PROSECUZIONE DI FATTO E SUCCESSIONE DI PIÙ CONTRATTI A TERMINE Clausole campione

PROSECUZIONE DI FATTO E SUCCESSIONE DI PIÙ CONTRATTI A TERMINE. (art. 5) Un ulteriore ambito in cui è intervenuta la legge di riforma 92/2012 è quello della disciplina della prosecuzione di fatto del contratto al termine dopo la sua scadenza. La l. 92/2012 procede in continuità con la legge 24 giugno 1997 n. 196 (cosiddetto “pacchetto Treu”), che aveva introdotto la possibilità che un contratto a termine potesse proseguire di fatto dopo la scadenza, e senza che questa prosecuzione di fatto comportasse la sanzione della conversione in contratto a tempo indeterminato. L’intento era quello di dotare l’ordinamento di uno strumento con cui fosse possibile ultimare le lavorazioni per le quali il lavoratore era stato assunto a termine e che si fossero poi prolungate oltre i termini previsti; come anche provvedere a soddisfare commesse che fossero state rinnovate dopo che il contratto a termine era già stato stipulato. La legge 196/97 prevedeva quindi dei periodi di “tollerabilità”, ovvero periodi durante i quali era tollerato che il rapporto di lavoro, pur scaduto il termine previsto nel contratto, potesse continuare e senza che questo comportasse la conversione in contratto a tempo indeterminato. I periodi di tollerabilità erano: di 20 giorni (se il contratto a termine aveva una durata inferiore ai 6 mesi) e di 30 giorni (nel caso il contratto a termine avesse avuto una durata superiore ai 6 mesi). A fronte di tale tolleranza, la legge, al primo comma dell’art. 5 d. lgs. 368/2001, imponeva una maggiorazione della retribuzione dovuta al lavoratore per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, e pari al 40% per ciascun giorno ulteriore. La legge 92/2012 conferma tale impostazione e modifica, allungandone la durata, i periodi di tollerabilità della prosecuzione di fatto. Nella scrittura riformata dell’art. 5 c. 2, la prosecuzione di fatto del contratto a termine scaduto è possibile fino ad un massimo di 30 o di 50 giorni, a seconda che la durata del contratto fosse inferiore o superiore a 6 mesi. Impone però un nuovo onere, per altro senza dotarlo di alcuna sanzione per il caso dell’inadempimento, in capo al datore di lavoro, al quale è fatto obbligo di comunicare al centro per l’impiego territorialmente competente che il rapporto continuerà oltre il termine che era già stato comunicato all’atto dell’assunzione. Non solo. Il datore dovrà effettuare tale comunicazione prima della scadenza del termine inizialme...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: