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazio- ne conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sin- dacale sindacale ai sensi dell’art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di proce- dere procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costitui- scono costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dal- dal l’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di no- vità novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indi- viduateindividuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un pe- riodo periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi prece- dentiprecedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e). 5.
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Samples: www.fpcgil.it
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla pro- clamazione proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: - in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro; - in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione; - in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazio- ne agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi sog- getti soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coin- volti coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazio- neconciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comun- que comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2dall'art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sinda- cali sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabi- lito stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della procla- mazione proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata com- plessiva complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sot- toscritto sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazio- ne conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sin- dacale sindacale ai sensi dell’art.2dell'art.2, comma 6, della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di proce- dere procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costitui- scono costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dal- l’artdall'art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di no- vità novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indi- viduateindividuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un pe- riodo periodo di tempo dall’effettuazione dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi prece- dentiprecedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera e).
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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Procedure di raffreddamento e di conciliazione. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla pro- clamazione proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono: La richiesta di Regione; attivazione della procedura di conciliazione, oltre che ai soggetti incaricati a svolgerla per il proprio livello di competenza, va inviata anche alla controparte. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavorolavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazio- ne agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi sog- getti soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coin- volti coinvolti notizie e chiarimenti per la utile l’utile conduzione del tentativo di conciliazio- neconciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comun- que comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art.2dall’art. 2, comma 2, della Legge n.146/1990L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000L. n. 83/2000 e smi. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sinda- cali sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabi- lito stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della procla- mazione proclamazione dello stato di agitazione. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 4 (conflitti nazionali) ha una durata complessivamente complessi- vamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 45 (conflitti regionali e locali), una durata com- plessiva complessiva non superiore a dieci giorni. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 ai commi 4 e 5 viene redatto verbale che, sot- toscritto sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazio- ne conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sin- dacale sindacale ai sensi dell’art.2dell’art. 2, comma 6, della Legge n.146/1990L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000L. n. 83/2000 e smi. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di proce- dere procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costitui- scono costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dal- l’artdall’art. 2, comma 6 della Legge n.146/1990L. n. 146/1990, come modificata dalla Legge n.83/2000. Ciò L. n. 83/2000 e smi; ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di no- vità novità nella posizione di parte datoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra indi- viduateindividuate, le parti non intraprendono iniziative ini- ziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia. In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un pe- riodo periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi prece- dentiprecedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lettera elett. f).
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Samples: www.frgeditore.it