PROPOSTE Clausole campione

PROPOSTE. Coordinamento fra Direzione Sanitaria degli ospedali e opere di accoglienza. • Reperimento locali e/o reparti da destinare all’accoglienza. • Convenzioni tra gli ospedali e le vicine strutture alberghiere. Rif: S. De Angelis e-mail: sdean@libero.it Sessione: LIMITI E PROSPETTIVE NELLE CURE PRIMARIE
PROPOSTE. Rifacimento dei marciapiedi con piastrellatura idonea (e dotati di salite per carrozzine e disabili) poichè i vecchi rattoppi ad asfalto effettuati nel tempo li rendono pericolosi a pedoni e carrozzine.
PROPOSTE. Ciclo del progetto e programmazione Adeguare le norme primarie ai principi e alle prassi consolidate a livello internazionale. In particolare:
PROPOSTE. Le proposte potranno riguardare: 1) attività progettuali ed operative che concorreranno alla redazione di un Progetto per l’infanzia e l’adolescenza denominato “Seconda stella a destra: l’estate dei bambini e dei ragazzi”. Le proposte dovranno prevedere l’utilizzazione in sicurezza degli spazi aperti pubblici, individuati al paragrafo 2.2 del presente articolo, a fini ludici e conviviali, nel rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di tutte le condizioni di sicurezza e tutela della salute che verranno prescritte dai protocolli di sicurezza approvati con normativa nazionale, regionale e/o comunale. 2) la fornitura e l’installazione, a titolo gratuito, anche utilizzando lo strumento della sponsorizzazione, di strutture ludiche e/o sportive (altalene, torri, scivoli, casette, tappeti, canestri, giostrine, pareti attrezzate o a tema, pavimentazioni antitrauma ecc.) e di arredi per il decoro dei luoghi cittadini (panchine, tavolini e sedute, cestini per i rifiuti, cestini per la raccolta di deiezioni canine, rastrelliere per biciclette, ecc.), che concorreranno alla fruibilità degli spazi aperti comunali, individuati al successivo paragrafo 2.2 per lo svolgimento del Progetto per l’infanzia e l’adolescenza denominato “Seconda stella a destra: l’estate dei bambini e dei ragazzi”.
PROPOSTE. Come dare impulso a valori socialmente più evoluti ed organizzativamente più lungimiranti che, partendo da un minimo comune denominatore, abbiano l’ambizioso obiettivo di lavorare per un massimo comune multiplo? Non è facile, ma crediamo che le donne italiane abbiano, in questo momento storico e nonostante tutto, opportunità sinora mai sperimentate. Se ne diverranno sempre più coscienti, sapranno utilizzarle cogliendone le nuove opportunità. Questo non disgiunto dal porsi obiettivi da perseguire, innanzitutto per se stesse, ma anche per coloro che a tutt’oggi sono ancora restii e timorosi davanti ai cambiamenti. Le donne quindi, potranno ragionevolmente aspirare ad essere le indispensabili protagoniste delle necessarie modifiche in senso più equo e più evoluto, sia dell’ambiente del lavoro che di quello degli affetti .
PROPOSTE. EACEA/07/2017 - Programma Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù ABSTRACT
PROPOSTE. 1. Le proposte di intervento di cui all'articolo 1, da presentare in plico sigillato ed in tre copie, contengono, oltre ad uno studio inerente la fattibilità tecnico-amministrativa con relativo inquadramento urbanistico e ambientale, una progettazione originale o in modifica di elaborati già nella disponibilità dei soggetti aggiudicatori, almeno di livello preliminare; un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito; l'indicazione delle relative garanzie; una relazione recante l'illustrazione delle caratteristiche del servizio o delle opere da gestire, comprensiva delle eventuali tariffe da applicare alle potenziali utenze , dei canoni a carico del concedente o del prezzo o tariffa a carico del concedente che potrà essere versato anche mediante cessione di diritti reali o beni dì proprietà di quest'ultimo; una fideiussione bancaria. o assicurativa pari al 2% del valore della proposta stessa. 2. Le proposte contengono inoltre una bozza di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti pubbliche e private ovvero l'ipotesi di costituzione di una società a partecipazione pubblica, la indicazione della percentuale di partecipazione dell'istituzione pubblica e una bozza di statuto della società e di eventua1i patti parasociali. 3. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i soggetti aggiudicatori provvedono: a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento; b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione.
PROPOSTE. 1. Le Proposte possono essere anonime o nominative. 2. Un Dealer che si avvale del servizio di Controparte Centrale ha la possibilità di configurare le proprie Proposte in modo che possano essere abbinate a Ordini solo di altri Dealer che utilizzano il suddetto servizio: in tal caso le Proposte sono definitive. Altrimenti, le Proposte sono subordinate alla previa verifica della capacità di credito da parte di entrambe le controparti. 3. Un Dealer, prima dell’inizio degli Orari di Negoziazione, può immettere nella Piattaforma Elettronica di Negoziazione Proposte in acquisto e in vendita. Tali proposte non saranno visibili agli altri Dealer sino all’avvio delle negoziazioni. Le Proposte sono vincolanti esclusivamente nei confronti dei Dealer. 4. Un Dealer puo’ modificare in ogni momento le Proposte da loro stessi formulate. Restano tuttavia vincolati al Prezzo proposto al quantitativo offerto per gli Ordini elaborati dal Sistema prima del ricevimento della modifica. 5. Un Dealer può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta. 6. Al termine di ogni giorno di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nella Piattaforma Elettronica di Negoziazione vengono automaticamente cancellate.
PROPOSTE migliorative‌ Le parti si impegnano ad apportare tutte le modifiche necessarie e strumentali al miglioramento del servizio di Tesoreria.

