Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta: a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio; b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere: 1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata; 2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro; 3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, CCNL Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente pre- sente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria fir- mataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi 14.1 Allo scopo di quanto previsto dagli arttqualificare o riqualificare i propri Fornitori, Histo-Line S.r.l. 410 e seguenti del c.p.cmette in atto un iter di qualifica che comprendeunavalutazionedocumentalee,inaggiunta,unDocumentodiAUDITper una valutazione diretta. Quando necessario, Histo-Line S.r.l., come modificati dal D.Lgspianifica ed esegue verifiche ispettive presso lo stabilimento del FORNITORE al fine di verificarne in modo diretto la rispondenza ai requisiti stabiliti nel presente documento. 31/3/1998 n. 80 Il FORNITORE deve garantire libero accesso, nei modi e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387tempi concordati, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto alle proprie aree di produzione, controllo e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta collaudo e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale a quelle dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale suoi sub-fornitori, ai rappresentanti di conciliazione Histo-Line S.r.l., del cliente finale e della Autorità Governativa per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazionel’Assicurazione Qualità. Il tentativo FORNITORE deve garantire agli stessi soggetti accesso a scopo di conciliazione sorveglianza alla propria documentazione, nei limiti delle restrizioni dovute al mantenimento del segreto industriale. Ai rappresentanti Histo-Line S.r.l. deve essere espletato entro garantito il termine previsto dall’art. 37 diritto di verificare presso il FORNITORE il soddisfacimento dei requisiti contrattuali, la capacità produttiva e l’efficienza del D.Lgs. n. 80/98Sistema di Gestione Qualità. Il termine previsto dall’artFORNITORE deve presentare tutte le necessarie evidenze. 37 Ai rappresentanti Histo-Line S.r.l. deve essere garantito il diritto di eseguire visite di sorveglianza, ispezioni di qualità e audit relativamente a tutte le aree del D.LgsFORNITORE e dei sub-fornitori di elementi critici coinvolti nella esecuzione del contratto o dell’ordine. n. 80/98 decorre dalla data Il FORNITORE deve rendere disponibili per riesame tutti i documenti e le registrazioni di ricevimento qualità relativi alle attività necessarie per l’esecuzione del contratto o dell’ordine. L’esclusione di presentazione della richiesta documentazione contenente informazioni proprietarie o coperta dal segreto industrialedeve essere comunicata e concordata con Histo-Line S.r.l. Il FORNITORE deve garantire al personale Histo-Line S.r.l. impegnato in attività di ispezione o collaudo presso le sue aree produttive la disponibilità del supporto da parte dell’Associazione imprenditoriale o del proprio personale, della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo documentazione di conciliazione ai sensi degli artt. 410processo (procedure, 411 specifiche), della strumentazione e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cattrezzature necessarie., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.LgsD. Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 31 marzo 1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 29 ottobre 1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGILFisascat, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UILUiltucs, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. n. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt1. 410 e Per la scelta del contraente, la Provincia si avvale dei seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è compostaprocedimenti:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorioprocedura aperta;
b) procedura ristretta;
c) procedura ristretta semplificata per i lavoratorilavori;
d) procedura negoziata, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria previa pubblicazione del presente contratto della FILCAMS-CGILbando di gara;
e) procedura negoziata, della FISASCAT-CISL senza previa pubblicazione del bando di gara;
f) dialogo competitivo;
g) sistemi dinamici di acquisizione, mediante aste elettroniche, per l'acquisto di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente;
2. L’espletamento delle procedure aperte, ristrette, o della UILTUCS-UILnegoziate previo bando, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandatopuò avvenire con modalità anche telematiche (aste elettroniche), ai sensi dell'art. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 85 del D.Lgs. n. 80/98163/2006 e s.m.i.;
3. Il termine previsto dall’artL'acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia viene effettuato, in xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx elettronico, ai sensi dell'art. 37 1, comma 450 della L. n. 296/2006 e s.m.i. e degli artt. 328 e 335 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., su piattaforma propria o su piattaforma CONSIP o su piattaforma di centrali di committenza;
4. L'acquisizione di lavori, servizi e forniture può avvenire facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi, nonchè mediante la sottoscrizione di convenzioni CONSIP in base alla legislazione vigente;
5. Per l'affidamento sopra soglia di lavori di manutenzione nonché di forniture e servizi (con esclusione dei sevizi di progettazione e di altri servizi di natura intellettuale) per i quali l’erogazione di prestazioni non programmabili da parte dell’appaltatore deve avvenire secondo modalità continuative o periodiche, può essere fatto ricorso all'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento 163/20006 e s.m.i. L'accordo quadro, da stipularsi tra la Provincia ed eventalmente altra/e stazione/i appaltante/i con uno o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410più operatori, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza previa selezione dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che medesimi con le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000sopra, fatti salvi gli accordi già in atto in materiaconsiste nello stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo con particolare riferimento ai prezzi ed eventualmente, se del caso, alle quantità previste.
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Procedure. Ai sensi 1.1. Lo Sportello di quanto previsto dagli artt. 410 ascolto accoglie le segnalazioni provenienti dai beneficiari - diretti o indiretti - degli interventi di cooperazione allo sviluppo e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 dalle persone che lavorano e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole operano nelle strutture dell’AICS e con l’AICS stessa relative ad atti o plurime relative comportamenti indesiderati a sfondo sessuale commessi dai soggetti tenuti all’applicazione del presente contratto codice secondo il precedente art. 3, commi 1, 2 e 3.
1.2. Lo Sportello di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti ascolto può essere contattato tramite telefono, oppure a mezzo e-mail, fornendo le coordinate (recapito telefonico ed indirizzo di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoposta elettronica) da utilizzare nei successivi contatti, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le oppure concordando successive modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziariocontatto alternative (per es. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui incontri con il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta personale dello Sportello e/o abbia conferito mandatocon la/il Consigliera/e di fiducia).
1.3. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale Sarà, quindi, cura del personale dello Sportello ricontattare tempestivamente l’interessata/o, al fine di approfondire la comprensione del caso e di valutarne in maniera condivisa gli sviluppi.
1.4. La trattazione della questione avverrà nel rispetto della riservatezza personale, nei limiti della sfera di intervento individuata; una dichiarazione di consenso al trattamento dei lavoratori dati dovrà essere sottoscritta dall’interessata/o.
1.5. Lo Sportello di Ascolto informa il Comitato delle segnalazioni ricevute, che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia interviene, nel rispetto delle tutele dell’interessata/o, al fine di favorire il superamento della situazione di disagio e di ripristinare un ambiente di lavoro che garantisca il diritto all’integrità della salute fisica e morale della persona.
1.6. La procedura informale dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazionedelicatezza dell'argomento affrontato.
1.7. Il tentativo Comitato ha funzioni di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artindirizzo e controllo in relazione alle attività dello Sportello e di monitoraggio dell'evoluzione dei casi sottoposti. 37 del D.Lgs. n. 80/98Previo accordo con l’interessata/o, tale opera di monitoraggio è estesa anche alle procedure formali.
1.8. Il termine previsto dall’artComitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha facoltà di acquisire elementi che ritenga utili per la soluzione del caso, anche sentendo persone informate dei fatti.
1.9. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento È comunque fatto salvo il diritto dell’interessata/o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo avvalersi in ogni momento — indipendentemente dallo svolgimento delle procedure informali — di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati ogni forma di tutela prevista dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.cnormativa vigente., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Samples: Code of Conduct
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente pre- sente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione conci- liazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale loca- le firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCATFISA- SCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori lavora- tori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia contro- versia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate depo- sitate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.LgsD. Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto pertan- to resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente pre- sente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria fir- mataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - procedura. Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 4l0 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 3l/3/l998 n. 80 e 80, dal D.Lgs. 29/10/98 29/l0/98 n. 387387 e dalla Legge n. l83 del 4/ll/20l0, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale ovvero l’Associazione imprenditoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine , previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre , dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da richiestada parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli arttdell’art. 410, 411 e 412 4l2-ter c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione conciliazione, anche parziale, o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi Nella consapevolezza degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti e al potere datoriale,si è intesa la Contrattazione Integrativa d’Istituto come uno strumento per il raggiungimento degli obbiettivi strategici sopra sintetizzati . *Il Contratto Integrativo d’Istituto per l’anno in corso è stato predisposto per la realizzazione del Piano dell’Offerta Educativa e Formativa indicato dal Consiglio d’Amministrazione in data 26 settembre 2011 verbale n°65 ,deliberato dal Collegio dei Docenti e degli Educatori in data 16 novembre 2011 e adottato dal Commissario Straordinario per le scuole annesse il 25.11.2011 verbale n°24, in applicazione del -d.lgs.165/2001 -ccnl 2006-2009,del 29.11.2007, in particolare l’art.6 -delle sequenze contrattuali -del d.lgs.n°150 del 27 ottobre 2009 -della circolare DFP n°7 del 13 maggio 2010. -visto il piano di lavoro dei docenti e degli educatori predisposto dal dirigente scolastico -visto il piano delle attività del personale a.t.a. proposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi *Il contratto integrativo è stato sottoscritto in data 21dicembre 2011 fra le Rappresentanze Sindacali d’Istituto e il Dirigente Scolastico e gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione ,salvo quanto previsto dagli arttdiversamente previsto. 410 *La contrattazione si è svolta sulle materie e seguenti nei limiti stabiliti dalle normative vigenti escluse le materie oggetto di riserva di legge. *I compensi saranno corrisposti in rapporto all’effettivo carico di lavoro richiesto e prestato, attuando i principi della selettività,della differenziazione e sulla base dei risultati conseguiti al fine di realizzare una scuola di qualità,efficiente ed efficace per il successo formativo degli alunni di ciascun grado di scuola e a garanzia dell’interesse della collettività. *La liquidazione sarà effettuata coerentemente con le previsioni di Xxxxx;gli impegni di spesa sono riferiti ai 4/12 per l’e.f. 2011 e agli 8/12 per l’e.f.2012 e saranno disposti secondo le modalità che verranno indicate dal MIUR,in ordine al ” cedolino unico”. * Il budget relativo al F.I.S. e agli istituti contrattuali è impegnato per retribuire le attività di cui alla contrattazione integrativa d’ istituto. Le modalità di copertura dei relativi oneri vanno riferite agli strumenti annuali di gestione,come da relazione tecnico-finanziaria del c.p.c., come modificati dal D.Lgsdirettore dei servizi generali e amministrativi. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387*E’ stato istituito il fondo di riserva,pari al 10% ,al lordo, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione far fronte a necessità non programmate in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazionequanto imprevedibili. Il tentativo fondo di conciliazione deve essere espletato entro riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell’anno successivo. Eventuali somme impegnate ma non utilizzate confluiscono nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data Dirigente utilizza il fondo di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15riserva . In caso di richiesta esaurimento del tentativo fondo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione riserva, il Dirigente ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 sospende, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della proceduraspesa. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.*Ove dovessero sopravvenire norme non contemplate sarà convocata la R.S.U.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli arttarn. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte tune le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto contrano e di altri contratti contrani e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattopre- sente contrano, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria fir- mataria del presente contratto contrano della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto iscrino o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta iscrina e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera lenera raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli arttarn. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto contrano o accordo collettivo collenivo che disciplina il rapporto di lavoro xxxx- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente correnamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso anraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti eReni del combinato disposto degli arttarn. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattocontrano, che pertanto resta demandata de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi xxxx xxxxx gli accordi già in atto ano in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente pre- sente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione conci- liazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale loca- le firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCATFISA- SCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori lavora- tori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia contro- versia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate depo- sitate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.LgsD. Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto pertan- to resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.LgsD. Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 31.3.1998, n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 29.10.1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione dell'Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto Contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCATFisascat-CISL Cisl o della UILTUCSUiltucs-UILUil, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. ) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. ) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. ) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti Parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge Legge n. 533/73 e dal D.Lgs. n. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattoContratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’artall'art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti Parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall'1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto Contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattoContratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale Sindacale locale firmataria del presente contratto Contratto della FILCAMSFilcams-CGILCgil, della FISASCATFisascat-CISL Cisl o 0s6msc41x3 - Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA della UILTUCSUiltucs-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale l’O.S. alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98di 60 giorni. Il suddetto termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. .. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale l’ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21130000, comma 4 c.cxxxxx 0 x.x., 410 000 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione Per effetto della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure previsione di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000comma precedente in tema di spontanea comparizione, fatti salvi ai fini della conciliazione della controversia, gli accordi già in atto in materia.incontri possano
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.LgsD. Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli arttar!. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislati- vo 29/10/98 n. 387, per tutte tu!e le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto contra!o e di altri contratti contra!i e accordi comunque riguardanti riguar- danti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contrattopre- sente contra!o, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente com- petente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria fir- mataria del presente contratto contra!o della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto iscri!o o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo ten- tativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta iscri!a e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Com- missione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera le!era raccomandata ARA/R, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale imprendi- toriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli arttar!. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto contra!o o accordo collettivo colle!xxx che disciplina il rapporto di lavoro lavo- ro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente corre!amente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso a!raverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti eRe!i del combinato disposto degli arttar!. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contrattocontra!o, che pertanto resta demandata de- mandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione all’ap- plicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti fa!i salvi gli accordi già in atto a!o in materia.
