Procedure di vendita. 1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 127/97 sono assicurati criteri di trasparenza per la scelta del contraente ed adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.
2. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
a) asta pubblica;
b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
c) trattativa privata diretta;
d) permuta.
Procedure di vendita. Art. 33 - Asta pubblica
Procedure di vendita. 1. All’alienazione dei beni immobili, salvo quanto eventualmente previsto da specifiche normative, si procede mediante:
a) asta pubblica;
b) trattativa privata;
c) trattativa privata diretta.
Procedure di vendita. 1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura negoziata;
Procedure di vendita. I beni immobili alienabili sono posti in vendita mediante il sistema del pubblico incanto o con procedura negoziata, alla quale devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatta richiesta a seguito di apposito avviso da pubblicarsi all’Albo Pretorio dell’Ente ed eventualmente, dei comuni viciniori. È consentito, tuttavia, l’alienazione con procedura negoziata diretta nelle seguenti ipotesi:
1. Allorché non sia stato possibile procedere all’aggiudicazione in sede di pubblico incanto o di procedura negoziata previa gara ufficiosa;
2. Qualora l’importo stimato non sia superiore a 20.000,00 (ventimila) euro;
3. In caso di alienazione disposta in favore di enti pubblici;
4. In caso di alienazione a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
5. Allorché, per le caratteristiche del bene, l’acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano i seguenti casi: presenza di attività preesistenti con qualsiasi destinazione, che necessitino di ampliamento o che mirino al potenziamento della presenza dell’operatore sul territorio comunale; presenza di interesse chiaramente circoscritto a soggetti perfettamente individuabili; immobili già concessi ad affittuari che intendano acquisirne la proprietà; reliquati; fondi interclusi; aree di proprietà comunale all’interno della perimetrazione di strumenti urbanistici esecutivi; aree confinanti su più lati con unici proprietari; porzioni residuali di lotti.
6. Allorché la vendita rientri in un contratto di permuta con o senza conguaglio. I criteri di aggiudicazione con pubblico incanto sono i seguenti:
a) Xxxxxxx xxxxxx sul prezzo di stima del bene derivante dalla perizia di cui all’art. 3 ed indicato nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx;
b) Proposta d’acquisto complessivamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli elementi indicati succintamente negli specifici provvedimenti di vendita e, successivamente, scelti ed individuati dalla Giunta Comunale tra una pluralità di criteri, elaborati dal settore competente. In ogni caso, quando il criterio prescelto è quello della proposta d’acquisto complessivamente più vantaggiosa, il prezzo a carico dell’acquirente non potrà essere inferiore al valore di stima del bene, come calcolato ai sensi di quanto previsto dall’art. 3. Il Comune assicura la più ampia diffusione degli avvisi pubblici che saranno sempre p...
Procedure di vendita. 1. La vendita dei beni immobili indicati nel Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari o la cui alienazione è deliberata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale avviene mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova, all'Albo Pretorio online e su almeno un quotidiano a diffusione locale e/o nazionale. Sarà garantita la più ampia forma di pubblicità anche mediante modalità integrative o innovative rispetto a quelle precedentemente indicate.
2. Nell’avviso di gara, che costituisce lex specialis, saranno indicate le modalità di svolgimento della gara (es. presentazione dell’offerta in busta chiusa, rilancio con il sistema del cronometro, ecc.), il criterio di aggiudicazione individuato tra quelli sotto riportati e il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la presentazione dell’offerta.
Procedure di vendita. Alla vendita dei beni mobili il Dirigente procede mediante:
1. asta pubblica;
2. licitazione privata;
3. trattativa privata. da valutarsi in relazione al grado di appetibilità del bene sul mercato.
Procedure di vendita. Art. 6: Asta Pubblica
Procedure di vendita. 1. Alle alienazioni immobiliari contemplate dal presente Regolamento si procede mediante:
a) asta pubblica (vedi i seguenti artt. 6, 7, 8, 9);
b) trattativa privata preceduta da gara ufficiosa (vedi il seguente art.10);
c) trattativa privata diretta (vedi il seguente art.11);
d) permuta (vedi il seguente art.12).
Procedure di vendita. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: