PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresì, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o rappresentanti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di privativa industriale in relazione ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contratto. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitati, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimento. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che le attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale dalla stessa ai sensi del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passività, sopravvenienza passiva, costo, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contratto.
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice Il Collaudatore dà atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al Software sono e resteranno di proprietà dell’Impresa e dei relativi autori. Trattandosi di un prezioso segreto commerciale che l’Impresa affida al Collaudatore al solo ed unico scopo di cui al presente Accordo ed alle condizioni indicate al punto n. 3, il Collaudatore si impegna altresìobbliga a trattare il Software con rigorosa riservatezza. Riconosciuto che il Software è frutto del know-how dell’Impresa, il Collaudatore ammette che l’Impresa vanti il diritto di opporre eccezioni al Collaudatore qualora non operi conformemente alle prescrizioni di utilizzo impartitegli. Il Collaudatore, inoltre, garantisce all’Impresa che: - le attività di collaudo verranno compiute in base alle direttive impartite dall’Impresa o suoi collaboratori autorizzati; - tratterà le informazioni relative al Software, al suo progetto e alle specifiche di prestazione, al suo codice e all’esistenza del collaudo beta ed eventuali risultati, come Informazioni Confidenziali, impegnandosi, così a non divulgarle a soggetti terzi o che, comunque, non siano dipendenti dell’Impresa coinvolti nelle attività di supporto sul Software; - non copierà, duplicherà, venderà, noleggerà, scambierà alcuna parte del Software o della relativa documentazione, se non nella misura necessaria ad eseguire il collaudo beta; - si fa onere di non compiere atti diretti a decompilare o disassemblare il Software o parti di esso; - si assume la responsabilità a che tutte le persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Confidenziali per sé il proprio tramite, osservino gli obblighi qui prescritti. Rimane, peraltro, inteso che il Collaudatore sarà responsabile nei confronti dell’Impresa per l'eventuale violazione delle obbligazioni di riservatezza e per i propri non uso qui previste che vengano poste in essere da suoi dipendenti e/o collaboratori e/consulenti. Le anzidette dichiarazioni e garanzie si hanno per prestate all’atto della conclusione del presente Accordo e ripetute in ogni momento e per tutta la sua durata reiterate senza soluzione di continuità. La violazione o rappresentanti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibilela non corrispondenza al vero di alcuna delle dichiarazioni rese dal Collaudatore, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli darà titolo all’Impresa di privativa industriale in relazione ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al recedere dal presente Contratto. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitati, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimento. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che le attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale dalla stessa Accordo ai sensi del Contratto nonché i risultati delle stessee per gli effetti dell’art. 1456 c.c., gli outputmediante comunicazione scritta da inviare al Collaudatore, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa oltre richiedere il risarcimento dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passività, sopravvenienza passiva, costo, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contrattodanni.
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Samples: Accordo Di Riservatezza Per Il Collaudo Della Versione Beta Del App Easydom Next Per Android
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresìOpzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, per sé e per i propri dipendenti non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Centro un corrispettivo in termini di premi e/o collaboratori e/o rappresentanti royalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di ogni altro diritto di privativa industriale in relazione risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano indicare nella domanda di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contrattobrevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitatil'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni al Committente spetterà il diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimentorelative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che Nel caso in cui le attività oggetto dei Servizi del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all'atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed espletate inoltre, in generale dalla stessa ai sensi aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la brevetto effettuato dal Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passivitàeventuali licenziatari del brevetto stesso, sopravvenienza passivaper l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), costonella misura del ………………% del fatturato di riferimento, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione con le seguenti modalità: ……………… (in alternativa: "nella misura e secondo modalità che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti saranno definite al momento della Committente stessa e/o concessione del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contrattoprimo brevetto").
