Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici Clausole campione

Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994)
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. L’art. 24 contiene la disciplina generale della progettazione delle amministrazioni aggiudicatrici e gli incarichi di direzione lavori e di supporto, ivi compresa la responsabilità del procedimento e di direzione della programmazione. Rispetto alla normativa abroganda non è più prevista la preferenza per i progettisti interni. La previsione richiede un’attenta valutazione e una rigorosa verifica ex post circa possibili fenomeni di infedeltà da parte dei pubblici funzionari o per i relativi effetti finanziari. Sul piano formale, il comma 5 rinvia alle “linee guida di cui al comma 2” per la disciplina del “giovane progettista”, ma nella disposizione richiamata si prevede un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per cui occorre armonizzare la terminologia dei due commi. Infine, il comma 7 riproduce le incompatibilità per i progettisti previste dall’art. 90, comma 8, codice appalti, ma non riproduce anche l’art. 90, comma 8-bis, inserito della legge europea 2013-bis (l. 30 ottobre 2014, n. 161), a tenore del quale i divieti per gli affidatari di incarichi di progettazione di ricevere in affidamento degli appalti o concessioni di lavori ad essi relativi “non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”. La disposizione ora richiamata era stata introdotta a fronte di una procedura di infrazione comunitaria [Eu Pilot 4860/13/MARKT]. Inoltre, l’art. 57, comma 4, lett. e), della direttiva 2014/24/UE prevede che non si faccia luogo all’esclusione dell’operatore economico dalla gara quando la situazione di conflitto di interessi in cui versa può essere risolta “efficacemente con altre misure meno intrusive” rispetto alla sanzione espulsiva. Pertanto, anche per ragioni di corretto adempimento degli obblighi discendenti dalla normativa europea da recepire appare necessario riprodurre nella disposizione in esame anche quella ora richiamata. L’art. 24 si presta infine al seguente rilievo formale: - al comma 5, primo periodo, le parole “del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere” vanno sostituite con le parole “ del soggetto affidatario, l’incarico è”.
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, e della sicurezza nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:
Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici. (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994) (lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 2008)

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