Procedure di vendita Clausole campione

Procedure di vendita. 1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
Procedure di vendita. Art. 33 - Asta pubblica
Procedure di vendita. 1. All’alienazione dei beni immobili, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche normative, si procede mediante:
Procedure di vendita. 1. Alla vendita dei beni immobili si procede sempre ed esclusivamente mediante asta pubblica a prescindere dal valore del bene da alienare.
Procedure di vendita. 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:
Procedure di vendita. 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura negoziata; c) procedura negoziata diretta, in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.
Procedure di vendita. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante:
Procedure di vendita. I beni immobili indicati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni o la cui alienazione è deliberata dal Consiglio comunale possono essere posti in vendita mediante: − Procedura aperta con il sistema dell’asta pubblica ove l’Ente pubblicizza con un bando l’intenzione di alienare uno o più beni immobili e i soggetti interessati presentano offerta; − Procedura negoziata - ove l’Ente invita un numero ristretto di partecipanti; − Procedura negoziata con un solo soggetto;. − Permuta intesa come procedure ove l’Ente e un soggetto interessato scambiano un bene immobile di valore equivalente.
Procedure di vendita. Per le procedure di vendita si è concordato un generale differimento attraverso la revoca delle operazioni di pubblicità, stante la scarsa mobilità sul territorio ed il momento di evidente alterazione del regolare funzionamento del mercato. Solo per quelle procedure per le quali risultava già effettuata la pubblicità e per le quali sono pervenute offerte di acquisto si è ritenuto di dar corso formalmente all’apertura delle buste in apposite udienze da remoto al fine di consentire le opportune decisioni ivi compreso la opportunità per il giudice di sospendere l’aggiudicazione ogni qual volta il prezzo offerto si riveli inferiore al prezzo giusto ex art. 108 l.f.. Tale udienza, per l’apertura delle buste, risulta già sperimentata durante la fase di sospensione dallo scrivente presidente (che ha dovuto dar corso alla vendita di una farmaci, avente un ingente carico di medicinali destinati a scadenza) e risulta compatibile con le previsioni normative potendosi collegare lo stesso cancelliere da remoto (attraverso una postazione collocata nell’aula presidenziale) consentendo a tutti gli interessati di “partecipare” in collegamento video ed audio alle operazioni.
Procedure di vendita. I beni immobili alienabili sono posti in vendita mediante il sistema del pubblico incanto o con procedura negoziata, alla quale devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta a seguito di apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dell’Ente ed eventualmente, dei comuni viciniori. È consentito, tuttavia, l’alienazione con procedura negoziata diretta nelle seguenti ipotesi: