Proprietà degli elaborati. Il progetto commissionato, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo corrispettivo al Professionista, resterà di piena e assoluta proprietà del committente, fatte salve le norme in merito alla proprietà intellettuale e al diritto d’autore come regolati dalla L. n. 633 del 27.04.1941 e art. 2575 del C.C., mentre il professionista potrà liberamente pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui è autore, garantendo al committente la riservatezza della proprietà e ubicazione, salvo esplicita autorizzazione.
Proprietà degli elaborati. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all’Appaltatore, re- steranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzio- ne, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che sa-ranno riconosciu- te necessarie, senza che dall’Appaltatore possa essere sol-levata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all’Appaltatore medesimo. La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per l’Appaltatore in relazione alle opere oggetto del presente incarico.
Proprietà degli elaborati. 1. Gli elaborati e quanto altro relativo all’incarico conferito, con la liquidazione del relativo compenso al/i Professionista/i, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi tutte le varianti ed aggiunte ritenute opportune e/o necessarie, senza che dal/i Professionista/i possa/no essere sollevata alcuna eccezione, a condizione che le modifiche e/o le varianti non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo. In ogni caso, il/i Professionista/i si riserva/no di tutelare, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41.
Proprietà degli elaborati. Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta. Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti. Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.
Proprietà degli elaborati. Tutti gli elaborati prodotti durante e per l’esecuzione dell’appalto saranno di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. L’Appaltatore non potrà utilizzare in tutto od in parte tali elaborati, se non previa espressa autorizzazione.
Proprietà degli elaborati. Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta della Regione. ARTICOLO 7 -
Proprietà degli elaborati. 1. Gli elaborati relativi alla realizzazione del progetto sono delle parti firmatarie, che potranno utilizzarli nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
Proprietà degli elaborati. 1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. Gli elaborati realizzati ed i materiali prodotti in esecuzione del presente Capitolato d’oneri, sono di proprietà esclusiva della Provincia di Salerno.
3. Il progetto e tutti i relativi elaborati resteranno di proprietà dell’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 22/05/1941 n. 633, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed anche introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che ritiene necessarie, senza che l’Affidatario, preventivamente sentito, possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che le modifiche non determinino una modificazione sostanziale del progetto stesso.
4. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.
5. L'Affidatario non potrà effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, nè di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver sottoposto i testi relativi all’Amministrazione e averne ottenuto il consenso scritto.
6. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l’Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purchè tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
Proprietà degli elaborati. 1. Tutti gli elaborati oggetto del presente contratto, così come la sua linea grafica e la sua immagine coordinata, saranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che, a tal uopo, ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio e piacimento senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo. L’Appaltatore garantisce ed assicura che i contenuti didattico-scientifici del museo saranno originali e, comunque, tali da non dar luogo né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato. L’Appaltatore, inoltre, garantisce ed assicura che i materiali riprodotti per il centro di documentazione siano tali da non dar luogo né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle di utilizzo non autorizzato.
2. Laddove a causa dei contenuti didattico-scientifici vengano indirizzate all’Amministrazione richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie, l’Appaltatore dovrà tenere indenne l’Amministrazione da siffatte richieste e, quindi, da eventuali sentenze di condanna e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spese che l’Amministrazione stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti.
Proprietà degli elaborati. Il progetto, dopo che al contraente sarà stato interamente pagato il relativo compenso, resterà di proprietà piena e assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, sentito il contraente, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni e aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nei criteri essenziali, informatori ed estetici. In ogni caso il Committente si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento, a propria cura, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il contraente. Per le ipotesi contemplate dal presente articolo nessun compenso spetta al contraente e in ogni caso il contraente stesso sarà tutelato ai sensi di Xxxxx per i diritti d'autore.