MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE Clausole campione

MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene di norma su base volontaria. Il dipendente che intenda espletare la propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al Dirigente del Settore di appartenenza e quest’ultimo, entro il termine massimo di 24 ore, procederà alla valutazione circa la compatibilità della forma di lavoro flessibile con le mansioni da svolgersi e l’organizzazione del lavoro, privilegiando l’accesso al lavoro agile al personale portatore di patologie che lo rende maggiormente esposto ai rischi del contagio, al personale sul quale grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia, al personale che si avvale dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa. Tale valutazione deve contemperare il diritto alla salute del dipendente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività amministrativa. L’accordo individuale di lavoro agile verrà stipulato dal dipendente con il Dirigente del Settore di appartenenza, che provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Dirigente del Settore competente alla gestione del personale per i consequenziali adempimenti di competenza. Per le disposizioni speciali di cui ai DPCM che discplinano intorno all’emergenza Covid 2019, l’Ente si riserva la facoltà di disporre unilateralmente che la prestazione lavorativa sia svolta con la formula del lavoro agile come disciplinato nel presente regolamento, anche senza il consenso del lavoratore.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria. Il dipendente di cui all’art. 4 del presente regolamento che intenda espletare la propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al Dirigente del Settore di appartenenza. Il Dirigente competente, entro il termine massimo di 24 ore, procederà alla valutazione circa la compatibilità della forma di lavoro flessibile con le mansioni da svolgersi e l’organizzazione del lavoro. Tale valutazione deve tener contemperare il diritto alla salute del dipendente con le esigenze di regolare svolgimento dell’attività amministrativa. L’accordo individuale di lavoro agile verrà stipulato dal dipendente con il Dirigente del Settore di appartenenza che provvederà a trasmettere la relativa documentazione alla Dirigente del Settore Servizi Strategici ed alle Persone, per i consequenziali adempimenti di competenza da espletarsi entro n. 2 giorni dalla comunicazione.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. 1. L’accesso al lavoro agile avviene su base volontaria. A tal fine, il dipendente presenta al Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza istanza redatta in conformità al format che sarà approvato con successivo atto del Dirigente della Sezione Personale. 2. Il Direttore/Dirigente, valutata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2, autorizza lo svolgimento della prestazione in modalità agile. 3. L’accesso al lavoro agile avviene previa sottoscrizione dell’accordo individuale. Il predetto accordo è stipulato dal dipendente e dal Direttore/Dirigente della struttura di appartenenza, in conformità al format che sarà approvato dalla Sezione Personale, e deve contenere i seguenti elementi essenziali: a) le attività oggetto di svolgimento della prestazione in modalità agile e gli specifici obiettivi perseguiti; b) le modalità ed i criteri di misurazione della prestazione agile, anche ai fini del proseguimento dell’attività lavorativa nella suddetta modalità; c) il luogo di svolgimento della prestazione agile ed il numero sul quale attivare, durante le fasce di contattabilità, la funzione di trasferimento di chiamata dal numero di ufficio assegnato dall’amministrazione; d) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere a distanza; e) le modalità di recesso e le ipotesi di giustificato motivo di recesso; f) i tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera e settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e ss.mm.ii.; h) la durata dell’accordo che non potrà essere superiore al periodo di validità della presente disciplina, salvo proroga. L’accordo individuale, unitamente ai relativi allegati, è conservato agli atti della struttura.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. 1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria. 2. La richiesta da parte del dipendente è presentata in forma scritta al dirigente del Settore nel quale il lavoratore presta servizio e, per il dirigente, al dirigente delle Servizio Risorse Umane. 3. L’accesso alla misura è consentito previa stipulazione tra lavoratore e dirigente/datore di lavoro di uno specifico accordo individuale. L'accordo individuale, ai sensi degli articoli da 19 a 21 della l. 81/2017 e in conformità alla disciplina dei CCNL e della normativa vigenti, disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa agile e deve indicare i seguenti elementi essenziali: a) durata dell'accordo; b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro agile nel numero massimo di un giorno per ogni settimana in modo da assicurare la prevalenza del lavoro in presenza; c) indicazione del luogo prevalente in cui viene svolta l'attività; d) la strumentazione tecnologica da utilizzare; e) tempi di riposo del lavoratore e le fasce di disponibilità; f) modalità di recesso; g) le ipotesi di giustificato motivo di recesso; h) modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della l. 300/1970 e xx.xx. 4. L’accordo di lavoro agile ha la durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di richiederne il rinnovo.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. Per accedere allo smart working i dipendenti dovranno aver adempiuto agli obblighi formativi in materia di: ⮚ modalità operative del lavoro agile (procedura tecnica per la connessione da remoto); ⮚ aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici; ⮚ misure di sicurezza anche comportamentale sul corretto utilizzo e sulla tutela delle informazioni, dei beni o materiali dell’Amministrazione; La formazione di cui sopra, verrà garantita con la consegna di materiale informativo e istruzioni operative da parte dell’amministrazione. Per verificare il rispetto del limite sopra indicato del 15% (aumentato in casi eccezionali) dei dipendenti dell’Ente che, giornalmente, possono usufruire del lavoro agile secondo l’art. 4, l’ufficio personale comunicherà ad ogni area organizzativa, in caso di cambiamenti e all’inizio del mese, il numero massimo di dipendenti suddivisi per area in grado di usufruire quotidianamente dello smart working (calcolato sul totale dei dipendenti in servizio in grado di svolgere attività da remoto ed escludendo dal computo le categorie meglio dettagliate nella tabella dell’art. 8). L’accesso alla modalità di lavoro agile verrà richiesto dal dipendente compilando la domanda di attivazione allegata al presente regolamento, e dovrà essere inoltrata al Responsabile apicale tramite e-mail istituzionale. Il Responsabile, esaminate le domande pervenute, redigerà quindi una graduatoria sulla scorta dei criteri di priorità indicati nel successivo art. 8 e concorderà con i dipendenti ivi inseriti: 1. gli aspetti caratterizzanti lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile; 2. la percentuale massima del 15% (aumentabile in casi eccezionali) in cui il lavoratore opererà in smart working, alla luce della comunicazione precedentemente inoltrata dall’ufficio personale circa numero massimo di dipendenti in grado di usufruirne. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria viene sottoscritto tra lavoratore e il Responsabile competente, l’Accordo di lavoro agile individuale, anch’esso allegato al presente regolamento. Per il periodo transitorio in attesa della graduatoria definitiva, ogni Responsabile può concedere temporaneamente il lavoro agile, per esigenze contingibili o personali, previa sottoscrizione dell’accordo individuale.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. 1. L’assegnazione di posizioni di lavoro agile avviene mediante disposizione del Responsabile del servizio di assegnazione del dipendente, il quale ricopre anche il ruolo di mobility manager ex D.M. 8 Ottobre 2021 ed è competente per scelta organizzativa concertata con il dipendente. 2. Il lavoro agile è rivolto ai dipendenti comunali sia a tempo determinato sia indeterminato con requisiti e priorità di cui all’art. 3, sia a tempo pieno o parziale. L'attivazione della modalità di lavoro agile avviene su base volontaria in virtù delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Responsabile di Settore/Posizione Organizzativa a cui è assegnato. L'applicazione del lavoro agile avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, compatibilmente con l'attività svolta dal dipendente presso l'Amministrazione. L'istanza, redatta sulla base del modulo predisposto dall'Amministrazione è trasmessa dal dipendente al proprio Responsabile di Posizione Organizzativa. Ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa valuta la compatibilità dell'istanza presentata dal dipendente tenendo conto: a) dell'attività che dovrà svolgere il dipendente; b) dei requisiti previsti dal presente Regolamento; c) della regolarità, continuità ed efficienza dell'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese, nonchè del rispetto dei tempi di adempimento previsti dalla normativa vigente.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. 1. L’ assegnazione di posizioni di lavoro agile avviene mediante sottoscrizione di accordo stipulato in forma scritta fra il dipendente interessato e il Dirigente designato. 2. L’ accesso al lavoro agile può avvenire: a) su richiesta individuale del dipendente; b) per scelta organizzativa, previa adesione del dipendente; c) in caso di specifiche esigenze di natura temporanea e/o eccezionale. 3. In ogni caso è necessario che i responsabili delle varie strutture definiscano, condividendolo con i dipendenti interessati, le attività e gli obiettivi da perseguire, i comportamenti attesi, le modalità di monitoraggio delle prestazioni. 4. L’accordo individuale dovrà prevedere, utilizzando il fac simile allegato al presente regolamento: • la/e attività da svolgere; • gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire; • la durata e i rientri in presenza concordati, le fasce di reperibilità • i supporti tecnologici da utilizzare (di proprietà del lavoratore oppure dell’Amministrazione); • le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi: • gli adempimenti sulla sicurezza e trattamento dati. 5. La documentazione di avvio al lavoro agile dovrà essere trasmessa all’ufficio personale.
MODALITÀ DI ACCESSO AL LAVORO AGILE. 1. Possono chiedere di avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile esclusivamente i dipendenti assegnati allo svolgimento delle attività smartabili. L’accesso al lavoro agile avviene su base volontaria. 2. Il personale interessato deve presentare apposita richiesta al Dirigente, che ne valuta la compatibilità rispetto alle esigenze di funzionalità del servizio. 3. Le domande possono essere presentate dall’01.01-31.01 dell’anno solare di riferimento; al di fuori del suddetto periodo le domande possono essere comunque presentate ma verranno accettate solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il tetto percentuale stabilito nel Pola. Qualora le domande pervenute risultino superiori alla % individuata dal POLA, viene data priorità alle seguenti categorie di dipendenti, ordinate secondo un grado di priorità decrescente: - ai/alle lavoratori/rici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo del congedo di maternità previsto dall’art. 16 D.Lgs. 151/2001; - ai/alle lavoratori/rici con figli disabili ai sensi dell’art.3 comma 3 L. 104/1992 - ai/alle dipendenti in particolari situazioni psico-fisiche debitamente certificate; - ai/alle dipendenti disabili ai sensi dell’art. 1 L. 68/1999; - ai/alle dipendenti tenuti ad esigenze di cure - debitamente certificate/documentate - nei confronti di familiari conviventi o non conviventi; - ai/alle dipendenti con figli minori di 16 anni; - ai/alle dipendenti in base alla distanza chilometrica dall’abitazione alla sede di lavoro. 4. In fase di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande è stabilito in 30 giorni decorrenti dalla data di operatività del presente regolamento.

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  • Modalità di accesso Sono previste a carico del Servizio Sanitario Regionale le visite odontoiatriche ed ortodontiche nonché tutte le prestazioni previste dal Programma Regionale rese nei confronti dei cittadini della Regione Xxxxxx-Romagna in condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale. Le prestazioni di visita vengono prenotate direttamente dai cittadini presso il CUP, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie sono programmate direttamente dal Centro. Il Centro si impegna a consegnare al paziente, a seguito della prima visita, il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi. Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino, ai sensi del nomenclatore tariffario (per le prestazioni di visita) e della circolare n.12 del 26.05.2005, devono essere regolarmente versate direttamente al Centro. Per i minori l’accesso alle prestazioni ortodontiche verrà regolato da apposito disciplinare, concordato tra le parti (Allegato 1). Il Centro dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nelle premesse nonché ai percorsi definiti a livello aziendale. Il Centro Medico Specialistico Bolognese si impegna a non operare alcuna discriminazione nell’accesso alle prestazioni nei confronti di utenti portatori di handicap o di particolari patologie. I cittadini non rientranti nelle condizioni previste dalle Deliberazioni n.2678/2004 e n. 374/2008, già citate, potranno essere presi in carico dal Centro Medico Specialistico Bolognese, presso le sedi del Polo Sanitario di Medicina e di Castel San Xxxxxx Terme, privatamente. In tal caso i rapporti privati intercorrenti tra il cittadino ed il Centro non sono regolati dall’Azienda Usl di Imola. Le tariffe calmierate praticate, in regime privato, dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed i relativi aggiornamenti sono comunque comunicati, per conoscenza, all’Azienda Usl di Imola.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di esecuzione del servizio L’impresa affidataria dovrà avere in disponibilità, per ogni turno di servizio, un numero di carri così determinato: N 4 CARRI DEL TIPO A; N 2 CARRI DEL TIPO B; N 1 CARRI DEL TIPO C; senza che ciò comporti l’obbligo per la Civica Amministrazione di attivare il servizio mediante la richiesta di messa a disposizione di tutti i carri sopra previsti. In base alle esigenze giornaliere di servizio, l’Ufficio Rimozioni del Corpo richiederà la messa a disposizione di carri rimozione in numero determinato per turni di 6 ore, come meglio specificato al successivo art.7, i quali, nel giorno e nell’orario comunicato preventivamente in sede di richiesta di attivazione, dovranno presentarsi presso l’Ufficio Rimozioni od altro sito indicato nella richiesta di attivazione; sarà obbligo dell’operatore comunicare la presenza in servizio se in luogo diverso dalla sede dell’ufficio Rimozioni. Nel caso di mancata messa a disposizione del/i carro/i verranno applicate le penali disposte all’art. 10 del presente Capitolato Speciale. Detti carri verranno utilizzati secondo le esigenze di servizio indicate dall’ Ufficio Rimozioni del Corpo di Polizia Municipale e, conseguentemente, la loro messa a disposizione della Civica Amministrazione comporterà l’obbligo di retribuzione del servizio secondo le tariffe di cui all’allegato al presente capitolato, così come determinate a seguito del ribasso offerto in sede di gara, indipendentemente dall’effettuazione o meno di interventi. La Civica Amministrazione ha altresì facoltà di richiedere l’attivazione, anche contemporanea, di 2 (due) carri attrezzi (definiti carri di “pronto intervento”), per far fronte alle esigenze di servizio. I carri di “pronto intervento” potranno essere di tipo A o di tipo B o di tipo C a seconda delle richieste del Corpo di Polizia Municipale. Qualora richiesti, i carri di “pronto intervento “ verranno retribuiti con le seguenti modalità: per interventi