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Samples: Contratto Tipo (In Italiano)
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresì, per sé e per Il Cliente è tenuto a utilizzare i propri dipendenti Servizi nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o collaboratori industriale del Fornitore e/o rappresentanti di terzi. Il Cliente prende atto e nei limiti riconosce che il Software e la Piattaforma sono di esclusiva titolarità di Trackysat, nonché accetta e riconosce che la titolarità del Software, inclusi i codici sorgente e gli eventuali adattamenti, sviluppi e migliorie apportati da Trackysat, eventualmente anche su indicazione e/o richiesta del Cliente, della relativa documentazione, nonché tutti i diritti di utilizzazione economica sugli stessi, rimarranno in cui ciò sia tecnicamente possibilecapo a Trackysat. Qualsiasi materiale, a non depositare brevetti prodotto o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli software che formi oggetto di privativa industriale in relazione ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano diritti di proprietà della Committente intellettuale e/o industriale di terzi e che sia messo a disposizione del Cliente tramite i Servizi, sarà utilizzato dal Cliente nel rispetto di tali diritti. Il Cliente assume ogni responsabilità in proposito, e si impegna a manlevare ed a tenere indenne, ora per allora, il Fornitore da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contrattoqualsiasi conseguenza pregiudizievole. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitati, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti il Cliente violi i costi e/o le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimento. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che le attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale dalla stessa ai sensi del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente o intellettuale del Fornitore e/o di terzi, il Gruppo manlevati ed indenni Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. La titolarità di tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, e altri segni distintivi comunque associati ai Servizi è del Fornitore, con la conseguenza che il Cliente non potrà in alcun modo utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta da qualunque passivitàparte del relativo soggetto titolare. Il Cliente mantiene la piena titolarità dei dati e materiali da lui conferiti e quindi, sopravvenienza passivaa titolo esemplificativo e non esaustivo, costotesti, sanzioneloghi, danno diretto marchi, immagini, audiovisivi, documenti, grafici, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto e alla loro gestione. Trackysat è esonerata da qualsivoglia responsabilità connessa all’utilizzo di detti dati e/o indirettomateriali forniti dal cliente. In particolare, richiesta di risarcimento danni Trackysat non sarà ritenuta responsabile in alcun caso per l’utilizzo dei dati e/o azione materiali forniti dal cliente che dovesse siano coperti da diritto d’autore. Trackysat non potrà essere perpetrata ritenuta responsabile per malfunzionamenti di servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/qualunque altro tipo di danno che si verifichi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, hacker, virus ecc., allo stesso tempo, non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia disservizio o del Gruppo, malfunzionamento imputabile a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base cause di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contrattoforza maggiore.
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Samples: www.trackyfood.com
PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresìOpzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, per sé e per i propri dipendenti non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Dipartimento/Centro un corrispettivo in termini di premi e/o collaboratori eroyalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento/o rappresentanti Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di ogni altro diritto di privativa industriale in relazione risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano indicare nella domanda di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contrattobrevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitatil'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni al Committente spetterà il diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimentorelative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che Nel caso in cui le attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale dalla stessa ai sensi del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passività, sopravvenienza passiva, costo, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contratto.contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento/Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all'atto della concessione del
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresìOpzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, per sé e per i propri dipendenti non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Dipartimento un corrispettivo in termini di premi e/o collaboratori e/o rappresentanti royalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di ogni altro diritto di privativa industriale in relazione risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano indicare nella domanda di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contrattobrevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitatil'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni al Committente spetterà il diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi e/o chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le spese e/o le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimentorelative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Ai fini della tutela della proprietà intellettuale di terzi, la Fornitrice dichiara e garantisce che Nel caso in cui le attività oggetto dei Servizi del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all'atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed espletate inoltre, in generale dalla stessa ai sensi aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del Contratto nonché i risultati delle stesse, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la brevetto effettuato dal Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passivitàeventuali licenziatari del brevetto stesso, sopravvenienza passivaper l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), costonella misura del ………………% del fatturato di riferimento, sanzione, danno diretto econ le seguenti modalità: ……………… (in alternativa: nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto). I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell’attività di ricerca/o indiretto, richiesta consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di risarcimento danni ericerca/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contrattodell'Università.