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  • PROPOSTA Dal momento in cui la Proposta entrerà nella disponibilità di Vodafone, quest’ultima si attiverà per l’implementazione del Servizio. Vodafone, comunque, non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente qualora, per fatti alla stessa non imputabili, non sia possibile rispettare i tempi di attivazione del Servizio concordati con il Cliente.

  • Commento Il periodo di prova può essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri. Durante il periodo di prova i termini di disdetta possono essere concordati libera- mente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (x.xx. 7 oppure 14 giorni). Salvo diverso accordo scritto, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni. Il periodo di prova si prolunga per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla pre- stazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non as- sunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un con- tratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concor- data nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salario.

  • PROPONE Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

  • VISTE le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e relativo aggiornamento al d.lgs. 56 del 19/04/2017 approvato con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e relativo ulteriore aggiornamento con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al decreto legge 18/04/2019, n. 32, convertito con legge 14/06/2019, n. 55;

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 163/2006 e xx.xx. e dalle disposizioni della Legge regionale n. 5/2007, per le parti non espressamente disciplinate nella indicata normativa nazionale. L'offerta sarà presentata dalle Ditte concorrenti in lingua italiana entro i termini e con le modalità precisate nella bando. Essa comprenderà: Offerta economica a. L’offerta dell’importo a corpo, espressa in cifre e lettere, corrispondente al prezzo derivante dal computo metrico estimativo, di cui al successivo punto, nonché l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza, in base al quale la Ditta concorrente si impegna ad eseguire i lavori , le forniture gli oneri e le prestazioni, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente capitolato tecnico- prestazionale; b. L’offerta dell’importo a corpo, espressa in cifre ed in lettere, nei limiti indicati nel bando, da corrispondere alla Ditta offerente per la fornitura dei servizi di ingegneria, ivi compresi i servizi di geologia e geotecnica, nonché l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, offerto sull’importo a base d’asta per tali servizi, in base ai quali la Ditta concorrente si impegna ad eseguirli, alle condizioni tutte, generali e particolari, del presente capitolato speciale prestazionale. c. Il computo metrico estimativo, corredato di elenco prezzi unitari ed eventuali analisi (qualora i prezzi proposti non siano compresi fra quelli ufficiali della Regione Sardegna in vigore al momento dell’offerta), suddiviso per categorie e con l'importo complessivo risultante dalla somma dei prodotti parziali corrispondente a ciascuna categoria; detto importo dovrà corrispondere al prezzo a corpo globale indicato al punto "a.". In caso di discordanza, ovvero qualora dalle successive verifiche effettuate risultassero delle discordanze, verrà tenuto per assunto il prezzo globale offerto e la differenza con gli importi calcolati verrà ripartita proporzionalmente su tutti i prezzi offerti. Il suddetto computo metrico estimativo non avrà valore contrattuale, essendo l’appalto affidato con corrispettivo a corpo, ma viene richiesto solo per permettere all’Amministrazione di valutare la congruità dell’offerta; d. una copia completa di elaborati di progetto e disegni, con riferimento a quanto prescritto dall’art 11 del presente Capitolato prestazionale, corredati di ogni particolare, come specificato negli xxx.xx da 26 a 34 del D.P.R. 554/1999. Il computo metrico (non estimativo) dovrà riportare esclusivamente le quantità stimate e sarà privo di ogni riferimento ai prezzi unitari ed ai costi; e. Un elenco dei mezzi e delle attrezzature che la Ditta intende impiegare nella realizzazione dell’opera;

  • Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? Recesso, Revoca e Risoluzione L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla adesione, dandone comunicazione scritta alla Società o al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al Finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni e il Sinistro è in corso di valutazione. La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Life dac e CACI Non-Life dac via Fax: 0000 00 000 00 00 o al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Agos Ducato SpA – Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 280 20126 Milano. Il recesso ha effetto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della raccomandata. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio se pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge. L’Assicurato può recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo premio assicurativo a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso. Per contratti di durata inferiore a 5 anni il recesso annuale non è consentito. La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto. Il prodotto è rivolto al Cliente, intestatario di Contratto di Finanziamento, con età compresa tra 18-75 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 80 anni. Costi di emmissione del contratto: non previsti.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.

  • Regola proporzionale Nel caso in cui l’Assicurazione sia prestata “a valore intero” e venga accertato che il valore Assicurato copra soltanto una parte del Valore commerciale che il Veicolo ha al momento del Sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall’Art. 1907 del Codice Civile. La Regola proporzionale non verrà applicata: – qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% (novantapercento) del valore commerciale del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale; – qualora il Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sia pari a quello comprovato nella fattura d’acquisto.

  • Revoca della proposta Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60