di rimozione parziale senza operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione parziale con operazioni di aggancio, sarà retribuito con il corrispettivo di un’ora e mezza secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di rimozione totale, sarà retribuito con il corrispettivo di due ore secondo la tariffa stabilita per il carro di “pronto intervento”; per interventi di altra natura, sarà retribuito in base al tempo di effettivo utilizzo secondo la tariffa oraria stabilita per il carro di “pronto intervento”;. L’impresa affidataria avrà l’obbligo di fornire il nominativo di un referente che si renda reperibile personalmente o tramite delegato nelle 24 ore. Tutti gli automezzi del tipo A, B o C, compresi i carri di “pronto intervento”, dovranno raggiungere il luogo richiesto entro il tempo massimo di 30 minuti, salvo cause di forza maggiore, le quali dovranno essere debitamente documentate su richiesta della Direzione Corpo di Polizia Municipale. Le operazioni di aggancio o carico dei veicoli sottoposti a rimozione, dovranno essere eseguite in un tempo massimo di quindici minuti primi, salvo casi di oggettiva difficoltà, che dovranno di volta in volta essere segnalati dal personale della Polizia Municipale. Qualora la rimozione o lo spostamento mediante sistemi automatici si riveli impossibile, eccessivamente difficoltosa o pregiudizievole per l’integrità del veicolo e/o cose di terzi, gli addetti, su richiesta degli operatori di P.M., dovranno effettuare lo spostamento del veicolo mediante appositi sistemi meccanici azionati manualmente al fine di rendere possibile la rimozione stessa o far cessare la causa della richiesta dell’intervento, fatte salve situazioni di concreta impossibilità. Per calamità naturali e/o manifestazioni, eventi, competizioni sportive, fiere e mercati, l'orario di servizio potrà essere anticipato e/o protratto indeterminatamente.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Modalità di erogazione del servizio Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti; b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione. c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia; d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time); e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo; g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale; h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la ………………………….. S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni. i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto. j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.

  • Modalità di svolgimento del servizio 1. Lo scambio degli ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente il servizio di Tesoreria è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI (Ordinativo di Pagamenti e di Incasso) con collegamento tra il Comune e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. I flussi possono contenere un singolo ordinativo ovvero più ordinativi. Gli ordinativi sono costituiti da: mandati e reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’ordinativo nella sua interezza. 2. L’ordinativo è sottoscritto -con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dal Comune e da questi autorizzati alla firma degli ordinativi inerenti alla gestione del servizio di Tesoreria. Il Comune, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 12, comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi (se necessari). Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione. 3. Ai fini del riconoscimento del Comune e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dal Comune nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di Tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 5. La trasmissione e la conservazione degli ordinativi compete ed è a carico del Comune il quale deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. 6. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 10. 7. I flussi inviati dal Comune (tramite la piattaforma SIOPE+) entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 8. Il Comune potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento. 9.A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore del Comune, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere. 10. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, il Comune, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita, che il Comune provvederà a regolarizzare.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all’art. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell’art. 64 del medesimo decreto legislativo.

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione. Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso. Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 471/2013, che come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze in caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto. Dovrà essere prodotto un primo Rapporto Intermedio di Controllo (RIC) entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto. Sulla base dei documenti contrattuali il Progettista dovrà consegnare le eventuali integrazioni a valle della revisione seguente le osservazioni contenute nel RIC entro i successivi 15 giorni. Conseguentemente dovrà essere prodotto un Rapporto Finale di Controllo (RFC) entro i successivi 15 giorni o in alternativa un ulteriore Rapporto Intermedio di Controllo (RIC). Le verifiche non avranno inizio se non quando la consegna del progetto potrà considerarsi completa. I termini per l’emissione dei documenti (RIC e RFC) decorreranno dal momento della consegna completa dei prodotti.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.