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Procedure. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del c.p.c.codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs. Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione costituita presso l’Ente l'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione Confesercenti competente per territorio;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell’Organizzazione dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTUCSUILTuCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione L'Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione l'Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’artdall'art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98. Il termine previsto dall’artdall'art. 37 del D.Lgs. Decreto Legislativo n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione dell'Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.LgsD. Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 15. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure di cui al presente articolo avranno decorrenza a far data dall’1/1/2000dall’1.1.2000, fatti salvi gli accordi già in atto in materia.
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Procedure. Ai sensi 1. Relativamente al precedente punto A) si conviene che la richiesta di quanto previsto dagli arttconfronto dovrà essere inoltrata per iscritto all’azienda e alla Associazione Cooperativa com- petente per territorio entro 6 giorni dal momento in cui le informazioni sono state fornite.
2. 410 L’azienda interessata e seguenti del c.p.c.l’Associazione cooperativa competente per livello, come modificati dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 80 e dal D.Lgs. 29/10/98 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all’applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità ricevu- ta la richiesta di cui al presente articolo da esperirsi nella Commissione Paritetica Territoriale comma precedente, attiveranno il confronto con le Organiz- zazioni Sindacali competenti per livello realizzando concretamente la partecipazione del sindacato sulle problematiche in esame, anche per favorire le occasioni di conciliazione costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario. La Commissione svi- luppo occupazionale e di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori crescita professionale, di miglioramento delle condizioni complessive di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente nonché per territorio;
b) per superare i lavoratoripunti di debolezza aziendali, da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGILanche at- traverso adeguate forme di flessibilità organizzativa e di mobilità, della FISASCAT-CISL o della UILTUCS-UIL, cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98. Il termine previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 80/98 decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato. La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai D.Lgs. n. 80/98 e n. 387/98. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D.Lgs. 80/98, e dal D.Lgs. n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’art. 1535, basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e profes- sionali.
3. La suddetta fase di confronto dovrà essere attuata entro 10 (dieci) giorni dalla ri- chiesta e dovrà esaurirsi entro 10 (dieci) giorni dalla data della riunione in cui il con- fronto stesso è stato avviato, salvo le proroghe che le parti concorderanno. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinareogni caso, questa verrà sospesa fino alla conclusione all’esaurimento della procedura. - Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che le procedure procedura di cui al presente articolo avranno decorrenza sopra, le Organizzazioni Sindacali non daranno luogo a far data dall’1/1/2000manifestazioni di conflittualità inerenti gli argomenti in oggetto, fatti salvi gli accordi già né le imprese daranno attuazione ai loro piani e progetti.
4. Nell’ambito della procedura suddetta le parti possono istituire per i livelli di com- petenza, a partire da quello aziendale, Comitati Consultivi Paritetici formati per il li- vello nazionale e/o regionale da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dal- le Associazioni Cooperative competenti per livello e, per il livello Aziendale, dalle a- ziende interessate, dalle R.S.U. e dalle XX.XX. competenti per livello, con il compi- to di esprimere la valutazione attraverso un parere formale, obbligatorio, ma non vincolante nonché indicazioni di eventuali opzioni o programmi alternativi. Detti Co- mitati potranno redigere un apposito verbale sottoscritto dai componenti da trasmet- tere alle rispettive Organizzazioni.
5. I Comitati paritetici suddetti, costituiti dai rappresentanti di cui sopra, saranno composti da 6 (sei) membri nominati in atto in materiarappresentanza delle Organizzazioni Sinda- cali e/o R.S.U. e da 6 (sei) membri nominati dalla Associazione Cooperativa compe- tente per livello o dalla azienda interessata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (c.c.n.l.)