Prosecuzione del lavoro agile Clausole campione

Prosecuzione del lavoro agile. In considerazione della proroga della normativa speciale relativa alle modalità di accesso al lavoro agile stabilita dal DPCM 1 marzo 2020 - confermata anche dal Decreto n. 83 del 30 luglio 2020 - e della riprogettazione in corso di ambienti di lavoro più collaborativi ed inclusivi e pertanto più funzionali ai nuovi approcci lavorativi introdotti dalla nuove tecnologie, le Parti definiscono nel presente accordo i termini di proseguimento dell’attività lavorativa in modalità agile per una fase transitoria. Con effetto immediato e fino al ripristino della disciplina ordinaria sul lavoro agile, sono confermati il perimetro organizzativo e le attuali modalità di svolgimento della prestazione applicati per la gestione dell’emergenza sanitaria (cinque giorni alla settimana di lavoro agile). Successivamente, e fino all’avvio dell’accordo sperimentale di cui in premessa, saranno applicate le seguenti modalità:
Prosecuzione del lavoro agile. Fermo restando il perimetro organizzativo ad oggi abilitato a svolgere lavoro agile, a partire dal termine dello stato di emergenza e della disciplina speciale del lavoro agile (ad oggi fissato al 1° febbraio 2021 ex art. 1 comma 3, lettera 6 bis, della L. 159/2020) e fino al termine di applicazione dei Protocolli Covid, sono definite le seguenti modalità di svolgimento della prestazione da applicare - previa sottoscrizione dell’accordo individuale – prioritariamente al personale operante presso le sedi delle 6 città interessate dal progetto desk sharing (Roma, Milano, Torino, Bari, Napoli, Palermo) e successivamente in via graduale sulle altre sedi:
Prosecuzione del lavoro agile. Fermo restando il perimetro organizzativo ad oggi abilitato a svolgere lavoro agile, successivamente, al termine dello stato di emergenza e della disciplina speciale del lavoro agile (ad oggi fissato al 31 luglio 2021) e fino al termine di applicazione dei Protocolli Covid, sono definite le seguenti modalità di svolgimento della prestazione da applicare - previa sottoscrizione dell’accordo individuale – prioritariamente al personale operante presso le sedi delle 6 città interessate dal progetto desk sharing (Roma, Milano, Torino, Bari, Napoli, Palermo) e successivamente in via graduale sulle altre sedi:
Prosecuzione del lavoro agile. In considerazione della proroga della normativa speciale relativa alle modalità di accesso al lavoro agile stabilita dal DPCM 1 marzo 2020 - confermata anche dal Decreto n. 83 del 30 luglio 2020 - le Parti definiscono nel presente in modalità agile per una fase transitoria. Con effetto immediato e fino al ripristino della disciplina di legge ordinaria sul lavoro agile, sono confermati il perimetro organizzativo e le attuali modalità di svolgimento della prestazione applicati per la gestione (cinque giorni alla settimana di lavoro agile). Successivamente, e fino al di cui in premessa, saranno applicate le seguenti modalità:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).