Lavoro a termine Clausole campione

Lavoro a termine. Con il presente articolato le Parti firmatarie recepiscono le novità introdotte in materia dalla Legge n. 78/2014, di conversione, con modificazioni,del Decreto Legge n. 34/2014. Pertanto è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti e’ sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il nuovo limite del 20% non riguarda i contratti di somministrazione di manodopera conclusi dalle aziende utilizzatrici, ma soltanto i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi dai datori di lavoro, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. Tuttavia il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione in ogni caso vanno riconsiderati nei diversi limiti che possono essere previsti dal CCNL di riferimento. Accordo integrativo/modificativo della soglia del 20% Le odierne firmatarie, in considerazione delle peculiarità intrinseche del settore merceologico qui disciplinato e dell’esigenza di combattere il lavoro sommerso attraverso strumenti contrattuali flessibili alle mutevoli condizioni del mercato del lavoro ed anche in considerazione della perdurante crisi economica e l’incertezza del quadro occupazione, stabiliscono di modificare, così come autorizzati dalla legge n. 78/2014 il limite del 20% di proporzione tra i contratti a termine e i contratti a tempo indeterminato in forza nell’azienda al 1° gennaio di ogni anno con la nuova percentuale del 50%. I lavoratori a tempo parziale sono calcolati “pro-quota” rispetto all’orario contrattuale pieno, così come previsto dall’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000, mentre per quelli intermittenti a tempo indeterminato le prestazioni lavorative vanno rilevate con riferimento al semestre precedente, secondo quanto ...
Lavoro a termine. Art. 16 lavoro a tempo parziale o part time Art. 17 Imprese a carattere stagionale
Lavoro a termine. Limiti percentuali
Lavoro a termine. Successione di contratti
Lavoro a termine. Il contratto a termine deve avere la forma scritta e contenere l'indicazione del termine. E' consentita l'apposizione di un termine al contratto di durata non superiore a 36 mesi comprensiva delle 5 eventuali proroghe. Il numero complessivo di contratti a termine non può eccedere il limite del 20% sulla media annuale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine. La contrattazione di 2° livello può prevedere una modifica di tali limiti.
Lavoro a termine. 1. Nell’ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo determinato stipu- lato ai sensi del D. L.vo n. 368/01 e successive modifiche e integrazioni in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato secondo quanto definito dall’allegato n. 3, parte integrante del presente CCNL.
Lavoro a termine. L'instaurazione del rapporto a tempo determinato avviene con atto scritto che dovrà indicare la tipologia di contratto, la data d'inizio e la durata del rapporto, l'inquadramento, l'eventuale periodo di prova.
Lavoro a termine. Assunzione* Periodo di prova*
Lavoro a termine. Assunzione* Periodo di prova* Malattia*
Lavoro a termine. Fermo restando quanto previsto dall'accordo 12 giugno 2008 (*), la disciplina sulla successione dei contratti a termine (cd. deroga assistita) non si applica nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali. (*) L'accordo 12 giugno 2008 ha stabilito che: - l'ulteriore contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potrà avere una durata non superiore a 8 mesi, elevabile a 12 mesi dalla contrattazione territoriale e/o aziendale; - tale disposizione non si applica ai contratti di stagionalità ed ai contratti stipulati per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, di cui rispettivamente agli artt. 77 e 78 del Ccnl 19 luglio 2003, per i quali viene confermato il diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica (art. 81 del Ccnl).