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE. La Fornitrice si impegna altresìI diritti di proprietà intellettuale, connessi ai Servizi e alla Documentazione, appartengono esclusivamente a Alpega e o ai suoi licenziatari. Nella misura in cui Alpega mette a disposizione i Servizi o la Documentazione, nell'ambito della fornitura dei Servizi, Alpega attribuisce al Cliente, per sé la durata del Contratto o dell'abbonamento ai Servizi, per ciascun Cliente ed i suoi Utenti, una licenza non trasferibile, limitata, e non esclusiva per utilizzare i propri dipendenti Servizi o la Documentazione . Fatti salvi i diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei programmi informatici, il Cliente e gli Utenti non possono in alcun caso: (i) modificare, tradurre o adattare il Servizio o la Documentazione; (ii) decompilare, decodificare o disassemblare il Servizio; (iii) (se del caso) copiare qualsiasi parte del Servizio, se non per fare una copia di back- up esclusivamente a fini di recupero e che deve essere contrassegnata come back- up di copia, e/o collaboratori (iv) trasferire, cedere, concedere in sub-licenza, noleggiare, prestare o distribuire il servizio o la Documentazione ad un Terzo. In caso di cessazione o sospensione di un Servizio, anche le relative licenze sono automaticamente ed immediatamente annullate o sospese. Il Cliente si impegna e garantisce che, in caso di cessazione di un Servizio, a seconda del caso, cesserà immediatamente l'uso e/o rappresentanti e nei limiti in cui ciò sia tecnicamente possibile, restituirà a non depositare brevetti o registrare marchi o modelli o altrimenti esercitare altri titoli di privativa industriale in relazione ad idee o invenzioni o altro anche indirettamente connessi alle Informazioni Riservate che siano di proprietà della Committente o da quest’ultima comunque trasmesse/comunicate; tale divieto deve intendersi peraltro esteso anche agli eventuali risultati ottenuti nell’ambito dei Servizi di cui al presente Contratto. Nel caso in cui simili titoli vengano depositati o registrati o altrimenti esercitatiAlpega il Servizio, la Fornitrice si impegna trasferirne gratuitamente la proprietà esclusiva ed ogni diritto di sfruttamento alla Committente, accollandosi altresì tutti i costi Documentazione e tutte le copie degli stessi e li cancellerà e/o distruggerà . Il cliente deve adottare tutte le spese e/o misure necessarie per tutelare, e per garantire che le tasse (diretti e/o indiretti) inerenti tale trasferimento. Ai fini della tutela della persone che lavorano sotto la sua autorità tutelino, i diritti di proprietà intellettuale di terziAlpega. Fatta eccezione per disposizioni più specifiche eventualmente applicabili, il Cliente concede a Alpega, per la Fornitrice dichiara durata del Contratto, una licenza non esclusiva di citare come riferimento, utilizzare e garantisce che comunicare il nome commerciale e i marchi di impresa del Cliente, relativamente al presente accordo ed esclusivamente per le attività oggetto dei Servizi proprie comunicazioni commerciali, interne ed espletate in generale dalla stessa esterne, incluse quelle su propri siti web, comunicati stampa, presentazioni, brochure e strumenti simili. In caso di risoluzione del Contratto, Alpega smetterà di utilizzare e rimuoverà dalle sue comunicazioni commerciali qualsiasi riferimento al nome commerciale e ai sensi marchi d'impresa del Contratto nonché i risultati delle stesseCliente, gli output, gli eventuali deliverable, i documenti realizzati, ecc. non violano né violeranno in alcun modo alcun diritto, norma interna e/o internazionale posta a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di terzi. A tale riguardo la Fornitrice si impegna pertanto espressamente a garantire a mantenere la Committente e/o il Gruppo manlevati ed indenni da qualunque passività, sopravvenienza passiva, costo, sanzione, danno diretto e/o indiretto, richiesta di risarcimento danni e/o azione che dovesse essere perpetrata o anche soltanto minacciata nei confronti della Committente stessa e/o del Gruppo, a qualsiasi titolo, da terze parti sulla base di una presunta e/o asserita (diretta e/o indiretta) violazione delle norme poste a tutela del diritto d’autore e della difesa dei diritti di proprietà industriale di tali terzi in relazione alle attività oggetto dei Servizi ed espletate in generale ai sensi del presente Contrattoentro un termine ragionevole.
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Samples: www.alpegagroup.com